Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1604
CASS
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa motivazione sull'entità degli aumenti di pena per reati satellite

    L'entità degli aumenti assunti non giustificati è modesta. Dal complesso della motivazione possono considerarsi valutati gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. e tra questi, evidentemente, la capacità a delinquere e la negativa personalità del condannato. L'ordinanza impugnata rende conto del fatto che, con le condotte in addebito unificate ex art. 671 cod. proc. pen., sono state violate la serenità familiare, la libertà sessuale e il diritto di mantenimento della coniuge, oltre a considerare l'intervenuta violazione della misura cautelare applicata all’istante, per il reato di maltrattamenti in famiglia. In tale modo, risulta svolto un complessivo giudizio ex art. 133 cod. pen., di evidente elevata capacità a delinquere del condannato, tale da giustificare la misura della pena irrogata in aumento per i singoli reati satellite.

  • Rigettato
    Esclusione del vincolo della continuazione con precedenti fatti di rapina a causa del lasso temporale

    Il Giudice dell'esecuzione rileva che non è sufficiente la dipendenza da sostanza stupefacente, essendo necessario il ricorso di altri indici individuati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della sussistenza del disegno criminoso, indici che, nel caso di specie, il provvedimento espressamente esclude. Ciò con motivazione specifica, in relazione a vari reati, con particolare riferimento al delitto di evasione e al delitto di rapina commesso il 7 novembre 2002, evidenziato il significativo periodo temporale intercorso dalla commissione di quelli di cui alla sentenza del 1998 e delle successive. Si considera ancora, con ragionamento immune da illogicità manifesta, l'estemporaneità dei reati di minaccia al pubblico ufficiale e porto ingiustificato di un taglierino, la commissione di una ulteriore condotta di evasione e l’attuazione di altre rapine, giudicate con titoli già riuniti in continuazione, negando ogni nesso in ragione del significativo lasso di tempo intercorso fra le date dei commessi reati.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allo stato di tossicodipendenza

    Il Giudice dell'esecuzione rileva che non è sufficiente la dipendenza da sostanza stupefacente, essendo necessario il ricorso di altri indici individuati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della sussistenza del disegno criminoso, indici che, nel caso di specie, il provvedimento espressamente esclude. Ciò con motivazione specifica, in relazione a vari reati, con particolare riferimento al delitto di evasione e al delitto di rapina commesso il 7 novembre 2002, evidenziato il significativo periodo temporale intercorso dalla commissione di quelli di cui alla sentenza del 1998 e delle successive. Si considera ancora, con ragionamento immune da illogicità manifesta, l'estemporaneità dei reati di minaccia al pubblico ufficiale e porto ingiustificato di un taglierino, la commissione di una ulteriore condotta di evasione e l’attuazione di altre rapine, giudicate con titoli già riuniti in continuazione, negando ogni nesso in ragione del significativo lasso di tempo intercorso fra le date dei commessi reati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 1604
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1604
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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