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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9637/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9637/2022 promossa da:
OL. in proprio e quale legale rappresentante difesi dall'avv. Parte_1
USSEGLIO MASSIMO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.SO LAGHI, 37 10051
AVIGLIANA
ATTORE contro
, difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1
STATO DI TORINO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO STATI UNITI 45
10100 TORINO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttori
Dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_2 CP_3
(per le ragioni esposte) al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, di natura patrimoniale
[...]
Part e non patrimoniale, dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal sig. Parte_2
, nella misura accertanda in corso di causa (secondo i criteri supra richiamati), ovvero Parte_1
in subordine, e salvo gravame, in misura da liquidarsi in via equitativa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
1 Respingere l'eccezione ex artt. 1227 comma 1 e 2 c.c. per i motivi esposti.
Con il favore delle competenze professionali, ed esposti, oltre Iva e Cpa come per legge.
Per parte convenuta:
- dichiarare l'inammissibilità dell'azione in quanto proposta ai sensi degli art. 28 Cost. e 2043 c.c. e non ai sensi della l. n. 117/1988;
- qualora codesto Tribunale dovesse riqualificare tale azione come proposta ai sensi della l. n.
117/1998, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , avendo la Controparte_1
legittimazione passiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
dichiarare la propria incompetenza, essendo competente il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; dichiarare l'inammissibilità dell'azione perché proposta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 4, comma 2, l. n. 117/1988; nel merito, rigettare integralmente le domande proposte perché infondate o comunque ridurre il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 13.5.2022 OL. e hanno citato Pt_1 Parte_1
in giudizio il per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. CP_1
conseguenza dei fatti di seguito descritti:
• Con sentenza n. 219 del 06.05.2014, il Tribunale di Torino, sezione Fallimentare (su istanza della , dichiarava il fallimento della società attrice;
Controparte_4
• Tuttavia la aveva presentato istanza di fallimento nei confronti della Controparte_4 Pt_2
Part
con sede in Sant'Antonino di Susa (TO) via Abegg 39 (P.IV – doc. n.
[...] P.IV_1
2 Part 2); l'istanza e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati invece alla Parte_2 con sede in Torino, via San Francesco d'Assisi 22 (C.F. , all'indirizzo PEC P.IV_2
Email_1
• L'errore nella indicazione della partita iva e quindi nell'estrazione dell'indirizzo di posta elettronica ha impedito la partecipazione all'udienza della società destinataria della istanza di fallimento;
Part
• nell'assenza della partecipazione all'udienza pre-fallimentare della . (p.iva Parte_2
), poiché non citata, nonché della società esponente (p.iva ), non P.IV_1 P.IV_2 destinataria dell'istanza di fallimento stessa, il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento della seconda;
• La società esponente si vedeva costretta a presentare reclamo (ex art. 18 l.f.) avverso la sentenza dichiarativa dinanzi la Corte d'Appello di Torino la quale il gravame, revocando il fallimento con sentenza n. 1322/2014 (doc. n. 6), passata in giudicato;
• Nonostante la revoca del fallimento la società attrice, nonché l'amministratore a titolo personale, hanno incontrato consistenti difficoltà nella gestione dei rapporti commerciali societari, anche in considerazione dell'iscrizione presso la Centrale Rischi della sentenza dichiarativa del fallimento;
• La società ha dovuto giustificare ai partners commerciali abituali le ragioni dell'annotazione camerale;
si è vista espunta dagli elenchi fornitori di importanti clienti, e soprattutto ha incontrato consistenti difficoltà nel ricorso al credito. Analoghe difficoltà, nella gestione dei rapporti finanziari, ha incontrato l'amministratore sig. . Parte_1
Parte attrice imputava l'errore commesso alla cancelleria della sezione VI del Tribunale di
Torino, ritenendo che, non potendo individuare un responsabile fisico, doveva risponderne il . CP_1
Chiedeva quindi il risarcimento dei seguenti danni:
- 2.548,25 per spese di reclamo
- 15% del volume d'affari medio annuo (pari a circa 398.000,00= medio), quindi € 60.000,00 per danno patrimoniale
- € 24.580,00 per danno non patrimoniale della società
- € 42.290,00 per danno patrimoniale e non patito direttamente dall'amministratore Pt_1
Si è costituito il che non ha contestato i fatti nella loro materialità ed Controparte_1
ha svolto le seguenti difese.
▪ E' inammissibile ai sensi degli artt. 28 Cost. e 2043 c.c. l'azione nei confronti del
[...]
[...
[...] [
al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti Controparte_5 dall'emanazione della sentenza di fallimento. Il danneggiato può agire nei confronti dello Stato solamente ai sensi della speciale disciplina prevista dalla l. n. 117/1988, recante “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, e non introducendo un'ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale.
▪ Né può rilevare in contrario l'addebito rivolto da controparte agli impiegati di cancelleria nell'attività di trascrizione sul decreto presidenziale della partita iva della società destinataria dell'istanza e nella notifica dell'istanza e del decreto mediante posta elettronica certificata, atteso che l'asserito danno lamentato deriva dall'emanazione di un provvedimento giurisdizionale, in relazione al quale la legittimazione passiva del soggetto nei cui confronti è dichiarato il fallimento e la regolare instaurazione del contradditorio sono inscindibili presupposti.
▪ Se l'azione fosse intesa come esperita ai sensi della legge 117/1988 mancherebbero invece i presupposti non essendo stata proposta nei confronti del Presidenza del Consiglio dei Ministri ed essendo stata esperita oltre il termine di decadenza di tre anni
▪ Il giudice adito è territorialmente incompetente, essendo competente il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
▪ In ogni caso l'azione è infondata nel merito e sarebbe quantomeno sussistente una corresponsabilità del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testi ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
12.3.2025.
*******
Occorre preliminarmente inquadrare l'azione proposta da parte attrice.
OL. e hanno lamentato l'errore commesso dalla Cancelleria Pt_1 Parte_1
della sezione fallimenti nella indicazione della partita iva e quindi nell'estrazione dell'indirizzo di posta elettronica cui è stata inoltrata la notifica, perché riferito ad altra società; questo aveva impedito la partecipazione all'udienza della società effettivamente destinataria dell'istanza di fallimento Pt_2
Part
con sede in Sant'Antonino di Susa (TO) via Abegg 39 (P.IV ) ed aveva
[...] P.IV_1
4 Part causato la dichiarazione di fallimento di altra società, oggi attrice in questo giudizio, . Parte_2 con sede in Torino, via San Francesco d'Assisi 22 (C.F. ), che in quanto non destinataria P.IV_2 dell'istanza – ed erroneamente destinataria della notifica – non aveva partecipato all'udienza.
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'azione attorea se ritenuta proposta ai sensi dell'art. 4 L. 117/88. Parte L'eccezione non è dirimente poiché e non hanno mai Pt_1 Parte_1
sostenuto nei loro scritti difensivi, di aver voluto proporre una azione per responsabilità del magistrato ai sensi dell'art 4 L. 117/88; ed hanno anzi chiaramente imputato l'errore all'operato della Cancelleria.
