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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/04/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. 91/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 91/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del Ministro Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
appellante principale-appellato incidentale
e
(C.F.: , in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Pileggi;
appellato principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1761/18 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 16.10.2018, avente ad oggetto azione di accertamento negativo di restituzione somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti di causa depositati”.
1 Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - in via principale, dichiarare inammissibile o comunque rigettare poiché destituito di ogni fondamento, in fatto e in diritto, l'appello proposto dal , in Parte_1
persona del Ministro in carica pro tempore, avverso la sentenza n. 1761/2018, del
Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile, depositata in data 16.10.2018, respingendo, conseguentemente, tutte le domande proposte da parte avversa, per tutte le motivazioni rassegnate nel corpo della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
- in via incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito del
[...]
, in persona del Ministro in carica pro tempore, per tutto il periodo Parte_1
antecedente al 17.09.2007 e fino al 1996 e, conseguentemente, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore, al , in persona del Ministro in carica pro tempore, Parte_1 per le mensilità e/o annualità corrisposte dall'appellante prima del 17.09.2007 e fino all'anno 1996; - in via incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare, dunque, che il in persona Controparte_2 del Sindaco pro tempore, ha diritto all'immediata restituzione della somma di euro
259.851,10 e, per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro in Parte_1
carica pro tempore, alla immediata restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'appellante nella misura di complessivi euro 259.851,10, con maggiorazione di interessi legali dalla data di prelievo sino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, accertare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito del
[...]
, in persona del Ministro in carica pro tempore, per tutto il periodo Parte_1
antecedente al 17.09.2002 e fino al 1996 e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 al , in persona del Ministro in carica pro tempore, per le Parte_1 mensilità e/o annualità corrisposte dall'appellante prima del 17.09.2002 e fino all'anno 1996; - condannare, conseguentemente, il , in Parte_1
persona del Ministro in carica pro tempore, alla restituzione, in favore del
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, delle mensilità e/o annualità Controparte_2
tutte illegittimamente trattenute per il periodo antecedente al 17.09.2002 e fino all'anno 1996, da quantificarsi nella complessiva somma di euro 148.435,732; - con vittoria di spese e competenze legali”.
2 FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.01.2015, il CP_2
conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Civile di
[...] Parte_1
Catanzaro chiedendo che venisse accertata e dichiarata (…)la illegittimità e la nullità della pretesa creditoria di euro 309.824,20 avanzata dal nei Parte_1 confronti del e, per l'effetto, (…)che nessuna somma è Parte_2 dovuta dal dovendosi procedere (…)all'immediata Parte_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute dal Parte_1
condannandolo alla detta restituzione con maggiorazione degli interessi legali dalla data di prelievo sino al soddisfo(…); contestualmente, il chiedeva Controparte_2 all'adito Giudice una declaratoria di (…)intervenuta prescrizione della richiesta di restituzione con riferimento alle somme erogate in epoca antecedente al 17.09.2007
o comunque in epoca antecedente all'altra diversa data ritenuta di giustizia quale epoca di decorrenza della prescrizione(…), il tutto con condanna del Parte_1
convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
A tal fine esponeva che: - con lettera prot. n. 0066477, dell'11.09.2012, ricevuta dal Comune di in data 17.09.2012, prot. n. 2746, il – CP_2 Parte_1
a seguito di verifiche d'ufficio - aveva accertato l'erogazione di somme asseritamente non dovute a titolo di contributo per mobilità ed aveva, pertanto, avanzato nei confronti dell'ente locale richiesta di restituzione della somma di euro
309.824,20, in precedenza versata e riferita a tale , dipendente cessato Persona_1
dal servizio in data 01.07.1995, con stipendio annuo di euro 22.130,30, ed anni da recuperare indicati in 14 per il periodo dal 1996 al 2009; - il , con Controparte_2
raccomandata a/r del 18.10.2012, prot. n. 3057, aveva riscontrato puntualmente la comunicazione di cui sopra, rappresentando, all'uopo, la legittimità del proprio operato sulla scorta dei seguenti rilievi, ovvero che: a) con lettera prot. n. 114, del
17.01.1995, il Comune aveva comunicato al il numero dei Parte_1
posti disponibili ai fini dell'attivazione delle procedure di mobilità; b) con lettera prot. n. 8547, del 25.09.1995, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva tramesso il D.P.C.M 08.06.1995, con il quale venivano trasferiti, come personale in mobilità, la sig.ra la sig.ra e il sig. ; c) con Parte_3 CP_3 Parte_4
deliberazione n. 205, del 10.10.1995, il aveva stabilito, con decorrenza CP_2
16.10.1995, il trasferimento di detto personale dal a Parte_5
3 quello , provvedendo alla contestuale immissione nei ruoli organici CP_2 dell'ente; d) infine, con comunicazione del 20.10.1995 avente ad oggetto “D.P.C.M.
