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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/07/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4421/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4421/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Venezia, Dorsoduro, n.3005, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Tusset del Foro di Venezia
, press il cui studio – sito in Venezia, Santa Croce, n. 312/A Email_1
– è elettivamente domiciliato,
e
. nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
NN, n. 1442, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Adami del Foro di Venezia
, presso il cui studio – sito in Venezia, Santa Croce, n. 466/G Email_2
– è elettivamente domiciliato,
-ricorrenti-
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 20.03.2025 e 21.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 3.04.2025;
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 7.11.2024 e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in data 25.05.2002, in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti R.G. 4421/2024 V.G
di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2002, Parte II, Serie A, atto n. 51, che dall'unione era nata la figlia (nata a [...], il [...]), maggiorenne ed economicamente non Persona_1 autosufficiente, e che tra loro era intervenuta la separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (definita con provvedimento del Tribunale di Venezia del 24.02.2023) – hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni della stessa:
Per_
“1. [contributo al mantenimento d ]
Il signo si impegna a corrispondere alla figli la somma mensile Parte_1 Persona_1 di Euro 500,00 - annualmente aggiornabile su base ISTAT a far data dalla mensilità di novembre 2025
(base novembre 2024) - entro il 10° di ogni mese, mediante bonifico bancario nel conto corrente indicato dalla stessa.
Per_ Tale obbligo, a valere sino e non oltre al mese di luglio 2028 viene previsto al fine di consentire a di acquisire, nel corso dei prossimi anni, una maggiore stabilità da un punto di vista lavorativo e così la piena autosufficienza economica per gli anni a venire. Per_ A tal fine e dunque a valere, del pari, a titolo di integrazione al contributo al mantenimento d il signo di impegna al trasferimento a favore della stessa contemplato al punto sub. 2 [B]; Parte_1
2. [impegni al trasferimento]
[A]
Il signor a saldo e stralcio di ogni pretesa della signora in Parte_1 Parte_2 sostituzione dell'assegno divorzile e invero quale liquidazione una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, legge 898/1970, si impegna a costituire, senza corrispettivo, a favore della stessa - la quale, a tale titolo si obbliga ad accettare - la quota a sé facente capo, pari al 50%, del diritto di usufrutto dell'immobile sito a Venezia, NN 1442 (costituito da appartamento e magazzino), con gli arredi e mobili ivi esistenti;
immobile individuato dai seguenti estremi di riferimento catastali:
Comune di Venezia - Sezione VE - Foglio 12; mappale 956 + mappale 957; sub. 2; Sestiere n. 1442; piano
T-2; Z.C. 1; Cat. A/3; Cl. 3^; Vani 5,5; sup.cat. mq 112; R.C. euro 749,90.
Il predetto trasferimento, ritenuto congruo dal Tribunale adìto quale liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, verrà formalizzato mediante atto notarile entro 60 giorni dall'emissione dell'emananda sentenza divorzile.
[B]
Il signo si impegna a trasferire alla figli a titolo di integrazione Parte_1 Persona_1 del contributo al di lei mantenimento così come dinanzi previsto, la propria quota pari ad ½ della nuda proprietà dell'immobile sito a Venezia, NN 1442 (costituita da appartamento e magazzino), con gli arredi e mobili ivi esistenti, immobile individuato dai seguenti estremi di riferimento catastali: R.G. 4421/2024 V.G
Comune di Venezia - Sezione VE - Foglio 12; mappale 956 + mappale 957; sub. 2; Sestiere n. 1442; piano
T-2; Z.C. 1; Cat. A/3; Cl. 3^; Vani 5,5; sup.cat. mq 112; R.C. euro 749,90.
Il predetto trasferimento verrà formalizzato mediante atto notarile entro 60 giorni dall'emissione dell'emananda sentenza divorzile.