Si deve escludere quindi che l'azione sia stata proposta ai sensi dell'art 4 L. 117/88. Ne discende la inconferenza anche della eccezione relativa alla decadenza del termine di tre anni per proporre l'azione ai sensi della medesima normativa.
Parimenti non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 28 Cost. poiché gli attori non hanno proposto l'azione risarcitoria nei confronti di alcuna persona fisica, individuata all'interno della Cancelleria fallimenti, con solidarietà a carico dello Stato1; gli attori piuttosto hanno proposto un'azione ex art. 2043 c.c. nei confronti del solo Ministero responsabile della
Cancelleria che aveva commesso l'errore.
Nel caso di specie occorre dunque accertare se sussista una responsabilità del CP_2
per l'errore asseritamente commesso dalla Cancelleria della sezione fallimenti del Tribunale
[...]
di Torino.
Questi i fatti di causa su cui non è sorta contestazione ( si riporta la ricostruzione in fatto dal perché molto dettagliata e corredata dell'indicazione dei documenti). CP_1
➢ In data 13 marzo 2014 veniva iscritta a ruolo telematicamente l'istanza di fallimento della avverso la società OL.IMP. Srl con P.IV e ad essa veniva Controparte_4 P.IV_1 attribuito il numero di ruolo 217/2014. L'istanza era stata depositata in formato cartaceo in cancelleria in data 11/03/2014 (all. 1).
➢ Al ricorso veniva allegata documentazione comprensiva delle visure camerali storiche delle due omonime società OL.IMP. S.R.L e dell'atto di conferimento del ramo d'azienda che
5 evidenziava i rapporti giuridici intercorsi tra le stesse (all. 2, in particolare cfr. doc. 8 dell'istanza di fallimento). In particolare, l'odierna attrice aveva acquistato il ramo d'azienda dalla società di cui veniva richiesto il fallimento (OL.IMP. Srl con P.IV ) P.IV_1
variando la propria denominazione sociale da RH SR in , acquisendo cioè CP_6
la stessa denominazione della venditrice ma con P.IV (all. 2). P.IV_2
➢ All'atto dell'iscrizione a ruolo veniva registrata manualmente nel fascicolo telematico come parte debitrice la società OL.IMP. S.R.L. avente P.IV (cessionaria del ramo P.IV_2
d'azienda) anziché la società OL.IMP. SRL (cedente del ramo d'azienda) avente la diversa
P.IV . P.IV_1
➢ In data 17/03/2014 la Presidente di Sezione assegnava la procedura al Giudice relatore (all. 3).
➢ In data 20/03/2014 il Giudice, valutata l'istanza di parte ricorrente, convocava con decreto le parti della procedura in oggetto alla prima udienza onerando la cancelleria ed eventualmente gli istanti di effettuare le notifiche nelle forme previste di cui all'articolo 15, comma 3, legge fallimentare (all. 4).
➢ In data 21/03/2014 la cancelleria effettuava la notifica del ricorso, del decreto di designazione giudice e del decreto di fissazione udienza all'indirizzo pec della diversa Email_2
società OL.IMP. S.R.L. avente P.IV (odierna attrice) e alla pec dei legali di P.IV_2
parte istante.
➢ Il sistema telematico rilasciava ricevuta di avvenuta consegna della notifica sia alla CP_7
società OL.IMP. S.R.L. avente P.IV sia ai legali di parte istante (all. 5). P.IV_2
➢ La pec pervenuta ai legali di parte istante comprendeva sia l'esito della notifica positiva effettuata dalla cancelleria alla diversa società sia gli atti previsti dalla legge fallimentare tra i quali il decreto di designazione presidenziale nel quale veniva indicata la OL.IMP. S.R.L. p. Iva
. P.IV_3
➢ All'udienza del 24/04/2014 gli avvocati di parte istante nulla osservavano circa l'errata notifica pervenuta alla diversa società OL.IMP. S.R.L. p. Iva anziché alla OL.IMP. S.R.L P.IV_2
avente P.IV né tantomeno la stessa società erroneamente citata all'udienza, P.IV_1
OL.IMP. S.R.L. p. Iva (odierna attrice), compariva ad evidenziare innanzi al P.IV_2
Giudice la sua errata convocazione nonostante avesse ricevuto la notifica del ricorso e della prima udienza (all. 6).
➢ In data 24/04/2014 il Tribunale riunito in camera di consiglio emetteva sentenza di declaratoria di fallimento nei confronti della società OL.IMP. S.R.L. P. Iva avente sede legale P.IV_2
in Torino via San Francesco d'Assisi n. 22, anziché nei confronti della società CP_8
6
[...] P.IV , avente sede legale in Sant'Antonino di Susa (To) via Abegg . 38 (all. 7). P.IV_1
➢ La sentenza veniva pubblicata e notificata dagli impiegati della cancelleria in data 06/05/2014 ed acquisiva il numero 219/2014. L'errore materiale non risultava passibile di correzione, avuto riguardo alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento a società diversa dall'effettiva debitrice e conseguente nullità dell'iter processuale concluso con la sentenza dichiarativa di fallimento.
➢ OL. (C.F. ), con sede in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 22, Parte_1 P.IV_2 proponeva reclamo ex art. 18 l. fall. alla Corte d'Appello di Torino, deducendo l'erroneità della sentenza reclamata per la ragione sopra indicata.
➢ Nessuno si costituiva per il fallimento e per la creditrice istante e, con sentenza depositata in data 8.7.2014, la Corte d'Appello di Torino accoglieva il reclamo e revocava il fallimento di Par (C.F. ), con sede in Torino, via San Francesco d'Assisi n. 22, per il Parte_1 P.IV_2
rilievo che, pur risultando annotata la cessione di ramo d'azienda dalla prima alla seconda società, non si era verificato alcun fenomeno successorio sotto il profilo della soggettività giuridica (cfr. all. 6 dell'atto di citazione).
➢ La procedura fallimentare ha avuto la durata di circa due mesi (dalla sentenza dichiarativa depositata il 6 maggio 2014 alla pronuncia di revoca dell'8.07.2014). Nessuna attività liquidatoria veniva compiuta dal curatore, essendo emersa l'erronea individuazione della società debitrice, e lo stesso curatore dichiarava di rinunciare al proprio compenso (cfr. dichiarazione del 28.01.2015 in atti).
Dai fatti sopra riportati emerge in modo evidente che la Cancelleria nell'atto di iscrizione a ruolo della istanza di fallimento, ha commesso l'errore di iscrivere quale società destinataria della Par istanza di fallimento, con il C.F. . Da questo errore è conseguito quello Parte_1 P.IV_2 della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ad un soggetto diverso dall'effettivo destinatario del ricorso. Ove la Cancelleria non avesse commesso questo errore, ma avesse al contrario iscritto correttamente a ruolo la causa nei confronti della società di cui veniva chiesto il fallimento, evidentemente OL. C.F. , non sarebbe stata dichiarata fallita. Parte_1 P.IV_2
Non è oggetto di questo giudizio invece l'accertamento di eventuali errori commessi dal
Giudice del , atteso che come più sopra chiarito, gli attori non hanno proposto un'azione di Parte_3
responsabilità nei confronti del magistrato, mai citato in giudizio.