Mobilità d'ufficio enti locali dissestati – Comune di Feroleto Antico (CZ)”, aveva rappresentato al la presa di servizio del personale Parte_1
summenzionato, con decorrenza 16.10.1995; - alla luce dei fatti per come esposti e provati sopra, l'ente territoriale rifiutava la richiesta di restituzione delle somme erogate, evidenziando come tale non avesse mai prestato attività Persona_1 lavorativa presso l'ente, sicché era di tutta evidenza la correttezza, trasparenza e buona fede dell'accipiens; - per il trasferimento delle somme attribuite a titolo di mobilità del personale, mai vi era stato alcun riferimento al predetto , Persona_1 nominativo di cui l'ente era venuto a conoscenza, per la prima volta, solo a seguito della comunicazione del datata 11.09.2012; - pertanto era Parte_1
completamente illegittima la procedura di recupero del credito messa in atto dal
, che nel frattempo aveva disposto e autorizzato, con decreto Parte_1
del 19.11.2014, pervenuto in data 20.11.2014, prot. n. 3351, la rateizzazione in cinque anni dell'intero importo di euro 309.824,20, in precedenza erogato in favore del mediante trattenuta annuale della somma di euro 61.964,84, a decorrere CP_2
dal 2015.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.06.2015, si costituiva in giudizio il , eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, Parte_1
in favore di quello amministrativo, e chiedendo il rigetto delle avverse pretese in quanto inammissibili ed infondate nel merito, giacché, nel caso di specie, il
[...]
aveva percepito un contributo per un dipendente che non era in servizio, CP_2
contributo che, pertanto, non era in alcun modo dovuto.
La causa veniva istruita solo in via documentale e con sentenza n. 1761/2018, depositata in data 16.10.2018, il Tribunale così statuiva: “(…)accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara che il non è tenuto alla Controparte_2 restituzione delle somme erogategli dal per tutto il periodo Parte_1 antecedente al 17.09.2002 e fino all'anno 1996 per intervenuta prescrizione, per come chiarito in parte motiva(…); (…)condanna il in persona Parte_1
del Ministro in carica p.t. alla rifusione delle spese del giudizio in favore del
[...]
in persona del Sindaco p.t. liquidate in € 1.248,42 per esborsi ed € CP_2
5.737,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA CPA come per legge(…)”.
4 Segnatamente, il giudice di primo grado rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal ministero convenuto, osservando che la controversia era relativa ad un diritto soggettivo, ovvero il diritto del ad ottenere Controparte_2
i fondi previsti dal D.P.C.M. n. 428/1989, posti dalla predetta normativa a carico del e a non restituirli per le ragioni dedotte nell'atto introduttivo Parte_1
del giudizio.
Nel merito rilevava che l'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 428/1989, concernente il trasferimento dei fondi agli enti destinatari del personale in mobilità, stabiliva espressamente che “per ciascuno degli anni 1991 e successivi, gli importi relativi alle remunerazioni da corrispondere al personale trasferito, sono attribuiti, entro il
30 aprile, dal al netto delle somme non più dovute per il Parte_1
personale che sia cessato dal servizio per qualsiasi causa» e che «a tal fine, ciascun ente locale comunica al , entro il 31 gennaio, l'elenco del Parte_1 personale che, trasferito a seguito di mobilità, sia cessato dal servizio nell'anno precedente”; che sulla base del predetto D.P.C.M. il ministero convenuto aveva chiesto al di la restituzione dei contributi indebitamente percepiti CP_2 CP_2 per la mobilità del dipendente , imputando all'ente locale la mancata Persona_1
comunicazione di cessazione dal servizio del predetto dipendente, che risultava cessato in data 1.07.1995; che invero nessuna comunicazione di cessazione dal servizio del predetto dipendente avrebbe mai potuto effettuare l'ente locale, atteso che il predetto non aveva mai prestato servizio presso il Comune di Persona_1
, come emergeva in maniera incontrovertibile dagli atti;
nè l'ente locale CP_2
avrebbe mai potuto comunicare alcunchè in ordine al in quanto i Per_1
trasferimenti delle somme attribuite a titolo di mobilità non avevano mai fatto specifico riferimento al nominativo di detto soggetto;
che il ministero dell'Interno non aveva prodotto in atti alcun documento idoneo a dimostrare che il fosse CP_2
consapevole che stesse ricevendo somme non dovute.
