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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17293 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa AM Pellettieri nella causa
N.R.G. 4265/2023 pervenuta all'udienza del 26 giugno 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , vertente tra:
nata a [...] il [...] difesa giusta delega in atti dall' Avv. Simona Di Parte_1
SO
APPELLANTE
E
difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_1 P.IVA_1 Per_1
23.6.2023 dall'Avv. Daniela Dante
APPELLATA
con sede in Via Grezar 14, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Barbara Pezzanera CP_2 CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 14674/2022 depositata il CP_1
22.7.2022 – opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria – produzione documenti in primo grado – indice non vistato dal cancelliere e termine ex art. 416 c.p.c. - prescrizione – ente impositore difeso in primo grado da funzionario delegato e regime delle spese processuali
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta delle parti appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il Parte_1
22.7.2022 – atto di citazione in appello notificato il 20.1.2023 e iscrizione a ruolo dell'appello in pari data, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che , in riferimento alla opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria spiegata dalla , ha rilevato la avvenuta rituale notifica del verbale Pt_1
di accertamento per violazione al codice della strada sotteso alla cartella n.
09720190211934874000, rigettando l'opposizione alla suddetta cartella, in considerazione del fatto che aveva prodotto documentazione attestante la rituale notifica del v.a.v. – CP_1
avvenuta ai sensi dell'art. 149 c.p.c. per irreperibilità momentanea della destinataria , con l'invio della seconda cartolina ed il mancato ritiro (v. sentenza di primo grado in atti) - ; in secondo luogo la sentenza impugnata aveva rilevato che non si era maturato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 legge 689/1981, in considerazione della sospensione dell'attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per le note vicende legate alla pandemia da OV -
19.
In particolare parte appellante ha dedotto quali motivi di gravame che nel costituirsi CP_1
in giudizio in primo grado aveva depositato documentazione comprovante la avvenuta notifica del v.a.v. ,senza inserire detta documentazione nell'indice atti del proprio fascicolo di parte vistato dal
Cancelliere , sicchè il suddetto deposito non era idoneo a fornire prova certa del momento in cui i documenti erano stati depositati , nel rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 416 c.p.c.; in secondo luogo parte appellante ha rilevato l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale , tenuto conto del fatto che il v.a.v. era stato notificato il 31.12.2016 e la cartella esattoriale era stata notificata il 28 febbraio 2022 ; e che infine la condanna di parte opponente alla refusione delle spese del primo grado in favore di non trovava alcuna CP_1 giustificazione, tenuto conto del fatto che in primo grado l'Ente impositore si era costituito a mezzo di funzionario delegato, il quale non aveva depositato alcuna notula volta a documentare le spese vive .
Le parti appellate hanno concluso per la conferma integrale della sentenza gravata.
Tanto premesso in fatto , quanto al primo motivo di gravame – irrituale produzione documentale da parte di in primo grado - si osserva che , esaminando gli atti del giudizio di primo CP_1
grado , caratterizzato da opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria ed assoggettato al rito del lavoro come previsto dall'art. 7 d.lgs. 150/2011 , costituisce ius receptum il principio secondo il quale la mancata sottoscrizione del cancelliere dell'indice dei documenti allegati al fascicolo di parte e prodotti all'atto di costituzione in giudizio costituisce una mera irregolarità formale che non preclude l'utilizzabilità dei documenti medesimi .
Inoltre , quando anche la costituzione di fosse avvenuta in violazione del disposto CP_1 di cui all'art. 416 c.p.c. (“Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza…”) - con l'ulteriore corollario della apparente relativa tardività della produzione documentale - tale circostanza non può costituire elemento ostativo per il giudice investito della opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria alla valutazione della suddetta documentazione ai fini della decisione della opposizione medesima.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e in quello di opposizione a verbale di accertamento per violazioni al codice della strada , così come disciplinati rispettivamente dagli artt.
6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416
c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (Cass. n. 9545 del 2018). Con riferimento al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, disciplinato dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 cit. , rileva identico principio di diritto : in tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs.
n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non
è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (Cass. Civ. ord. 16853/2016; 15887/2019). La relata di notifica del verbale di accertamento va annoverata tra i documenti strettamente connessi all'atto impugnato (avendo la proposto opposizione alla cartella in discorso lamentando la Pt_1 mancata notifica dell'atto presupposto) sicchè detta produzione documentale , quando anche fosse tardiva , non solo andrebbe ritenuta ammissibile ma andrebbe anche considerata dal giudice, investito dalla opposizione a cartella di pagamento in funzione recuperatoria, come produzione rilevante ai fini della decisione .
Il GDP ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra enunciati, avendo valutato la relata di notifica del v.a.v. per affermare che la notifica del verbale venne ritualmente eseguita .
Il primo motivo di appello è dunque infondato.