Dell'errore commesso dalla Cancelleria e delle sue conseguenze, deve quindi rispondere il attesa la indubbia efficienza causale dell'errore e la imputabilità dello stesso. CP_1
7 Ai fini del risarcimento del danno tuttavia occorre considerare ai sensi dell'art. 1227 1° comma Parte c.c. il comportamento colposo tenuto da C.F. , cui era stato notificato il Parte_1 P.IV_2
ricorso pur non essendo stata svolta alcuna domanda nei suoi confronti: la società infatti ben avrebbe potuto comparire in udienza per far presente l'equivoco ed evitare così una pronuncia di fallimento nei suoi confronti. Il comportamento omissivo colposamente tenuto dall'odierna attrice è ancor più rilevante se si considera che la stessa aveva acquistato il ramo d'azienda dalla società di cui veniva richiesto il fallimento (OL.IMP. Srl con P.IV ) variando la propria denominazione P.IV_1
sociale da RH SR in , acquisendo cioè la stessa denominazione della venditrice CP_6
ma con P.IV . P.IV_2
Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei seguenti danni:
- 2.548,25 per spese di reclamo
- 15% del volume d'affari medio annuo (pari a circa 398.000,00= medio), quindi € 60.000,00 per danno patrimoniale
- € 24.580,00 per danno non patrimoniale della società
- € 42.290,00 per danno patrimoniale e non patrimoniale patito direttamente dall'amministratore
Pt_1
Sul danno patrimoniale
1) Spese di reclamo
La domanda è fondata. Parte attrice ha provato di aver dovuto proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento che è stata poi subito revocata dalla Corte d'Appello (doc. 5 e 6 di parte attrice), non potendo diversamente ovviare all'errore di cui era stata vittima. Ha documentato le spese sostenute per questo giudizio, come da parcelle prodotto sub doc. 12 e 13 nell'importo complessivo di € 2.000,00 oltre alla quota di ritenuta d'acconto per € 348,25= oltre agli esposti accollati a titolo di tassa di registrazione della sentenza per € 200,00= (doc. n. 14), quindi per complessivi 2.548,25.
Questo importo va risarcito all'attrice. Non sono dovuti gli interessi prima della presente pronuncia, non avendo la stessa provato documentalmente di aver effettuato l'esborso.
2) € 60.000,00 per danno patrimoniale pari al 15% del volume d'affari medio anno del triennio
2014/2016
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno per contrazione del proprio fatturato e per perdita di guadagno.
8 Part Ha evidenziato che nell'anno 2014 ha avuto un volume d'affari di € 291.970=, Parte_4 con un utile di € 6.891,00= (doc. n. 18), incrementato ad € 392.949= nell'anno 2015, con un utile di
€ 8.538,00= (doc. n. 19), ulteriormente incrementato ad € 507.129=, con un utile di 34.026,00= nel successivo anno 2016 (doc. n. 20). “La diminuzione di affari negli anni successivi andrebbe ascritta secondo parte attrice “alla gogna della trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento e della sua revoca che ha definitivamente compromesso ogni suo potenziale sviluppo, inducendo i propri organi amministrativi (strozzati da pressioni sempre più consistenti da parte degli istituti di credito e dei clienti) alla sospensione delle attività di impresa al termine dell'anno 2016, essendo divenuta ingestibile l'amministrazione societaria”.
La domanda va respinta.
In primo luogo si osserva che la sentenza di fallimento è stata revocata in data 8.07.2014, cioè due mesi dopo la sua emissione in data 6 maggio 2014. La stessa parte attrice riferisce, come sopra riportato, che il suo volume di affari è addirittura migliorato nel 2015 ed ancor più nel 2016. Non pare quindi esservi stata alcuna conseguenza immediata della vicenda in cui venne coinvolta nel maggio del
2014, anzi gli affari della società sono addirittura migliorati.
Per quanto concerne gli anni successivi al 2016 parte attrice non ha neanche prodotto i bilanci della società da cui poter accertare un calo di fatturato, eventualmente da ricollegare, ove provato, alla errata dichiarazione di fallimento. Sul punto si è ritenuto di non ammettere la CTU contabile che in difetto di documentazione offerta da parte attrice, sarebbe stata meramente esplorativa.
Non risulta provato quindi che la società abbia subito una contrazione dei propri guadagni rispetto all'anno 2014, né subito dopo la sentenza di fallimento, fino al 2016, né dopo il 2016.
Neanche le deposizioni testimoniali e la documentazione allegata hanno provato un danno patrimoniale imputabile alla errata dichiarazione di fallimento.
a) Sulla perdita di guadagno
• Il ST ha riferito di aver iniziato una trattativa con l' per il Testimone_1 Pt_1
confezionamento e allestimento di contenitori per il trasporto pelli e di essere stato informato della sentenza di fallimento. Aveva comunque deciso di sospendere la trattativa, ripresa poi nel
2019, quando si erano ritrovati sui campi da tennis e l' con cui aveva rapporti commerciali Pt_1
e di conoscenza, gli aveva detto che aveva risolto la sua situazione.
Da questa prova testimoniale si evince che il ST ha ripreso le trattative con l' non appena Pt_1
ha saputo che il problema dell'errata dichiarazione di fallimento era stato risolto;
dal che deve arguirsi che se l' lo avesse informato tempestivamente della revoca della sentenza da parte Pt_1
della Corte D'appello nei due mesi successivi, la sospensione dei rapporti commerciali sarebbe
9 durata solo due mesi.
In ogni caso dalla deposizione del ST non emerge la portata della trattativa in corso;
né la serietà della stessa e cioè la probabile conclusione dell'accordo; né soprattutto la portata dell'affare eventualmente sfumato e cioè il quantum del guadagno perduto per la società. La deposizione del ST è molto generica e quindi poco significativa perchè non consente affatto di accertare prima, e quantificare poi, il danno economico eventualmente patito dalla società attrice per non aver potuto concludere l'affare in quei due mesi.
• Il doc. 8 è una comunicazione datata 20.10.2015, della ditta LL components inviata con raccomandata, priva però non solo di prova della spedizione/ricezione A.R. ma anche della firma di alcuno. In questa missiva si riferisce che avendo appreso dalla visura camerale della annotazione della sentenza di fallimento poi revocata, la ditta riteneva che la società non rispondesse ai criteri di affidabilità commerciale solida e quindi veniva esclusa dall'elenco di fornitori.
Tuttavia parte attrice, di nuovo, non spiega né nei propri atti, né eventualmente a mezzo testi, di quali commesse si trattasse;
quale fosse il volume di affari perduto;
se esisteva un contratto poi receduto o se al contrario non era mai neanche iniziata una collaborazione commerciale.
Questa missiva per la sua genericità non consente di accertare e valutare se e quale danno patrimoniale l'attrice abbia subito per essere stata esclusa dall'elenco dei fornitori.
