Sentenza 5 dicembre 2019
Massime • 1
La proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare, ex art. 305, comma 2, cod. proc. pen., è istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, della indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti possano essere espletati, dovendo il giudice espressamente motivare in relazione a tale ultimo profilo. (In motivazione la Corte ha precisato che i presupposti della proroga vanno valutati ex ante, con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento, a nulla rilevando che, ex post, gli accertamenti espletati abbiano richiesto breve durata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2019, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2019 |
Testo completo
434-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: EMILIA ANNA GIORDANO - Presidente - Sent. n. sez. 2148/2019 CC 05/12/2019-> ERSILIA CALVANESE R.G.N. 41576/2019 GAETANO DE AMICIS Relatore MARIA SILVIA GIORGI MARIA SABINA VIGNA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/09/2019 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI che chiede il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato MARIANI DOMENICO, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. h RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 settembre 2019 il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di LE RD avverso le ordinanze del G.i.p. presso il Tribunale di Lecce del 22 e del 24 luglio 2019, con le quali si rigettavano altrettante istanze difensive finalizzate alla revoca della ordinanza di proroga dei termini massimi di fase della custodia cautelare in carcere ex art. 305 cod. proc. pen. - emessa dal G.i.p. in data 7 giugno 2019 - o comunque alla sostituzione della misura custodiale in atto con un'altra meno afflittiva.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del RD, deducendo i motivi di doglianza qui di seguito sinteticamente esposti.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla omessa considerazione degli elementi di novità sopravvenuti rispetto ai presupposti che avevano indotto il G.i.p., a concedere la richiesta proroga, avuto riguardo al fatto che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato emesso prima dello spirare dell'originario termine di custodia cautelare (in scadenza il 14 luglio 2019), che gli accertamenti complessi posti a fondamento dell'istanza di proroga ex art. 305, comma 2, cod. proc. pen. erano stati espletati prima della sua presentazione (avvenuta in data 24 maggio 2019) e che l'incidente probatorio era stato concluso alla data del 4 luglio 2019, quindi anteriormente alla scadenza dell'originario termine di custodia: elementi, quelli ora indicati, dimostrativi del fatto che la proroga era stata richiesta ed ottenuta in assenza dei presupposti che ne legittimavano la concessione.
2.2. Con il secondo motivo, inoltre, si censurano vizi analoghi in relazione alla omessa valutazione della permanenza della gravità delle esigenze cautelari oggetto del provvedimento di proroga della custodia ex art. 305, comma 2, cit., tenuto conto, per quel che attiene al pericolo di inquinamento probatorio, dell'espletamento dell'incidente probatorio e dell'avvenuta conclusione delle indagini preliminari, e, per quel che attiene al pericolo di reiterazione del reato, della riproposizione - nella motivazione dell'ordinanza impugnata - degli stessi elementi posti alla base dell'originario provvedimento impositivo, nonché degli effetti permanenti legati agli intervenuti provvedimenti di sospensione obbligatoria dalle funzioni di magistrato ex art. 21 d.lgs. n. 109/2006, e facoltativa, sia dallo stipendio che dalle funzioni, ex art. 22 d.lgs. cit. (quest'ultimo provvedimento, in particolare, adottato successivamente all'applicazione della misura cautelare). لل 1 2.3. Si deduce, infine, l'omessa motivazione circa la possibilità di sostituzione della misura custodiale con quella, più adeguata, degli arresti domiciliari, avuto riguardo all'incensuratezza dell'indagato, al periodo di tempo già trascorso in stato di custodia cautelare e al tempo trascorso dalla commissione dei contestati reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.
2. Infondata deve ritenersi la prima ragione di doglianza dal ricorrente prospettata, ove si consideri che il provvedimento impugnato, nel richiamare il contenuto delle stesse prospettazioni difensive dall'odierno ricorrente articolate in sede di gravame, ha motivatamente illustrato le ragioni di complessità delle esigenze indicate a sostegno del programma investigativo dagli organi inquirenti delineato al momento della presentazione della richiesta di proroga della custodia cautelare (dal P.M. avanzata il 24 maggio 2019 e dal G.i.p. concessa con ordinanza del 7 giugno 2019), evidenziando, altresì, come solo la sollecitudine che ha connotato lo svolgimento delle relative attività d'indagine abbia permesso di soddisfare le prospettate necessità prima ancora dello scadere del su indicato termine di fase. Al riguardo, pertanto, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principii stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 2219 del 12/05/1994, Aleo, Rv. 198142), secondo cui la legittimità della proroga della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla complessità degli accertamenti da compiere, deve essere valutata "ex ante", con riferimento al momento della sottoposizione della relativa richiesta al giudice per le indagini preliminari. Le successive vicende processuali che, valutate "ex post", eventualmente palesino l'assenza della necessità della proroga, non infirmano, quindi, la legittimità del provvedimento che l'ha disposta.
