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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8319/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8319/2025
Tra
in qualità di genitore esercente in via esclusiva la potestà Parte_1 genitoriale sulla minore Persona_1
ricorrente e
Controparte_1
resistente
Oggi 10 dicembre 2025 innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per , in quanto esercente la potestà genitoriale sulla minore Parte_1 l'avv. LAVAGETTO DOMENICO. Persona_1
Per l'avv. CRIPPA CRISTIANO e l'avv. BIOLO ADAMO, oggi Controparte_1 sostituiti dall'Avv. YLENIA SOTGIA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Lavagetto insiste nelle conclusioni di cui al ricorso e richiamate nelle note scritte depositate in via telematica nel termine concesso dal giudice.
L'avv. Sotgia richiama le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
Il Giudice dott. Chiara Russo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8319/2025 promossa da:
(C.F. , in qualità di genitore esercente in Parte_1 C.F._1 via esclusiva la potestà genitoriale sulla minore Persona_1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAVAGETTO DOMENICO C.F._2
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIPPA Controparte_1 P.IVA_1 CRISTIANO e dell'avv. BIOLO ADAMO
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, in qualità di genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale sulla Parte_1 minore ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. nei Persona_1 confronti di al fine di ottenere la liquidazione della somma corrispondente alla Controparte_1 vendita dei titoli già intestati al padre deceduto del quale è divenuta erede Persona_2 universale in forza di testamento olografo pubblicato il 10 gennaio 2023, avendo la NC stragiudizialmente rifiutato tale liquidazione.
La NC convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando che l'erede pretermessa moglie separata del de cuius, della quale ha chiesto la chiamata in giudizio, Persona_3 la diffidava dal porre in essere “qualsivoglia atto di disposizione in favore di terzi di somme e beni ricollegabili in qualsiasi forma ai rapporti già intercorsi tra il de cuius e codesta TT.le BA (…)” e comunque in pendenza di trattative tra gli eredi (v. doc. n. 7 parte resistente). La resistente ha proposto contestualmente istanza di sequestro liberatorio “alla luce della difficoltà in ordine all'individuazione del soggetto legittimato ad ottenere la liquidazione dei tre contratti di conto corrente, del dossier titoli, dei fondi comuni di investimento di diritto irlandese e dei fondi comuni di diritto italiano (…) essendo controverso l'obbligo o il modo di pagamento o di consegna (…)”, al cui accoglimento si è opposta la parte ricorrente.
pagina 2 di 4 Respinta l'istanza di chiamata in causa di terzi e l'istanza di sequestro liberatorio, la causa viene oggi per la sua decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente ha dimostrato la sua qualità di erede del de cuius (e la sua legittimazione attiva) attraverso la produzione del certificato di morte di dell'autorizzazione del Giudice Persona_2 Tutelare all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, del verbale di pubblicazione di testamento olografo, del verbale di inventario, della dichiarazione di successione (doc. nn. 1, 2, 3, 4, 5), che parte resistente, in ogni caso, non ha contestato. Si applica quindi l'art. 727 c.c., ai sensi del quale
“le porzioni [ereditarie] devono essere formate (…) comprendendo una uguale quantità di mobili, immobili e crediti”, così come l'art. 757 c.c., che stabilisce “ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti in successione (…) e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari”, che vengono dalla Suprema Corte interpretati nel senso che ciascun coerede è legittimato ad agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario: “ (…) i crediti del de cuius non si ripartiscono, a differenza dei debiti, tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (…) conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (…)” (Cass. SS.UU., sentenza n. 24657/2007. In senso conforme Cass., ordinanza n. 27417/2017, ordinanza n. 8508/2020, sentenza n. 10585/2024).
Si evidenzia, ad abundantiam, che, allo stato, la – oltre a non essere litisconsorte necessario (si Per_3 richiama sul punto l'ordinanza di rigetto dell'istanza di chiamata del terzo del 28.11.2025) - non appare neppure erede di , in quanto non consta aver proposto domanda di riduzione, né Persona_2 azione di annullamento del testamento. La Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che "Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del "de cuius", la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario." (Cass., ordinanza n. 2914/2020. In senso conforme Cass., ordinanza n. 19010/2024).
La consistenza e la qualità dei cespiti caduti in successione, meglio descritti al punto 8) delle premesse del ricorso, appaiono pacifici.
La ricorrente ha dunque diritto ad ottenere, nella sua qualità di erede testamentaria del de cuius
il pagamento della somma indicata in ricorso, o di quella diversa, anche maggiore, Persona_2 che risulterà al momento della liquidazione dei cespiti ereditari da parte della NC resistente (avuto riguardo al fatto che i titoli al momento della vendita potrebbero avere valore diverso da quello indicato in ricorso).
ha anche domandato di “stabilire la esatta divisione percentuale tra la erede Controparte_1 testamentaria e la erede legittimaria pretermessa degli importi di cui ai conti correnti individuati e delle quote di titoli e fondi detenute da . Tale domanda, sebbene formulata “in Controparte_1 ogni caso”, si ritiene sia invece logicamente subordinata all'accoglimento dell'istanza di chiamata del terzo che la NC ha avanzato e alla domanda della di suddivisione dei cespiti per quota. La Per_3 domanda si deve ritenere quindi assorbita dal provvedimento di rigetto dell'istanza di chiamata di terzo.
Sulla condanna ex art. 614 c.p.c. pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti per la condanna di parte resistente al versamento in favore di parte ricorrente della sanzione di euro 50,00 (che viene così determinata tenuto conto dei parametri di cui al terzo comma della norma richiamata) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Ciò si giustifica in relazione alla condotta impeditiva tenuta fino ad oggi dalla NC (la prima richiesta alla NC risale al 4 agosto 2023, doc. n. 7) e all'urgenza di provvedere, connessa alle esigenze che la somma in questione è destinata a soddisfare.
Sulle spese di lite.
La NC ha documentato che il terzo l'ha diffidata dal porre in essere “qualsivoglia atto Persona_3 di disposizione in favore di terzi di somme e beni ricollegabili in qualsiasi forma ai rapporti già intercorsi tra il de cuius e codesta TT.le (…)” e comunque in pendenza di trattative tra gli CP_1 eredi (v. doc. n. 7 parte resistente); circostanza che non giustifica, ma spiega la condotta ostativa della NC. Ciò induce a compensare le spese di lite, sia del procedimento cautelare sia della causa di merito, nella misura di metà. La residua metà viene addebitata alla parte resistente in relazione alla sua soccombenza ed è liquidata sia per la fase di merito che per quella cautelare nella misura indicata in dispositivo secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, attesa l'esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della minore , in qualità di Persona_1 erede testamentaria del padre , ad ottenere la liquidazione dei cespiti tutti in essere Persona_2 presso e analiticamente indicati al punto 8) delle premesse del ricorso e nella Controparte_1 lettera di consistenza rilasciata da in data 21 febbraio 2023 - all. n. 6–il cui Controparte_1 contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto - e ricompresi nell'eredità morendo dismessa da;
Persona_2
-condanna al pagamento in favore della minore Controparte_1 Persona_1
della somma di Euro 103.863,26 ovvero della diversa somma - anche maggiore - che
[...] dovesse risultare dalla vendita dei titoli già intestati al de cuius, oltre interessi come da domanda;
-dispone, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., che la resistente versi la somma di euro 50,00 per ogni CP_1 giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, che ha immediata efficacia esecutiva;
-compensa le spese di lite sia della fase cautelare che di quella di merito nella misura di metà e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la residua metà, frazione che si liquida per la fase di merito in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e per la fase cautelare in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8319/2025
Tra
in qualità di genitore esercente in via esclusiva la potestà Parte_1 genitoriale sulla minore Persona_1
ricorrente e
Controparte_1
resistente
Oggi 10 dicembre 2025 innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per , in quanto esercente la potestà genitoriale sulla minore Parte_1 l'avv. LAVAGETTO DOMENICO. Persona_1
Per l'avv. CRIPPA CRISTIANO e l'avv. BIOLO ADAMO, oggi Controparte_1 sostituiti dall'Avv. YLENIA SOTGIA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Lavagetto insiste nelle conclusioni di cui al ricorso e richiamate nelle note scritte depositate in via telematica nel termine concesso dal giudice.
L'avv. Sotgia richiama le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
Il Giudice dott. Chiara Russo
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8319/2025 promossa da:
(C.F. , in qualità di genitore esercente in Parte_1 C.F._1 via esclusiva la potestà genitoriale sulla minore Persona_1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAVAGETTO DOMENICO C.F._2
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIPPA Controparte_1 P.IVA_1 CRISTIANO e dell'avv. BIOLO ADAMO
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, in qualità di genitore esercente in via esclusiva la potestà genitoriale sulla Parte_1 minore ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. nei Persona_1 confronti di al fine di ottenere la liquidazione della somma corrispondente alla Controparte_1 vendita dei titoli già intestati al padre deceduto del quale è divenuta erede Persona_2 universale in forza di testamento olografo pubblicato il 10 gennaio 2023, avendo la NC stragiudizialmente rifiutato tale liquidazione.
La NC convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando che l'erede pretermessa moglie separata del de cuius, della quale ha chiesto la chiamata in giudizio, Persona_3 la diffidava dal porre in essere “qualsivoglia atto di disposizione in favore di terzi di somme e beni ricollegabili in qualsiasi forma ai rapporti già intercorsi tra il de cuius e codesta TT.le BA (…)” e comunque in pendenza di trattative tra gli eredi (v. doc. n. 7 parte resistente). La resistente ha proposto contestualmente istanza di sequestro liberatorio “alla luce della difficoltà in ordine all'individuazione del soggetto legittimato ad ottenere la liquidazione dei tre contratti di conto corrente, del dossier titoli, dei fondi comuni di investimento di diritto irlandese e dei fondi comuni di diritto italiano (…) essendo controverso l'obbligo o il modo di pagamento o di consegna (…)”, al cui accoglimento si è opposta la parte ricorrente.