• Tanto a proposito dell'affare in trattativa con il quanto a proposito di eventuali Tes_1
commesse da parte di LL Components non può essere fatta una valutazione equitativa del danno per mancato guadagno, trattandosi di un danno patrimoniale e quindi esattamente quantificabile;
mentre per una liquidazione forfettaria manca alcun ancoraggio a dati certi atteso che come più sopra evidenziato, da un canto non è provata la natura e l'entità degli affari perduti;
e dall'altro il fatturato della società è addirittura aumentato negli anni 2015 e 2016
b) Sul credito bancario
• , agente di commercio per Banca Ifis ha riferito di ricordare che la richiesta di un Parte_5
leasing immobiliare o strumentale era stato respinto poichè vi erano trascrizioni pregiudizievoli a carico del sig. ricorda che c'era una sentenza di fallimento e non era intervenuta Pt_1 all'epoca alcuna revoca.
L'episodio riportato dal ST è contestualizzato proprio nei due mesi intercorsi tra la sentenza di fallimento e la sua revoca. Se si considera l'espresso riferimento del ST alla non intervenuta revoca del fallimento all'epoca della richiesta, deve presumersi che dopo la revoca intervenuta nel giro di due mesi, l'impedimento doveva ritenersi rimosso e che quindi la società avrebbe
10 potuto ottenere il leasing. Il ST infatti ha riferito di conoscere il sig. per i rapporti Pt_1
commerciali che la IFIS ha con lui, rapporti quindi che si deve presumere sia ripresi e continuati dopo la vicenda del 2014. Parte attrice in ogni caso non ha assolto all'onere che su di essa incombeva di provare che il mancato ottenimento del leasing per il periodo di due mesi, le abbia arrecato alcun danno patrimoniale.
• , dirigente bancario presso la Banca di Asti ha riferito: che la richiesta di mutuo Testimone_2 fondiario di € 100.000,00 ( doc. 10 parte attrice) era stata respinta perché considerata la situazione patrimoniale e finanziaria della società la rata mensile non sembrava sostenibile dall'istante. Avevano rilevato sia l'esistenza di una sentenza di fallimento sia la sua successiva revoca, ma non era stato questo che li aveva indotti a respingere la domanda di fido. Dunque alcun danno in questa vicenda si era verificato a carico di parte attrice.
• Parimenti nella comunicazione della GE Capital Service in data 26.3.2016 ( doc. 9), non viene fatta alcuna menzione alla trascrizione della sentenza di fallimento, spiegandosi solo che per principi di prudenza dell'erogazione dei finanziamenti la Capital Service respingeva la concessione del credito. Non si può quindi imputare il rifiuto di concedere il credito alla sentenza di fallimento.
• Banca Sella poi esplicitamente scrive (doc. 11) che dopo approfondimenti in merito alla vicenda del dichiarato fallimento della Ol.imp. SR, non sussisteva alcun problema al perfezionamento del rapporto di conto corrente con il sig. . cosa questa che esclude alcun tipo di danno Pt_1
patrimoniale. Neanche l' quindi pare aver subito alcun danno patrimoniale in proprio. Pt_1
Si deve concludere che parte attrice non ha assolto all'onere che su di essa incombeva di provare di aver patito un danno patrimoniale per contrazione del fatturato, per mancata stipula di specifici contratti o ancora al mancato accesso al credito, ricollegabile alla vicenda di cui era stata vittima la
Part
Pt_1
Sul danno non patrimoniale
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine per l'avvenuta trascrizione della sentenza di fallimento, poi revocata, la cui annotazione permane e non può essere cancellata, come spiegato dal ST , dipendente della Camera di Commercio. Testimone_3
La trascrizione della sentenza di fallimento seppur per un breve periodo di soli due mesi, ed il permanere di questa annotazione sul certificato della camera di commercio, anche dopo la sua tempestiva revoca, integra senz'altro un danno all'immagine non solo nel periodo antecedente la revoca ma anche successivamente poiché comunque è un dato che può richiamare l'attenzione in senso
11 sfavorevole da parte degli operatori commerciali.
Si tratta di un danno alla società dichiarata fallita che può ritersi presunto e che in ogni caso ha avuto anche riscontri nel corso dell'istruttoria, considerata la deposizione del ST del dipendente Tes_1
IFIS e la lettera di LL
Nel quantificare questo danno, ovviamente in via equitativa, tuttavia si deve considerare da un canto che la Corte D'Appello ha revocato la sentenza di fallimento in tempi brevissimi, solo due mesi;
dall'altro che l'evidenza documentale di una revoca intervenuta così a stretto giro di posta dalla dichiarazione di fallimento è significativa anche agli occhi dei partner commerciali dell'assenza di procedure a carico. Per queste ragioni si ritiene di quantificare il danno nell'importo di € 3000,00 già liquidato all'attualità.
Questo danno è stato patito solo dalla società e non dall'amministratore che come emerge Pt_1 dall'istruttoria sopra riferita non ha subito alcun discredito.
In conclusione
➢ Nessun danno né patrimoniale né non patrimoniale ha subito l'amministratore Pt_1
➢ I danni patiti dalla società ammontano ad €
• € 2.548,25 per danno patrimoniale
• € 3.000,00 per danno non patrimoniale totale di € 5.548,25.
Ai sensi dell'art. 1227 1° comma c.c., il risarcimento va ridotto in considerazione del fatto che la parte danneggiata ha concorso colposamente a cagionare il danno, nella misura che per quanto sopra motivato, si può quantificare in ragione del 50%.
Parte
Parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore di (C.F. Pt_1
) di € 2.774,12, oltre interessi dalla pronuncia al saldo P.IV_2
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno compensate in ragione del 50%, considerato che la domanda attorea è stata accolta solo con riferimento alla posizione della società non a quella in proprio dall e Pt_1
comunque in misura molto inferiore a quanto preteso.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione
12 che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a 5.200,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 425,00 per la fase di studio
€ 425,00 per la fase introduttiva
€ 851,00 per la fase istruttoria
€ 851,00 per la fase decisionale
Totale € 2.552,00
P.Q.M.
Parte
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
(C.F. ) e contro , ogni diversa P.IV_2 Parte_1 Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara tenuto e condanna il al pagamento di € 2.774,12, oltre Controparte_1
Parte interessi ex art. 1284 1° comma c.c. dalla pronuncia al saldo in favore di (C.F. Pt_1
); P.IV_2
compensa tra le parti le spese di lite in ragione del 50% e dichiara tenuto e condanna il
[...]
Parte
al rimborso delle residue spese del giudizio in favore di (C.F. Controparte_1 Pt_1
), liquidandole per l'intero in € 2.552,00 per compensi ed 518,00 +27.00 per spese vive, P.IV_2
oltre spese generali al 15%, IV e CPA come per legge.
Torino, 11/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si precisa che la domanda oggetto di questo giudizio non rientra tra le materie riservate ai sensi dell'art. 103 e 133 Costituzione alla giurisdizione del GA nei casi in cui sia parte una pubblica amministrazione, ancorché riguardanti diritti soggettivi, come chiarito da
Cassazione civile sez. un. 22/07/2024 , n. 20115 (con la precisazione che se si tratta di domande di risarcimento avanzate direttamente nei confronti del funzionario pubblico a titolo personale, la giurisdizione spetta comunque al giudice ordinario pure sussistendo la responsabilità solidale dello Stato ex art. 28 Cost).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9637/2022 promossa da:
OL. in proprio e quale legale rappresentante difesi dall'avv. Parte_1
USSEGLIO MASSIMO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.SO LAGHI, 37 10051
AVIGLIANA
ATTORE contro
, difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1
STATO DI TORINO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in CORSO STATI UNITI 45
10100 TORINO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: richiamate le istanze istruttori
Dichiarare tenuto e condannare il , in persona del Controparte_2 CP_3
(per le ragioni esposte) al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, di natura patrimoniale
[...]