3. Fondate, di contro, devono ritenersi le ulteriori ragioni di doglianza nel ricorso articolate (v., in narrativa, i parr.
2.2. e 2.3.), ove si consideri che, in tema di proroga dei termini massimi della custodia cautelare, presupposto del provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nei casi in cui ricorra la necessità non ascrivibile ad inerzia colpevole del pubblico ministero di compiere - - accertamenti particolarmente complessi ovvero nuove indagini a seguito delle richieste dell'indagato ai sensi dell'art. 415-bis, comma 4, cod. proc. pen., è la sussistenza di una qualsiasi delle esigenze cautelari fra quelle indicate dall'art. 274 2 dello stesso codice, la quale deve essere tuttavia connotata da una rilevanza ed un'intensità maggiori rispetto a quelle ordinariamente sufficienti per l'applicazione della misura custodiale, con esclusione, comunque, dell'operatività della presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33541 del 11/07/2001, Canavesi, Rv. 219396). Se, per un verso, come da questa Corte precisato (Sez. 1, n. 24432 del 28/05/2008, Calidonna, Rv. 240809), non v'è dubbio che l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (nel caso di specie notificato il 12 luglio 2019) non preclude la proroga della custodia cautelare ai sensi dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen., è altrettanto vero, sotto altro ma connesso profilo, che la proroga della custodia cautelare è un istituto di carattere eccezionale, ammesso unicamente in presenza del simultaneo ricorrere delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità e della indispensabilità della protrazione della custodia al fine di procedere a tali accertamenti (Sez. 1, n. 25234 del 10/06/2002, Castellucci, Rv. 223014; Sez. 3, n. 35311 del 19/05/2016, Di Nardo, Rv. 267646) Ne discende che occorre verificare costantemente, dandone conto con adeguata motivazione, la persistenza del nesso di necessaria correlazione causale tra le esigenze legate all'espletamento di nuove, particolarmente complesse, attività d'indagine e il mantenimento dello status detentionis nei confronti dell'indagato ovvero dell'imputato. Costituisce, invero, ius receptum il principio secondo cui tra le attività investigative di particolare complessità possono ricomprendersi anche le eventuali attività valutative dei risultati degli accertamenti e quelle dirette a rendere utilizzabili, nella successiva fase dibattimentale, i risultati delle indagini svolte (Sez. 6, n. 28268 del 13/02/2003, Pistilli, Rv. 226269), ma l'obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni per la concessione della proroga ex art. 305 cit. comporta, quanto ai profili or ora indicati, che il giudice indichi espressamente le ragioni per le quali quegli accertamenti devono essere condotti nel permanere dello stato detentivo della persona sottoposta a cautela (cfr. Sez. 1, n. 25234 del 10/06/2002, Castellucci, cit.). Occorre, altresì, considerare: a) che ai fini della proroga della custodia cautelare, ovverosia del protrarsi medio tempore dello stato detentivo dell'indagato ovvero dell'imputato, il vaglio delibativo richiesto al giudice deve orientarsi nel rispetto di ben precise condizioni, poiché le esigenze cautelari devono essere connotate da un particolare, corposo peso specifico, dunque da una rilevanza ed intensità maggiori rispetto a quelle ordinariamente sufficienti per l'instaurazione ab imis dello stato custodiale (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 33541 del 11/07/2001, Canavesi, cit.); b) che la indispensabilità della proroga va valutata Ли 3 esclusivamente in relazione all'attività da compiersi, non già in vista di un possibile pericolo di inquinamento probatorio: giustificazione, questa, all'evidenza incongrua, dovendosi, altrimenti, ritenere la necessità del mantenimento dell'indagato in stato di custodia cautelare a tempo indeterminato o, comunque, fino allo spirare del termine massimo consentito, essendo sempre possibile una sua interferenza sulla formazione e sulla acquisizione della prova (Sez. 3, n. 16130 del 18/03/2008, Apetrei, Rv. 239841). Ciò posto, deve rilevarsi come, a fronte delle puntuali deduzioni difensive già prospettate in sede di gravame con riferimento alle implicazioni logicamente sottese agli effetti della progressiva evoluzione delle attività procedimentali e processuali (v., in narrativa, il par. 