TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/12/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 586/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Gianfranco Carbone e dall'avv. Parte_1
NZ EL
RICORRENTE
, in persona del legale Presidente Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. Valentina Cocuzza
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor ha presentato ricorso contro la Parte_1 Controparte_1
per il pagamento del TFR maturato o, in subordine, accertamento del danno per la
[...] mancata comunicazione all dell'importo maturato ai fini dell'anticipazione ordinaria CP_2
del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria prevista con la deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell' n. 219 del 9 novembre 2022. CP_2
Si è costituita la che ha contestato le richieste del Controparte_1
ricorrente ribadendo i vincoli sui tempi di liquidazione del TFR imposti dalla normativa nazionale.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nelle more la ha approvato la L. R 12/2025 che è Controparte_1
stata pubblicata sul BUR di data 22 Agosto 2025.
L'art. 11, comma 16 della LR 12/2025 recita:
comma 16.” Il trattamento di fine rapporto inerente i contratti di lavoro dipendente, non rientranti nell'ambito di applicazione della normativa previdenziale e per i quali la CP_2
eroga direttamente le quote di retribuzione Controparte_1
progressivamente accantonate nel corso del rapporto di lavoro e tempo per tempo rivalutate,
è liquidato in unica soluzione entro centoventi giorni dalla cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto di cui al presente comma, qualora ancora dovuto al personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è liquidato in unica soluzione entro centoventi giorni decorrenti da tale data.”
2 Con la norma approvata la ha liquidato al Controparte_1
ricorrente il TFR nell'importo maturato.
Per l'effetto le parti hanno depositato congiuntamente istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere chiedendo che il Giudice provveda con la cancellazione dal ruolo a spese compensate.
Inoltre, in atti è presente la prova del pagamento avvenuto in data 16.11.2025.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Dott. Giannicola Paladino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 586/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Gianfranco Carbone e dall'avv. Parte_1
NZ EL
RICORRENTE
, in persona del legale Presidente Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. Valentina Cocuzza
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il signor ha presentato ricorso contro la Parte_1 Controparte_1
per il pagamento del TFR maturato o, in subordine, accertamento del danno per la
[...] mancata comunicazione all dell'importo maturato ai fini dell'anticipazione ordinaria CP_2
del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria prevista con la deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell' n. 219 del 9 novembre 2022. CP_2
Si è costituita la che ha contestato le richieste del Controparte_1
ricorrente ribadendo i vincoli sui tempi di liquidazione del TFR imposti dalla normativa nazionale.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nelle more la ha approvato la L. R 12/2025 che è Controparte_1
stata pubblicata sul BUR di data 22 Agosto 2025.
L'art. 11, comma 16 della LR 12/2025 recita:
comma 16.” Il trattamento di fine rapporto inerente i contratti di lavoro dipendente, non rientranti nell'ambito di applicazione della normativa previdenziale e per i quali la CP_2
eroga direttamente le quote di retribuzione Controparte_1
progressivamente accantonate nel corso del rapporto di lavoro e tempo per tempo rivalutate,
è liquidato in unica soluzione entro centoventi giorni dalla cessazione dal servizio. Il trattamento di fine rapporto di cui al presente comma, qualora ancora dovuto al personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è liquidato in unica soluzione entro centoventi giorni decorrenti da tale data.”
2 Con la norma approvata la ha liquidato al Controparte_1
ricorrente il TFR nell'importo maturato.
Per l'effetto le parti hanno depositato congiuntamente istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere chiedendo che il Giudice provveda con la cancellazione dal ruolo a spese compensate.
Inoltre, in atti è presente la prova del pagamento avvenuto in data 16.11.2025.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Dott. Giannicola Paladino, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
3