Sentenza 21 novembre 2001
Massime • 1
In caso di "abolitio criminis" intervenuta dopo la sentenza assolutoria di primo grado o per insussistenza del fatto, il giudice di appello prima di riformare la decisione e dichiarare non doversi procedere a carico dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato deve indicare le ragioni per le quali il fatto deve ritenersi sussistente, atteso che tra le diverse cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. la formula "perché il fatto non sussiste" deve prevalere su qualsiasi altra formula, sia perché indicata prioritariamente nell'elencazione contenuta nel citato art. 129, sia perché preclusiva di eventuale azione civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2001, n. 45562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45562 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 21/11/2001
1. Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALDO GRASSI - Consigliere - N. 3117
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 44574/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
AG VI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari in data 26/6/2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. G. Passacantando, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché manifestamente infondato;
Osserva
Con sentenza del Tribunale di Trani in data 5/10/1998 EN GU veniva assolto, per insussistenza dei fatti, dai reati di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di quelle relative all'I.V.A. per gli anni 1993 e 1994, nonché dal reato di omessa tenuta delle scritture contabili, che gli erano stati contestati.
Contro tale decisione il Procuratore della Repubblica presso il detto Tribunale proponeva impugnazione chiedendo che fosse affermata la responsabilità dell'imputato, in ordine a tutti i reati ascrittigli e che lo stesso fosse, in conseguenza, condannato alle pene di legge. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 26/6/2000, rilevato che a seguito dell'avvenuta abrogazione della L. 516/1982 ed alla luce della nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cui al D.Lgs. 10/3/2000, n. 74, i fatti ascritti al GU non sono più previsti dalla legge come reato, ha - in riforma della decisione impugnata - dichiarato non doversi procedere a carico dello stesso per tale causa, ritenendo che, essendo stati depenalizzati i fatti di cui in rubrica, il Giudice penale non potesse che prenderne atto e dichiararlo in sentenza, senza procedere all'esame, nel merito, delle imputazioni, richiesto dal P.M. appellante.
Avverso la decisione di secondo grado il GU ha proposto ricorso per Cassazione onde chiederne l'annullamento per violazione di legge. Sostiene, il ricorrente, che l'art. 129 c.p.p. indica l'ordine prioritario in cui le cause di non punibilità debbono essere applicate e che quando l'imputato sia stato assolto per insussistenza dei fatti, tale formula assolutoria non possa essere modificata con quella che i fatti non sono più previsti dalla legge come reato senza averne prima esaminato ed affermato la oggettiva loro esistenza, negata nel precedente grado di giudizio. Deduce, quindi, che la Corte di merito avrebbe illegittimamente riformato la sentenza del Tribunale applicando una causa di non punibilità a lui meno favorevole, senza esaminare e motivare, prima, in ordine alla sussistenza dei fatti ascrittigli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, perché infondato.
L'ordine progressivo delle diverse cause di non punibilità, di cui all'art. 129 c.p.p., indica, in caso di concorso di alcune di esse, quale debba essere applicata con priorità sulle altre in quanto, nel predisporre detto ordine, il legislatore ha inteso effettuare una valutazione dell'interesse dello imputato e, graduandolo, stabilire quale formula di proscioglimento risulti a lui più favorevole. In conseguenza, l'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" deve ritenersi prevalere su qualsiasi altra formula, sia perché indicata prioritariamente nell'elencazione contenuta nel citato art. 129 c.p.p., sia perché preclusiva di eventuale azione civile ex art. 652 c.p.p. (v. conf. Cass. sez. 4^, 15/02/1993, Battaglia e sez. 3^, 6/10/1993, Steinhauslin). Nella fattispecie in esame la Corte d'Appello, essendo stato il GU assolto in primo grado per insussistenza dei fatti ascrittigli, avrebbe dovuto, prima di riformare la decisione del Tribunale e di dichiarare non doversi procedere a carico dello stesso perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, indicare le ragioni per cui i fatti di cui in rubrica erano da ritenersi sussistenti.
Tale mancata indagine ed il difetto assoluto di motivazione, sul punto, impongono lo annullamento, con rinvio, della decisione impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla la sentenza della Corte d'Appello di Bari in data 26/6/2000 e rinvia ad altra sezione della stessa Corte d'Appello per nuovo giudizio nel confronti di EN GU.
Così deciso in Roma, il 21 Novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2001