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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 105/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
08/01/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ALBANESE SILVIO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ALBANESE SILVIO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] Parte_1
il 03/02/1980 e nata a [...] il [...], matrimonio Parte_2
contratto il 24/01/2004 e trascritto al n. 1, Parte I, Anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di REVINE LAGO, alle seguenti condizioni :
1. I coniugi vivranno separati, mantenendo rapporti di reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenga opportuno.
2. La figlia ancora minorenne è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione presso l'abitazione della madre, in Colle RT (TV) in via Asiago n. 2;
3. Il sig. comunicherà tempestivamente, in ossequio al dettato normativa di cui all'art. Parte_3
337 sexies, secondo comma, c.c., ove si trasferirà a vivere unitamente al figlio maggiorenne;
Per_2
4. Le decisioni di maggior interesse ed importanza per la figlia, inerenti all'istruzione, all'educazione, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo in debita considerazione le propensioni, attitudini ed aspirazioni della stessa. I genitori eserciteranno, invece, in via autonoma e disgiunta, la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, nei momenti in cui ciascuno dei due avrà con sé la figlia. Per quanto attiene le questioni mediche e sanitarie
2 la sig.ra potrà prendere in autonomia ogni decisione necessaria per la figlia, pur rimanendo Parte_2
a carico di entrambi i genitori la relativa spesa in ragione del 50% ciascuno.
5. Il sig. avrà ampia possibilità di frequentazione della figlia, sia in orario notturno che Parte_1
diurno, feriale e festivo, nei tempi e nei modi concordati con la sig.ra con previsione di Parte_2
tenerla presso di sé tutti a fine settimana alterni dal venerdì sera prima dell'ora di cena fino alla domenica sera entro le ore 21.00. Il sig. terrà inoltre la figlia con sé per metà delle vacanze Parte_1
natalizie, individuando due sottoperiodi dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 1 gennaio al 6 gennaio, in modo che trascorra con ciascun genitore ad anni alterni le principali festività (Natale / Per_1
Capodanno), parimenti per le vacanze pasquali, individuando due sotto periodi di uguale durata, in modo che i figli trascorrano con ciascun genitore ad anni alterni le giornate di Pasqua e Pasquetta.
In occasione delle ferie estive il padre, inoltre, terrà con sé la figlia per un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi. Tale periodo verrà concordato di volta tra i genitori e comunque entro il 30 maggio di ciascun anno.
Ciascuno dei genitori dovrà, comunque, comunicare all'altro, preventivamente, il luogo in cui si recherà con la figlia per villeggiatura e/o viaggi di piacere.
6. In ogni caso, i genitori potranno concordare tra loro ogni modifica alla suddivisione dei tempi di permanenza della figlia con ciascuno di essi.
7. I genitori manterranno i figli - entrambi attualmente economicamente non autosufficienti - in modo diretto. La sig.ra provvederà al mantenimento ordinario e straordinario della figlia minorenne Pt_2
mentre il sig. provvederà a quello ordinario e straordinario del figlio maggiorenne Per_1 Pt_1
; Per_2
8. Non appena il figlio troverà una soluzione lavorativa, inoltre, entrambi i genitori Per_2
sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per la figlia come da
Protocollo d'Intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Treviso, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
9. I conteggi di dare/avere tra i genitori, in relazione alle ulteriori spese straordinarie sostenute per la
3 figlia, verranno calcolati mensilmente, sulla base di idonea documentazione attestante la spesa e necessaria ai fini della detrazione fiscale (che sarà consegnata in copia all'altro genitore), con pagamento del saldo al genitore che risulterà creditore entro la fine del mese successivo.
10. Le parti concordano che l'Assegno Unico ed Universale per i figli, per come previsto dalla L.
46/2021 del 1.04.21 sia percepito dalla sig.ra mentre le eventuali detrazioni / deduzioni Parte_2
fiscali saranno ripartite al 50 % tra i genitori.
11. Con la sottoscrizione della presente separazione consensuale, e nel rispetto delle condizioni di cui al presente ricorso, più nulla i coniugi avranno a pretendere l'uno dall'altro per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa, e alla conseguente azione giudiziale.
12. Le spese legali compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/03/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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