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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/12/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4840/2025
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa con ricorso da
C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. BARBARA MARIA LANZA e dall' Avv. MARIKA DE BONA
come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. SILVIA MURARO come da mandato difensivo in atti;
Resistente
pagina 1 di 7 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 05/12/2025 le parti, con nota di deposito del 03/12/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto secondo il rito concordatario in Sant'Anna d'Alfaedo (VR) in data 22 maggio 1993, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1; Parte II;
Serie A;
Anno 1993.
2. AR atto che si obbliga a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 600,00, pari attualmente ad € 690,00 per effetto della rivalutazione secondo gli indici Istat a far data
Per_ da febbraio 2021, quale contributo per il mantenimento della figlia . AR atto che tale somma verrà corrisposta in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario con valuta fissa sul conto corrente della medesima e dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data da febbraio 2021, calcolandosi sull'assegno base e corrispondendo le rivalutazioni maturate di anno in anno.
3. AR atto che le parti sosterranno le seguenti voci di spesa accessorie nella misura del 50% come da protocollo famiglia in uso presso il Tribunale di Verona siglato il 13.12.2024:
3.1 Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco CP_2
ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
pagina 2 di 7 3.2 Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
3.3 Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: libri di testo,
eventualmente anche usati;
costi per il trasporto pubblico;
3.4 Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
3.5 Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche;
3.6 Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
viaggi e vacanze senza i genitori.
3.7 AR atto che quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso 3.2, 3.4 e 3.6
(spese con accordo) il genitore che ritenga necessaria, od utile, la spesa dovrà comunicarlo all'altro;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta,
entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
3.8 AR atto che in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della figlia, la spesa andrà
comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori.
3.9 AR atto che nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
3.10 AR atto che il rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il rimborso. pagina 3 di 7 4. AR atto che tra 5 anni decorrenti dal perfezionamento degli accordi, ovvero alla data del 30
settembre 2030, si obbliga a rilasciare, unitamente alla figlia, l'abitazione un tempo Controparte_1
destinata a domicilio coniugale, di proprietà esclusiva di , sita in Negrar (VR), Parte_1
Via Pertini n. 1/C, che verrà messa in vendita da quest'ultimo.
5. AR atto che, conseguentemente, verrà revocato il diritto all'assegnazione del detto immobile di la quale si obbliga a compiere tutte le operazioni necessarie per la cancellazione Controparte_1
della trascrizione del diritto medesimo da effettuarsi a cura e spese delle parti nella misura del 50%
ciascuno.
6. AR atto che all'atto del rilascio dell'abitazione familiare da parte di , Controparte_1
, a totale definizione dei rapporti economici tra i coniugi, si obbliga ad Parte_1
Per_ attribuire e quindi a trasferire ai figli , e la nuda proprietà dell'immobile allo CP_3 CP_4
stesso intestato sito in Negrar di Valpolicella, via Del Carrista n. 7, con diritto di usufrutto in favore di
, che accetta, a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5, comma VIII, Legge 898/70 Controparte_1
e dichiararsi equa detta costituzione.
6.1 I predetti beni saranno trasferiti con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù e con le quote ex art. 1117 c.c. delle parti comuni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
6.2 Il trasferimento sarà eseguito con rogito notarile e con spese notarili, Ape, oneri fiscali e voltura,
ripartiti tra le parti nella misura del 50 % ciascuno.
6.3 Il trasferimento viene eseguito senza corrispettivo, ma senza spirito di liberalità, poiché fatto nell'ambito del riassetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Ai fini fiscali, si dichiara che il trasferimento immobiliare è elemento essenziale per la definizione in modo stabile e definitivo della controversia inerente la crisi coniugale e per la regolazione dell'assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione e di divorzio soggetto all'esenzione delle imposte ex art. 19 L. n.
74/1987.
pagina 4 di 7 6.4 Le parti dichiarano che per il trasferimento non si sono avvalse dell'opera di intermediatori immobiliari e a tale titolo non hanno sostenuto alcun esborso.