Precisato che la buona fede dell'accipiens non era comunque di ostacolo all'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del diritto-potere-dovere di ripetere le somme indebitamente erogate ai sensi dell'art. 2033 c.c., il Tribunale riteneva parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal atteso che il CP_2
primo atto interruttivo della prescrizione del credito fatto valere dal era Parte_1
rappresentato dalla comunicazione trasmessa al con nota n. Controparte_2
0066477 dell'11.09.2012, ricevuta in data 17.09.2012, né poteva ritenersi che nella
5 specie fosse mancata la condicio iuris consistente nella mancata comunicazione da parte del dell'elenco del personale cessato dal servizio ai sensi Controparte_2 dell'art. 5 comma 2 del citato D.P.C.M., essendo stato accertato che il Per_1 non aveva mai preso servizio presso il attore e quindi quest'ultimo non CP_2
poteva ritenersi tenuto a trasmettere la suddetta comunicazione.
Esclusa l'operatività dell'istituto della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c. avendo l'attore dimostrato di aver ricevuto le somme non dovute in assoluta buona fede e quindi in assenza di dolo, il giudice di primo grado dichiarava prescritto il credito del per tutto il periodo antecedente al Parte_1
17.09.2002 e fino al 1996.
Il Tribunale respingeva, infine, la domanda del volta alla restituzione CP_2 delle somme trattenute dal , per non avere l'attore provato che le somme Parte_1
richieste in restituzione erano state effettivamente trattenute da parte convenuta.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
07.01.2019, il denunciandone la erroneità per avere il Tribunale: 1) Parte_1 ritenuto la propria giurisdizione;
2) accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione, senza considerare che l'azione di recupero oggetto di causa era condizionata alla previa comunicazione al dell'elenco dei lavoratori cessati dal servizio Parte_1
sicchè, in mancanza di tale condicio iuris, il non poteva esercitare alcuna Parte_1
azione di recupero delle somme indebitamente trasmesse al né poteva CP_2
pretendersi dal di operare una verifica nel corso degli anni circa i Parte_1
dipendenti in mobilità ancora in servizio, poiché proprio per evitare una lunga e defatigante verifica da parte del medesimo presso ogni singola amministrazione destinataria del personale in mobilità, la disposizione regolamentare (art. 5 comma 2
D.P.C.M. 428/89) aveva previsto, in modo del tutto logico e razionale, che fosse quest'ultima a dover trasmettere al , di anno in anno, l'elenco del personale Parte_1
cessato dal servizio. Costituendo, dunque, la mancata comunicazione dell'elenco impedimento di diritto all'azione di recupero, la prescrizione non era decorsa finchè il non era venuto a conoscenza, e cioè solo nell'anno 2010, della specifica Parte_1
situazione del sig. Per_1
Con comparsa depositata in data 24.04.2019 si costituiva il il Controparte_2
quale spiegava appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nel senso di dichiarare prescritto, in applicazione del termine quinquennale, il diritto di credito del per tutto il periodo antecedente al 17.09.2007 e fino Parte_1
6 al 1996; nonché di accogliere la domanda di restituzione delle somme trattenute dal
. Deduceva, al riguardo, che il già con la nota n. 0066477, del Parte_1 Parte_1
11.09.2012, agli atti del giudizio di primo grado, aveva comunicato che al recupero delle somme si sarebbe provveduto mediante decurtazione in sede di erogazione delle “assegnazioni da federalismo municipale” e/o delle altre contribuzioni, fatta salva la possibilità di richiedere una eventuale rateizzazione;
e di fatto questo si verificava atteso che con decreto del 19.11.2014, pervenuto in data 20.11.2014, prot.
n. 3351, il Ministero informava il Comune di avere autorizzato la rateizzazione in cinque anni del presunto debito di euro 309.824,20, da estinguersi in cinque rate annuali anticipate costanti di euro 61.964,84, a decorrere dall'anno 2015. In questa sede il produceva ulteriore documentazione che dimostrava le decurtazioni CP_2
monetarie annuali ciascuna di euro 61.964,84, relative agli anni 2015, 2016, 2017 e
2018, per un totale di euro 247.859,36.
All'esito della prima udienza del 28.05.2019 la Corte fissava l'udienza del
10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il primo motivo dell'appello principale fondato sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario è infondato.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la controversia è stata legittimamente incardinata dal dinanzi al Giudice ordinario, Controparte_2
vertendosi in materia di azione di indebito ex art. 2033 c.c., istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto.
2.2. Infondato è anche il secondo motivo dell'appello principale.
7 Ad avviso del il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione Parte_1 dell'azione di recupero dovrebbe farsi coincidere con il momento in cui esso appellante è venuto a conoscenza, nell'anno 2010, della specifica situazione del sig.
Osserva in proposito che l'art. 5, comma 2, del D.P.C.M n. 428/1989, Per_1 pone l'obbligo a carico degli enti locali di comunicare “al , Parte_1 entro il 31 gennaio, l'elenco del personale che, trasferito a seguito di mobilità, sia cessato dal servizio nell'anno precedente” e che la mancanza della comunicazione costituisce impedimento di diritto all'esercizio dell'azione di recupero.
