Articolo 2 della Legge 26 febbraio 1974, n. 45
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 marzo 1974
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Versione
1 gennaio 1996
Art. 2.
Il concorso previsto dal secondo comma del precedente articolo e' indetto, entro i limiti numerici fissati annualmente con la legge di approvazione del bilancio, con decreto del Ministro per le finanze, che ne fissa le norme di svolgimento ((, la ripartizione dei posti, se necessaria, tra le categorie, specialita' e specializzazioni, indicate nei bandi di concorso)) e, successivamente, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso.
((Ai titoli non puo', in ogni caso, essere attribuito un punteggio superiore ad un terzo del punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato.
Gli esami di cui al secondo comma dell'articolo 1 consistono nella somministrazione di test culturali ed intellettivi idonei ad accertare che i candidati siano in possesso di qualita' adeguate al ruolo e alle funzioni che saranno loro affidati))
Le norme sullo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
I relativi programmi sono determinati dal comandante generale.
Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso allievi ufficiali con determinazione del Ministro per le finanze.
Coloro che siano dimessi dal corso perdono la qualifica di allievo ufficiale della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1996