Part e non patrimoniale, dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal sig. Parte_2
, nella misura accertanda in corso di causa (secondo i criteri supra richiamati), ovvero Parte_1
in subordine, e salvo gravame, in misura da liquidarsi in via equitativa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
1 Respingere l'eccezione ex artt. 1227 comma 1 e 2 c.c. per i motivi esposti.
Con il favore delle competenze professionali, ed esposti, oltre Iva e Cpa come per legge.
Per parte convenuta:
- dichiarare l'inammissibilità dell'azione in quanto proposta ai sensi degli art. 28 Cost. e 2043 c.c. e non ai sensi della l. n. 117/1988;
- qualora codesto Tribunale dovesse riqualificare tale azione come proposta ai sensi della l. n.
117/1998, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del , avendo la Controparte_1
legittimazione passiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
dichiarare la propria incompetenza, essendo competente il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; dichiarare l'inammissibilità dell'azione perché proposta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 4, comma 2, l. n. 117/1988; nel merito, rigettare integralmente le domande proposte perché infondate o comunque ridurre il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.
Oggetto:
risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 13.5.2022 OL. e hanno citato Pt_1 Parte_1
in giudizio il per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. CP_1
conseguenza dei fatti di seguito descritti:
• Con sentenza n. 219 del 06.05.2014, il Tribunale di Torino, sezione Fallimentare (su istanza della , dichiarava il fallimento della società attrice;
Controparte_4
• Tuttavia la aveva presentato istanza di fallimento nei confronti della Controparte_4 Pt_2
Part
con sede in Sant'Antonino di Susa (TO) via Abegg 39 (P.IV – doc. n.
[...] P.IV_1
2 Part 2); l'istanza e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati invece alla Parte_2 con sede in Torino, via San Francesco d'Assisi 22 (C.F. , all'indirizzo PEC P.IV_2
Email_1
• L'errore nella indicazione della partita iva e quindi nell'estrazione dell'indirizzo di posta elettronica ha impedito la partecipazione all'udienza della società destinataria della istanza di fallimento;
Part
• nell'assenza della partecipazione all'udienza pre-fallimentare della . (p.iva Parte_2
), poiché non citata, nonché della società esponente (p.iva ), non P.IV_1 P.IV_2 destinataria dell'istanza di fallimento stessa, il Tribunale di Torino dichiarava il fallimento della seconda;
• La società esponente si vedeva costretta a presentare reclamo (ex art. 18 l.f.) avverso la sentenza dichiarativa dinanzi la Corte d'Appello di Torino la quale il gravame, revocando il fallimento con sentenza n. 1322/2014 (doc. n. 6), passata in giudicato;
• Nonostante la revoca del fallimento la società attrice, nonché l'amministratore a titolo personale, hanno incontrato consistenti difficoltà nella gestione dei rapporti commerciali societari, anche in considerazione dell'iscrizione presso la Centrale Rischi della sentenza dichiarativa del fallimento;
• La società ha dovuto giustificare ai partners commerciali abituali le ragioni dell'annotazione camerale;
si è vista espunta dagli elenchi fornitori di importanti clienti, e soprattutto ha incontrato consistenti difficoltà nel ricorso al credito. Analoghe difficoltà, nella gestione dei rapporti finanziari, ha incontrato l'amministratore sig. . Parte_1
Parte attrice imputava l'errore commesso alla cancelleria della sezione VI del Tribunale di
Torino, ritenendo che, non potendo individuare un responsabile fisico, doveva risponderne il . CP_1
Chiedeva quindi il risarcimento dei seguenti danni:
- 2.548,25 per spese di reclamo
- 15% del volume d'affari medio annuo (pari a circa 398.000,00= medio), quindi € 60.000,00 per danno patrimoniale
- € 24.580,00 per danno non patrimoniale della società
- € 42.290,00 per danno patrimoniale e non patito direttamente dall'amministratore Pt_1
Si è costituito il che non ha contestato i fatti nella loro materialità ed Controparte_1
ha svolto le seguenti difese.
▪ E' inammissibile ai sensi degli artt. 28 Cost. e 2043 c.c. l'azione nei confronti del
[...]
[...
[...] [
al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti Controparte_5 dall'emanazione della sentenza di fallimento. Il danneggiato può agire nei confronti dello Stato solamente ai sensi della speciale disciplina prevista dalla l. n. 117/1988, recante “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, e non introducendo un'ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale.
▪ Né può rilevare in contrario l'addebito rivolto da controparte agli impiegati di cancelleria nell'attività di trascrizione sul decreto presidenziale della partita iva della società destinataria dell'istanza e nella notifica dell'istanza e del decreto mediante posta elettronica certificata, atteso che l'asserito danno lamentato deriva dall'emanazione di un provvedimento giurisdizionale, in relazione al quale la legittimazione passiva del soggetto nei cui confronti è dichiarato il fallimento e la regolare instaurazione del contradditorio sono inscindibili presupposti.
▪ Se l'azione fosse intesa come esperita ai sensi della legge 117/1988 mancherebbero invece i presupposti non essendo stata proposta nei confronti del Presidenza del Consiglio dei Ministri ed essendo stata esperita oltre il termine di decadenza di tre anni
▪ Il giudice adito è territorialmente incompetente, essendo competente il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale e dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
▪ In ogni caso l'azione è infondata nel merito e sarebbe quantomeno sussistente una corresponsabilità del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La causa è stata istruita a mezzo escussione testi ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
12.3.2025.
*******
Occorre preliminarmente inquadrare l'azione proposta da parte attrice.
OL. e hanno lamentato l'errore commesso dalla Cancelleria Pt_1 Parte_1
della sezione fallimenti nella indicazione della partita iva e quindi nell'estrazione dell'indirizzo di posta elettronica cui è stata inoltrata la notifica, perché riferito ad altra società; questo aveva impedito la partecipazione all'udienza della società effettivamente destinataria dell'istanza di fallimento Pt_2
Part
con sede in Sant'Antonino di Susa (TO) via Abegg 39 (P.IV ) ed aveva
[...] P.IV_1
4 Part causato la dichiarazione di fallimento di altra società, oggi attrice in questo giudizio, . Parte_2 con sede in Torino, via San Francesco d'Assisi 22 (C.F. ), che in quanto non destinataria P.IV_2 dell'istanza – ed erroneamente destinataria della notifica – non aveva partecipato all'udienza.
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'azione attorea se ritenuta proposta ai sensi dell'art. 4 L. 117/88. Parte L'eccezione non è dirimente poiché e non hanno mai Pt_1 Parte_1
sostenuto nei loro scritti difensivi, di aver voluto proporre una azione per responsabilità del magistrato ai sensi dell'art 4 L. 117/88; ed hanno anzi chiaramente imputato l'errore all'operato della Cancelleria.
