Art. 3.
All'onere complessivo di lire 54 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1969, 1970 e 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971.
A quello di lire 18 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere complessivo di lire 54 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1969, 1970 e 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971.
A quello di lire 18 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.