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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6575/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 6575/2024 R.G.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1
come da mandato in atti dall'Avv. QUARTA MASSIMO;
RICORRENTE
CONTRO
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. TOMMASI Controparte_1
SIMONETTA;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la coop. ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di veder accertata la qualità di erede di costui di , deceduta il
[...] Persona_1
7.10.2001. La ricorrente ha assunto, in particolare, che il odierno resistente, ha CP_1
concluso un negozio di permuta il 24.10.2004 di un bene proveniente dall'eredità della e, ER
per tale ragione, deve essere ritenuto erede puro e semplice della de cuius, atteso l'atto dispositivo del patrimonio ereditario che costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità.
Con memoria difensiva depositata il 3.3.2025 si è costituito il resistente il quale “rappresenta di aver ricevuto in eredità dalla IG.ra l'immobile sito in Trepuzzi, Via Sant'Angelo, n Persona_1
112, censito nel NCEU al Foglio 31, ptc 567, sub 2, cat. A/2. Con atto per notar del Per_2
24.10.2004, Rep. N. 32396 il IG. concedeva in permuta l'appartamento sito in Trepuzzi CP_1
al Piano Secondo di Via Sant'Angelo, 112, censito nel NCEU al Foglio 31, ptc 567, sub 2, cat. A/2 alla IG.ra . Conseguentemente il IG. con il summenzionato Parte_2 Controparte_1
1 atto accettava l'eredità della IG.ra e trasferiva la proprietà del secondo piano del Persona_1
suddetto immobile alla sig.ra in cambio del primo piano” (così a p. 3 della comparsa). Pt_2
Ha quindi concluso per l'accoglimento della domanda e per la compensazione delle spese di lite.
Alla prima udienza, quindi, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione, senza i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi a fronte della rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
In punto di fatto, la ha assunto che la qualità di erede di Parte_3
del resistente va desunta dall'atto dispositivo, i.e la permuta conclusa con Persona_1 Parte_2
il 24.10.2004 per atto a firma OT , Rep. n. 32396 del bene immobile sito in
[...] Per_2
Trepuzzi, alla via Sant'Angelo, piano II, censito nel NCEU, fg. 31, p.lla 567 sub 2, Cat. A 2, di provenienza ereditaria.
In sostanza, il suddetto negozio andrebbe inquadrato quale atto rilevante ai sensi dell'art. 476 c.c.
In linea generale, tale disposizione prevede che non qualunque atto compiuto dal chiamato comporta l'acquisto dell'eredità, essendo per converso richiesta la presenza di due presupposti, e cioè che il chiamato effettui un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che 2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Il primo pone subito la questione del ruolo della volontà del chiamato in questa fattispecie.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità non occorre accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente in realtà, perché la legge richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente, e, quindi, per tale posizione c.d. “oggettiva”, basta valutare se quell'atto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, la volontà di accettare (Cass. 16507/2006; Cass., 13738/2005; Cass., 8123/1987). La giurisprudenza ha, inoltre, ritenuto idoneo, di regola, un atto di disposizione ed anche di sola gestione (non meramente conservativa) se incompatibile con la volontà di rinunciare (Cass., 1021/1976) e tale da incidere sulla consistenza del patrimonio ereditario.
Per quanto riguarda il secondo presupposto, si discute se sia autonomo rispetto al primo, come parrebbe ricavarsi dalla congiunzione “e” che li lega nella norma, oppure se costituisca una sua precisazione.
2 La giurisprudenza concorda nel sostenere il cumulo e non l'alternatività dei due presupposti (C.
2403/1988).
Orbene, nella vicenda in esame sono presenti entrambi i presupposti richiesti dall'art. 476 c.c. considerato l'atto dispositivo del cespite sino in Trepuzzi e censito nel NCEU, fg. 31, p.lla 567 sub 2,
Cat. A 2 che presuppone univocamente la pregressa accettazione della delazione ereditaria della de cuius; a ciò aggiungasi che lo stesso resistente, costituendosi, ha affermato la sua qualità di erede di . Persona_1
In conclusione, va dichiarato erede puro e semplice di , Controparte_1 Persona_1
deceduta il 7.10.2001.
Ai sensi dell'art. 2648 comma 3 c.c. va ordinata la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte di . Persona_1 Controparte_1
Le spese di lite, tenuto conto del contegno della parte resistente, della natura meramente documentale del giudizio, del fatto che l'esigenza di introdurre la causa è scaturita da una omissione del conservatore (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. II, 05/08/1987, n. 6724) e stante lo svolgimento di un'unica udienza, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 65752024 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
erede puro e semplice di , deceduta il 7.10.2001; Controparte_1 Persona_1
b) ordina al Conservatore dei RR.II. la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di ER
, deceduta il 7.10.2001, da parte di , con esonero da sua
[...] Controparte_1
responsabilità in ordine al contenuto di quanto disposto con la presente sentenza;
c) Compensa le spese di lite tra le parti.
