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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2867/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2867/2023 promossa da:
nata il [...] in [...] - Burkina Faso, Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv.ti Riccardo Pizzi e Paola Riccio, per delega in atti;
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...]; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO –SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: Precisate dalla ricorrente all'udienza dell'11/2/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, come da ricorso introduttivo, ovvero:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra Cod. Parte_1
Fisc.: ), nata il [...] in [...] - Burkina Faso e C.F._1 residente in [...], di cittadinanza Burkinabe ed il sig. CP_1
(Cod. Fisc.: ), nato in [...] il [...] contratto in Burkina C.F._2
Faso – Provincia di Bazega – dipartimento di Sapone – Comune di Sapone- Centro Principale in data 13 agosto 2005, parte n. 17 e trascritto ai sensi dell'art. 19 del DPR 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Arcevia – parte II – serie C al n. 7 – in data 9 maggio 2022, dando disposizioni all'ufficiale di Stato Civile per le conseguenti annotazioni.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26/05/2023, ha chiesto la separazione Parte_1 consensuale dal coniuge con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio contratto in Burkina Faso in data 13/08/2005, trascritto in data 09/05/2022 nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Arcevia – anno 2022 - parte II – serie C n. 7.
2. Il resistente, irreperibile, non si è costituito.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che, in data 7/07/2023, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 6/02/2024, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da atto introduttivo e ha chiesto di rimettere la causa sul ruolo ai fini della procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rectius di scioglimento del matrimonio (cfr. certificato di matrimonio versato in atti).
5. Con sentenza n. 685/2024, emessa in data 7/02/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
6. All'udienza dell'11/02/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente ha precisato le conclusioni, come da ricorso introduttivo e sopra riportate.
7. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 685 del 7/II/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Burkina Faso il 13/08/2005, trascritto in data 09/05/2022 nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Arcevia – anno 2022 - parte II – serie C n. 7.
8. Sussistono ragioni per compensare le spese di lite, considerata la natura del giudizio che si è svolto senza l'opposizione del convenuto - che è rimasto contumace -, e tenuto conto che per la pronuncia sullo status è imprescindibile l'azione giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Burkina Faso in data 13/08/2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Arcevia – anno 2022 - parte II – serie C n. 7; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arcevia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 12/II/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2867/2023 promossa da:
nata il [...] in [...] - Burkina Faso, Parte_1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv.ti Riccardo Pizzi e Paola Riccio, per delega in atti;
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...]; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO –SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: Precisate dalla ricorrente all'udienza dell'11/2/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, come da ricorso introduttivo, ovvero:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra Cod. Parte_1
Fisc.: ), nata il [...] in [...] - Burkina Faso e C.F._1 residente in [...], di cittadinanza Burkinabe ed il sig. CP_1
(Cod. Fisc.: ), nato in [...] il [...] contratto in Burkina C.F._2
Faso – Provincia di Bazega – dipartimento di Sapone – Comune di Sapone- Centro Principale in data 13 agosto 2005, parte n. 17 e trascritto ai sensi dell'art. 19 del DPR 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Arcevia – parte II – serie C al n. 7 – in data 9 maggio 2022, dando disposizioni all'ufficiale di Stato Civile per le conseguenti annotazioni.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26/05/2023, ha chiesto la separazione Parte_1 consensuale dal coniuge con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio contratto in Burkina Faso in data 13/08/2005, trascritto in data 09/05/2022 nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Arcevia – anno 2022 - parte II – serie C n. 7.
2. Il resistente, irreperibile, non si è costituito.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che, in data 7/07/2023, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 6/02/2024, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da atto introduttivo e ha chiesto di rimettere la causa sul ruolo ai fini della procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rectius di scioglimento del matrimonio (cfr. certificato di matrimonio versato in atti).
5. Con sentenza n. 685/2024, emessa in data 7/02/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
6. All'udienza dell'11/02/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente ha precisato le conclusioni, come da ricorso introduttivo e sopra riportate.
7. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 685 del 7/II/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Burkina Faso il 13/08/2005, trascritto in data 09/05/2022 nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Arcevia – anno 2022 - parte II – serie C n. 7.
8. Sussistono ragioni per compensare le spese di lite, considerata la natura del giudizio che si è svolto senza l'opposizione del convenuto - che è rimasto contumace -, e tenuto conto che per la pronuncia sullo status è imprescindibile l'azione giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
Burkina Faso in data 13/08/2005, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Arcevia – anno 2022 - parte II – serie C n. 7; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arcevia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 12/II/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi