Sentenza 22 luglio 2019
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00896/2026REG.PROV.COLL.
N. 09277/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9277 del 2024, proposto da
MA D'Addato, rappresentato e difeso dagli avvocati Karl Zeller e Marika De Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach e Cristina Bernardi Spagnolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NO BO, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza T.R.G.A. per la Regione Trentino - Alto Adige, Sezione Autonoma di Bolzano, n. 250/2024 resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione dell’Avvocatura della PAB;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la Cons. RU OS e udito per la parte appellante l’avvocato Karl Zeller;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello in trattazione il ricorrente chiede la riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano, n. 250/2024 che ha respinto il ricorso originario dal medesimo proposto ai fini dell’annullamento: (i) del provvedimento dell’esito finale della procedura concorsuale per la formazione dei quadri di avanzamento al grado di Colonnello del Ruolo Normale, nella quale il ricorrente ha riportato un voto di 26,41 ed è stato dichiarato idoneo non iscritto in quadro di avanzamento alla posizione 76; (ii) dell’esito del giudizio di avanzamento al grado superiore, afferente la valutazione, per il 2023, a scelta, dei Tenenti Colonnelli spe RN, RT, RSE e RFI dell´Arma dei Carabinieri n. 25/7-2-2022 prot. del 12.6.2023, nella parte in cui non prevede una riserva di posti per candidati bilingui ai sensi dell´articolo 2 comma 1 DPR n. 752/1976; (iii) del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 4^ Divisione n. M_D AB05933 REG 2023 0292551, datato 16 maggio 2023, nella parte in cui non prevede una riserva di posti per candidati bilingui ai sensi dell’articolo 2 comma 1 DPR n. 752/1976 e (iv) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e conseguenti, in particolare della circolare del 22.2.2023.
2. In punto di fatto la parte appellante espone le seguenti circostanze:
- di essere perfettamente bilingue (italiano - tedesco) e di aver conseguito nel 1996 l’attestato di bilinguismo di livello “A”, ora denominato anche “C1”, previsto dall’art. 4 del DPR 26.07.1976 n. 752 in virtù del quale, veniva ammesso al 179° corso dell’Accademia Militare in qualità di allievo per l’Arma dei Carabinieri, come dall’allora bando che riservava 1 posto per concorrenti in possesso dello stesso attestato (contingente per bilingui ex art. 2 c.1 DPR n. 752/1976 e art. 33 DPR n. 574/1988);
- da allora presta servizio in Provincia di Bolzano e ricopre attualmente il grado di Ten. Colonnello;
- con circolare del Ministero della Difesa del 17 febbraio 2023, il ricorrente veniva incluso nell’aliquota di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per il 2023 al grado di Colonnello del ruolo normale (con una riserva totale di 40 posti);
- in data 16.5.2023 il Ministero della Difesa ha pubblicato l’esito del giudizio di avanzamento al grado superiore, afferente la valutazione per il 2023, dei Tenenti Colonnelli dei ruoli normale, tecnico, speciale ad esaurimento e forestale dell’Arma dei Carabinieri in cui risulta essere stato giudicato idoneo all’avanzamento a scelta al grado superiore;
- avendo conseguito un punteggio di merito finale pari a 26,41/30 ed essendosi collocato al 76° posto della graduatoria, non ha ottenuto utile posizionamento in relazione ai 40 posti banditi per il “ruolo normale”, nessuno dei quali riservato a possessori dell’attestato di bilinguismo;
3. Ritenendo tali atti violativi delle norme di attuazione dello Statuto Speciale della regione Trentino-Alto Adige poste a garanzia del bilinguismo negli uffici statali operativi in ambito provinciale che nelle procedure di avanzamento interno impongono l’obbligo di riservare un’aliquota di posti per candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, l’odierno appellante li ha impugnati avanti al T.R.G.A. di Bolzano.
3.1. Il Ministero della Difesa costituendosi nel giudizio di primo grado ha eccepito in via preliminare l’incompetenza del TRGA a fronte della competenza funzionale del Tar Lazio, l’inammissibilità di ricorso cumulativo e la tardività dello stesso; in subordine l’avvocatura distrettuale ha chiesto l’integrazione del contradditorio nei confronti di tutti i canditati che precedono il ricorrente in graduatoria e nel merito ha insistito nell’infondatezza del ricorso per il fatto che si tratta di un tipo avanzamento “a scelta” che non sarebbe riconducibile ad una procedura concorsuale o ad una promozione a qualifica superiore non attenendo a posti in organico a livello provinciale che esula dalle fattispecie contemplate dal D.P.R. citato dal ricorrente ed è incompatibile con preferenze in base a titoli.
3.2. Si è costituita anche la Provincia Autonoma di Bolzano, convocata dal ricorrente, per difendere il rispetto delle norme sul bilinguismo in ambito provinciale.
4. All’esito del giudizio, intervenuta l’integrazione del contraddittorio con tutti i candidati elencati in graduatoria in posizione prioritaria rispetto al ricorrente, e ritenuta la competenza, il T.R.G.A. ha respinto il ricorso nel merito; il Tribunale, prescindendo dalla questione, posta dall’avvocatura distrettuale, sulla non assimilabilità della procedura di avanzamento in questione ad un concorso interno per il conseguimento di una qualifica superiore per la copertura di un posto vacante nei ruoli non soggetti alla proporzionale etnica, ha affermato che l’art. 2, comma 1 del DPR n. 752/1976 si applica soltanto al personale civile e non ai militari, essendo le forze di polizia disciplinate dalla norma speciale di cui all’art. 33 del DPR n. 574/1988 che non prevede l’obbligo di riserva per i concorsi interni.
5. Con l’appello in esame il ricorrente sulla base di un unico complesso motivo di gravame ha dedotto:
I. “ Violazione dell’art. 2 c.1 del D.P.R. n. 752/76 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), per non aver riservato, nella procedura concorsuale di avanzamento alla qualifica superiore, un’aliquota di posti per candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo ” insistendo nella applicabilità dell’art. 2 DPR n. 752/76 alle forze di polizia e nel fatto che l’art. 33 del DPR n. 574/1988 non esclude i contingenti bilingui per i concorsi in terni e per il conferimento di qualifiche superiori.
6. Nel giudizio si è costituito il Ministero della Difesa con atto di stile depositato il 12 dicembre 2024. Con successiva memoria difensiva, depositata in data 15 ottobre 2025, l’Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso in appello.
7. Si è costituita anche la Provincia Autonoma di Bolzano, in data 20 gennaio 2025, chiedendo l’accoglimento dell’appello.
8. Nei termini di rito le parti hanno depositato memorie e repliche ex art. 73, c.p.a..
9. All’odierna udienza pubblica del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in appello si grava il pronunciamento del T.R.G.A. di Bolzano laddove ha statuito che l’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 752/1976 - il quale prevede la riserva di un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di livello “A”, ora denominato anche “C1”, previsto dall’art. 4 del medesimo D.P.R. n. 752/76, per la copertura dei posti vacanti “ nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate ” - non sia applicabile alle procedure di avanzamento riservate al personale militare ma riguarda solo il “ personale civile delle amministrazioni dello Stato ”.
A tale riguardo l’appellante evidenzia che la suddetta norma di attuazione dello Statuto di autonomia e la relativa riserva si applicano anche al personale del corpo dei Carabinieri per il fatto che il secondo comma dell’art. 1 del D.P.R. n. 752/1976, richiamato dal citato art. 2, comma 1 richiede il “requisito” della conoscenza della lingua italiana e tedesca (e il relativo attestato di bilinguismo) anche “ per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell’art. 89 dello Statuto di autonomia” , il quale elenca le carriere direttive dell’Amministrazione civile dell’interno, il “ personale della pubblica sicurezza ” e il personale amministrativo del Ministero della difesa che unitamente agli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano rientrano in base alle norme di attuazione dello Statuto Speciale tra le “ amministrazioni escluse dall’obbligo del rispetto della proporzionale entica ”. Ritiene il ricorrente che il T.R.G.A. erra nel considerare che i Carabinieri non rientrino fra il “personale della pubblica sicurezza” come invece si evince chiaramente dagli artt. 17 e 18 del R.D. n. 690/1907.
Inoltre, considera erroneo anche il passaggio motivazionale in cui si afferma che le procedure dei Carabinieri sono esclusivamente disciplinate dalla normativa speciale di cui all’art. 33 del D.P.R. 574/1976 che per le Forze di Polizia indicate nell’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (indi anche per l’Arma dei Carabinieri) prevede la riserva dell’aliquota di posti per candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo soltanto per il reclutamento (iniziale) del personale.
Sul punto l’appellante evidenzia come tale norma sugli accessi non escluda affatto i contingenti bilingui per i concorsi interni e per il conferimento di qualifiche superiori e che la stessa debba essere letta in combinato disposto con l’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 752/1976, come modificato dall’art. 21 del D.lgs. n. 354/1997 proprio al fine di estendere l’obbligo della “riserva” per tutte le quattro amministrazioni (non provinciali) citate dal secondo comma dell’art. 89 dello Statuto di autonomia ai concorsi interni, corsi, e nel conferimento di qualifiche superiori oltre che per il solo reclutamento.
2. La Provincia autonoma di Bolzano aderendo alla tesi dell’appellante lamenta che i provvedimenti impugnati e la sentenza violano la tutela costituzionalmente sancita della minoranza di lingua tedesca in Alto Adige e la garanzia del diritto all’uso della lingua madre nel comparto della pubblica sicurezza che ultimamente risulterebbe sempre più compromessa.
L’Amministrazione provinciale evidenzia inoltre che la procedura di avanzamento in esame rientri nella definizione fornita dalla norma primaria quale “ complesso delle procedure necessarie per la progressione di carriera del personale militare ” (art. 1030, primo comma, D.Lgs. n. 66/2010) e costituisca pertanto una promozione ad una qualifica superiore, esattamente nel senso inteso dall’art. 2, comma1 D.P.R. n. 752/1976.
3. La difesa erariale nella memoria ex art. 73, c.p.a. insiste nella inapplicabilità dell’obbligo della riserva di contingente previsto dall’art. 2 del D.P.R. 752/1976 alle amministrazioni militari per il fatto che tale norma, se letta in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del medesimo D.P.R. e con l’art. 89, comma 2, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, escluderebbe espressamente dal proprio ambito soggettivo di applicazione “ il personale della pubblica sicurezza e quello amministrativo del Ministero della Difesa ”.
Soggiunge ancora l’appellata, come la volontà legislativa, chiarissima e costante, sarebbe quella di preservare la peculiarità ordinamentale delle forze armate e di polizia, la cui struttura, disciplina e progressione di carriera rispondono a logiche di carattere gerarchico e funzionale, non assimilabili a quelle delle amministrazioni civili. Anche il successivo D.lgs. n. 354/1997 — pur ampliando l’ambito oggettivo dell’art. 2 del D.P.R. n. 752/1976 ai concorsi interni — non avrebbe modificato la delimitazione soggettiva originaria, mantenendo ferme le esclusioni previste dallo Statuto Speciale.
Insiste, infine, nel fatto che l’art. 33 del D.P.R. 574/1988, emanato a distanza di oltre un decennio dal D.P.R. n. 752/1976, sarebbe stato concepito proprio per colmare il vuoto normativo relativo al bilinguismo nelle Forze di Polizia prevedendo la riserva di posti (al requisito del bilinguismo) esclusivamente per il reclutamento ma non per gli avanzamenti. Si tratterebbe di una scelta del legislatore che non può essere modificata con il ricorso ad una interpretazione estensiva di altra norma.
Nella memoria di replica, depositata in data 8 gennaio 2026, l’amministrazione statale introducendo nuovi argomenti difensivi rappresenta che l’obbligo del contingente previsto dall’art. 2, comma 1 del D.P.R. cit. non troverebbe applicazione in ragione della particolare natura della procedura di promozione di grado in questione (disciplinata dal D.lgs. n. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare) che è “ a scelta per meriti ” in cui oltre a non essere previsto alcun obbligo di contingente sono prevalenti interessi peculiari dei corpi militari a vedere collocate nelle posizioni più elevate il personale giudicato maggiormente idoneo sotto il profilo professionale.
4. I motivi di appello, per quanto si dirà, sono fondati.
4.1. In via preliminare si rileva che l’Amministrazione ministeriale non ha riproposto ai sensi dell’art. 101 c.p.a. le eccezioni di incompetenza del TRGA e di inammissibilità/irricevibilità del ricorso introduttivo, per cui le stesse devono intendersi rinunciate. La tardività del ricorso di primo grado, in ogni caso, non è ravvisabile in considerazione del fatto che l’interesse alla proposizione del ricorso è sorto solamente al momento della pubblicazione dell’esito della procedura di promozione al grado superiore, sostanzialmente negativo per il ricorrente nonostante fosse idoneo in seguito alla valutazione dei titoli e meriti, e non già al momento dell’invio della circolare del Ministero della difesa del 17 febbraio 2023, che lo aveva incluso nell’aliquota di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per il 2023 al grado di Colonnello del Ruolo Normale.
4.2. Invece l’eccezione di merito in ordine alla particolarità della procedura di promozione in questione, rimasta assorbita in primo grado, non risulta essere formulata nei termini perentori previsti dall’art. 101 c.p.a. ma è stata introdotta soltanto tardivamente nella memoria replica.
Sul punto merita di essere accolta l’eccezione formulata dalla parte appellante, in ordine alla inammissibilità della memoria di replica, in quanto depositata tardivamente alle ore 12.20 del giorno 8 gennaio 2026 e perché non si limita, come normativamente richiesto, alla stretta replica alle memorie avversarie che, nella specie, non sono state neanche depositate dalle altre parti processuali.
Degli argomenti ivi contenuti, relativi alla particolarità della procedura – non meglio circostanziata -pertanto non si terrà conto ai fini della decisione.
4.3. Ritornando al merito delle censure sollevate nel ricorso in appello, si tratta in sostanza di verificare se la riserva di posti per titolari di attestato di bilinguismo prevista nell’art. 2 del D.P.R. 752/1976 sia invocabile, come ritenuto dall’appellante, anche per le procedure interne di avanzamento di grado dell’Arma dei Carabinieri, come quella in questione, e di conseguenza per tutte le procedure interne di avanzamento riguardanti i ruoli degli “ufficiali” anche per le posizioni apicali, oppure si applica, come invece sancito dal Tribunale, soltanto al personale civile delle amministrazioni dello Stato.
A tale fine, va premesso che l’Arma dei Carabinieri ha una collocazione autonoma nell’ambito del Ministero della Difesa, con il rango di Forza armata e allo stesso tempo è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza alle dipendenze funzionali del Ministero dell’Interno (D.lgs. 66/2010 e D.lgs. 297 e 298/2000).
Va inoltre ribadito che siamo in presenza di una procedura concorsuale interna di avanzamento al grado di Colonnello del Ruolo Normale dei Carabinieri riservato agli appartenenti al grado di Tenente Colonnello in servizio permanente, in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla norma, precedentemente individuati dal Ministero.
Dalla lettura delle disposizioni richiamate nella sentenza impugnata e dalle esposizioni delle parti si evince, quanto all’obbligo dell’applicazione della proporzionale etnica e del bilinguismo per le amministrazioni statali, il seguente quadro normativo.
Lo Statuto di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante: “Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige”) al Titolo VIII (recante: “Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano”) all’art. 89 stabilisce:
- co. 1: “ Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. ”;
- co. 2: “ Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa. ”;
- co. 3: “ I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione. ”.
La norma statutaria, appena citata, prevede quindi il generale obbligo “ della proporzionale etnica ” (al quale si aggancia l’obbligo del possesso del corrispondente attestato di bilinguismo) per i ruoli del “personale civile” delle amministrazioni statali ma non per le carriere direttive dell’Amministrazione civile dell’interno, il “personale della pubblica sicurezza” e il personale amministrativo del Ministero della difesa, ciò in considerazione della particolarità delle funzioni, struttura e interessi perseguiti in tali ambiti.
La proporzionale etnica rappresenta un sistema che garantisce la ripartizione dei posti nel pubblico impiego in base alla consistenza dei gruppi linguistici rilevata dal censimento. Esso mira a garantire l’equilibrio e la rappresentanza dei tre gruppi linguistici anche nei ruoli statali e ha la finalità, per come si vedrà meglio infra , di garantire ai cittadini di rivolgersi agli uffici nella propria lingua.
Il D.P.R. n. 752/1976 (recante: “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”) all’art. 1 stabilisce:
- co. 1: “ La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano ”;
- co. 2: “ Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia ”.
L’art. 2, comma 1, recita: “ Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 ”.
Dal testo delle norme sopra richiamate si evince chiaramente, se anche con una serie di rimandi, diversamente da quanto ritenuto in prime cure, che l’obbligo – meno stringente - della riserva di una quota seppur minima di posti a soggetti che - in aggiunta ai requisiti generali e speciali del pubblico impiego - siano in possesso “ dell’attestato di bilinguismo ” si applica anche al comparto della pubblica sicurezza che invece ai sensi dell’art. 89 dello Statuto di autonomia, per la particolare struttura e funzione non è obbligato al rispetto del requisito più stringente della “ proporzionale etnica ” nella distribuzione dei posti in ambito provinciale.
Il personale di pubblica sicurezza, diversamente da quanto ritenuto in prime cure, è l’insieme delle forze di polizia e apparati statali preposti alla tutela dell’ordine, dell’incolumità pubblica e della prevenzione/repressione dei reati (definite dalla L. 121/1981). Ne fanno parte oltre che la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria anche l’Arma dei Carabinieri che oggi è disciplinata dal Codice dell’ordinamento militare di cui al D.lgs. 66/2010.
La garanzia del principio del bilinguismo nel pubblico impiego è funzionale a garantire l’uso della lingua tedesca nei rapporti con i cittadini sancito dall’art. 100 dello Statuto di autonomia e le “esigenze del buon andamento del servizio” (art.1 c.1 DPR n.752/1976), principio che in forza dell´art.1 comma 2 del DPR n. 752/1976, vale – seppur in forma molto attenuata - anche per il “personale della pubblica sicurezza” in generale, sia di struttura civile che militare.
Come già anticipato sopra, per garantire l’attuazione pratica del diritto previsto dall’art. 100 dello Statuto di Autonomia, le norme di attuazione, per i reparti in cui non si applica la cd. proporzionale etnica (nei ruoli locali tutto il personale deve invece essere munito dell’attestato di bilinguismo), prescrivono comunque la “riserva” di contingenti per i soggetti qualificati bilingui.
In forza di questa “riserva” non tutti gli appartenenti alle forze di polizia italiane che, come detto, includono la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, devono essere bilingui, ma solo un numero sufficiente ed adeguato per garantire il servizio – a tutti i livelli - in ambedue le lingue ufficiali ex art. 100 dello Statuto, ossia in lingua italiana e in lingua tedesca.
Inizialmente, all’entrata in vigore dell’art. 33 del DPR n. 574/1988 (intitolato: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”) fino al 1997, la riserva di aliquota di posti per bilingui per le forze di polizia indicate dall’art. 16 della legge 121/1981 (ivi compresi i Carabinieri) erano previsti solo per il reclutamento iniziale del personale.
In seguito, con l´entrata in vigore del D.lgs. n. 354/1997, che ha voluto colmare una lacuna, tale obbligo è stato esteso alle siffatte quattro amministrazioni statali anche per la copertura dei posti vacanti nei “ concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori “ o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate (art. 2 comma 1 DPR n. 752/1976 sostituito con l´art. 21 del d.lgs. n. 354/1997).
Il D.P.R. n. 574/1988 (recante: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) all’art. 33 (contenuto nel Capo VI “Disposizioni varie”), infatti, all’epoca conteneva una disciplina specifica con obbligo di riserva di aliquota – in base al fabbisogno - per il solo “reclutamento” del personale delle forze di polizia di cui all’art. 16 della L. 212/1981.
Tale norma, tuttavia, a giudizio del Collegio non deroga al principio introdotto successivamente (nel 1997) nell´art. 2 comma1 D.P.R. n. 752/1976, ossia all’obbligo di prevedere contingenti bilingui oltre che ai fini del reclutamento iniziale anche nei concorsi interni e nei conferimenti di qualifiche superiori per le amministrazioni statali anche con funzioni di pubblica sicurezza.
Come si evince dal quadro normativo autonomistico, la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio (art.1 c.1 DPR n.752/1976) costituisce un principio cardine dell’assetto autonomistico, che deriva dall’art. 100 dello Statuto di autonomia che prevede che “ i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa ”.
Tra gli “organi e uffici della pubblica amministrazione”, come meglio chiarito sopra, rientrano senza dubbio anche le forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare operative nel territorio provinciale. A ciò si aggiunga che dall’art. 173 (recante “Organizzazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri) e dalle altre disposizioni del D.Lgs. 66/2010 (recante “Codice dell’Ordinamento Militare”) si evince che, seppure si tratti, nel caso di specie, di un avanzamento relativo alla categoria degli ufficiali, il ruolo del Colonnello può comprendere anche incarichi di comando, che tuttavia, se conferiti, riguardano soltanto il Comando provinciale, il Comando di reggimento, il Comando di scuole allievi oppure Comandi di ruoli operativi, per cui si tratta, nella specie, di funzioni limitate e attinenti al territorio provinciale, diversamente da quanto invece avviene per i casi di avanzamento ai ruoli degli ufficiali superiori, ossia ai gradi di Generale (di Corpo d’Armata, di Divisione e di Brigata) che invece esercitano funzioni che fuoriescono dall’ambito provinciale (in quanto si tratta di dirigere comandi legionali, interregionali e generali) che, per questo, a giudizio del Collegio potrebbero ritenersi esclusi dall’obbligo di riserva del contingente bilingue sia in ragione della funzione sia per l’esiguo numero di posizioni disponibili in tali gradi a livello statale.
Conclusivamente, pertanto si ritiene che l’obbligo previsto dall’art. 2 DPR n. 752/76, nella versione introdotta nel 1997, sia applicabile anche alle forze di polizia (e l’Arma dei Carabinieri), eccetto per gli avanzamenti ai gradi degli ufficiali generali che esercitano funzioni che eccedono l’ambito provinciale e si aggiunge a quello in precedenza previsto dall’art. 33 del DPR n. 574/1988 per i soli reclutamenti di personale.
Sulla base delle considerazioni che precedono va accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata va accolto il ricorso introduttivo e disposto l’annullamento degli atti impugnati, come in epigrafe elencati, limitatamente alla parte in cui ai fini della formazione dell’aliquota di avanzamento al grado di Colonello operata per l’anno 2023 dal Ministero della Difesa per i Tenenti Colonnelli in servizio permanente non si prevede la riserva di almeno un posto – sui quaranta avanzamenti previsti - per candidati bilingui ai sensi dell´articolo 2 comma 1 D.P.R. n. 752/1976 in considerazione del fatto che la procedura era rivolta anche ad ufficiali operativi sul territorio della Provincia di Bolzano.
6. In considerazione della particolarità della questione oggetto di controversia si ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado impugnata accoglie il ricorso originario e dispone l’annullamento degli atti impugnati in primo grado nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR TE, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
RU OS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RU OS | AR TE |
IL SEGRETARIO