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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3691 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale , difeso e rappresentato in giudizio dagli avv.ti IU C.F._1
Esposito Alaia e Luigi Esposito Alaia ed elettivamente domiciliato in IG D'CO
(NA) alla via Sibilla Aleramo n. 5, presso lo studio di questi;
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Paolo Nunziata ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla via San Paolo Bel Sito n. 79, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 05.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.07.2024 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 22.09.2007 a (NA) con la sig.ra e Controparte_1 Parte_2
che dalla loro unione non sono nati figli, evidenziava che codesto Tribunale, con sentenza n. 1683/2022 emessa il 22.07.2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che tale sentenza era stata parzialmente modificata in sede di appello mediante la sent. n.
3688/2023 emessa dalla Corte D'Appello di Napoli in data 17.05.2023. Il ricorrente quindi instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della illegittimità della rideterminazione dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra nella Pt_2
misura di euro 250,00. Chiedeva altresì accertare e dichiarare non più dovuta, a partire dalla data di deposito del ricorso, l'obbligazione di pagamento posta a suo carico e revocare l'assegno di mantenimento posto a favore della resistente tenuto conto delle nuove condizioni economiche e familiari in cui lo stesso versa. Vittoria di spese.
Si costituiva la resistente la quale chiedeva pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma, sino alla pronuncia dei cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell'assegno di mantenimento in suo favore nonché determinazione, all'esito del procedimento, di un assegno divorzile per euro 250,00. Vittoria di spese.
All'udienza di prima comparizione le parti presenti personalmente, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dal giorno in cui il sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto la sentenza di separazione n. 1683/2022 emessa dal Tribunale di Nola in data 22.07.2022.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, pone a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno divorzile una tantum, di € 3.600,00 Pt_1 dilazionato in 12 mensilità di € 300,00 cadauna, da versarsi entro il 28 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo 2025 a mezzo bonifico bancario sul c./c. della signora Pt_2
che verrà comunicato a mezzo pec.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il 22.09.2007 in Somma Vesuviana (NA) Parte_1 Parte_2
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Somma Vesuviana (NA) all'atto n. 141 parte II serie A anno 2007);
a) pone a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno divorzile una tantum, Pt_1 di € 3.600,00 dilazionato in 12 mensilità di € 300,00 cadauna, da versarsi entro il 28 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo 2025 a mezzo bonifico bancario sul c./c. della signora che verrà comunicato a mezzo pec. Pt_2
b) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3691 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale , difeso e rappresentato in giudizio dagli avv.ti IU C.F._1
Esposito Alaia e Luigi Esposito Alaia ed elettivamente domiciliato in IG D'CO
(NA) alla via Sibilla Aleramo n. 5, presso lo studio di questi;
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Paolo Nunziata ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla via San Paolo Bel Sito n. 79, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 05.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.07.2024 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 22.09.2007 a (NA) con la sig.ra e Controparte_1 Parte_2
che dalla loro unione non sono nati figli, evidenziava che codesto Tribunale, con sentenza n. 1683/2022 emessa il 22.07.2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e che tale sentenza era stata parzialmente modificata in sede di appello mediante la sent. n.
3688/2023 emessa dalla Corte D'Appello di Napoli in data 17.05.2023. Il ricorrente quindi instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della illegittimità della rideterminazione dell'assegno di mantenimento a favore della sig.ra nella Pt_2
misura di euro 250,00. Chiedeva altresì accertare e dichiarare non più dovuta, a partire dalla data di deposito del ricorso, l'obbligazione di pagamento posta a suo carico e revocare l'assegno di mantenimento posto a favore della resistente tenuto conto delle nuove condizioni economiche e familiari in cui lo stesso versa. Vittoria di spese.
Si costituiva la resistente la quale chiedeva pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma, sino alla pronuncia dei cessazione degli effetti civili del matrimonio, dell'assegno di mantenimento in suo favore nonché determinazione, all'esito del procedimento, di un assegno divorzile per euro 250,00. Vittoria di spese.
All'udienza di prima comparizione le parti presenti personalmente, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dal giorno in cui il sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto la sentenza di separazione n. 1683/2022 emessa dal Tribunale di Nola in data 22.07.2022.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, in conformità agli accordi intervenuti tra le parti, pone a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno divorzile una tantum, di € 3.600,00 Pt_1 dilazionato in 12 mensilità di € 300,00 cadauna, da versarsi entro il 28 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo 2025 a mezzo bonifico bancario sul c./c. della signora Pt_2
che verrà comunicato a mezzo pec.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il 22.09.2007 in Somma Vesuviana (NA) Parte_1 Parte_2
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Somma Vesuviana (NA) all'atto n. 141 parte II serie A anno 2007);
a) pone a carico del sig. l'obbligo di versare un assegno divorzile una tantum, Pt_1 di € 3.600,00 dilazionato in 12 mensilità di € 300,00 cadauna, da versarsi entro il 28 di ogni mese a decorrere dal mese di marzo 2025 a mezzo bonifico bancario sul c./c. della signora che verrà comunicato a mezzo pec. Pt_2
b) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)