Lecce, 8/04/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 6575/2024 R.G.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Parte_1
come da mandato in atti dall'Avv. QUARTA MASSIMO;
RICORRENTE
CONTRO
, rapp.to e difeso come da mandato in atti dall'Avv. TOMMASI Controparte_1
SIMONETTA;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la coop. ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di veder accertata la qualità di erede di costui di , deceduta il
[...] Persona_1
7.10.2001. La ricorrente ha assunto, in particolare, che il odierno resistente, ha CP_1
concluso un negozio di permuta il 24.10.2004 di un bene proveniente dall'eredità della e, ER
per tale ragione, deve essere ritenuto erede puro e semplice della de cuius, atteso l'atto dispositivo del patrimonio ereditario che costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità.
Con memoria difensiva depositata il 3.3.2025 si è costituito il resistente il quale “rappresenta di aver ricevuto in eredità dalla IG.ra l'immobile sito in Trepuzzi, Via Sant'Angelo, n Persona_1
112, censito nel NCEU al Foglio 31, ptc 567, sub 2, cat. A/2. Con atto per notar del Per_2
24.10.2004, Rep. N. 32396 il IG. concedeva in permuta l'appartamento sito in Trepuzzi CP_1
al Piano Secondo di Via Sant'Angelo, 112, censito nel NCEU al Foglio 31, ptc 567, sub 2, cat. A/2 alla IG.ra . Conseguentemente il IG. con il summenzionato Parte_2 Controparte_1
1 atto accettava l'eredità della IG.ra e trasferiva la proprietà del secondo piano del Persona_1
suddetto immobile alla sig.ra in cambio del primo piano” (così a p. 3 della comparsa). Pt_2
Ha quindi concluso per l'accoglimento della domanda e per la compensazione delle spese di lite.
Alla prima udienza, quindi, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione, senza i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi a fronte della rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
In punto di fatto, la ha assunto che la qualità di erede di Parte_3
del resistente va desunta dall'atto dispositivo, i.e la permuta conclusa con Persona_1 Parte_2
il 24.10.2004 per atto a firma OT , Rep. n. 32396 del bene immobile sito in
[...] Per_2
Trepuzzi, alla via Sant'Angelo, piano II, censito nel NCEU, fg. 31, p.lla 567 sub 2, Cat. A 2, di provenienza ereditaria.
In sostanza, il suddetto negozio andrebbe inquadrato quale atto rilevante ai sensi dell'art. 476 c.c.
In linea generale, tale disposizione prevede che non qualunque atto compiuto dal chiamato comporta l'acquisto dell'eredità, essendo per converso richiesta la presenza di due presupposti, e cioè che il chiamato effettui un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che 2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Il primo pone subito la questione del ruolo della volontà del chiamato in questa fattispecie.
Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità non occorre accertare se la volontà di accettare sussista effettivamente in realtà, perché la legge richiede solo che essa possa presupporsi necessariamente, e, quindi, per tale posizione c.d. “oggettiva”, basta valutare se quell'atto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza, la volontà di accettare (Cass. 16507/2006; Cass., 13738/2005; Cass., 8123/1987). La giurisprudenza ha, inoltre, ritenuto idoneo, di regola, un atto di disposizione ed anche di sola gestione (non meramente conservativa) se incompatibile con la volontà di rinunciare (Cass., 1021/1976) e tale da incidere sulla consistenza del patrimonio ereditario.
Per quanto riguarda il secondo presupposto, si discute se sia autonomo rispetto al primo, come parrebbe ricavarsi dalla congiunzione “e” che li lega nella norma, oppure se costituisca una sua precisazione.
2 La giurisprudenza concorda nel sostenere il cumulo e non l'alternatività dei due presupposti (C.
2403/1988).
Orbene, nella vicenda in esame sono presenti entrambi i presupposti richiesti dall'art. 476 c.c. considerato l'atto dispositivo del cespite sino in Trepuzzi e censito nel NCEU, fg. 31, p.lla 567 sub 2,
Cat. A 2 che presuppone univocamente la pregressa accettazione della delazione ereditaria della de cuius; a ciò aggiungasi che lo stesso resistente, costituendosi, ha affermato la sua qualità di erede di . Persona_1
In conclusione, va dichiarato erede puro e semplice di , Controparte_1 Persona_1
deceduta il 7.10.2001.
Ai sensi dell'art. 2648 comma 3 c.c. va ordinata la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di da parte di . Persona_1 Controparte_1
Le spese di lite, tenuto conto del contegno della parte resistente, della natura meramente documentale del giudizio, del fatto che l'esigenza di introdurre la causa è scaturita da una omissione del conservatore (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. II, 05/08/1987, n. 6724) e stante lo svolgimento di un'unica udienza, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa n. 65752024 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
erede puro e semplice di , deceduta il 7.10.2001; Controparte_1 Persona_1
b) ordina al Conservatore dei RR.II. la trascrizione dell'accettazione dell'eredità di ER
, deceduta il 7.10.2001, da parte di , con esonero da sua
[...] Controparte_1
responsabilità in ordine al contenuto di quanto disposto con la presente sentenza;
c) Compensa le spese di lite tra le parti.
Lecce, 8/04/2025. Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
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