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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/05/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2251 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nato a [...], il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Cataldo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa all'avv. Enrico Maria Saulle, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 24.04.2025 i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il
Giudice ha quindi riservato al Collegio la decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 08.10.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 dedotto:
- che ha contratto matrimonio in Fiumicino (RM) il 09.05.2004 con , CP_1 registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 2004, atto n. 34 parte 2, serie
A, uff. 2;
- che dalla loro unione è nato (30.03.2006); PE
- che in data 25.05.2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Civitavecchia ha autorizzato l'accordo di negoziazione assistita raggiunto dalle parti ai fini della separazione personale dei coniugi ai sensi della Legge 162/2014;
- che nel frattempo non è ripresa la convivenza, né vi è stata una riconciliazione tra le parti e sono decorsi i termini di legge per la presentazione della domanda di divorzio;
- che dopo la separazione la resistente ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi presso un altro luogo;
- che la si è disinteressata del figlio, con il quale non ha contatti;
CP_1
- che è maggiorenne non economicamente autosufficiente ed ha PE manifestato la volontà di proseguire il proprio ciclo di studi.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, la dichiarazione di autonomia economica delle stesse, l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà dove abita con il figlio ed il mantenimento a suo carico di maggiorenne, studente non PE ancora economicamente autosufficiente.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fisato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis.
2 22 c.p.c. onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 04.02.2025 si è costituita in giudizio la resistente che ha dedotto di aver raggiunto un'intesa con la parte ricorrente e ha depositato l'accordo contente le condizioni di divorzio.
All'udienza del 02.04.2025 il Giudice delegato ha accordato alle parti un breve rinvio per il deposito della documentazione mancante.
Lette quindi le note la documentazione depositata, all'udienza cartolare del
24.04.2025 il Giudice ha riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Fiumicino (RM) il 09.05.2004, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi formalizzavano la separazione personale a mezzo di negoziazione assistita (Legge n.
162/2014 in combinato disposto art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale ritiene inoltre che nulla osta al recepimento delle condizioni concordate in quanto conformi agli interessi delle parti e del figlio maggiorenne non autosufficiente.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2251/2024 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiumicino
(RM) il 09.05.2004 tra nato a [...], il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato CP_1
Civile del Comune all'anno 2004, atto n. 34 parte 2, serie A, uff. 2;
B) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio
3 mantenimento;
C) la casa familiare sita in Fiumicino (RM), via dei Nocchieri n. 88, è assegnata ad nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e con tutti Parte_1 gli arredi ivi esistenti;
D) il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario del figlio maggiorenne non autosufficiente Persona_2
E) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 09.05.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2251 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
nato a [...], il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Cataldo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentata e difesa all'avv. Enrico Maria Saulle, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 24.04.2025 i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il
Giudice ha quindi riservato al Collegio la decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 08.10.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 dedotto:
- che ha contratto matrimonio in Fiumicino (RM) il 09.05.2004 con , CP_1 registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 2004, atto n. 34 parte 2, serie
A, uff. 2;
- che dalla loro unione è nato (30.03.2006); PE
- che in data 25.05.2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Civitavecchia ha autorizzato l'accordo di negoziazione assistita raggiunto dalle parti ai fini della separazione personale dei coniugi ai sensi della Legge 162/2014;
- che nel frattempo non è ripresa la convivenza, né vi è stata una riconciliazione tra le parti e sono decorsi i termini di legge per la presentazione della domanda di divorzio;
- che dopo la separazione la resistente ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi presso un altro luogo;
- che la si è disinteressata del figlio, con il quale non ha contatti;
CP_1
- che è maggiorenne non economicamente autosufficiente ed ha PE manifestato la volontà di proseguire il proprio ciclo di studi.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, la dichiarazione di autonomia economica delle stesse, l'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà dove abita con il figlio ed il mantenimento a suo carico di maggiorenne, studente non PE ancora economicamente autosufficiente.
Il Giudice delegato, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fisato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis.
2 22 c.p.c. onerando il ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 04.02.2025 si è costituita in giudizio la resistente che ha dedotto di aver raggiunto un'intesa con la parte ricorrente e ha depositato l'accordo contente le condizioni di divorzio.
All'udienza del 02.04.2025 il Giudice delegato ha accordato alle parti un breve rinvio per il deposito della documentazione mancante.
Lette quindi le note la documentazione depositata, all'udienza cartolare del
24.04.2025 il Giudice ha riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Fiumicino (RM) il 09.05.2004, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi formalizzavano la separazione personale a mezzo di negoziazione assistita (Legge n.
162/2014 in combinato disposto art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale ritiene inoltre che nulla osta al recepimento delle condizioni concordate in quanto conformi agli interessi delle parti e del figlio maggiorenne non autosufficiente.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2251/2024 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiumicino
(RM) il 09.05.2004 tra nato a [...], il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato CP_1
Civile del Comune all'anno 2004, atto n. 34 parte 2, serie A, uff. 2;
B) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio
3 mantenimento;
C) la casa familiare sita in Fiumicino (RM), via dei Nocchieri n. 88, è assegnata ad nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e con tutti Parte_1 gli arredi ivi esistenti;
D) il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario del figlio maggiorenne non autosufficiente Persona_2
E) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 09.05.2025
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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