Sentenza 14 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/12/2002, n. 17964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17964 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 79 64 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Juhaffelto SEZIONE TERIA Composta d lagis rati: R.G.N. 14936/99 Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente 鬣 18008/99 LIMONGELLI Rel. Consigliere Dott. Antonio Consigliere Cron. 42125 Dott. Italo PURCARO MALZONE Consigliere Rep. 4825 Dott. Ennio DURANTE Consigliere Ud. 23/09/02 Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO.MA.C.- Società MANUFATTI CEMENTO SPA, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante in carica sig.ra RY IO Segate, elettivamente domiciliata in ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato DARIO ○ SCHETTINI, difesa dall'avvocato GIUSEPPE VITIELLO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
LOMURNO LUIGI;
intimato e sul 2° ricorso n° 18008/99 proposto da:2002 1710 LOMURNO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1 LAZIO 20/C, presso 10 studio dell'avvocato LUCA TANTALO, difeso dall'avvocato FRANCESCO DI CARO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale · nonchè
contro
SO.MA.C. Società MANUFATTI CEMENTO SPA;
intimata - avverso la sentenza n. 924/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione II Civile emessa il 16/2/1999, depositata il 23/03/99; RG.3253/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 16.12.1988 la SO.MA.C. spa, ap- paltatrice di lavori edili nella nuova Casa Circonda- riale di Castrovillari per conto del Provveditorato Re- gionale alle Opere Pubbliche per la Calabria, premesso di aver subappaltato a Lomurno Luigi la realizzazione degli impianti idrici, termici e sanitari, lamentò che il Lomurno aveva eseguito i lavori commessigli solo in 2 part e con grave ritardo, onde era stato senza esito diffidato ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 cod.civ. Convenne, quindi, dinanzi al Tribunale di Roma il Lomurno per la risoluzione del contratto e per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni. Il Lomurno si rese contumace. In corso di causa le parti addivennero ad un accordo scritto, in forza del quale il Lomurno si obbligò a completare alcune delle opere commessegli ed a rimborsare alla subcommittente SO.MA.C. gli eventuali maggiori costi che l'esecuzione delle restanti opere avrebbe comportato nell'ipotesi di affidamento dei lavori ad altra impresa. Ancora in pro- sieguo di giudizio la SO.MA.C., lamentando che il Lo- murno non aveva inteso corrisponderle i maggiori costi che essa aveva sopportato per avere affidato alla So- cietà Tecnosistemi la realizzazione delle opere non eseguite dal Lomurno, chiese la condanna di quest'ultimo al pagamento dei relativi importi. Con sentenza del 25.5.1996 il Tribunale condannò il Lomur- no, in favore della SO.MA.C., al pagamento della somma di L. 138.500.000 con gli interessi. Su appello del Lo- murno la Corte di Roma, con sentenza del 23.3.199, in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato inammissibile la domanda formulata dalla SO.MA.C. nel corso del giudizio di primo grado, osservando: 1) che 3 l'accordo stipulato dalle parti in pendenza di causa aveva novato l'obbligazione assunta dal Lomurno col contratto di subappalto;
2) che la domanda proposta dalla SO.MA.C. in corso di giudizio doveva considerarsi nuova (in quanto fondata su un titolo diverso da quello dedotto dalla società a sostegno della domanda origina- ria) e non era stata notificata al convenuto -contuma- ce. Ricorre la SO.MA.C. con due motivi. Il Lomurno re- siste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi, di cui il secondo condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Va previamente disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Col primo motivo la società ricorrente principale denunzia violazione dell'art. 292 cod. proc. civ., nonché "erronea qualificazione della domanda della SO.MA.C.". Sostiene che, contrariamente а quanto ritenuto dalla Corte di merito, l'accordo stipulato dalle parti in pendenza di giudizio non rivesti carattere novativo delle obbligazioni originate dal precedente contratto di subappalto, ma svolse soltanto una funzione integra- tiva del contenuto di quest'ultimo, sicchè la domanda proposta dalla SO.MA.C. nel corso del giudizio di primo in quan- grado non avrebbe potuto considerarsi nuova e, to tale, soggetta alla disciplina espressa dall'art. 4 292 cod. proc. civ. La censura non ha fondamento. La Cor- te territoriale ha osservato che mentre con l'originario contratto di subappalto il Lomurno si era obbligato nei confronti della SO.MA.C. all'esecuzione di determinate opere, col successivo accordo intercorso tra le parti la SO.MA.C. aveva rinunziato a pretendere l'esecuzione di quelle opere e il Lomurno si era obbli- gato a rimborsare alla SO.MA.C. i maggiori costi che l'esecuzione delle stesse opere da parte di altra im- presa avrebbe comportato. Da queste premesse la Corte romana ha desunto, come prima conseguenza, che la ob- bligazione assunta dal Lomurno con l'accordo transatti- vo stipulato in pendenza di giudizio aveva novato e, quindi, estinto la precedente obbligazione da lui as- sunta col contratto di subappalto e, come conseguenza ulteriore, che la domanda proposta dalla SO.MA.C. in f corso di giudizio, in quanto intesa ad ottenere l'adempimento della obbligazione assunta dal Lomurno col contratto novativo, era nuova (per "causa petendi" e per "petitum") rispetto alla domanda originaria della SO.MA.C., volta a conseguire il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della obbligazione di eseguire le opere di che trattasi), assunta dal Lomurno col precedente contratto di subappalto. Queste argomen- Corte distrettuale tazioni, espresse dalla 5 nell'esercizio del potere esclusivo di interpretazione degli atti negoziali e delle domande giudiziali, che compete ai giudici del merito, sono immuni da vizi lo- gici e giuridici e si sottraggono, quindi, al sindacato di legittimità. La reiezione del motivo testè esaminato rende su- perfluo l'esame del secondo motivo (con cui la SO.MA.C. lamenta che con motivazione contraddittoria la Corte di merito abbia ritenuto che la istanza risarcitoria pro- posta dalla società in corso di causa avrebbe dovuto essere notificata al contumace Lomurno anche se non fosse stata qualificata come domanda nuova), che appare assorbito. Col primo motivo del ricorso incidentale il Lomurno denunzia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale abbia immotivata- mente compensato le spese del giudizio di appello. La doglianza è priva di fondamento, giacchè la compensa- zione delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale e insindacabile del giudice del merito, il quale può di essa avvalersi nel concorso di giusti motivi, la cui valutazione, rimessa al suo prudente ap- prezzamento, è sottratta all'obbligo di una specifica motivazione (Cass.
6.12.1986 n. 748; Cass.
9.7.1993 n. 7535). 6 Il ricorso principale ed il primo motivo del ricor- so incidentale vanno, dunque, rigettati. Il secondo motivo del ricorso incidentale, in quan- to sostanzialmente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, deve dichiararsi assorbito. Stimasi di compensare le spese del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale. Dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 23.9.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE آن _ Filofindinions IL CANCELLIERE C1 EN BA DEPOSITAT 4 DIC. 2002POSITATO IN CANCELLERIA Oggi IL CANCELLIERE C1 OC TT 7