3. [altre pattuizioni]
Le parti convengo inoltre che:
→ a mente di quanto previsto alla clausola che precede e così dell'impegno dallo stesso assunto a costituire a favore della signor senza previsione di corrispettivo, il 50% dell'usufrutto Parte_2 dell'appartamento già destinato a casa coniugale,
→ a fronte dell'impegno, pure, assunto dal signor di corrispondere alla Parte_1
l'importo mensile massimo di Euro 1.000,00 a saldo, eventualmente, Controparte_1 parziale delle rate del mutuo concesso alle parti n. 08 – 52080066 e ciò sino alla sua estinzione naturale o anticipata [con l'intesa che il residuo del rateo mensile resterà a carico della signor Parte_2 in caso di vendita a terzi del bene (con l'intesa che in tal caso il mutuo eventualmente dovrà essere estinto dalla signor con il ricavato prezzo senza nulla poter pretendere al riguardo dal Parte_2 signo : Parte_1
a. per il caso in cui il ricavato di tale vendita [al netto del mutuo] non venisse destinato, entro un anno da tale alienazione, dalla signor e dalla figlia all'acquisto di altro immobile laddove vengano Pt_2 mantenute inalterate le intestazioni dei diritti reali come costituiti con il perfezionamento ad esecuzione delle condizioni 3. A) e 3. B), la signor corrisponderà al signo Parte_2 Parte_1 un importo pari al 25% del prezzo ricavato dalla compravendita da calcolarsi al netto
[...] dell'eventuale mutuo residuo;
b. ove venisse acquistato altro immobile, entro un anno dall'alienazione dell'abitazione sita a Venezia,
NN 1442, per un importo inferiore al prezzo ricavato dalla vendita detratto il mutuo eventualmente residuo, mantenendo inalterate le intestazioni dei diritti reali come costituiti con il perfezionamento ad esecuzione delle condizioni 3. A) e 3. B), la signor corrisponderà Parte_2 al signo il 50% della somma non utilizzata. Parte_1
Resta, dunque, inteso che per le ipotesi:
• in cui il cespite immobiliare non venga venduto ovvero;
➢ per l'ipotesi in cui il cespite immobiliare venga venduto a terzi laddove:
-entro un anno dall'alienazione venisse acquistato dalla signor e dalla figlia altro immobile, Pt_2
-per un importo pari al [o maggiore del] prezzo ricavato dalla vendita detratto il mutuo eventualmente residuo,
-mantenendo inalterate le intestazioni dei diritti reali come costituiti con il perfezionamento ad esecuzione delle condizioni 3. A) e 3. B) sul nuovo immobile acquistato, R.G. 4421/2024 V.G
nulla sarà dovuto al signor dalla signora e dalla figlia Parte_1 Parte_2 [...]
Per_1
4. [finanziamento]
Il signo conferma anche in questa sede che il finanziamento personale dallo stesso Parte_1 contratto con Banca Carige S.p.A. verrà dallo stesso estinto personalmente, senza che nulla sarà dovuto dalla signor trattandosi di un debito personale. Pt_2
5. [clausola di chiusura]
Le parti pattuiscono che le condizioni relative al mantenimento qui pattuite devono ritenersi efficaci tra le parti a decorrere dall'emissione dell'emananda sentenza divorzile valendo per il pregresso quelle della separazione.
Pattuiscono inoltre che le spese ed oneri tutti relative/i alla costituzione/trasferimento dei diritti reali immobiliari faranno capo:
Per_
. per la quota relativa al trasferimento in favore della figli in capo al padre;
. per la quota relativa alla costituzione del diritto di usufrutto in favore della signor in Parte_2 capo a quest'ultima.
Le parti dichiarano che con l'esecuzione delle condizioni sopra pattuite non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo.