2.2.), il su esposto quadro normativo non sia stato compiutamente osservato in ordine alla richiamata esigenza di pronunziare, con congrua ed esaustiva motivazione, sulla simultanea ricorrenza delle condizioni e dei requisiti sopra individuati. Entro tale prospettiva, invero, avuto riguardo all'espletamento dell'incidente probatorio e all'intervenuta conclusione delle indagini preliminari, non emerge dal provvedimento impugnato, con la necessaria completezza di analisi logico- argomentativa, quale sia, al di là di un generico riferimento ivi operato alle note modali delle precedenti ipotesi delittuose in contestazione ed alle probabili caratteristiche della prossima attività ("corposa ed impegnativa") di acquisizione dibattimentale delle prove, l'apprezzamento prognostico incentrato sulle specifiche circostanze di fatto ritenute sintomatiche del pericolo, necessariamente attuale e concreto, che alla completezza e genuinità dei risultati dell'attività di assunzione probatoria potrebbe derivare da una alterazione o manipolazione, in tesi, riferibile ad un comportamento pregiudizievole posto in essere dal ricorrente.
3.1. Analoghe considerazioni devono svolgersi alla luce del richiamato quadro di principii stabiliti da questa Suprema Corte riguardo all'ipotizzato pericolo di recidiva, avendo l'impugnata ordinanza operato un riferimento del tutto generico al provvedimento di sospensione dalle funzioni che ha colpito l'odierno ricorrente, nonché ad una non meglio precisata rete di rapporti e conoscenze intessuta in anni di attività professionale svolta in diverse sedi e funzioni giudiziarie, per inferirne, all'interno di una base cognitiva meramente congetturale, il pericolo di reiterazione di analoghe condotte al di fuori della funzione esercitata, trascurando di considerare che l'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può ritenersi sussistente anche nel caso in cui il pubblico agente risulti sospeso o dimesso dal servizio, purché il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono 4 Аها ad evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato, pur nella mutata veste di soggetto estraneo all'amministrazione (ex multis cfr. Sez. 6, n. 55113 del 08/11/2018, Lupelli, Rv. 274648; Sez. 5, n. 31676 del 04/04/2017, Lonardoni, Rv. 270634) ovvero nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi (Sez. 6, n. 19052 del 10/01/2013, De Pietro, Rv. 256223). Al riguardo, invero, devono ribadirsi i principii affermati da questa Suprema Corte, secondo cui la voluntas legis è nel senso che «le gravi esigenze cautelari rendano "indispensabile" il protrarsi della custodia cautelare. "Indispensabile" è termine diverso da "opportuno", e sta, quindi, ad indicare che il permanere di tale misura non deve essere solo consigliabile, utile, conveniente, ma assolutamente necessario, imprescindibile, non diversamente surrogabile, del tutto insostituibile.» (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 33541 del 11/07/2001, Canavesi, cit.).
3.2. Non compiutamente motivati, infine, devono ritenersi i passaggi motivazionali attinenti alla disamina delle puntuali obiezioni difensive in sede di gravame formulate in ordine ai profili che direttamente investono l'utilizzo dei criteri di scelta e adeguatezza della misura coercitiva in concreto applicata (v., in narrativa, il par. 2.3.). Al di là di un generico riferimento alla permanenza delle ragioni che dovrebbero consentire di mantenere intatta la valutazione già effettuata in sede di applicazione genetica della più grave misura cautelare, l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare la linea interpretativa tracciata dal Supremo Consesso di questa Corte (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651), secondo cui, in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico: profilo, questo, di cui non v'è traccia nell'ordinanza impugnata.
4. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame dei punti critici sopra evidenziati, che nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede stabiliti. La Cancelleria curerà l'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. ли
P.Q.M.
5 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 dicembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis Emilia Anna Giordano N DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 9 GEN 2020, IL CANCELLIERE E. Patrizia Di Laurenzio 9