Si deve escludere quindi che l'azione sia stata proposta ai sensi dell'art 4 L. 117/88. Ne discende la inconferenza anche della eccezione relativa alla decadenza del termine di tre anni per proporre l'azione ai sensi della medesima normativa.
Parimenti non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 28 Cost. poiché gli attori non hanno proposto l'azione risarcitoria nei confronti di alcuna persona fisica, individuata all'interno della Cancelleria fallimenti, con solidarietà a carico dello Stato1; gli attori piuttosto hanno proposto un'azione ex art. 2043 c.c. nei confronti del solo Ministero responsabile della
Cancelleria che aveva commesso l'errore.
Nel caso di specie occorre dunque accertare se sussista una responsabilità del CP_2
per l'errore asseritamente commesso dalla Cancelleria della sezione fallimenti del Tribunale
[...]
di Torino.
Questi i fatti di causa su cui non è sorta contestazione ( si riporta la ricostruzione in fatto dal perché molto dettagliata e corredata dell'indicazione dei documenti). CP_1
➢ In data 13 marzo 2014 veniva iscritta a ruolo telematicamente l'istanza di fallimento della avverso la società OL.IMP. Srl con P.IV e ad essa veniva Controparte_4 P.IV_1 attribuito il numero di ruolo 217/2014. L'istanza era stata depositata in formato cartaceo in cancelleria in data 11/03/2014 (all. 1).
➢ Al ricorso veniva allegata documentazione comprensiva delle visure camerali storiche delle due omonime società OL.IMP. S.R.L e dell'atto di conferimento del ramo d'azienda che
5 evidenziava i rapporti giuridici intercorsi tra le stesse (all. 2, in particolare cfr. doc. 8 dell'istanza di fallimento). In particolare, l'odierna attrice aveva acquistato il ramo d'azienda dalla società di cui veniva richiesto il fallimento (OL.IMP. Srl con P.IV ) P.IV_1
variando la propria denominazione sociale da RH SR in , acquisendo cioè CP_6
la stessa denominazione della venditrice ma con P.IV (all. 2). P.IV_2
➢ All'atto dell'iscrizione a ruolo veniva registrata manualmente nel fascicolo telematico come parte debitrice la società OL.IMP. S.R.L. avente P.IV (cessionaria del ramo P.IV_2
d'azienda) anziché la società OL.IMP. SRL (cedente del ramo d'azienda) avente la diversa
P.IV . P.IV_1
➢ In data 17/03/2014 la Presidente di Sezione assegnava la procedura al Giudice relatore (all. 3).
➢ In data 20/03/2014 il Giudice, valutata l'istanza di parte ricorrente, convocava con decreto le parti della procedura in oggetto alla prima udienza onerando la cancelleria ed eventualmente gli istanti di effettuare le notifiche nelle forme previste di cui all'articolo 15, comma 3, legge fallimentare (all. 4).
➢ In data 21/03/2014 la cancelleria effettuava la notifica del ricorso, del decreto di designazione giudice e del decreto di fissazione udienza all'indirizzo pec della diversa Email_2
società OL.IMP. S.R.L. avente P.IV (odierna attrice) e alla pec dei legali di P.IV_2
parte istante.
➢ Il sistema telematico rilasciava ricevuta di avvenuta consegna della notifica sia alla CP_7
società OL.IMP. S.R.L. avente P.IV sia ai legali di parte istante (all. 5). P.IV_2
➢ La pec pervenuta ai legali di parte istante comprendeva sia l'esito della notifica positiva effettuata dalla cancelleria alla diversa società sia gli atti previsti dalla legge fallimentare tra i quali il decreto di designazione presidenziale nel quale veniva indicata la OL.IMP. S.R.L. p. Iva
. P.IV_3
➢ All'udienza del 24/04/2014 gli avvocati di parte istante nulla osservavano circa l'errata notifica pervenuta alla diversa società OL.IMP. S.R.L. p. Iva anziché alla OL.IMP. S.R.L P.IV_2
avente P.IV né tantomeno la stessa società erroneamente citata all'udienza, P.IV_1
OL.IMP. S.R.L. p. Iva (odierna attrice), compariva ad evidenziare innanzi al P.IV_2
Giudice la sua errata convocazione nonostante avesse ricevuto la notifica del ricorso e della prima udienza (all. 6).
➢ In data 24/04/2014 il Tribunale riunito in camera di consiglio emetteva sentenza di declaratoria di fallimento nei confronti della società OL.IMP. S.R.L. P. Iva avente sede legale P.IV_2
in Torino via San Francesco d'Assisi n. 22, anziché nei confronti della società CP_8
6
[...] P.IV , avente sede legale in Sant'Antonino di Susa (To) via Abegg . 38 (all. 7). P.IV_1
➢ La sentenza veniva pubblicata e notificata dagli impiegati della cancelleria in data 06/05/2014 ed acquisiva il numero 219/2014. L'errore materiale non risultava passibile di correzione, avuto riguardo alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento a società diversa dall'effettiva debitrice e conseguente nullità dell'iter processuale concluso con la sentenza dichiarativa di fallimento.
➢ OL. (C.F. ), con sede in Torino, Via San Francesco d'Assisi n. 22, Parte_1 P.IV_2 proponeva reclamo ex art. 18 l. fall. alla Corte d'Appello di Torino, deducendo l'erroneità della sentenza reclamata per la ragione sopra indicata.
➢ Nessuno si costituiva per il fallimento e per la creditrice istante e, con sentenza depositata in data 8.7.2014, la Corte d'Appello di Torino accoglieva il reclamo e revocava il fallimento di Par (C.F. ), con sede in Torino, via San Francesco d'Assisi n. 22, per il Parte_1 P.IV_2
rilievo che, pur risultando annotata la cessione di ramo d'azienda dalla prima alla seconda società, non si era verificato alcun fenomeno successorio sotto il profilo della soggettività giuridica (cfr. all. 6 dell'atto di citazione).
➢ La procedura fallimentare ha avuto la durata di circa due mesi (dalla sentenza dichiarativa depositata il 6 maggio 2014 alla pronuncia di revoca dell'8.07.2014). Nessuna attività liquidatoria veniva compiuta dal curatore, essendo emersa l'erronea individuazione della società debitrice, e lo stesso curatore dichiarava di rinunciare al proprio compenso (cfr. dichiarazione del 28.01.2015 in atti).
Dai fatti sopra riportati emerge in modo evidente che la Cancelleria nell'atto di iscrizione a ruolo della istanza di fallimento, ha commesso l'errore di iscrivere quale società destinataria della Par istanza di fallimento, con il C.F. . Da questo errore è conseguito quello Parte_1 P.IV_2 della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ad un soggetto diverso dall'effettivo destinatario del ricorso. Ove la Cancelleria non avesse commesso questo errore, ma avesse al contrario iscritto correttamente a ruolo la causa nei confronti della società di cui veniva chiesto il fallimento, evidentemente OL. C.F. , non sarebbe stata dichiarata fallita. Parte_1 P.IV_2
Non è oggetto di questo giudizio invece l'accertamento di eventuali errori commessi dal
Giudice del , atteso che come più sopra chiarito, gli attori non hanno proposto un'azione di Parte_3
responsabilità nei confronti del magistrato, mai citato in giudizio.