6. [spese di lite]
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.04.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione i coniugi avanti il Presidente
del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale della prole.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento immobiliare è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione del divorzio. Pertanto, la presente sentenza non è titolo per il trasferimento immobiliare, ma costituisce mera presa d'atto dell'impegno a realizzarlo con l'intervento del notaio. R.G. 4421/2024 V.G
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 25.05.2002, in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2002, Parte II, Serie A, atto n. 51, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.07.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4421/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Venezia, Dorsoduro, n.3005, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Tusset del Foro di Venezia
, press il cui studio – sito in Venezia, Santa Croce, n. 312/A Email_1
– è elettivamente domiciliato,
e
. nata a [...], il [...], (C.F. ), residente a [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
NN, n. 1442, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Adami del Foro di Venezia
, presso il cui studio – sito in Venezia, Santa Croce, n. 466/G Email_2
– è elettivamente domiciliato,
-ricorrenti-
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 20.03.2025 e 21.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 3.04.2025;
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 7.11.2024 e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in data 25.05.2002, in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti R.G. 4421/2024 V.G
di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2002, Parte II, Serie A, atto n. 51, che dall'unione era nata la figlia (nata a [...], il [...]), maggiorenne ed economicamente non Persona_1 autosufficiente, e che tra loro era intervenuta la separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (definita con provvedimento del Tribunale di Venezia del 24.02.2023) – hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni della stessa:
Per_
“1. [contributo al mantenimento d ]
Il signo si impegna a corrispondere alla figli la somma mensile Parte_1 Persona_1 di Euro 500,00 - annualmente aggiornabile su base ISTAT a far data dalla mensilità di novembre 2025
(base novembre 2024) - entro il 10° di ogni mese, mediante bonifico bancario nel conto corrente indicato dalla stessa.
Per_ Tale obbligo, a valere sino e non oltre al mese di luglio 2028 viene previsto al fine di consentire a di acquisire, nel corso dei prossimi anni, una maggiore stabilità da un punto di vista lavorativo e così la piena autosufficienza economica per gli anni a venire. Per_ A tal fine e dunque a valere, del pari, a titolo di integrazione al contributo al mantenimento d il signo di impegna al trasferimento a favore della stessa contemplato al punto sub. 2 [B]; Parte_1
2. [impegni al trasferimento]
[A]
Il signor a saldo e stralcio di ogni pretesa della signora in Parte_1 Parte_2 sostituzione dell'assegno divorzile e invero quale liquidazione una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, legge 898/1970, si impegna a costituire, senza corrispettivo, a favore della stessa - la quale, a tale titolo si obbliga ad accettare - la quota a sé facente capo, pari al 50%, del diritto di usufrutto dell'immobile sito a Venezia, NN 1442 (costituito da appartamento e magazzino), con gli arredi e mobili ivi esistenti;
immobile individuato dai seguenti estremi di riferimento catastali:
Comune di Venezia - Sezione VE - Foglio 12; mappale 956 + mappale 957; sub. 2; Sestiere n. 1442; piano
T-2; Z.C. 1; Cat. A/3; Cl. 3^; Vani 5,5; sup.cat. mq 112; R.C. euro 749,90.
Il predetto trasferimento, ritenuto congruo dal Tribunale adìto quale liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, verrà formalizzato mediante atto notarile entro 60 giorni dall'emissione dell'emananda sentenza divorzile.
[B]
Il signo si impegna a trasferire alla figli a titolo di integrazione Parte_1 Persona_1 del contributo al di lei mantenimento così come dinanzi previsto, la propria quota pari ad ½ della nuda proprietà dell'immobile sito a Venezia, NN 1442 (costituita da appartamento e magazzino), con gli arredi e mobili ivi esistenti, immobile individuato dai seguenti estremi di riferimento catastali: R.G. 4421/2024 V.G
Comune di Venezia - Sezione VE - Foglio 12; mappale 956 + mappale 957; sub. 2; Sestiere n. 1442; piano
T-2; Z.C. 1; Cat. A/3; Cl. 3^; Vani 5,5; sup.cat. mq 112; R.C. euro 749,90.
Il predetto trasferimento verrà formalizzato mediante atto notarile entro 60 giorni dall'emissione dell'emananda sentenza divorzile.
