Ordinanza collegiale 20 novembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00459/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01476/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2025, proposto da:
BR LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
nei confronti
di ON LE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto prot. 19596 del 11.07.2025 del direttore generale dell’U.S.R. Calabria, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso AS2B - Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado, Inglese, per la Regione Calabria;
- del decreto prot. 22019 dell’1.08.2025, con cui è stata adottata una parziale rettifica all’elenco dei candidati risultati idonei;
- del decreto prot. 22694 dell’8.08.2025, con cui è stata integrata la graduatoria;
- del decreto prot. 23172 del 13.08.2025, con cui è stata disposta l’immissione in ruolo, per l’anno scolastico 2025/2026, dei docenti inclusi nella graduatoria, limitatamente all’individuazione degli aventi titolo a nomina sulla classe di concorso AS2B.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RT AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il prof. BR LE agisce per l’annullamento del decreto prot. 19596 del 11.07.2025, adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso AS2B - Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di secondo grado, inglese, per la Regione Calabria, chiedendo altresì l’annullamento dei successivi atti in epigrafe meglio indicati.
Espone che in attuazione dell’art. 59, comma 11, D.L. 73/2021, il Ministero dell’Istruzione e del Merito con D.M. n. 205 del 26.10.2023 ha dettato disposizioni inerenti a tale procedura selettiva, con particolare riferimento ai concorsi da bandire in attuazione del P.N.R.R.
Per quanto d’interesse, l’allegato B) al D.M. n. 205/2023, avente ad oggetto la tabella dei titoli valutabili, prescrive l’attribuzione di un punteggio per titoli, pari a 12,50 punti, per “ inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto ”, criterio B.4.1 della tabella.
Con decreto n. 3059 del 10.12.2024, in attuazione del D.M., è stato indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente, c.d. concorso P.N.R.R. 2, su base regionale, demandando all’Ufficio Scolastico per la Calabria l’adozione degli atti conseguenziali.
Il ricorrente, in possesso dei requisiti per l’insegnamento della Lingua e cultura straniera inglese nelle scuole secondarie di secondo grado, classe di concorso AS2B, ha partecipato alla procedura concorsuale nella Regione Calabria, per la quale sono stati messi a bando 22 posti. Al termine dell’espletamento delle prove, con decreto n. 19596 del 11.07.2025 è stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso AS2B, ex AB24, nella quale l’esponente non è risultato inserito entro le prime 29 posizioni, cioè 22 vincitori e 7 idonei.
Ha quindi segnalato all’amministrazione scolastica l’omesso riconoscimento del punteggio di cui al criterio A.1.1 da lui posseduto, con conseguente rettifica della graduatoria per mezzo di decreto n. 22019 dell’1.08.2025 e proprio inserimento tra gli idonei in posizione 27, con un punteggio complessivo pari a 222, cioè 92 prova scritta + 100 prova orale + 30 titoli.
Dalla graduatoria e dai punteggi attribuiti ai candidati è tuttavia emersa la sussistenza di un grossolano e generalizzato errore, riguardante l’attribuzione del punteggio di cui al criterio B.4.1 a taluni candidati.
In particolare, per come evidenziato in base al criterio B.4.1 della tabella B allegata al D.M. 205/2023, ai candidati che hanno già superato un precedente concorso relativo allo “ specifico posto ” dev’essere attribuito un punteggio per titoli pari a 12,5 punti, per ciascun titolo. Tuttavia, ad alcuni di essi sono stati assegnati i punteggi di cui al criterio B.4.1 per aver superato un concorso ordinario nella ex classe AB25 -Lingua e cultura inglese per la scuola secondaria di primo grado- che non costituisce un concorso relativo allo “ specifico posto ”, come richiesto dal criterio B.4.1, in quanto lo “ specifico posto ” per il quale si concorre è quello relativo alla ex classe AB24, cioè Lingua e cultura inglese per la scuola secondaria di secondo grado.
Il ricorrente ha quindi segnalato la circostanza con nota del 4.08.2025 e presentato istanza di accesso agli atti per ottenere copia delle domande di partecipazione dei candidati vincitori e idonei e le relative schede di valutazione dei titoli, al fine di appurare con certezza la circostanza di cui sopra, tenuto conto che all’esito della decurtazione dei punteggi in oggetto a tali candidati egli avrebbe potuto migliorare la propria posizione in graduatoria e passare dall’elenco degli idonei alla graduatoria dei vincitori.
A seguito di accesso agli atti è risultata confermata l’attribuzione del punteggio B.4.1 non solo ai candidati che avevano dichiarato il superamento di un concorso ex AB24, ma anche ai candidati che avevano il superamento di un concorso ex AB25 o comunque di concorsi diversi dalla ex AB24.
L’esponente denuncia quindi l’illegittimità degli atti avversati per violazione del D.M. 205/2023.
2. Resiste l’amministrazione intimata, la quale confuta le avverse censure, concludendo per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. 1923/2025 è stata disposta una celere trattazione del merito e l’integrazione del contraddittorio, tempestivamente eseguita.
4. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memorie di replica, la causa, previa discussione, è stata trattenuta in decisione.