Invero il trascura di considerare che nella fattispecie in esame nessuna Parte_1
comunicazione – ai sensi del citato art. 5, comma 2 – il avrebbe dovuto e CP_2 potuto effettuare atteso che il non ha mai prestato servizio presso l'ente Per_1 locale. E' pacifico in causa che non è mai stato trasferito in mobilità Persona_1
presso il Comune di , non ha mai preso servizio negli uffici del predetto ente, CP_2
non è mai stato indicato tra i lavoratori trasferiti nella comunicazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.09.1995; non è mai stato inserito nella deliberazione G.M. n. 205 del 10.10.1995; non è mai stato indicato nella comunicazione del 20.10.1995 avente ad oggetto “D.P.C.M. Mobilità d'ufficio enti locali dissestati – Comune di Feroleto Antico (CZ)”, contenente la specifica indicazione dei soggetti che avevano preso servizio presso l'ente locale. Né d'altra parte è emerso dagli atti di causa che il fosse consapevole che stava CP_2
ricevendo somme non dovute.
Tanto chiarito, il momento di decorrenza del termine di prescrizione, coincide, nel caso di specie, con il momento stesso del pagamento, ab origine soggetto a ripetizione in quanto privo di titolo, e non dal momento preteso dal , in Parte_1 quanto l'ignoranza del fatto che il non avesse mai prestato servizio presso Per_1
il di costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto e CP_2 CP_2
quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 c.c.).
2.3. Venendo all'appello incidentale è infondato il primo motivo.
Nella fattispecie non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2948 c.c. e, dunque, il termine breve di prescrizione. Come è, infatti, noto, l'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché la periodicità assume
8 rilievo come occasionale conseguenza delle singole indebite percezioni e non come causa, stabilita ex ante, dell'attribuzione patrimoniale.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha dichiarato prescritto il diritto del al recupero delle somme erogate sino al 17.09.2002. Parte_1
2.4. Va invece accolta la domanda di condanna del alla restituzione, in Parte_1
favore del delle somme per le quali è maturata la prescrizione. CP_2
In proposito deve rilevarsi che con decreto del 19.11.2014, prot. n. 3351, prodotto in primo grado, il Ministero disponeva la rateizzazione in cinque anni del debito di euro 309.824,20, in sede di erogazione di qualunque assegnazione finanziaria dovuta annualmente al , e la estinzione del predetto debito in cinque rate Controparte_2
annuali anticipate costanti di euro 61.964,84 ciascuna, aventi scadenza la prima il
10.10.2014 e l'ultima il 10.10.2018, da pagarsi mediante trattenuta in sede di erogazione delle singole assegnazioni sopra indicate.
In questa sede il ha esibito, con la comparsa di costituzione, CP_2
documentazione attestante le decurtazioni monetarie annuali ciascuna di euro
61.964,84, relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per un totale di euro
247.859,36. In ordine alla ammissibilità di tale documentazione formatasi dopo la scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e prodotta unitamente alla comparsa di costituzione con appello incidentale, va richiamato il principio affermato dalla
Suprema Corte in base al quale i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, dovendo escludersi che nel vigente regime processuale sussista un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori (v. Cass. n. 15503/22; n. 7977/22; 18962/11).
Parimenti ammissibile, in quanto formatasi successivamente alla costituzione del in appello, è la documentazione prodotta in data 02.05.2022 attestante CP_2
l'ulteriore trattenuta di euro 61.964,84, eseguita dal in data 11.07.2019, Parte_1
con conseguente incameramento della complessiva somma di euro 309.824,20
Ne deriva che il è tenuto a restituire la somma di €148.435,73 rispetto Parte_1
alla quale il diritto al recupero risulta estinto per prescrizione.
In tal senso va riformata la sentenza impugnata.
9 § 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che ha visto soccombente il
, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico di Parte_1 quest'ultimo, confermandosi per il primo grado la liquidazione operata nella sentenza impugnata, mentre per il presente grado esse si liquidano come da dispositivo in base ai valori minimi in ragione della natura delle questioni trattate.
Atteso il rigetto integrale del gravame principale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, in persona del pro-tempore, con citazione notificata il Parte_1 CP_4
07.01.2019, nonché sull'appello incidentale proposto dal , in Controparte_2
persona del pro-tempore, avverso la sentenza n. 1761/18 del Tribunale di CP_5
Catanzaro pubblicata il 16.10.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna il alla Parte_1 restituzione, in favore del , della somma di €148.435,73, oltre Controparte_2
interessi legali dalla domanda al saldo;
c) condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1 dall'appellato-appellante incidentale nei due gradi del giudizio, confermando per il primo grado la liquidazione contenuta nella sentenza impugnata e liquidandole per il secondo grado in €1.138,50 per esborsi ed in €6.079,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
10 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 91/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in persona del Ministro Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
appellante principale-appellato incidentale
e
(C.F.: , in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Pileggi;
appellato principale-appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1761/18 del Tribunale di Catanzaro pubblicata il 16.10.2018, avente ad oggetto azione di accertamento negativo di restituzione somme
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti di causa depositati”.