7. AR atto che , a totale definizione dei rapporti economici e patrimoniali Parte_1
tra i coniugi, a titolo di ripartizione dei risparmi accantonati durante il matrimonio investiti in titoli azionari, corrisponderà a la somma di 27.000,00 € entro 60 giorni dal passaggio in Controparte_1
giudicato dell'emananda sentenza.
8. AR atto che con l'esatto adempimento dell'accordo sopra descritto, le parti nulla pretendono reciprocamente avendo definito ogni loro rapporto patrimoniale, dedotto e deducibile, riferibile ai pregressi rapporti economici tra loro intercorsi derivanti dal rapporto di coniugio.
9. AR atto che le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
10. AR atto che le spese di giudizio verranno compensate con rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale.
Verona – San Martino B.A., 28 novembre 2025.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. il 30/07/2025 chiedeva la dichiarazione di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle condizioni Controparte_1
ivi riportate.
Con nota di deposito del 27/09/2025 si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di divorzio, mentre contestava le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
Con note di deposito del 11/11/2025, le parti davano che nelle more avevano raggiunto un accordo e chiedevano l' anticipazione dell'udienza di comparizione personale delle parti da tenersi con le modalità della trattazione scritta. pagina 5 di 7 Con decreto del 19/11/2025 veniva assegnato alle parti termine ex art. 127 ter cpc sino al 05/12/2025
per il deposito di note scritte;
i procuratori delle parti con nota di deposito del 03/12/2025 chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni conformi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di SANT'ANNA D'FA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente),
atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 20/01/2021
(v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio (avvenuta il 22/12/2020, come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
03/12/2025 e richiamate all'udienza del 05/12/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SANT'ANNA
D'FA il 22/05/1993 tra e Parte_1 Controparte_1 pagina 6 di 7 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di SANT'ANNA D'FA
(n. 1; Parte II;
Serie A;
Anno 1993), prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 03/12/2025, da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SANT'ANNA
D'FA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 16/12/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4840/2025
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa con ricorso da
C.F.: ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. BARBARA MARIA LANZA e dall' Avv. MARIKA DE BONA
come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. SILVIA MURARO come da mandato difensivo in atti;
Resistente
pagina 1 di 7 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 05/12/2025 le parti, con nota di deposito del 03/12/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto secondo il rito concordatario in Sant'Anna d'Alfaedo (VR) in data 22 maggio 1993, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1; Parte II;
Serie A;
Anno 1993.
2. AR atto che si obbliga a corrispondere a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 600,00, pari attualmente ad € 690,00 per effetto della rivalutazione secondo gli indici Istat a far data
Per_ da febbraio 2021, quale contributo per il mantenimento della figlia . AR atto che tale somma verrà corrisposta in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario con valuta fissa sul conto corrente della medesima e dovrà rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data da febbraio 2021, calcolandosi sull'assegno base e corrispondendo le rivalutazioni maturate di anno in anno.
3. AR atto che le parti sosterranno le seguenti voci di spesa accessorie nella misura del 50% come da protocollo famiglia in uso presso il Tribunale di Verona siglato il 13.12.2024:
3.1 Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco CP_2
ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
pagina 2 di 7 3.2 Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
3.3 Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: libri di testo,
eventualmente anche usati;
costi per il trasporto pubblico;
3.4 Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
3.5 Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche;
3.6 Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
viaggi e vacanze senza i genitori.
3.7 AR atto che quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso 3.2, 3.4 e 3.6
(spese con accordo) il genitore che ritenga necessaria, od utile, la spesa dovrà comunicarlo all'altro;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta,
entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
3.8 AR atto che in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della figlia, la spesa andrà
comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori.
3.9 AR atto che nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permarrà comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
3.10 AR atto che il rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il rimborso. pagina 3 di 7 4. AR atto che tra 5 anni decorrenti dal perfezionamento degli accordi, ovvero alla data del 30
settembre 2030, si obbliga a rilasciare, unitamente alla figlia, l'abitazione un tempo Controparte_1
destinata a domicilio coniugale, di proprietà esclusiva di , sita in Negrar (VR), Parte_1
Via Pertini n. 1/C, che verrà messa in vendita da quest'ultimo.