Dell'errore commesso dalla Cancelleria e delle sue conseguenze, deve quindi rispondere il attesa la indubbia efficienza causale dell'errore e la imputabilità dello stesso. CP_1
7 Ai fini del risarcimento del danno tuttavia occorre considerare ai sensi dell'art. 1227 1° comma Parte c.c. il comportamento colposo tenuto da C.F. , cui era stato notificato il Parte_1 P.IV_2
ricorso pur non essendo stata svolta alcuna domanda nei suoi confronti: la società infatti ben avrebbe potuto comparire in udienza per far presente l'equivoco ed evitare così una pronuncia di fallimento nei suoi confronti. Il comportamento omissivo colposamente tenuto dall'odierna attrice è ancor più rilevante se si considera che la stessa aveva acquistato il ramo d'azienda dalla società di cui veniva richiesto il fallimento (OL.IMP. Srl con P.IV ) variando la propria denominazione P.IV_1
sociale da RH SR in , acquisendo cioè la stessa denominazione della venditrice CP_6
ma con P.IV . P.IV_2
Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei seguenti danni:
- 2.548,25 per spese di reclamo
- 15% del volume d'affari medio annuo (pari a circa 398.000,00= medio), quindi € 60.000,00 per danno patrimoniale
- € 24.580,00 per danno non patrimoniale della società
- € 42.290,00 per danno patrimoniale e non patrimoniale patito direttamente dall'amministratore
Pt_1
Sul danno patrimoniale
1) Spese di reclamo
La domanda è fondata. Parte attrice ha provato di aver dovuto proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento che è stata poi subito revocata dalla Corte d'Appello (doc. 5 e 6 di parte attrice), non potendo diversamente ovviare all'errore di cui era stata vittima. Ha documentato le spese sostenute per questo giudizio, come da parcelle prodotto sub doc. 12 e 13 nell'importo complessivo di € 2.000,00 oltre alla quota di ritenuta d'acconto per € 348,25= oltre agli esposti accollati a titolo di tassa di registrazione della sentenza per € 200,00= (doc. n. 14), quindi per complessivi 2.548,25.
Questo importo va risarcito all'attrice. Non sono dovuti gli interessi prima della presente pronuncia, non avendo la stessa provato documentalmente di aver effettuato l'esborso.
2) € 60.000,00 per danno patrimoniale pari al 15% del volume d'affari medio anno del triennio
2014/2016
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno per contrazione del proprio fatturato e per perdita di guadagno.
8 Part Ha evidenziato che nell'anno 2014 ha avuto un volume d'affari di € 291.970=, Parte_4 con un utile di € 6.891,00= (doc. n. 18), incrementato ad € 392.949= nell'anno 2015, con un utile di
€ 8.538,00= (doc. n. 19), ulteriormente incrementato ad € 507.129=, con un utile di 34.026,00= nel successivo anno 2016 (doc. n. 20). “La diminuzione di affari negli anni successivi andrebbe ascritta secondo parte attrice “alla gogna della trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento e della sua revoca che ha definitivamente compromesso ogni suo potenziale sviluppo, inducendo i propri organi amministrativi (strozzati da pressioni sempre più consistenti da parte degli istituti di credito e dei clienti) alla sospensione delle attività di impresa al termine dell'anno 2016, essendo divenuta ingestibile l'amministrazione societaria”.
La domanda va respinta.
In primo luogo si osserva che la sentenza di fallimento è stata revocata in data 8.07.2014, cioè due mesi dopo la sua emissione in data 6 maggio 2014. La stessa parte attrice riferisce, come sopra riportato, che il suo volume di affari è addirittura migliorato nel 2015 ed ancor più nel 2016. Non pare quindi esservi stata alcuna conseguenza immediata della vicenda in cui venne coinvolta nel maggio del
2014, anzi gli affari della società sono addirittura migliorati.
Per quanto concerne gli anni successivi al 2016 parte attrice non ha neanche prodotto i bilanci della società da cui poter accertare un calo di fatturato, eventualmente da ricollegare, ove provato, alla errata dichiarazione di fallimento. Sul punto si è ritenuto di non ammettere la CTU contabile che in difetto di documentazione offerta da parte attrice, sarebbe stata meramente esplorativa.
Non risulta provato quindi che la società abbia subito una contrazione dei propri guadagni rispetto all'anno 2014, né subito dopo la sentenza di fallimento, fino al 2016, né dopo il 2016.
Neanche le deposizioni testimoniali e la documentazione allegata hanno provato un danno patrimoniale imputabile alla errata dichiarazione di fallimento.
a) Sulla perdita di guadagno
• Il ST ha riferito di aver iniziato una trattativa con l' per il Testimone_1 Pt_1
confezionamento e allestimento di contenitori per il trasporto pelli e di essere stato informato della sentenza di fallimento. Aveva comunque deciso di sospendere la trattativa, ripresa poi nel
2019, quando si erano ritrovati sui campi da tennis e l' con cui aveva rapporti commerciali Pt_1
e di conoscenza, gli aveva detto che aveva risolto la sua situazione.
Da questa prova testimoniale si evince che il ST ha ripreso le trattative con l' non appena Pt_1
ha saputo che il problema dell'errata dichiarazione di fallimento era stato risolto;
dal che deve arguirsi che se l' lo avesse informato tempestivamente della revoca della sentenza da parte Pt_1
della Corte D'appello nei due mesi successivi, la sospensione dei rapporti commerciali sarebbe
9 durata solo due mesi.
In ogni caso dalla deposizione del ST non emerge la portata della trattativa in corso;
né la serietà della stessa e cioè la probabile conclusione dell'accordo; né soprattutto la portata dell'affare eventualmente sfumato e cioè il quantum del guadagno perduto per la società. La deposizione del ST è molto generica e quindi poco significativa perchè non consente affatto di accertare prima, e quantificare poi, il danno economico eventualmente patito dalla società attrice per non aver potuto concludere l'affare in quei due mesi.
• Il doc. 8 è una comunicazione datata 20.10.2015, della ditta LL components inviata con raccomandata, priva però non solo di prova della spedizione/ricezione A.R. ma anche della firma di alcuno. In questa missiva si riferisce che avendo appreso dalla visura camerale della annotazione della sentenza di fallimento poi revocata, la ditta riteneva che la società non rispondesse ai criteri di affidabilità commerciale solida e quindi veniva esclusa dall'elenco di fornitori.
Tuttavia parte attrice, di nuovo, non spiega né nei propri atti, né eventualmente a mezzo testi, di quali commesse si trattasse;
quale fosse il volume di affari perduto;
se esisteva un contratto poi receduto o se al contrario non era mai neanche iniziata una collaborazione commerciale.
Questa missiva per la sua genericità non consente di accertare e valutare se e quale danno patrimoniale l'attrice abbia subito per essere stata esclusa dall'elenco dei fornitori.