1 Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - in via principale, dichiarare inammissibile o comunque rigettare poiché destituito di ogni fondamento, in fatto e in diritto, l'appello proposto dal , in Parte_1
persona del Ministro in carica pro tempore, avverso la sentenza n. 1761/2018, del
Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile, depositata in data 16.10.2018, respingendo, conseguentemente, tutte le domande proposte da parte avversa, per tutte le motivazioni rassegnate nel corpo della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
- in via incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito del
[...]
, in persona del Ministro in carica pro tempore, per tutto il periodo Parte_1
antecedente al 17.09.2007 e fino al 1996 e, conseguentemente, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal in persona del Sindaco pro Controparte_2 tempore, al , in persona del Ministro in carica pro tempore, Parte_1 per le mensilità e/o annualità corrisposte dall'appellante prima del 17.09.2007 e fino all'anno 1996; - in via incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare, dunque, che il in persona Controparte_2 del Sindaco pro tempore, ha diritto all'immediata restituzione della somma di euro
259.851,10 e, per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro in Parte_1
carica pro tempore, alla immediata restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'appellante nella misura di complessivi euro 259.851,10, con maggiorazione di interessi legali dalla data di prelievo sino all'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, accertare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito del
[...]
, in persona del Ministro in carica pro tempore, per tutto il periodo Parte_1
antecedente al 17.09.2002 e fino al 1996 e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dal in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_2 al , in persona del Ministro in carica pro tempore, per le Parte_1 mensilità e/o annualità corrisposte dall'appellante prima del 17.09.2002 e fino all'anno 1996; - condannare, conseguentemente, il , in Parte_1
persona del Ministro in carica pro tempore, alla restituzione, in favore del
[...]
in persona del Sindaco pro tempore, delle mensilità e/o annualità Controparte_2
tutte illegittimamente trattenute per il periodo antecedente al 17.09.2002 e fino all'anno 1996, da quantificarsi nella complessiva somma di euro 148.435,732; - con vittoria di spese e competenze legali”.
2 FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.01.2015, il CP_2
conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Civile di
[...] Parte_1
Catanzaro chiedendo che venisse accertata e dichiarata (…)la illegittimità e la nullità della pretesa creditoria di euro 309.824,20 avanzata dal nei Parte_1 confronti del e, per l'effetto, (…)che nessuna somma è Parte_2 dovuta dal dovendosi procedere (…)all'immediata Parte_2 restituzione delle somme eventualmente trattenute dal Parte_1
condannandolo alla detta restituzione con maggiorazione degli interessi legali dalla data di prelievo sino al soddisfo(…); contestualmente, il chiedeva Controparte_2 all'adito Giudice una declaratoria di (…)intervenuta prescrizione della richiesta di restituzione con riferimento alle somme erogate in epoca antecedente al 17.09.2007
o comunque in epoca antecedente all'altra diversa data ritenuta di giustizia quale epoca di decorrenza della prescrizione(…), il tutto con condanna del Parte_1
convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
A tal fine esponeva che: - con lettera prot. n. 0066477, dell'11.09.2012, ricevuta dal Comune di in data 17.09.2012, prot. n. 2746, il – CP_2 Parte_1
a seguito di verifiche d'ufficio - aveva accertato l'erogazione di somme asseritamente non dovute a titolo di contributo per mobilità ed aveva, pertanto, avanzato nei confronti dell'ente locale richiesta di restituzione della somma di euro
309.824,20, in precedenza versata e riferita a tale , dipendente cessato Persona_1
dal servizio in data 01.07.1995, con stipendio annuo di euro 22.130,30, ed anni da recuperare indicati in 14 per il periodo dal 1996 al 2009; - il , con Controparte_2
raccomandata a/r del 18.10.2012, prot. n. 3057, aveva riscontrato puntualmente la comunicazione di cui sopra, rappresentando, all'uopo, la legittimità del proprio operato sulla scorta dei seguenti rilievi, ovvero che: a) con lettera prot. n. 114, del
17.01.1995, il Comune aveva comunicato al il numero dei Parte_1
posti disponibili ai fini dell'attivazione delle procedure di mobilità; b) con lettera prot. n. 8547, del 25.09.1995, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva tramesso il D.P.C.M 08.06.1995, con il quale venivano trasferiti, come personale in mobilità, la sig.ra la sig.ra e il sig. ; c) con Parte_3 CP_3 Parte_4
deliberazione n. 205, del 10.10.1995, il aveva stabilito, con decorrenza CP_2
16.10.1995, il trasferimento di detto personale dal a Parte_5
3 quello , provvedendo alla contestuale immissione nei ruoli organici CP_2 dell'ente; d) infine, con comunicazione del 20.10.1995 avente ad oggetto “D.P.C.M.