5. AR atto che, conseguentemente, verrà revocato il diritto all'assegnazione del detto immobile di la quale si obbliga a compiere tutte le operazioni necessarie per la cancellazione Controparte_1
della trascrizione del diritto medesimo da effettuarsi a cura e spese delle parti nella misura del 50%
ciascuno.
6. AR atto che all'atto del rilascio dell'abitazione familiare da parte di , Controparte_1
, a totale definizione dei rapporti economici tra i coniugi, si obbliga ad Parte_1
Per_ attribuire e quindi a trasferire ai figli , e la nuda proprietà dell'immobile allo CP_3 CP_4
stesso intestato sito in Negrar di Valpolicella, via Del Carrista n. 7, con diritto di usufrutto in favore di
, che accetta, a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5, comma VIII, Legge 898/70 Controparte_1
e dichiararsi equa detta costituzione.
6.1 I predetti beni saranno trasferiti con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù e con le quote ex art. 1117 c.c. delle parti comuni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
6.2 Il trasferimento sarà eseguito con rogito notarile e con spese notarili, Ape, oneri fiscali e voltura,
ripartiti tra le parti nella misura del 50 % ciascuno.
6.3 Il trasferimento viene eseguito senza corrispettivo, ma senza spirito di liberalità, poiché fatto nell'ambito del riassetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. Ai fini fiscali, si dichiara che il trasferimento immobiliare è elemento essenziale per la definizione in modo stabile e definitivo della controversia inerente la crisi coniugale e per la regolazione dell'assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione e di divorzio soggetto all'esenzione delle imposte ex art. 19 L. n.
74/1987.
pagina 4 di 7 6.4 Le parti dichiarano che per il trasferimento non si sono avvalse dell'opera di intermediatori immobiliari e a tale titolo non hanno sostenuto alcun esborso.
7. AR atto che , a totale definizione dei rapporti economici e patrimoniali Parte_1
tra i coniugi, a titolo di ripartizione dei risparmi accantonati durante il matrimonio investiti in titoli azionari, corrisponderà a la somma di 27.000,00 € entro 60 giorni dal passaggio in Controparte_1
giudicato dell'emananda sentenza.
8. AR atto che con l'esatto adempimento dell'accordo sopra descritto, le parti nulla pretendono reciprocamente avendo definito ogni loro rapporto patrimoniale, dedotto e deducibile, riferibile ai pregressi rapporti economici tra loro intercorsi derivanti dal rapporto di coniugio.
9. AR atto che le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.
10. AR atto che le spese di giudizio verranno compensate con rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale.
Verona – San Martino B.A., 28 novembre 2025.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dep. il 30/07/2025 chiedeva la dichiarazione di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con alle condizioni Controparte_1
ivi riportate.
Con nota di deposito del 27/09/2025 si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di divorzio, mentre contestava le avverse deduzioni in fatto e domande, formulandone di proprie.
Con note di deposito del 11/11/2025, le parti davano che nelle more avevano raggiunto un accordo e chiedevano l' anticipazione dell'udienza di comparizione personale delle parti da tenersi con le modalità della trattazione scritta. pagina 5 di 7 Con decreto del 19/11/2025 veniva assegnato alle parti termine ex art. 127 ter cpc sino al 05/12/2025
per il deposito di note scritte;
i procuratori delle parti con nota di deposito del 03/12/2025 chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni conformi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di SANT'ANNA D'FA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente),
atteso che, come risulta dagli atti di causa, la separazione consensuale è stata omologata il 20/01/2021
(v. allegato in atti) e dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio (avvenuta il 22/12/2020, come risulta in atti) all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
03/12/2025 e richiamate all'udienza del 05/12/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SANT'ANNA
D'FA il 22/05/1993 tra e Parte_1 Controparte_1 pagina 6 di 7 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di SANT'ANNA D'FA
(n. 1; Parte II;
Serie A;
Anno 1993), prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 03/12/2025, da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SANT'ANNA
D'FA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 16/12/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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