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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/12/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1690/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1690/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DI PIETRO MARIO
e nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. DI PIETRO MARIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/09/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che, in data 06/09/2003, avevano contratto matrimonio con CP_1 rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 02/12/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02/12/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. La Sig.ra dichiara di mantenere la propria residenza in Pescara (PE) CP_1 alla Via Rigopiano n. 35 dove abiterà unitamente alle figlie.
3. Il Sig. si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a Parte_1 trasferire la propria residenza presso immobile sito in Pescara (PE) alla Via Isonzo n.
2.
4. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e Per_1 collocata in via prevalente presso la madre, in Pescara (PE) alla Via Rigopiano n. 35; anche , maggiorenne, è collocata presso la madre. Per_2
5. I coniugi provvederanno in egual misura con costanza e continuità alla cura, educazione, istruzione e mantenimento della prole.
6. La potestà sulla minore verrà esercitata da entrambi i genitori in modo che tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno adottate in modo paritetico e di comune accordo tra loro.
7. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno prese dal genitore con cui si trova la figlia al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili (si indica ad esempio e non a titolo esaustivi interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Le decisioni di maggiore interesse per la prole pagina 3 di 6 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
8. L'abitazione coniugale, sita in Pescara (PE) alla Via Rigopiano n. 35, viene assegnata alla Sig.ra quale genitore collocatario. CP_1
Piano genitoriale per la figlia minorenne
9. Il Sig. salvo diverso accordo tra le parti, eserciterà il DIRITTO DI Parte_1
VISITA nei confronti della minore secondo la seguente modalità: il Sig. trascorrerà con la figlia, compatibilmente con le esigenze e gli Parte_1 impegni non solo scolastici di quest'ultima, alternativamente con la Sig.ra il CP_1 weekend dal sabato alle ore 12:00 alla domenica alle ore 20:30; trascorrerà inoltre altre due giornate a settimana, dalle ore 19:00 fino al mattino seguente, previo accordo telefonico con la ragazza e/o con la Sig.ra compatibilmente con gli CP_1 impegni lavorativi di entrambi i genitori e delle esigenze della figlia.
10. Il Sig. inoltre, anche nelle giornate in cui la figlia non è con lui e è Parte_1 fuori casa, dà sin da ora la disponibilità, compatibilmente con i propri impegni, ad andare a riprenderla nelle serate del weekend e nelle altre serate della settimana per poi riaccompagnarla a casa, previo accordo con la Sig.ra CP_1
11. Durante le festività natalizie, così come per quelle pasquali, i ricorrenti concorderanno di volta in volta, ed adottando di massima lo stesso criterio dell'alternanza, quali giorni trascorrere con la prole nel senso che durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con ciascun genitore alternativamente il giorno di
Natale ed il giorno di Santo Stefano e, durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà con i genitori alternando la domenica di Pasqua ed il lunedì di Pasquetta.
12. Le festività infrasettimanali e il compleanno saranno rispettivamente alternati tra madre e padre.
pagina 4 di 6 13. Per quanto riguarda le FERIE ESTIVE, ciascun genitore avrà a disposizione dieci giorni consecutivi da trascorrere con la figlia minore, anche separatamente, da pattuire tra i coniugi con quindici giorni di preavviso, sempre compatibilmente con le esigenze della minore;
salvo diverso accordo tra i genitori, in uno dei due periodi di affido al padre o alla madre la minore potrà trascorrere con l'altro genitore un giorno e/o una serata da concordare tendendo conto degli impegni ed esigenze della figlia, a meno che non si tratti di una vacanza continuativa.
14. Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente.
15. I genitori si impegnano a far mantenere buoni i rapporti fra prole e i nonni e gli zii.
16. Entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare alla figlia persone di dubbia moralità e comunque ogni eventuale nuovo partner fino a quando la relazione non sia stabile e duratura.
17. Il padre e la madre hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni del proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere a conoscenza dei relativi spostamenti in altre località quando hanno con loro la figlia minore.
18.In caso di viaggio e/o trasferta, ciascun genitore potrà portare con sé la figlia minore solo previo accordo con l'altro genitore, che potrà negare il proprio consenso solo per giusta causa.
19. Il Sig. corrisponderà, in favore della coniuge a titolo di Parte_1
ASSEGNO DI MANTENIMENTO la somma mensile di euro 600,00, nonchè a titolo di CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO delle figlie la somma mensile di €.
300,00 per ciascuna figlia (per quanto riguarda la figlia maggiorenne, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica): i tre importi andranno versati a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato a i cui dati andrà a comunicare al momento della sottoscrizione del CP_1
pagina 5 di 6 presente atto. Il tutto da rivalutarsi annualmente in via automatica, a far data dalla domanda, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
20. Il Sig. provvederà al pagamento delle spese straordinarie delle figlie Parte_1 nella misura del 50% (per quanto riguarda la figlia maggiorenne, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica), intendendosi espressamente come “spese straordinarie” quelle indicate come tali nel Protocollo Famiglia del
Tribunale di Pescara, da considerarsi qui, ad opera dei coniugi, integralmente richiamato e condiviso.
