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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 30/07/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 374 \2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Anna Smedile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 374 \2025 R.G.,
promossa da
c.f.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, il 04/04/1992, rappresentata e difesa come in atti dall'avv.
SIRACUSA SABRINA;
contro
c.f. , nato a [...], il CP_1 C.F._2
06/07/1989, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. CALAFATO
ROSSANA; 1 E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 4 luglio 2025, le parti hanno concluso come da verbale.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/03/2025, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con rito civile con , in CP_1
data 17/12/2016 e che dall'unione, in data 22/11/2017, è nato il figlio Per_1
Ha aggiunto che in data 02/03/2021 il Tribunale aveva emesso sentenza di separazione e che il non aveva mai rispettato le condizioni ivi CP_1
stabilite, sia per quanto riguarda il versamento dell'assegno di mantenimento, sia per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita. La ha chiesto di Pt_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius lo scioglimento del matrimonio); di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore in proprio favore;
di regolamentare il diritto di visita secondo Per_1
quanto dalla stessa indicato e di confermare l'importo di € 300,00, quale contributo al mantenimento del minore a carico del CP_1
Si è costituito , il quale ha contestato quanto contenuto CP_1
nel ricorso avversario, ma non si è opposto alla pronunzia di sentenza di scioglimento del matrimonio.
Comparse personalmente davanti al giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio. Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta essendo per un verso decorsi i termini di legge dalla pronuncia della separazione
2 personale e per un altro avendo le parti chiesto il divorzio alle condizioni congiuntamente indicate nell'atto introduttivo.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione personale con sentenza depositata il 3.03.2021 e che da allora è certamente passato l'intervallo temporale minimo richiesto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1 dicembre 1970 n. 898, e successive modifiche, ai fini dell'ammissibilità della domanda.
La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale esplicitata in atti e anche all'udienza di comparizione in data 4 luglio
2025 conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo entrambe le parti, dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto.
In ordine alle condizioni di affidamento, collocamento mantenimento del figlio minore le parti hanno raggiunto un accordo all'udienza del 4 Per_1
luglio 2025, nei seguenti termini: “il figlio minore sarà affidato in via esclusiva alla signora , con collocazione presso di sé e regolamentazione Pt_1
dell'esercizio di visita paterno secondo accordo delle parti e, in caso di mancato accordo, due volte a settimana, il martedì ed il venerdì dalle ore 14,00 alle ore
19,30, nonché, a settimane alterne, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
nel periodo estivo, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, negli anni dispari, dal 15 al 31 luglio ovvero, negli anni pari, dall'1 al
16 agosto;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 2 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno del minore alternativamente con il padre a pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del padre, starà con lo stesso, dalle ore 16,00 alle ore 22,00; il
3 giorno del compleanno della madre, starà con la stessa, anche se dovesse ricadere in uno dei giorni che prevede il diritto di visita in favore della madre.
Le parti concordano ulteriormente di versare nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute in favore del minore e di far percepire l'assegno unico per intero alla .” Pt_1
Il collegio ritiene che le condizioni concordate non siano contrarie alla legge ed agli interessi delle parti e del figlio nato dall'unione. Segnatamente,
l'affidamento esclusivo in favore della madre appare confacente all'interesse del minore, tenuto conto delle allegazioni della parte ricorrente al riguardo e considerato lo scarso interesse manifestato dal padre a mantenere rapporti equilibrati con il figlio. Non sussistono quindi ragioni ostative al recepimento nella presente sentenza.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, possono dichiararsi compensate le spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
, celebrato in Barcellona Pozzo di Gotto in data CP_1
17/12/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune, al n. 45, parte I, anno 2016, alle condizioni concordate tra le parti e indicate in parte motiva;
2. dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 23/07/2025.
4 IL GIUDICE ESTENSORE
(dott.ssa Maria Marino Merlo)
5
IL PRESIDENTE
(dott. Antonino Orifici)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Anna Smedile Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 374 \2025 R.G.,
promossa da
c.f.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, il 04/04/1992, rappresentata e difesa come in atti dall'avv.