• Tanto a proposito dell'affare in trattativa con il quanto a proposito di eventuali Tes_1
commesse da parte di LL Components non può essere fatta una valutazione equitativa del danno per mancato guadagno, trattandosi di un danno patrimoniale e quindi esattamente quantificabile;
mentre per una liquidazione forfettaria manca alcun ancoraggio a dati certi atteso che come più sopra evidenziato, da un canto non è provata la natura e l'entità degli affari perduti;
e dall'altro il fatturato della società è addirittura aumentato negli anni 2015 e 2016
b) Sul credito bancario
• , agente di commercio per Banca Ifis ha riferito di ricordare che la richiesta di un Parte_5
leasing immobiliare o strumentale era stato respinto poichè vi erano trascrizioni pregiudizievoli a carico del sig. ricorda che c'era una sentenza di fallimento e non era intervenuta Pt_1 all'epoca alcuna revoca.
L'episodio riportato dal ST è contestualizzato proprio nei due mesi intercorsi tra la sentenza di fallimento e la sua revoca. Se si considera l'espresso riferimento del ST alla non intervenuta revoca del fallimento all'epoca della richiesta, deve presumersi che dopo la revoca intervenuta nel giro di due mesi, l'impedimento doveva ritenersi rimosso e che quindi la società avrebbe
10 potuto ottenere il leasing. Il ST infatti ha riferito di conoscere il sig. per i rapporti Pt_1
commerciali che la IFIS ha con lui, rapporti quindi che si deve presumere sia ripresi e continuati dopo la vicenda del 2014. Parte attrice in ogni caso non ha assolto all'onere che su di essa incombeva di provare che il mancato ottenimento del leasing per il periodo di due mesi, le abbia arrecato alcun danno patrimoniale.
• , dirigente bancario presso la Banca di Asti ha riferito: che la richiesta di mutuo Testimone_2 fondiario di € 100.000,00 ( doc. 10 parte attrice) era stata respinta perché considerata la situazione patrimoniale e finanziaria della società la rata mensile non sembrava sostenibile dall'istante. Avevano rilevato sia l'esistenza di una sentenza di fallimento sia la sua successiva revoca, ma non era stato questo che li aveva indotti a respingere la domanda di fido. Dunque alcun danno in questa vicenda si era verificato a carico di parte attrice.
• Parimenti nella comunicazione della GE Capital Service in data 26.3.2016 ( doc. 9), non viene fatta alcuna menzione alla trascrizione della sentenza di fallimento, spiegandosi solo che per principi di prudenza dell'erogazione dei finanziamenti la Capital Service respingeva la concessione del credito. Non si può quindi imputare il rifiuto di concedere il credito alla sentenza di fallimento.
• Banca Sella poi esplicitamente scrive (doc. 11) che dopo approfondimenti in merito alla vicenda del dichiarato fallimento della Ol.imp. SR, non sussisteva alcun problema al perfezionamento del rapporto di conto corrente con il sig. . cosa questa che esclude alcun tipo di danno Pt_1
patrimoniale. Neanche l' quindi pare aver subito alcun danno patrimoniale in proprio. Pt_1
Si deve concludere che parte attrice non ha assolto all'onere che su di essa incombeva di provare di aver patito un danno patrimoniale per contrazione del fatturato, per mancata stipula di specifici contratti o ancora al mancato accesso al credito, ricollegabile alla vicenda di cui era stata vittima la
Part
Pt_1
Sul danno non patrimoniale
Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine per l'avvenuta trascrizione della sentenza di fallimento, poi revocata, la cui annotazione permane e non può essere cancellata, come spiegato dal ST , dipendente della Camera di Commercio. Testimone_3
La trascrizione della sentenza di fallimento seppur per un breve periodo di soli due mesi, ed il permanere di questa annotazione sul certificato della camera di commercio, anche dopo la sua tempestiva revoca, integra senz'altro un danno all'immagine non solo nel periodo antecedente la revoca ma anche successivamente poiché comunque è un dato che può richiamare l'attenzione in senso
11 sfavorevole da parte degli operatori commerciali.
Si tratta di un danno alla società dichiarata fallita che può ritersi presunto e che in ogni caso ha avuto anche riscontri nel corso dell'istruttoria, considerata la deposizione del ST del dipendente Tes_1
IFIS e la lettera di LL
Nel quantificare questo danno, ovviamente in via equitativa, tuttavia si deve considerare da un canto che la Corte D'Appello ha revocato la sentenza di fallimento in tempi brevissimi, solo due mesi;
dall'altro che l'evidenza documentale di una revoca intervenuta così a stretto giro di posta dalla dichiarazione di fallimento è significativa anche agli occhi dei partner commerciali dell'assenza di procedure a carico. Per queste ragioni si ritiene di quantificare il danno nell'importo di € 3000,00 già liquidato all'attualità.
Questo danno è stato patito solo dalla società e non dall'amministratore che come emerge Pt_1 dall'istruttoria sopra riferita non ha subito alcun discredito.
In conclusione
➢ Nessun danno né patrimoniale né non patrimoniale ha subito l'amministratore Pt_1
➢ I danni patiti dalla società ammontano ad €
• € 2.548,25 per danno patrimoniale
• € 3.000,00 per danno non patrimoniale totale di € 5.548,25.
Ai sensi dell'art. 1227 1° comma c.c., il risarcimento va ridotto in considerazione del fatto che la parte danneggiata ha concorso colposamente a cagionare il danno, nella misura che per quanto sopra motivato, si può quantificare in ragione del 50%.
Parte
Parte convenuta va quindi condannata al pagamento in favore di (C.F. Pt_1
) di € 2.774,12, oltre interessi dalla pronuncia al saldo P.IV_2
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno compensate in ragione del 50%, considerato che la domanda attorea è stata accolta solo con riferimento alla posizione della società non a quella in proprio dall e Pt_1
comunque in misura molto inferiore a quanto preteso.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -. con la precisazione
12 che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a 5.200,00
Pertanto i compensi sono così liquidati:
€ 425,00 per la fase di studio
€ 425,00 per la fase introduttiva
€ 851,00 per la fase istruttoria
€ 851,00 per la fase decisionale
Totale € 2.552,00
P.Q.M.
Parte
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
(C.F. ) e contro , ogni diversa P.IV_2 Parte_1 Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara tenuto e condanna il al pagamento di € 2.774,12, oltre Controparte_1
Parte interessi ex art. 1284 1° comma c.c. dalla pronuncia al saldo in favore di (C.F. Pt_1
); P.IV_2
compensa tra le parti le spese di lite in ragione del 50% e dichiara tenuto e condanna il
[...]
Parte
al rimborso delle residue spese del giudizio in favore di (C.F. Controparte_1 Pt_1
), liquidandole per l'intero in € 2.552,00 per compensi ed 518,00 +27.00 per spese vive, P.IV_2
oltre spese generali al 15%, IV e CPA come per legge.
Torino, 11/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si precisa che la domanda oggetto di questo giudizio non rientra tra le materie riservate ai sensi dell'art. 103 e 133 Costituzione alla giurisdizione del GA nei casi in cui sia parte una pubblica amministrazione, ancorché riguardanti diritti soggettivi, come chiarito da
Cassazione civile sez. un. 22/07/2024 , n. 20115 (con la precisazione che se si tratta di domande di risarcimento avanzate direttamente nei confronti del funzionario pubblico a titolo personale, la giurisdizione spetta comunque al giudice ordinario pure sussistendo la responsabilità solidale dello Stato ex art. 28 Cost).