Mobilità d'ufficio enti locali dissestati – Comune di Feroleto Antico (CZ)”, aveva rappresentato al la presa di servizio del personale Parte_1
summenzionato, con decorrenza 16.10.1995; - alla luce dei fatti per come esposti e provati sopra, l'ente territoriale rifiutava la richiesta di restituzione delle somme erogate, evidenziando come tale non avesse mai prestato attività Persona_1 lavorativa presso l'ente, sicché era di tutta evidenza la correttezza, trasparenza e buona fede dell'accipiens; - per il trasferimento delle somme attribuite a titolo di mobilità del personale, mai vi era stato alcun riferimento al predetto , Persona_1 nominativo di cui l'ente era venuto a conoscenza, per la prima volta, solo a seguito della comunicazione del datata 11.09.2012; - pertanto era Parte_1
completamente illegittima la procedura di recupero del credito messa in atto dal
, che nel frattempo aveva disposto e autorizzato, con decreto Parte_1
del 19.11.2014, pervenuto in data 20.11.2014, prot. n. 3351, la rateizzazione in cinque anni dell'intero importo di euro 309.824,20, in precedenza erogato in favore del mediante trattenuta annuale della somma di euro 61.964,84, a decorrere CP_2
dal 2015.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.06.2015, si costituiva in giudizio il , eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, Parte_1
in favore di quello amministrativo, e chiedendo il rigetto delle avverse pretese in quanto inammissibili ed infondate nel merito, giacché, nel caso di specie, il
[...]
aveva percepito un contributo per un dipendente che non era in servizio, CP_2
contributo che, pertanto, non era in alcun modo dovuto.
La causa veniva istruita solo in via documentale e con sentenza n. 1761/2018, depositata in data 16.10.2018, il Tribunale così statuiva: “(…)accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto dichiara che il non è tenuto alla Controparte_2 restituzione delle somme erogategli dal per tutto il periodo Parte_1 antecedente al 17.09.2002 e fino all'anno 1996 per intervenuta prescrizione, per come chiarito in parte motiva(…); (…)condanna il in persona Parte_1
del Ministro in carica p.t. alla rifusione delle spese del giudizio in favore del
[...]
in persona del Sindaco p.t. liquidate in € 1.248,42 per esborsi ed € CP_2
5.737,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA CPA come per legge(…)”.
4 Segnatamente, il giudice di primo grado rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal ministero convenuto, osservando che la controversia era relativa ad un diritto soggettivo, ovvero il diritto del ad ottenere Controparte_2
i fondi previsti dal D.P.C.M. n. 428/1989, posti dalla predetta normativa a carico del e a non restituirli per le ragioni dedotte nell'atto introduttivo Parte_1
del giudizio.
Nel merito rilevava che l'art. 5 comma 2 del D.P.C.M. 428/1989, concernente il trasferimento dei fondi agli enti destinatari del personale in mobilità, stabiliva espressamente che “per ciascuno degli anni 1991 e successivi, gli importi relativi alle remunerazioni da corrispondere al personale trasferito, sono attribuiti, entro il
30 aprile, dal al netto delle somme non più dovute per il Parte_1
personale che sia cessato dal servizio per qualsiasi causa» e che «a tal fine, ciascun ente locale comunica al , entro il 31 gennaio, l'elenco del Parte_1 personale che, trasferito a seguito di mobilità, sia cessato dal servizio nell'anno precedente”; che sulla base del predetto D.P.C.M. il ministero convenuto aveva chiesto al di la restituzione dei contributi indebitamente percepiti CP_2 CP_2 per la mobilità del dipendente , imputando all'ente locale la mancata Persona_1
comunicazione di cessazione dal servizio del predetto dipendente, che risultava cessato in data 1.07.1995; che invero nessuna comunicazione di cessazione dal servizio del predetto dipendente avrebbe mai potuto effettuare l'ente locale, atteso che il predetto non aveva mai prestato servizio presso il Comune di Persona_1
, come emergeva in maniera incontrovertibile dagli atti;
nè l'ente locale CP_2
avrebbe mai potuto comunicare alcunchè in ordine al in quanto i Per_1
trasferimenti delle somme attribuite a titolo di mobilità non avevano mai fatto specifico riferimento al nominativo di detto soggetto;
che il ministero dell'Interno non aveva prodotto in atti alcun documento idoneo a dimostrare che il fosse CP_2
consapevole che stesse ricevendo somme non dovute.