3. [altre pattuizioni]
Le parti convengo inoltre che:
→ a mente di quanto previsto alla clausola che precede e così dell'impegno dallo stesso assunto a costituire a favore della signor senza previsione di corrispettivo, il 50% dell'usufrutto Parte_2 dell'appartamento già destinato a casa coniugale,
→ a fronte dell'impegno, pure, assunto dal signor di corrispondere alla Parte_1
l'importo mensile massimo di Euro 1.000,00 a saldo, eventualmente, Controparte_1 parziale delle rate del mutuo concesso alle parti n. 08 – 52080066 e ciò sino alla sua estinzione naturale o anticipata [con l'intesa che il residuo del rateo mensile resterà a carico della signor Parte_2 in caso di vendita a terzi del bene (con l'intesa che in tal caso il mutuo eventualmente dovrà essere estinto dalla signor con il ricavato prezzo senza nulla poter pretendere al riguardo dal Parte_2 signo : Parte_1
a. per il caso in cui il ricavato di tale vendita [al netto del mutuo] non venisse destinato, entro un anno da tale alienazione, dalla signor e dalla figlia all'acquisto di altro immobile laddove vengano Pt_2 mantenute inalterate le intestazioni dei diritti reali come costituiti con il perfezionamento ad esecuzione delle condizioni 3. A) e 3. B), la signor corrisponderà al signo Parte_2 Parte_1 un importo pari al 25% del prezzo ricavato dalla compravendita da calcolarsi al netto
[...] dell'eventuale mutuo residuo;
b. ove venisse acquistato altro immobile, entro un anno dall'alienazione dell'abitazione sita a Venezia,
NN 1442, per un importo inferiore al prezzo ricavato dalla vendita detratto il mutuo eventualmente residuo, mantenendo inalterate le intestazioni dei diritti reali come costituiti con il perfezionamento ad esecuzione delle condizioni 3. A) e 3. B), la signor corrisponderà Parte_2 al signo il 50% della somma non utilizzata. Parte_1
Resta, dunque, inteso che per le ipotesi:
• in cui il cespite immobiliare non venga venduto ovvero;
➢ per l'ipotesi in cui il cespite immobiliare venga venduto a terzi laddove:
-entro un anno dall'alienazione venisse acquistato dalla signor e dalla figlia altro immobile, Pt_2
-per un importo pari al [o maggiore del] prezzo ricavato dalla vendita detratto il mutuo eventualmente residuo,
-mantenendo inalterate le intestazioni dei diritti reali come costituiti con il perfezionamento ad esecuzione delle condizioni 3. A) e 3. B) sul nuovo immobile acquistato, R.G. 4421/2024 V.G
nulla sarà dovuto al signor dalla signora e dalla figlia Parte_1 Parte_2 [...]
Per_1
4. [finanziamento]
Il signo conferma anche in questa sede che il finanziamento personale dallo stesso Parte_1 contratto con Banca Carige S.p.A. verrà dallo stesso estinto personalmente, senza che nulla sarà dovuto dalla signor trattandosi di un debito personale. Pt_2
5. [clausola di chiusura]
Le parti pattuiscono che le condizioni relative al mantenimento qui pattuite devono ritenersi efficaci tra le parti a decorrere dall'emissione dell'emananda sentenza divorzile valendo per il pregresso quelle della separazione.
Pattuiscono inoltre che le spese ed oneri tutti relative/i alla costituzione/trasferimento dei diritti reali immobiliari faranno capo:
Per_
. per la quota relativa al trasferimento in favore della figli in capo al padre;
. per la quota relativa alla costituzione del diritto di usufrutto in favore della signor in Parte_2 capo a quest'ultima.
Le parti dichiarano che con l'esecuzione delle condizioni sopra pattuite non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo.
6. [spese di lite]
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.04.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione i coniugi avanti il Presidente
del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale della prole.
È il caso di precisare che la condizione relativa al trasferimento immobiliare è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione del divorzio. Pertanto, la presente sentenza non è titolo per il trasferimento immobiliare, ma costituisce mera presa d'atto dell'impegno a realizzarlo con l'intervento del notaio. R.G. 4421/2024 V.G
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 25.05.2002, in Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2002, Parte II, Serie A, atto n. 51, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.07.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero