Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/03/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13209/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I grado iscritta al n. 13209 del ruolo generale dell'anno 2024 su ricorso depositato da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. RUFFATO Parte_1 C.F._1
SILVIA, presso lo stesso elettivamente domiciliata, come in atti, ricorrente contro
) rappresentato e difeso dagli avv.ti NOVENTA MARCO CP_1 C.F._2
e CAMPORESE PIERLUIGI presso gli stessi elettivamente domiciliato, come in atti, resistente e con l'intervento in giudizio del
PUBBLICO MINISTERO in punto: separazione giudiziale trattenuta in decisione sulle seguenti
COCLUSIONI DELLE PARTI
Per entrambe le parti congiuntamente, come da note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dd.
27.1.2025: le parti intendono mutare la procedura di separazione tra di essi pendente (R.G. n.
13209/2024 Trib. Venezia) da giudiziale a consensuale avendo raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: 1) dichiararsi la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
2) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i SIi e , decorso CP_1 Parte_1
il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale;
3) stabilirsi che entrambi i genitori e esercitino CP_1 Parte_1
1
coabiteranno per almeno un anno nella casa famigliare di Pianiga (VE), via Marinoni n. 54 e comunque sino alla sua vendita a terzi o ad uno di essi, ispirando le loro condotte al massimo rispetto della LI e di se stessi, evitando comportamenti di provocazione;
al termine Per_1
dei cinque anni dall'acquisto dell'immobile, esso sarà messo in vendita, affidandolo a due agenzie immobiliari e ciascuno dei coniugi ne sceglierà una;
il ricavato dalla vendita sarà impiegato per estinguere tutti i debiti relativi alla casa (includendo quelli contratti per mobili ed interventi di ristrutturazione), mentre il ricavato residuo sarà suddiviso tra le parti al 50%;
5) fino a che durerà la convivenza, starà due pomeriggi a settimana con il padre che Per_1
l'accompagnerà a scuola al mattino, i fine settimana starà in via alternata con ciascun genitore;
per quanto possibile, il SI rispetterà la suddivisione dei giorni;
lo stesso si allontanerà CP_1
da casa, sempre per quanto possibile, almeno nei fine settimana in cui la LI resterà con la madre;
i restanti pomeriggi infrasettimanali starà con la madre;
6) in assenza di diverso Per_1
accordo tra i genitori, stabilirsi che ciascun genitore avrà diritto di avere con sé due Per_1
settimane durante le ferie estive e una settimana durante quelle invernali coincidenti con quelle natalizie;
in caso di disaccordo sull'individuazione del periodo di ferie, prevarrà la scelta materna per gli anni pari e quella paterna per gli anni dispari;
7) in assenza di diverso accordo tra i genitori, stabilirsi che ciascun genitore avrà diritto di trascorrere le festività pasquali
(Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e Ferragosto (15 agosto), per l'intera giornata, ad anni alterni;
in caso di disaccordo sull'individuazione del periodo di ferie, prevarrà la scelta materna per gli anni pari e quella paterna per gli anni dispari;
8) i genitori contribuiranno per il 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi in favore della LI così come individuate dal protocollo d'intesa del 20 settembre 2019 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Venezia e dal
Presidente dell'Ordine degli avvocati di Venezia;
9) il SI si accolla il debito residuo CP_1
della SIa contratto per pagare la sola Agenzia delle Entrate-Riscossione; 10) la Pt_1 SIa si farà carico esclusivo del finanziamento contratto per l'acquisto dell'automobile Pt_1
in uso1 ad essa e sottoscriverà manleva a favore del SI , obbligandosi a rimborsargli CP_1 le rate eventualmente pagate in sua vece;
11) la SIa percepirà l'Assegno Unico e lo Pt_1
impiegherà per pagare mensa ed abbigliamento in favore della LI;
12) i beni Per_1
prestati/donati dalla famiglia resteranno al SI , mentre quelli acquistati dalla CP_1 CP_1 coppia saranno divisi equamente al 50% al momento della vendita dell'immoble; 13) le parti in via transattiva rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa;
14) le spese legali si intenderanno compensate con rinuncia dei procuratori costituiti alla solidarietà professionale;
15) ordinarsi
2 allo all'ufficiale di stato civile l'annotazione di competenza a favore dei soggetti interessati, con esonero di responsabilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03/07/2024 deduce di aver contratto matrimonio Parte_1
in Mirano il 05.03.2016 con [n.4, parte I, Serie , Ufficio 1 - dell'anno 2016 del CP_1
Comune di Mirano]; dall'unione coniugale il 9.1.2018 è nata la LI;
negli anni Persona_1
la comunione materiale e spirituale dei coniugi è venuta meno in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale;
da novembre 2023 i coniugi, pur continuando a condividere l'immobile coniugale di proprietà di entrambi sito in Pianiga (VE) Via Marinoni n. 54, conducono vite separate. La ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la separazione dei coniugi e successivamente lo scioglimento del matrimonio;
che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale;
relativamente alla LI minore ha chiesto che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale e che la LI sia anagraficamente iscritta presso l'abitazione familiare sita in Pianiga (VE) via Marinoni n. 54 assieme alla madre con relativa assegnazione dell'immobile alla stessa e Parte_1
allontanamento del resistente;
diritto di visita del padre libero;
in ordine al mantenimento della LI ha chiesto che il padre sia tenuto a corrispondere un importo mensile pari a euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Padova.
Si è costituito , il quale non si è opposto alle domande svolte dalla ricorrente sulla CP_1
pronuncia di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio;
il resistente ha svolto domanda di addebito della separazione nei confronti della moglie. Il padre non si è opposto alla domanda svolta dalla ricorrente di affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, ma ha chiesto che la casa coniugale sia assegnata a lui stesso con collocamento prevalente della LI presso di sé e diritto di visita della madre due pomeriggi a settimana, con possibilità di pernotto a condizione che la madre garantisca una soluzione condivisa per la gestione della LI nelle primissime ore del mattino in cui essa è impegnata sul lavoro;
diritto della madre di avere con sé a fine settimana alternati;
e durante le ferie come da Per_1
calendario indicato in atti. In merito al contributo al mantenimento della LI minore da porre a carico della madre il resistente si è rimesso al Tribunale.
Sono state depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473-bis. 17.
All'udienza del 3.12.2024 i coniugi sono stati sentiti dal giudice relatore e autorizzati a vivere separati;
su richiesta dei procuratori delle parti il giudice ha fissato termine per il deposito di
3 note in sostituzione d'udienza in vista di una possibile definizione consensuale del procedimento.
Con note scritte congiunte depositate il 27-28/1/2025 le parti hanno dichiarato la volontà di mutare la procedura di separazione da giudiziale a consensuale avendo raggiunto un accordo alle condizioni in epigrafe riportate.
All'udienza del 28.1.2025, tenutasi a trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in riserva per essere riferita al Collegio senza la concessione di ulteriori termini.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È incontestato il venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi.
In considerazione delle dichiarazioni rese dalle parti al giudice delegato e del tenore delle conclusioni congiunte è da escludere che la perdurante convivenza delle parti debba ascriversi al sopraggiungere di una riconciliazione. Il resistente ha infatti dichiarato di continuare a vivere presso la casa familiare esclusivamente in ragione della indisponibilità al momento di una abitazione. La ricorrente, concludendo in senso conforme, nulla oppone.
La mancata previsione dell'assegnazione della casa familiare e della regolazione al mantenimento ordinario da parte dei coniugi è giustificata dalla perdurante convivenza delle parti, in costanza della quale esse provvedono al mantenimento diretto della minore.
La regolazione della crisi familiare operata dalle parti comporta in definitiva la conservazione dell'attuale situazione di fatto in pendenza del presente giudizio;
pertanto, essa corrisponde all'interesse della minore, in quanto le garantisce continuità del contesto di vita. Va poi tenuto conto che, come desumibile dal verbale dell'udienza di comparizione delle parti, non sono emerse criticità per la minore derivanti dalla perdurante coabitazione dei genitori.
Nel presente giudizio è stata proposta ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. anche domanda di scioglimento del matrimonio;
pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore relativamente alla pronuncia di divorzio, decorso il termine indicato all'art.3, n. 2, lett.
b) l. 898/1970 e successive modificazioni, come da separata ordinanza.
La domanda di addebito della separazione svolta dal resistente deve intendersi rinunciata in ragione della formulazione di conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi e omologa la separazione alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui per ritrascritte;
4 2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mirano (VE) in cui il matrimonio fu trascritto (Parte
I, Serie , n. 4, dell'anno 2016 del Comune di Mirano) per all'annotazione;
3. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice.
4. spese al definitivo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
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