Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
SEZI04497/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU RE Oggetto Fishr eep PRIMA CIVILE suchers. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AN SAGGIO Presidente R.G.N. 22521/99 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 10475 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. 1044 Ud. 27/11/2001 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSATIONE UFFICIO CO S ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. per diritti 1.55 sul ricorso proposto da: HI AN, elettivamente domiciliato in ROMA 28 MAR 2002 VIA NAZIONALE 230, presso l'avvocato FRANCESCO MARIA FARACI, che lo rappresenta e difende, giusta procura а CANCELLERIA margine del ricorso;
- ricorrente
contro
BANCA DI ROMA SpA, in persona dei legali rappresentanti S040960 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso l'avvocato GUSTAVO MINERVINO, che la rappresenta e difende, giusta procura 2001 a margine del controricorso;
2409 controricorrente - avversO la sentenza n. 6/99 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 22/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Faraci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Minervino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO し DR e QU OL, RI di NA, AN Di LE, AN LA e LU IM si opponeva- no al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tri- bunale di Campobasso ad istanza della Cassa di Rispar- mio di Roma, cessionaria della Carimmo, per la somma di L. 33.782.720, oltre interessi e spese. Sostenevano tra l'altro che la fideiussione omnibus da essi rilasciata a favore della spa ST OL doveva essere considerata nulla per indeterminatezza dell'oggetto, che gli interessi pagati avevano superato la misura le- gale, e che il comportamento della banca aveva pregiu- dicato le loro possibilità di difesa. 2 La banca resisteva. Nel corso del giudizio succede- va ad essa il Banco di Santo Spirito. Il Tribunale ac- coglieva la domanda. La Corte di Campobasso respingeva l'appello di AN LA. Per ciò che rileva in questa fase il secondo giudi- ce riteneva determinabile per relationem il contenuto della garanzia, ed inapplicabile alla vicenda la legge n. 154 del 1992. Riteneva pure la manifesta infondatez- za della incostituzionalità della legge predetta nella parte in cui, per l'appunto, essa non prevede la appli- cazione retroattiva. Ricorre per cassazione con un motivo AN Cola- vecchia. resiste con controricorso la Banca di Roma e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Vanno esaminate per prime le eccezioni di inam- missibilità del ricorso avanzate dalla Banca di Roma. E' infondata la prima con la quale la resistente allega la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia del ricorso ad essa notificata. Infatti la relata di notifica effettuata a mezzo posta reca la di- citura "ad istanza come in atti". Essa pertanto, giac- chè comunque attesta la conformità della copia all'originale, dà conto anzitutto dell'esistenza della istanza. Questa, nella sinteticità della dizione, va 3 intesa come proveniente dall'unico soggetto legittima- to, tanto più che rimandando agli atti consente il con- trollo di detta conformità. 2) E' infondata anche la successiva eccezione con la quale la resistente allega la mancanza di specifici- tà della procura suddetta dal momento che il suo conte- nuto non cenna alla fase di legittimità. Osserva il collegio che la circostanza della apposizione di tale negozio a margine del ricorso introduttivo della pre- sente fase costituisce il collegamento che è per la legge sufficiente a far desumere la specificità. 3) La terza eccezione di inammissibilità va esami- nata insieme al motivo del ricorso giacchè con essa si allega la mancanza di prospettazione di qualunque vizio di legittimità e dunque la sua genericità. Il motivo del ricorso sostiene la violazione degli artt. 1418 C.C. e 10 della legge n. 154 del 1952, per avere il giudice del merito ritenuta valida la fideius- sione di cui si tratta ad onta della citata legge inno- vativa del codice civile. Ad avviso del ricorrente in- fatti la giurisprudenza della cassazione avrebbe sempre ritenuto contrario ai principi di correttezza e buona fede contrattuale la mancanza di un contenuto predeter- minato della obbligazione del fideiussore. 3a) Così intesa la censura è ammissibile, ma infon- 4 data. Questa Corte, contrariamente a ciò che sostiene il ricorrente, da tempo ha dato luogo ad un orientamento, che il collegio condivide, secondo il quale anzitutto la legge n. 154 del 1992 non ha valore retroattivo, ed in ciò non contrasta con la Costituzione (Cass. n. 10808 del 1998 ex plurimis). La giurisprudenza medesima ha anche chiarito che la fideiussione per obbligazioni future, cosiddetta omni bus, stipulata anteriormente alla entrata in vigore della predetta legge di riforma, è valida ed efficace se consente per relationem la individuazione del conte- nuto della garanzia (cass. 9758 del 1998). Nel caso di specie la Corte di merito, dopo avere escluso la applicazione della nuova legge, ha ritenuto la individuabilità del contenuto della garanzia e la inesistenza di qualunque violazione dei principi di correttezza e buona fede anche in base alla mancata contestazione degli estratti conto i quali riportavano i dati necessari a far individuare i titoli costitutivi del rapporto sostanziale (cfr. cass. n. 8989 del 1997). 4) Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente condannato al pagamento delle spese del deve essere giudizio.
P.Q.M.
5 La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in 1.213.800 € 110121 (Euro 1543,57) per oltre a L.
3.000.000 onorari. In Roma il 27 novembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente AN Saggio GiuseppeMarje Berruti But liff CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civite Depositato in Cancelleria JL CANC E UI Passinetti 28 MAR 2002 Pusa Venice IL CANCELLIERE 1037 120.11 456T 20.66 тотли 9,771 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Serle .4. 36969 149,77 OVE/77 La Servizi