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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - BA IC CC - 16/12/2025 R.G.N. 34743/2025 ES FI SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 1/10/2025 del Tribunale di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, T. Epidendio, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Pavia in funzione di Giudice dell’esecuzione ha parzialmente accolto l'istanza di continuazione tra reati giudicati con diciotto sentenze, proposta dal condannato, riconoscendo il vincolo di cui all’art. 81 cod. pen. tra alcuni reati giudicati con sentenza definitiva (di cui alle sentenze della Pretura di Milano del 26 gennaio 1998 e della Corte appello Milano del 29 gennaio 1999) con rideterminazione della pena in anni due mesi due di reclusione ed euro 1152,91, nonché tra altri reati, giudicati con ulteriori quattro sentenze definitive, con pena rideterminata, in relazione a tali titoli, in anni sette, mesi sette e giorni quindici di reclusione, con rigetto nel resto dell’istanza.
2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato denunciando tre vizi, con i motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione. Il Giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra alcuni reati, commessi dall'istante ai danni del coniuge, omettendo di motivare in ordine alla misura degli aumenti di pena per due reati satellite, calcolati in mesi tre di reclusione per il reato giudicato con il titolo sub 16 e in mesi uno di reclusione per il reato giudicato con il titolo sub 17, senza ulteriormente specificare la ragione dell'entità degli aumenti e i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. valutati. Tanto, in violazione dell’indirizzo fissato dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, ricorrente Pizzone.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’istanza con riferimento ai reati di cui alla sentenza sub 18, resa dal Tribunale di Pavia, in data 3 maggio 2023, con la quale il ricorrente veniva condannato per i reati di cui agli artt. 628 e 648 cod. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1604 Anno 2026 Presidente: TA EP Relatore: IC BA Data Udienza: 16/12/2025 Il ricorrente deduce che il Giudice dell'esecuzione ha escluso il vincolo della continuazione con precedenti fatti di rapina, in ragione del significativo lasso temporale intercorso fra le date dei commessi reati e quelli giudicati con i titoli dai nn. 4 a 7 e dai nn. 11 a 13 dell'istanza. Tale lasso temporale invero è pari a poco più di un anno perché la rapina di cui alla sentenza sub 13 risulta commessa il 19 aprile 2013, mentre i fatti di cui alla sentenza sub 18 risalgono al 1° settembre 2014, lasso temporale non idoneo a dimostrare discontinuità dell'attività criminosa. Peraltro, il Giudice dell'esecuzione ha considerato soltanto il fattore tempo, senza reputare significativi gli indici relativi all’identità del contesto temporale pur specificato nella istanza. Si tratta di rapine commesse nello stesso ambito geografico, cioè nella città di XXXXXX;
anzi, nell'area occidentale della città, nella provincia diXXXXXXXnelle zone più prossime al capoluogo lombardo e in territori piemontesi confinanti. Inoltre, non è stato esaminato in alcun modo lo stato di tossicodipendenza dell'imputato che avrebbe dovuto essere valutato ai fini del riconoscimento dell'identità del disegno criminoso.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. L’ordinanza trascura che il ricorrente è tossicodipendente, come emerge dal certificato rilasciato da struttura pubblica, circostanza considerata nell'ordinanza ma non valutata dal Giudice dell'esecuzione, in violazione dell'art 671, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen. L’ordinanza non ha fornito alcuna giustificazione idonea a chiarire per quale ragione lo stato di tossicodipendenza del condannato non sia stato ritenuto significativo dell’identità del disegno criminoso. Si tratta di fattore che, di per sé, non comporta automaticamente l'applicazione della disciplina del reato continuato ma che non può essere trascurato tenuto conto che si tratta, nella specie, di indice temporalmente connesso ai criteri individuati dalla giurisprudenza per riconoscere la continuazione, cioè l'unitarietà del movente, del contesto spazio temporale e delle finalità perseguite dall’agente.