pagina 2 di 4 Respinta l'istanza di chiamata in causa di terzi e l'istanza di sequestro liberatorio, la causa viene oggi per la sua decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente ha dimostrato la sua qualità di erede del de cuius (e la sua legittimazione attiva) attraverso la produzione del certificato di morte di dell'autorizzazione del Giudice Persona_2 Tutelare all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, del verbale di pubblicazione di testamento olografo, del verbale di inventario, della dichiarazione di successione (doc. nn. 1, 2, 3, 4, 5), che parte resistente, in ogni caso, non ha contestato. Si applica quindi l'art. 727 c.c., ai sensi del quale
“le porzioni [ereditarie] devono essere formate (…) comprendendo una uguale quantità di mobili, immobili e crediti”, così come l'art. 757 c.c., che stabilisce “ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti in successione (…) e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari”, che vengono dalla Suprema Corte interpretati nel senso che ciascun coerede è legittimato ad agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario: “ (…) i crediti del de cuius non si ripartiscono, a differenza dei debiti, tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (…) conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (…)” (Cass. SS.UU., sentenza n. 24657/2007. In senso conforme Cass., ordinanza n. 27417/2017, ordinanza n. 8508/2020, sentenza n. 10585/2024).
Si evidenzia, ad abundantiam, che, allo stato, la – oltre a non essere litisconsorte necessario (si Per_3 richiama sul punto l'ordinanza di rigetto dell'istanza di chiamata del terzo del 28.11.2025) - non appare neppure erede di , in quanto non consta aver proposto domanda di riduzione, né Persona_2 azione di annullamento del testamento. La Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che "Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del "de cuius", la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario." (Cass., ordinanza n. 2914/2020. In senso conforme Cass., ordinanza n. 19010/2024).
La consistenza e la qualità dei cespiti caduti in successione, meglio descritti al punto 8) delle premesse del ricorso, appaiono pacifici.
La ricorrente ha dunque diritto ad ottenere, nella sua qualità di erede testamentaria del de cuius
il pagamento della somma indicata in ricorso, o di quella diversa, anche maggiore, Persona_2 che risulterà al momento della liquidazione dei cespiti ereditari da parte della NC resistente (avuto riguardo al fatto che i titoli al momento della vendita potrebbero avere valore diverso da quello indicato in ricorso).
ha anche domandato di “stabilire la esatta divisione percentuale tra la erede Controparte_1 testamentaria e la erede legittimaria pretermessa degli importi di cui ai conti correnti individuati e delle quote di titoli e fondi detenute da . Tale domanda, sebbene formulata “in Controparte_1 ogni caso”, si ritiene sia invece logicamente subordinata all'accoglimento dell'istanza di chiamata del terzo che la NC ha avanzato e alla domanda della di suddivisione dei cespiti per quota. La Per_3 domanda si deve ritenere quindi assorbita dal provvedimento di rigetto dell'istanza di chiamata di terzo.
Sulla condanna ex art. 614 c.p.c. pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti per la condanna di parte resistente al versamento in favore di parte ricorrente della sanzione di euro 50,00 (che viene così determinata tenuto conto dei parametri di cui al terzo comma della norma richiamata) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Ciò si giustifica in relazione alla condotta impeditiva tenuta fino ad oggi dalla NC (la prima richiesta alla NC risale al 4 agosto 2023, doc. n. 7) e all'urgenza di provvedere, connessa alle esigenze che la somma in questione è destinata a soddisfare.
Sulle spese di lite.
La NC ha documentato che il terzo l'ha diffidata dal porre in essere “qualsivoglia atto Persona_3 di disposizione in favore di terzi di somme e beni ricollegabili in qualsiasi forma ai rapporti già intercorsi tra il de cuius e codesta TT.le (…)” e comunque in pendenza di trattative tra gli CP_1 eredi (v. doc. n. 7 parte resistente); circostanza che non giustifica, ma spiega la condotta ostativa della NC. Ciò induce a compensare le spese di lite, sia del procedimento cautelare sia della causa di merito, nella misura di metà. La residua metà viene addebitata alla parte resistente in relazione alla sua soccombenza ed è liquidata sia per la fase di merito che per quella cautelare nella misura indicata in dispositivo secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento, attesa l'esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della minore , in qualità di Persona_1 erede testamentaria del padre , ad ottenere la liquidazione dei cespiti tutti in essere Persona_2 presso e analiticamente indicati al punto 8) delle premesse del ricorso e nella Controparte_1 lettera di consistenza rilasciata da in data 21 febbraio 2023 - all. n. 6–il cui Controparte_1 contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto - e ricompresi nell'eredità morendo dismessa da;
Persona_2
-condanna al pagamento in favore della minore Controparte_1 Persona_1
della somma di Euro 103.863,26 ovvero della diversa somma - anche maggiore - che
[...] dovesse risultare dalla vendita dei titoli già intestati al de cuius, oltre interessi come da domanda;
-dispone, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., che la resistente versi la somma di euro 50,00 per ogni CP_1 giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, che ha immediata efficacia esecutiva;
-compensa le spese di lite sia della fase cautelare che di quella di merito nella misura di metà e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la residua metà, frazione che si liquida per la fase di merito in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e per la fase cautelare in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Chiara Russo
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