In riferimento al secondo motivo di gravame- maturata prescrizione quinquennale che il primo
Giudice non ha ravvisato- si osserva che l'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 , convertito nella legge
27/2020 (decreto Cura Italia), ha espressamente disposto la sospensione della attività di riscossione per l'arco temporale 8 marzo 2020- 31 agosto 2021, e che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione , devono intendersi prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (cioè al 31 dicembre 2023) .
Nel caso di specie il verbale è stato notificato il 31 dicembre 2016 e la prescrizione quinquennale sarebbe maturata il 31 dicembre 2021 , laddove la cartella è stata notificata il 28 febbraio 2022.
Tuttavia nel quinquennio opera la sospensione di cui al decreto Cura Italia sicchè la notifica della cartella, avvenuta in data 28.2.2022, è stata espletata nel rispetto del termine quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981 , proprio a cagione della sospensione dei termini per la riscossione di cui sopra.
Anche il secondo motivo di appello non merita, dunque, accoglimento.
L'ultimo motivo di appello – costituzione in primo grado di a mezzo di funzionario CP_1
delegato ed erronea condanna della alla refusione delle spese del primo grado in favore Pt_1 dell'Ente impositore – si appalesa fondato .
Invero il primo Giudice, pur avendo fatto applicazione del generale principio della soccombenza , ha condannato l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di , costituitasi CP_1 in primo grado a mezzo di funzionario delegato , senza tuttavia considerare che ,allorquando l'ente pubblico territoriale si costituisca a mezzo di funzionario delegato, non sono dovuti gli onorari e i diritti di avvocato , ma unicamente il rimborso delle spese vive sostenute, documentate in apposita nota (Cass. Civ. 18066/2007; 30597/2017).
Nel caso in esame non risulta che abbia in primo grado documentato o comunque CP_1
depositato una note spese in riferimento agli esborsi effettivamente sostenuti . Deve pertanto revocarsi la statuizione di condanna della alla refusione delle spese di lite in Pt_1
favore di disposta in primo grado;
fermo il resto della impugnata sentenza . CP_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado le stesse vanno compensate in toto , avuto riguardo all'esito del giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza di primo grado, revoca la statuizione di condanna di alla refusione delle spese di lite in favore di fermo il Parte_1 CP_1
resto della impugnata sentenza;
b) compensa in toto tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025
Dott.ssa AM Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa AM Pellettieri nella causa
N.R.G. 4265/2023 pervenuta all'udienza del 26 giugno 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , vertente tra:
nata a [...] il [...] difesa giusta delega in atti dall' Avv. Simona Di Parte_1
SO
APPELLANTE
E
difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_1 P.IVA_1 Per_1
23.6.2023 dall'Avv. Daniela Dante
APPELLATA
con sede in Via Grezar 14, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Barbara Pezzanera CP_2 CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 14674/2022 depositata il CP_1
22.7.2022 – opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria – produzione documenti in primo grado – indice non vistato dal cancelliere e termine ex art. 416 c.p.c. - prescrizione – ente impositore difeso in primo grado da funzionario delegato e regime delle spese processuali
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26 giugno 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta delle parti appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il Parte_1
22.7.2022 – atto di citazione in appello notificato il 20.1.2023 e iscrizione a ruolo dell'appello in pari data, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che , in riferimento alla opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria spiegata dalla , ha rilevato la avvenuta rituale notifica del verbale Pt_1
di accertamento per violazione al codice della strada sotteso alla cartella n.
09720190211934874000, rigettando l'opposizione alla suddetta cartella, in considerazione del fatto che aveva prodotto documentazione attestante la rituale notifica del v.a.v. – CP_1
avvenuta ai sensi dell'art. 149 c.p.c. per irreperibilità momentanea della destinataria , con l'invio della seconda cartolina ed il mancato ritiro (v. sentenza di primo grado in atti) - ; in secondo luogo la sentenza impugnata aveva rilevato che non si era maturato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 legge 689/1981, in considerazione della sospensione dell'attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 per le note vicende legate alla pandemia da OV -
19.
In particolare parte appellante ha dedotto quali motivi di gravame che nel costituirsi CP_1
in giudizio in primo grado aveva depositato documentazione comprovante la avvenuta notifica del v.a.v. ,senza inserire detta documentazione nell'indice atti del proprio fascicolo di parte vistato dal
Cancelliere , sicchè il suddetto deposito non era idoneo a fornire prova certa del momento in cui i documenti erano stati depositati , nel rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 416 c.p.c.; in secondo luogo parte appellante ha rilevato l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale , tenuto conto del fatto che il v.a.v. era stato notificato il 31.12.2016 e la cartella esattoriale era stata notificata il 28 febbraio 2022 ; e che infine la condanna di parte opponente alla refusione delle spese del primo grado in favore di non trovava alcuna CP_1 giustificazione, tenuto conto del fatto che in primo grado l'Ente impositore si era costituito a mezzo di funzionario delegato, il quale non aveva depositato alcuna notula volta a documentare le spese vive .
