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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11041/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa AU IA Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/10/2025 da 1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paolo Guido Bregalanti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato il [...] a [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paolo Guido Bregalanti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 30.06.1997 (anno 1997 atto n. 0634 reg. 01 parte 1 serie) In comunione legale dei beni. con i seguenti figli: nata il [...], cittadinanza: italiana Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto. Part 2) I Sig.ri e proprietari in comunione legale dei beni di un appartamento e di un box Pt_2 sotto meglio descritti, si impegnano a trasferire, con atto notarile che verrà effettuato presso il Notaio che verrà scelto dalle parti, entro 60gg dall'omologa della separazione:
- quanto all'appartamento (e relative parti comuni) sito in Milano Via Bessarione n. 1 (MI): la nuda proprietà verrà trasferita alla figlia e il diritto di usufrutto alla Sig.ra Persona_1 Parte_1
l'immobile è così censito al catasto Fabbricati del Comune di Milano:
* (appartamento): foglio 558, Part. 44, Sub. 748, cat. A/2, cl. 3, vani 3, Parte_3 superficie catastale totale 62 mq., sup. catastale totale escluse aree scoperte 59 mq., R.C. Euro 449,32.
- quanto al garage sito in Milano Via Bessarione n. 1 Interno 6 Piano S2: il sig. si impegna Pt_2
a trasferire la proprietà della sua quota del 50% alla Sig.ra il garage è così censito al Parte_1 catasto Fabbricati del Comune di Milano:
* (garage): foglio 558, Part. 44, Sub. 729, cat. C/6, cl. 7, mq. 34, sup. Parte_3 catastale totale 42 mq., R.C. Euro 333,63. Si precisa che i suddetti trasferimenti in favore del sig.ra e sono elementi Persona_1 Parte_1 funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione e della regolamentazione della crisi coniugale, anche ai sensi della legge 6 marzo 1987, n. 74, per come modificata dalla Corte Costituzionale con sentenze del 15 aprile 1992, n. 176, e del 10 maggio 1999, n. 154.
4) Il trasferimento immobiliare di cui sopra includerà anche tutti gli arredi attualmente presenti nell'immobile;
5) I ricorrenti contribuiranno con i propri redditi al mantenimento della figlia non ancora economicamente autosufficiente.
6) Le parti danno reciprocamente atto di essere economicamente autonome ed indipendenti e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di contributo al mantenimento”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Milano (MI) il 30.06.1997;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr AU IA Cosmai Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa AU IA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________