21. I coniugi si concedono scambievolmente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio degli stessi e della minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02/12/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1690/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DI PIETRO MARIO
e nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. DI PIETRO MARIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/09/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che, in data 06/09/2003, avevano contratto matrimonio con CP_1 rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 02/12/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02/12/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 02/12/2025:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. La Sig.ra dichiara di mantenere la propria residenza in Pescara (PE) CP_1 alla Via Rigopiano n. 35 dove abiterà unitamente alle figlie.
3. Il Sig. si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a Parte_1 trasferire la propria residenza presso immobile sito in Pescara (PE) alla Via Isonzo n.
2.
4. La figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e Per_1 collocata in via prevalente presso la madre, in Pescara (PE) alla Via Rigopiano n. 35; anche , maggiorenne, è collocata presso la madre. Per_2
5. I coniugi provvederanno in egual misura con costanza e continuità alla cura, educazione, istruzione e mantenimento della prole.
6. La potestà sulla minore verrà esercitata da entrambi i genitori in modo che tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno adottate in modo paritetico e di comune accordo tra loro.
7. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno prese dal genitore con cui si trova la figlia al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili (si indica ad esempio e non a titolo esaustivi interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Le decisioni di maggiore interesse per la prole pagina 3 di 6 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
8. L'abitazione coniugale, sita in Pescara (PE) alla Via Rigopiano n. 35, viene assegnata alla Sig.ra quale genitore collocatario. CP_1
Piano genitoriale per la figlia minorenne
9. Il Sig. salvo diverso accordo tra le parti, eserciterà il DIRITTO DI Parte_1
VISITA nei confronti della minore secondo la seguente modalità: il Sig. trascorrerà con la figlia, compatibilmente con le esigenze e gli Parte_1 impegni non solo scolastici di quest'ultima, alternativamente con la Sig.ra il CP_1 weekend dal sabato alle ore 12:00 alla domenica alle ore 20:30; trascorrerà inoltre altre due giornate a settimana, dalle ore 19:00 fino al mattino seguente, previo accordo telefonico con la ragazza e/o con la Sig.ra compatibilmente con gli CP_1 impegni lavorativi di entrambi i genitori e delle esigenze della figlia.
10. Il Sig. inoltre, anche nelle giornate in cui la figlia non è con lui e è Parte_1 fuori casa, dà sin da ora la disponibilità, compatibilmente con i propri impegni, ad andare a riprenderla nelle serate del weekend e nelle altre serate della settimana per poi riaccompagnarla a casa, previo accordo con la Sig.ra CP_1
11. Durante le festività natalizie, così come per quelle pasquali, i ricorrenti concorderanno di volta in volta, ed adottando di massima lo stesso criterio dell'alternanza, quali giorni trascorrere con la prole nel senso che durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con ciascun genitore alternativamente il giorno di
Natale ed il giorno di Santo Stefano e, durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà con i genitori alternando la domenica di Pasqua ed il lunedì di Pasquetta.
12. Le festività infrasettimanali e il compleanno saranno rispettivamente alternati tra madre e padre.
pagina 4 di 6 13. Per quanto riguarda le FERIE ESTIVE, ciascun genitore avrà a disposizione dieci giorni consecutivi da trascorrere con la figlia minore, anche separatamente, da pattuire tra i coniugi con quindici giorni di preavviso, sempre compatibilmente con le esigenze della minore;
salvo diverso accordo tra i genitori, in uno dei due periodi di affido al padre o alla madre la minore potrà trascorrere con l'altro genitore un giorno e/o una serata da concordare tendendo conto degli impegni ed esigenze della figlia, a meno che non si tratti di una vacanza continuativa.
14. Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con la figlia quotidianamente.
15. I genitori si impegnano a far mantenere buoni i rapporti fra prole e i nonni e gli zii.
16. Entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare alla figlia persone di dubbia moralità e comunque ogni eventuale nuovo partner fino a quando la relazione non sia stabile e duratura.
17. Il padre e la madre hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni del proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere a conoscenza dei relativi spostamenti in altre località quando hanno con loro la figlia minore.
18.In caso di viaggio e/o trasferta, ciascun genitore potrà portare con sé la figlia minore solo previo accordo con l'altro genitore, che potrà negare il proprio consenso solo per giusta causa.
19. Il Sig. corrisponderà, in favore della coniuge a titolo di Parte_1
ASSEGNO DI MANTENIMENTO la somma mensile di euro 600,00, nonchè a titolo di CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO delle figlie la somma mensile di €.
300,00 per ciascuna figlia (per quanto riguarda la figlia maggiorenne, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica): i tre importi andranno versati a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato a i cui dati andrà a comunicare al momento della sottoscrizione del CP_1
pagina 5 di 6 presente atto. Il tutto da rivalutarsi annualmente in via automatica, a far data dalla domanda, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
20. Il Sig. provvederà al pagamento delle spese straordinarie delle figlie Parte_1 nella misura del 50% (per quanto riguarda la figlia maggiorenne, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica), intendendosi espressamente come “spese straordinarie” quelle indicate come tali nel Protocollo Famiglia del
Tribunale di Pescara, da considerarsi qui, ad opera dei coniugi, integralmente richiamato e condiviso.
21. I coniugi si concedono scambievolmente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio degli stessi e della minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 02/12/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 19/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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