Le parti appellate hanno concluso per la conferma integrale della sentenza gravata.
Tanto premesso in fatto , quanto al primo motivo di gravame – irrituale produzione documentale da parte di in primo grado - si osserva che , esaminando gli atti del giudizio di primo CP_1
grado , caratterizzato da opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria ed assoggettato al rito del lavoro come previsto dall'art. 7 d.lgs. 150/2011 , costituisce ius receptum il principio secondo il quale la mancata sottoscrizione del cancelliere dell'indice dei documenti allegati al fascicolo di parte e prodotti all'atto di costituzione in giudizio costituisce una mera irregolarità formale che non preclude l'utilizzabilità dei documenti medesimi .
Inoltre , quando anche la costituzione di fosse avvenuta in violazione del disposto CP_1 di cui all'art. 416 c.p.c. (“Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza…”) - con l'ulteriore corollario della apparente relativa tardività della produzione documentale - tale circostanza non può costituire elemento ostativo per il giudice investito della opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria alla valutazione della suddetta documentazione ai fini della decisione della opposizione medesima.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e in quello di opposizione a verbale di accertamento per violazioni al codice della strada , così come disciplinati rispettivamente dagli artt.
6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416
c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (Cass. n. 9545 del 2018). Con riferimento al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, disciplinato dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 cit. , rileva identico principio di diritto : in tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs.
n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non
è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (Cass. Civ. ord. 16853/2016; 15887/2019). La relata di notifica del verbale di accertamento va annoverata tra i documenti strettamente connessi all'atto impugnato (avendo la proposto opposizione alla cartella in discorso lamentando la Pt_1 mancata notifica dell'atto presupposto) sicchè detta produzione documentale , quando anche fosse tardiva , non solo andrebbe ritenuta ammissibile ma andrebbe anche considerata dal giudice, investito dalla opposizione a cartella di pagamento in funzione recuperatoria, come produzione rilevante ai fini della decisione .
Il GDP ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra enunciati, avendo valutato la relata di notifica del v.a.v. per affermare che la notifica del verbale venne ritualmente eseguita .
Il primo motivo di appello è dunque infondato.
In riferimento al secondo motivo di gravame- maturata prescrizione quinquennale che il primo
Giudice non ha ravvisato- si osserva che l'art. 68 comma 1 D.L. 18/2020 , convertito nella legge
27/2020 (decreto Cura Italia), ha espressamente disposto la sospensione della attività di riscossione per l'arco temporale 8 marzo 2020- 31 agosto 2021, e che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione , devono intendersi prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (cioè al 31 dicembre 2023) .
Nel caso di specie il verbale è stato notificato il 31 dicembre 2016 e la prescrizione quinquennale sarebbe maturata il 31 dicembre 2021 , laddove la cartella è stata notificata il 28 febbraio 2022.
Tuttavia nel quinquennio opera la sospensione di cui al decreto Cura Italia sicchè la notifica della cartella, avvenuta in data 28.2.2022, è stata espletata nel rispetto del termine quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981 , proprio a cagione della sospensione dei termini per la riscossione di cui sopra.
Anche il secondo motivo di appello non merita, dunque, accoglimento.
L'ultimo motivo di appello – costituzione in primo grado di a mezzo di funzionario CP_1
delegato ed erronea condanna della alla refusione delle spese del primo grado in favore Pt_1 dell'Ente impositore – si appalesa fondato .
Invero il primo Giudice, pur avendo fatto applicazione del generale principio della soccombenza , ha condannato l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore di , costituitasi CP_1 in primo grado a mezzo di funzionario delegato , senza tuttavia considerare che ,allorquando l'ente pubblico territoriale si costituisca a mezzo di funzionario delegato, non sono dovuti gli onorari e i diritti di avvocato , ma unicamente il rimborso delle spese vive sostenute, documentate in apposita nota (Cass. Civ. 18066/2007; 30597/2017).
Nel caso in esame non risulta che abbia in primo grado documentato o comunque CP_1
depositato una note spese in riferimento agli esborsi effettivamente sostenuti . Deve pertanto revocarsi la statuizione di condanna della alla refusione delle spese di lite in Pt_1
favore di disposta in primo grado;
fermo il resto della impugnata sentenza . CP_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado le stesse vanno compensate in toto , avuto riguardo all'esito del giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in parziale riforma della sentenza di primo grado, revoca la statuizione di condanna di alla refusione delle spese di lite in favore di fermo il Parte_1 CP_1
resto della impugnata sentenza;
b) compensa in toto tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025
Dott.ssa AM Pellettieri