3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, T. Epidendio, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1.Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Invero, l’entità degli aumenti che si assumono non giustificati è assai modesta. Peraltro, dal complesso della motivazione possono considerarsi valutati gli indici di cui all’art. 133 cod. pen. e tra questi, evidentemente, la capacità a delinquere e la negativa personalità del condannato (v. p. 3). Infatti, con ragionamento immune da illogicità manifesta, l’ordinanza impugnata rende conto del fatto che, con le condotte in addebito unificate ex art. 671 cod. proc. pen., sono state violate la serenità familiare, la libertà sessuale e il diritto di mantenimento della coniuge, oltre a considerare l'intervenuta violazione della misura cautelare applicata all’istante, per il reato di maltrattamenti in famiglia. In tale modo, invero, risulta svolto un complessivo giudizio ex art. 133 cod. pen., peraltro, di evidente elevata capacità a delinquere del condannato, tale da giustificare la misura della pena irrogata in aumento per i singoli reati satellite, in ossequio ai principi fissati da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, pacificamente applicabili anche in sede di esecuzione. 2 1.2.I motivi secondo e terzo sono infondati. A pagina 2 dell'ordinanza è rilevato lo stato di dipendenza da cocaina dell'imputato, come certificato dalla struttura pubblica competente il 15 novembre 2021. Il Giudice dell'esecuzione, tuttavia, evidenzia che non è sufficiente la dipendenza da sostanza stupefacente, essendo necessario il ricorso di altri indici individuati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della sussistenza del disegno criminoso, indici che, nel caso di specie, il provvedimento espressamente esclude (v. p. 3). Tanto con motivazione specifica, in relazione a vari reati, con particolare riferiento al delitto di evasione e al delitto di rapina commesso il 7 novembre 2002, evidenziato il significativo periodo temporale intercorso dalla commissione di quelli di cui alla sentenza del 1998 e delle successive. Si considera ancora, con ragionamento immune da illogicità manifesta, l'estemporaneità dei reati di minaccia al pubblico ufficiale e porto ingiustificato di un taglierino, la commissione di una ulteriore condotta di evasione e l’attuazione di altre rapine, giudicate con titoli già riuniti in continuazione, negando ogni nesso in ragione del significativo lasso di tempo intercorso fra le date dei commessi reati. Il ragionamento è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la condizione di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti può rilevare, ai fini della continuazione, quando sussistano le altre condizioni individuate come indici della sussistenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. cit.; Sez. 1, n. 20816 del 9/01/2017, non massimata;
Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, Rv. 261490; conf., n. 50716 del 2014, RV. 261490 - 01; n. 33518 del 2010, Rv. 248124 - 01; n. 10797 del 2010, RV. 246373 - 01).
2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con oscuramento dei dati sensibili in ragione della condizione di tossicodipendenza che si commenta nel presente provvedimento e il titolo di alcuni reati (art. 572 cod. pen.) per i quali il ricorrente ha riportato condanna.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 16/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BA IC EP TA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, T. Epidendio, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Pavia in funzione di Giudice dell’esecuzione ha parzialmente accolto l'istanza di continuazione tra reati giudicati con diciotto sentenze, proposta dal condannato, riconoscendo il vincolo di cui all’art. 81 cod. pen. tra alcuni reati giudicati con sentenza definitiva (di cui alle sentenze della Pretura di Milano del 26 gennaio 1998 e della Corte appello Milano del 29 gennaio 1999) con rideterminazione della pena in anni due mesi due di reclusione ed euro 1152,91, nonché tra altri reati, giudicati con ulteriori quattro sentenze definitive, con pena rideterminata, in relazione a tali titoli, in anni sette, mesi sette e giorni quindici di reclusione, con rigetto nel resto dell’istanza.
2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato denunciando tre vizi, con i motivi di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione. Il Giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra alcuni reati, commessi dall'istante ai danni del coniuge, omettendo di motivare in ordine alla misura degli aumenti di pena per due reati satellite, calcolati in mesi tre di reclusione per il reato giudicato con il titolo sub 16 e in mesi uno di reclusione per il reato giudicato con il titolo sub 17, senza ulteriormente specificare la ragione dell'entità degli aumenti e i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. valutati. Tanto, in violazione dell’indirizzo fissato dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, ricorrente Pizzone.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’istanza con riferimento ai reati di cui alla sentenza sub 18, resa dal Tribunale di Pavia, in data 3 maggio 2023, con la quale il ricorrente veniva condannato per i reati di cui agli artt. 628 e 648 cod. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1604 Anno 2026 Presidente: TA EP Relatore: IC BA Data Udienza: 16/12/2025 Il ricorrente deduce che il Giudice dell'esecuzione ha escluso il vincolo della continuazione con precedenti fatti di rapina, in ragione del significativo lasso temporale intercorso fra le date dei commessi reati e quelli giudicati con i titoli dai nn. 4 a 7 e dai nn. 11 a 13 dell'istanza. Tale lasso temporale invero è pari a poco più di un anno perché la rapina di cui alla sentenza sub 13 risulta commessa il 19 aprile 2013, mentre i fatti di cui alla sentenza sub 18 risalgono al 1° settembre 2014, lasso temporale non idoneo a dimostrare discontinuità dell'attività criminosa. Peraltro, il Giudice dell'esecuzione ha considerato soltanto il fattore tempo, senza reputare significativi gli indici relativi all’identità del contesto temporale pur specificato nella istanza. Si tratta di rapine commesse nello stesso ambito geografico, cioè nella città di XXXXXX;