SIRACUSA SABRINA;
contro
c.f. , nato a [...], il CP_1 C.F._2
06/07/1989, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. CALAFATO
ROSSANA; 1 E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 4 luglio 2025, le parti hanno concluso come da verbale.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/03/2025, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con rito civile con , in CP_1
data 17/12/2016 e che dall'unione, in data 22/11/2017, è nato il figlio Per_1
Ha aggiunto che in data 02/03/2021 il Tribunale aveva emesso sentenza di separazione e che il non aveva mai rispettato le condizioni ivi CP_1
stabilite, sia per quanto riguarda il versamento dell'assegno di mantenimento, sia per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita. La ha chiesto di Pt_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius lo scioglimento del matrimonio); di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore in proprio favore;
di regolamentare il diritto di visita secondo Per_1
quanto dalla stessa indicato e di confermare l'importo di € 300,00, quale contributo al mantenimento del minore a carico del CP_1
Si è costituito , il quale ha contestato quanto contenuto CP_1
nel ricorso avversario, ma non si è opposto alla pronunzia di sentenza di scioglimento del matrimonio.
Comparse personalmente davanti al giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio. Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta essendo per un verso decorsi i termini di legge dalla pronuncia della separazione
2 personale e per un altro avendo le parti chiesto il divorzio alle condizioni congiuntamente indicate nell'atto introduttivo.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta la separazione personale con sentenza depositata il 3.03.2021 e che da allora è certamente passato l'intervallo temporale minimo richiesto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1 dicembre 1970 n. 898, e successive modifiche, ai fini dell'ammissibilità della domanda.
La manifestazione della volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale esplicitata in atti e anche all'udienza di comparizione in data 4 luglio
2025 conferma inequivocabilmente la rottura insanabile della comunione materiale e spirituale di vita che sorregge il matrimonio, avendo entrambe le parti, dopo la pronuncia della separazione, dimostrato l'interesse a formalizzare la definitiva ed irreversibile crisi del loro rapporto.
In ordine alle condizioni di affidamento, collocamento mantenimento del figlio minore le parti hanno raggiunto un accordo all'udienza del 4 Per_1
luglio 2025, nei seguenti termini: “il figlio minore sarà affidato in via esclusiva alla signora , con collocazione presso di sé e regolamentazione Pt_1
dell'esercizio di visita paterno secondo accordo delle parti e, in caso di mancato accordo, due volte a settimana, il martedì ed il venerdì dalle ore 14,00 alle ore
19,30, nonché, a settimane alterne, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
nel periodo estivo, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore, negli anni dispari, dal 15 al 31 luglio ovvero, negli anni pari, dall'1 al
16 agosto;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 26 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 2 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno del minore alternativamente con il padre a pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del padre, starà con lo stesso, dalle ore 16,00 alle ore 22,00; il
3 giorno del compleanno della madre, starà con la stessa, anche se dovesse ricadere in uno dei giorni che prevede il diritto di visita in favore della madre.
Le parti concordano ulteriormente di versare nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute in favore del minore e di far percepire l'assegno unico per intero alla .” Pt_1
Il collegio ritiene che le condizioni concordate non siano contrarie alla legge ed agli interessi delle parti e del figlio nato dall'unione. Segnatamente,
l'affidamento esclusivo in favore della madre appare confacente all'interesse del minore, tenuto conto delle allegazioni della parte ricorrente al riguardo e considerato lo scarso interesse manifestato dal padre a mantenere rapporti equilibrati con il figlio. Non sussistono quindi ragioni ostative al recepimento nella presente sentenza.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, possono dichiararsi compensate le spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, uditi il PM e le parti, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
, celebrato in Barcellona Pozzo di Gotto in data CP_1
17/12/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune, al n. 45, parte I, anno 2016, alle condizioni concordate tra le parti e indicate in parte motiva;
2. dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 23/07/2025.
4 IL GIUDICE ESTENSORE
(dott.ssa Maria Marino Merlo)
5
IL PRESIDENTE
(dott. Antonino Orifici)