5. Giova premettere che nelle more della trattazione della controversia l’esponente è stato nominato, a seguito di decreto di scorrimento prot. AOODRCAL n. 4127 del 6.02.2026, quale avente titolo per la nomina in ruolo per la classe di concorso oggetto di causa, con decorrenza giuridica 1.09.2025 e decorrenza economica 1.09.2026.
Il medesimo esponente tuttavia ha dichiarato di mantenere impregiudicato il proprio interesse alla definizione della controversia, poiché un eventuale accoglimento della domanda gli consentirebbe di conseguire un migliore piazzamento, che allo stato attuale gli risulta precluso.
5.1. Sempre in via preliminare, vanno dichiarate inammissibili le censure, rubricate “altre irregolarità nell’operato della commissione”, contenute nella memoria del 23.01.2026, poiché non introdotte con motivi aggiunti.
6. Ciò considerato, può quindi essere esaminato il merito del ricorso.
6.1. Con un’articolata censura il ricorrente sostiene che il criterio B.4.1 della tabella B allegata al D.M. 205/2023, secondo cui ai candidati che hanno già superato un precedente concorso relativo allo “ specifico posto ” è attribuito il punteggio di 12,50, è da intendersi come riferito alla classe di concorso interessata dalla procedura selettiva -nella specie quella oggi denominata AS2B, ex AB24, relativa all’insegnamento della lingua inglese nelle scuole secondarie di secondo grado- e non ad altre, cosicché l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole secondarie di primo grado, ex AB25, non potrebbe essere ricondotta nella categoria di “ specifico posto ”, sia sul piano semantico sia sotto il profilo contenutistico.
Obietta la difesa erariale che in base alle disposizioni di cui al D.M. n. 255/2023 la commissione esaminatrice avrebbe correttamente interpretato l’inciso “ specifico posto ”, comprendendo tutti i candidati che avevano superato un precedente concorso ordinario riferito anche alla classe di concorso ex AB25 -ora AM2B - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado- diversa da quella oggetto della procedura selettiva in esame ex AB24 ora AS2B - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di secondo grado.
Ciò, in ragione dell’accorpamento delle classi di concorso disposto dal D.M. 255/2023, in base al quale nella classe di concorso A-22 sono state ricondotte le precedenti classi ex A-24 -Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado- e A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado.
Analogamente, l’O.M. n. 88/2024 prevede che “ a partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del Decreto ministeriale n. 255 del 2023 è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata ”, cosicché se tal regola trova applicazione per la valutazione del servizio prestato, a fortiori, la medesima regola deve essere applicata, a monte, per la valutazione dei titoli.
Il ricorso è fondato.
Per come evidenziato l’allegato B al D.M. n. 205/2023, avente ad oggetto la tabella dei titoli valutabili, prescrive al criterio B.4.1 l’attribuzione di un punteggio per titoli, pari a 12,50 punti, per “ inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto ”.
Il richiamato D.M. n. 255/2023, che ha disposto l’accorpamento delle due classi di concorso A-24 e A-25 in A-22, ha precisato all’art. 2 che “ resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado ” e “ nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza ”.
Ne consegue che il descritto accorpamento delle classi di concorso non si estende alle procedure concorsuali, in ragione della previsione di due graduatorie distinte per ruoli di appartenenza, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, deponendo in tal senso anche l’interpretazione di condivisibile giurisprudenza (T.A.R. Toscana, Sez. I, 16 agosto 2025, n. 1461; Consiglio di Stato, Sez. VII, ord. 15, febbraio 2023, n. 630).
Tale assunto trova coerente riscontro nella circostanza che i programmi e le materie oggetto di verifica nei due rispettivi concorsi sono diversi, essendo più complessi nelle procedure selettive per l’accesso all’insegnamento per le scuole di secondo grado rispetto a quelle di primo grado, per come evincibile dall’allegato A) al decreto n. 3059/2024, nonché sul piano letterale nell’inciso “ specifico ”, il quale circoscrive l’ambito concorsuale nel quale è stato conseguito il titolo per il quale è prevista l’attribuzione del punteggio.
In ragione di ciò, essendo la procedura in esame afferente alla classe di concorso oggi denominata AS2B, ex AB24, cioè insegnamento della lingua inglese nelle scuole secondarie di secondo grado, lo “specifico posto” utile per conseguire il punteggio previsto dal criterio B.4.1 dev’essere inteso come ascrivibile solo ai partecipanti che abbiano superato una selezione per tale categoria.
7. È pertanto disposto l’annullamento, salvo il riesercizio del potere amministrativo, della graduatoria di cui al decreto prot. 19596 del 11.07.2025 e degli ulteriori atti avversati, nella parte in cui assegnano il punteggio previsto punto B.4.1 di cui al D.M. n. 255/2023, anche ai vincitori e agli idonei che avevano superato un precedente concorso ordinario riferito alla classe di concorso ex AB25, ora AM2B Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado- diversa da quella oggetto della procedura selettiva in esame ex AB24 ora AS2B - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di secondo grado.
8. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della novità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la graduatoria di cui al decreto prot. 19596 del 11.07.2025 e gli ulteriori atti impugnati nel senso e nei limiti di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE MA, Presidente
RT AT, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AT | GE MA |
IL SEGRETARIO