anzi, nell'area occidentale della città, nella provincia diXXXXXXXnelle zone più prossime al capoluogo lombardo e in territori piemontesi confinanti. Inoltre, non è stato esaminato in alcun modo lo stato di tossicodipendenza dell'imputato che avrebbe dovuto essere valutato ai fini del riconoscimento dell'identità del disegno criminoso.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. L’ordinanza trascura che il ricorrente è tossicodipendente, come emerge dal certificato rilasciato da struttura pubblica, circostanza considerata nell'ordinanza ma non valutata dal Giudice dell'esecuzione, in violazione dell'art 671, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen. L’ordinanza non ha fornito alcuna giustificazione idonea a chiarire per quale ragione lo stato di tossicodipendenza del condannato non sia stato ritenuto significativo dell’identità del disegno criminoso. Si tratta di fattore che, di per sé, non comporta automaticamente l'applicazione della disciplina del reato continuato ma che non può essere trascurato tenuto conto che si tratta, nella specie, di indice temporalmente connesso ai criteri individuati dalla giurisprudenza per riconoscere la continuazione, cioè l'unitarietà del movente, del contesto spazio temporale e delle finalità perseguite dall’agente.
3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, T. Epidendio, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1.Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Invero, l’entità degli aumenti che si assumono non giustificati è assai modesta. Peraltro, dal complesso della motivazione possono considerarsi valutati gli indici di cui all’art. 133 cod. pen. e tra questi, evidentemente, la capacità a delinquere e la negativa personalità del condannato (v. p. 3). Infatti, con ragionamento immune da illogicità manifesta, l’ordinanza impugnata rende conto del fatto che, con le condotte in addebito unificate ex art. 671 cod. proc. pen., sono state violate la serenità familiare, la libertà sessuale e il diritto di mantenimento della coniuge, oltre a considerare l'intervenuta violazione della misura cautelare applicata all’istante, per il reato di maltrattamenti in famiglia. In tale modo, invero, risulta svolto un complessivo giudizio ex art. 133 cod. pen., peraltro, di evidente elevata capacità a delinquere del condannato, tale da giustificare la misura della pena irrogata in aumento per i singoli reati satellite, in ossequio ai principi fissati da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01, pacificamente applicabili anche in sede di esecuzione. 2 1.2.I motivi secondo e terzo sono infondati. A pagina 2 dell'ordinanza è rilevato lo stato di dipendenza da cocaina dell'imputato, come certificato dalla struttura pubblica competente il 15 novembre 2021. Il Giudice dell'esecuzione, tuttavia, evidenzia che non è sufficiente la dipendenza da sostanza stupefacente, essendo necessario il ricorso di altri indici individuati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della sussistenza del disegno criminoso, indici che, nel caso di specie, il provvedimento espressamente esclude (v. p. 3). Tanto con motivazione specifica, in relazione a vari reati, con particolare riferiento al delitto di evasione e al delitto di rapina commesso il 7 novembre 2002, evidenziato il significativo periodo temporale intercorso dalla commissione di quelli di cui alla sentenza del 1998 e delle successive. Si considera ancora, con ragionamento immune da illogicità manifesta, l'estemporaneità dei reati di minaccia al pubblico ufficiale e porto ingiustificato di un taglierino, la commissione di una ulteriore condotta di evasione e l’attuazione di altre rapine, giudicate con titoli già riuniti in continuazione, negando ogni nesso in ragione del significativo lasso di tempo intercorso fra le date dei commessi reati. Il ragionamento è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la condizione di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti può rilevare, ai fini della continuazione, quando sussistano le altre condizioni individuate come indici della sussistenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. cit.; Sez. 1, n. 20816 del 9/01/2017, non massimata;
Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, Rv. 261490; conf., n. 50716 del 2014, RV. 261490 - 01; n. 33518 del 2010, Rv. 248124 - 01; n. 10797 del 2010, RV. 246373 - 01).
2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con oscuramento dei dati sensibili in ragione della condizione di tossicodipendenza che si commenta nel presente provvedimento e il titolo di alcuni reati (art. 572 cod. pen.) per i quali il ricorrente ha riportato condanna.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 16/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente BA IC EP TA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3