Precisato che la buona fede dell'accipiens non era comunque di ostacolo all'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del diritto-potere-dovere di ripetere le somme indebitamente erogate ai sensi dell'art. 2033 c.c., il Tribunale riteneva parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal atteso che il CP_2
primo atto interruttivo della prescrizione del credito fatto valere dal era Parte_1
rappresentato dalla comunicazione trasmessa al con nota n. Controparte_2
0066477 dell'11.09.2012, ricevuta in data 17.09.2012, né poteva ritenersi che nella
5 specie fosse mancata la condicio iuris consistente nella mancata comunicazione da parte del dell'elenco del personale cessato dal servizio ai sensi Controparte_2 dell'art. 5 comma 2 del citato D.P.C.M., essendo stato accertato che il Per_1 non aveva mai preso servizio presso il attore e quindi quest'ultimo non CP_2
poteva ritenersi tenuto a trasmettere la suddetta comunicazione.
Esclusa l'operatività dell'istituto della sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c. avendo l'attore dimostrato di aver ricevuto le somme non dovute in assoluta buona fede e quindi in assenza di dolo, il giudice di primo grado dichiarava prescritto il credito del per tutto il periodo antecedente al Parte_1
17.09.2002 e fino al 1996.
Il Tribunale respingeva, infine, la domanda del volta alla restituzione CP_2 delle somme trattenute dal , per non avere l'attore provato che le somme Parte_1
richieste in restituzione erano state effettivamente trattenute da parte convenuta.
1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
07.01.2019, il denunciandone la erroneità per avere il Tribunale: 1) Parte_1 ritenuto la propria giurisdizione;
2) accolto parzialmente l'eccezione di prescrizione, senza considerare che l'azione di recupero oggetto di causa era condizionata alla previa comunicazione al dell'elenco dei lavoratori cessati dal servizio Parte_1
sicchè, in mancanza di tale condicio iuris, il non poteva esercitare alcuna Parte_1
azione di recupero delle somme indebitamente trasmesse al né poteva CP_2
pretendersi dal di operare una verifica nel corso degli anni circa i Parte_1
dipendenti in mobilità ancora in servizio, poiché proprio per evitare una lunga e defatigante verifica da parte del medesimo presso ogni singola amministrazione destinataria del personale in mobilità, la disposizione regolamentare (art. 5 comma 2
D.P.C.M. 428/89) aveva previsto, in modo del tutto logico e razionale, che fosse quest'ultima a dover trasmettere al , di anno in anno, l'elenco del personale Parte_1
cessato dal servizio. Costituendo, dunque, la mancata comunicazione dell'elenco impedimento di diritto all'azione di recupero, la prescrizione non era decorsa finchè il non era venuto a conoscenza, e cioè solo nell'anno 2010, della specifica Parte_1
situazione del sig. Per_1
Con comparsa depositata in data 24.04.2019 si costituiva il il Controparte_2
quale spiegava appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nel senso di dichiarare prescritto, in applicazione del termine quinquennale, il diritto di credito del per tutto il periodo antecedente al 17.09.2007 e fino Parte_1
6 al 1996; nonché di accogliere la domanda di restituzione delle somme trattenute dal
. Deduceva, al riguardo, che il già con la nota n. 0066477, del Parte_1 Parte_1
11.09.2012, agli atti del giudizio di primo grado, aveva comunicato che al recupero delle somme si sarebbe provveduto mediante decurtazione in sede di erogazione delle “assegnazioni da federalismo municipale” e/o delle altre contribuzioni, fatta salva la possibilità di richiedere una eventuale rateizzazione;
e di fatto questo si verificava atteso che con decreto del 19.11.2014, pervenuto in data 20.11.2014, prot.
n. 3351, il Ministero informava il Comune di avere autorizzato la rateizzazione in cinque anni del presunto debito di euro 309.824,20, da estinguersi in cinque rate annuali anticipate costanti di euro 61.964,84, a decorrere dall'anno 2015. In questa sede il produceva ulteriore documentazione che dimostrava le decurtazioni CP_2
monetarie annuali ciascuna di euro 61.964,84, relative agli anni 2015, 2016, 2017 e
2018, per un totale di euro 247.859,36.
All'esito della prima udienza del 28.05.2019 la Corte fissava l'udienza del
10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. Il primo motivo dell'appello principale fondato sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario è infondato.
Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la controversia è stata legittimamente incardinata dal dinanzi al Giudice ordinario, Controparte_2
vertendosi in materia di azione di indebito ex art. 2033 c.c., istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto.
2.2. Infondato è anche il secondo motivo dell'appello principale.
7 Ad avviso del il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione Parte_1 dell'azione di recupero dovrebbe farsi coincidere con il momento in cui esso appellante è venuto a conoscenza, nell'anno 2010, della specifica situazione del sig.
Osserva in proposito che l'art. 5, comma 2, del D.P.C.M n. 428/1989, Per_1 pone l'obbligo a carico degli enti locali di comunicare “al , Parte_1 entro il 31 gennaio, l'elenco del personale che, trasferito a seguito di mobilità, sia cessato dal servizio nell'anno precedente” e che la mancanza della comunicazione costituisce impedimento di diritto all'esercizio dell'azione di recupero.
Invero il trascura di considerare che nella fattispecie in esame nessuna Parte_1
comunicazione – ai sensi del citato art. 5, comma 2 – il avrebbe dovuto e CP_2 potuto effettuare atteso che il non ha mai prestato servizio presso l'ente Per_1 locale. E' pacifico in causa che non è mai stato trasferito in mobilità Persona_1
presso il Comune di , non ha mai preso servizio negli uffici del predetto ente, CP_2
non è mai stato indicato tra i lavoratori trasferiti nella comunicazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.09.1995; non è mai stato inserito nella deliberazione G.M. n. 205 del 10.10.1995; non è mai stato indicato nella comunicazione del 20.10.1995 avente ad oggetto “D.P.C.M. Mobilità d'ufficio enti locali dissestati – Comune di Feroleto Antico (CZ)”, contenente la specifica indicazione dei soggetti che avevano preso servizio presso l'ente locale. Né d'altra parte è emerso dagli atti di causa che il fosse consapevole che stava CP_2
ricevendo somme non dovute.
Tanto chiarito, il momento di decorrenza del termine di prescrizione, coincide, nel caso di specie, con il momento stesso del pagamento, ab origine soggetto a ripetizione in quanto privo di titolo, e non dal momento preteso dal , in Parte_1 quanto l'ignoranza del fatto che il non avesse mai prestato servizio presso Per_1
il di costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto e CP_2 CP_2
quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 c.c.).
2.3. Venendo all'appello incidentale è infondato il primo motivo.
Nella fattispecie non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2948 c.c. e, dunque, il termine breve di prescrizione. Come è, infatti, noto, l'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché la periodicità assume
8 rilievo come occasionale conseguenza delle singole indebite percezioni e non come causa, stabilita ex ante, dell'attribuzione patrimoniale.
Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha dichiarato prescritto il diritto del al recupero delle somme erogate sino al 17.09.2002. Parte_1
2.4. Va invece accolta la domanda di condanna del alla restituzione, in Parte_1
favore del delle somme per le quali è maturata la prescrizione. CP_2
In proposito deve rilevarsi che con decreto del 19.11.2014, prot. n. 3351, prodotto in primo grado, il Ministero disponeva la rateizzazione in cinque anni del debito di euro 309.824,20, in sede di erogazione di qualunque assegnazione finanziaria dovuta annualmente al , e la estinzione del predetto debito in cinque rate Controparte_2
annuali anticipate costanti di euro 61.964,84 ciascuna, aventi scadenza la prima il
10.10.2014 e l'ultima il 10.10.2018, da pagarsi mediante trattenuta in sede di erogazione delle singole assegnazioni sopra indicate.
In questa sede il ha esibito, con la comparsa di costituzione, CP_2
documentazione attestante le decurtazioni monetarie annuali ciascuna di euro
61.964,84, relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per un totale di euro
247.859,36. In ordine alla ammissibilità di tale documentazione formatasi dopo la scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e prodotta unitamente alla comparsa di costituzione con appello incidentale, va richiamato il principio affermato dalla
Suprema Corte in base al quale i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, dovendo escludersi che nel vigente regime processuale sussista un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori (v. Cass. n. 15503/22; n. 7977/22; 18962/11).
Parimenti ammissibile, in quanto formatasi successivamente alla costituzione del in appello, è la documentazione prodotta in data 02.05.2022 attestante CP_2
l'ulteriore trattenuta di euro 61.964,84, eseguita dal in data 11.07.2019, Parte_1
con conseguente incameramento della complessiva somma di euro 309.824,20
Ne deriva che il è tenuto a restituire la somma di €148.435,73 rispetto Parte_1
alla quale il diritto al recupero risulta estinto per prescrizione.
In tal senso va riformata la sentenza impugnata.
9 § 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che ha visto soccombente il
, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico di Parte_1 quest'ultimo, confermandosi per il primo grado la liquidazione operata nella sentenza impugnata, mentre per il presente grado esse si liquidano come da dispositivo in base ai valori minimi in ragione della natura delle questioni trattate.
Atteso il rigetto integrale del gravame principale, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, in persona del pro-tempore, con citazione notificata il Parte_1 CP_4
07.01.2019, nonché sull'appello incidentale proposto dal , in Controparte_2
persona del pro-tempore, avverso la sentenza n. 1761/18 del Tribunale di CP_5
Catanzaro pubblicata il 16.10.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna il alla Parte_1 restituzione, in favore del , della somma di €148.435,73, oltre Controparte_2
interessi legali dalla domanda al saldo;
c) condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_1 dall'appellato-appellante incidentale nei due gradi del giudizio, confermando per il primo grado la liquidazione contenuta nella sentenza impugnata e liquidandole per il secondo grado in €1.138,50 per esborsi ed in €6.079,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
10 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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