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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/10/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. IO PE Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. US PU Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1136/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Guido Figà,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dalla C.F._2 [...]
e per essa dall'avv. Decimo Lo Presti, presso il cui Controparte_2 studio professionale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. avente per Oggetto: modifica condizioni di mantenimento – affidamento esclusivo
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ricorso del 28 ottobre 2024 , premesso che con sentenza n. Parte_1
548/2015 R. Sent. questo Tribunale aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con il 16 luglio 2011, chiedeva la Controparte_1
1 riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli della coppia Per_1 nata il [...], e , nato il [...], nonché la Persona_2 paritaria distribuzione dell'onere di sostenere le spese straordinarie in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Costituitasi con comparsa del 10 febbraio 2025, resisteva, Controparte_1 spiegando domanda riconvenzionale con cui richiedeva l'affido super-esclusivo o, in subordine, esclusivo a causa del disinteresse di controparte nei confronti dei figli.
Depositate memorie istruttorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del 13 marzo
2025 la causa veniva assunta in riserva, a scioglimento di cui veniva richiesto alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti e Bergamo degli atti relativi ai procedimenti penali a carico del ricorrente, alle parti di depositare ulteriore documentazione reddituale e la causa era rinviata all'udienza del 24 aprile 2025 per l'ascolto della minore al fine di verificare l'intensità della Persona_3 frequentazione e del legame non il padre e con assegnazione alle parti di termine per la formulazione di eventuali temi di approfondimento.
Espletato l'ascolto, all'udienza del 27 giugno 2025 le parti comparivano personalmente e “dopo lunghe interlocuzioni con il Tribunale si impegnano a depositare al fascicolo telematico entro la data della prossima udienza un accordo in merito al mantenimento dei figli minori, alla distribuzione delle spese straordinarie e al diritto del sig. di sentire in Pt_1 chiamata/videochiamata i figli, nonché vederli in base agli impegni dei rispettivi genitori e dei minori stessi. Il sig. dichiara di rinunciare in questo giudizio alla Parte_1 domanda di rilascio del consenso all'espatrio”.
All'udienza del 10 luglio 2025 i difensori chiedevano un rinvio per il perfezionamento dell'accordo.
All'udienza del 25 settembre 2025, preso atto dell'impossibilità di raggiungere una intesa, i difensori chiedevano di precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa che veniva dunque assunta in decisione ex art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al P.M.
2 2. – In premessa occorre prendere atto della rinuncia alla domanda di prestazione di consenso all'espatrio formulata da personalmente all'udienza del 27 Parte_1 giugno 2025.
Nel merito della domanda principale si osserva quanto segue.
L'art. 473 bis 29 c.p.c. dispone che “[q]ualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Il procedimento diretto alla modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non ha natura di revisio prioris istantiae bensì di novum iudicium, in quanto è finalizzato ad adeguare la regolamentazione del rapporto al mutamento della situazione di fatto.
È necessario, dunque, l'insorgere di nuove circostanze rispetto a quelle già considerate, tali da rendere le condizioni originarie inadeguate alla nuova realtà. Le sentenze di divorzio, pertanto, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, soltanto in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. Cass., n. 2339/2006; Cass., n. 17320/2005).
Nella specie è pacifico e documentato che la condizione economica del ricorrente si
è modificata in pejus rispetto al passato, come risulta tra l'altro a) dalla sentenza n. 141/2022 dell'15 novembre 2022 con cui il Tribunale di
Bergamo – seconda sezione civile ha dichiarato il fallimento dell'
[...]
attestando una Parte_2 esposizione debitoria complessiva di € 425.000 (ivi inclusi i debiti nei confronti di
CP_3
b) dalla più recente documentazione reddituale versata in atti;
c) dall'omessa compiuta contestazione da parte della resistente, che ha altresì documentato la presentazione di una istanza di insinuazione al passivo del fallimento, confermando così la situazione di insolvenza a carico dell'ex marito;
3 d) dalla necessità di versare un assegno di mantenimento di € 500,00 per il figlio
, nato dall'unione con la nuova moglie (v. decreto di Persona_4 Parte_3 omologa della separazione consensuale del 10 febbraio 2022 versato in atti).
La domanda principale va dunque accolta (v. Cass., n. 32466/2023, alla cui stregua
“[i]n tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età”).
Osserva il Collegio che, sebbene percepisca introiti mensili Controparte_1 maggiori rispetto a quelli della controparte, nella quantificazione del nuovo mantenimento a carico del padre non possano trascurarsi né il tempo di permanenza dei minori presso la madre (praticamente esclusivo, in ragione della distanza geografica rispetto al padre residente a [...]e delle sue rare visite in presenza) e la correlata valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti nei loro confronti né la circostanza che e Per_1 Parte_4 sono una adolescente e un pre-adolescente e, pertanto, hanno esigenze economiche incrementate in ragione alla crescita e che non abbisognano di specifica dimostrazione (Cass., n. 17055/2007; Cass., n. 13664/2022) specie in ragione del notorio aumento del costo della vita.
Al contempo, da un lato, non è stato dimostrato né che il ricorrente non sia idoneo a cercare una ulteriore occupazione che gli consenta di mantenere i figli né abbia rinunciato alla sua quota di assegno in favore dei minori e, dall'altro, poiché CP_3 il diritto al mantenimento sorge con la nascita della prole (Cass., n. 5652/2012), la venuta al mondo di un nuovo figlio non può operare in danno di quelli più grandi, non potendosi certo ammettere sperequazioni tra gli stessi ed essendo sempre possibile al padre agire anche per la riduzione del mantenimento nei confronti
4 dell'ultimogenito. Del resto, in sede di audizione la figlia ha Per_1 dichiarato che “adesso quando è sceso l'ultima volta” il padre le ha regalato un cellulare I-
Phone 16 (v. verbale dell'udienza del 24 aprile 2025); circostanza sicuramente espressiva di capacità economica.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni va disposto, da un lato, che l'importo del mantenimento nei confronti dei figli minori sia riquantificato nella minor somma di € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) oltre rivalutazione ISTAT da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e, dall'altro, che le spese straordinarie documentate nell'interesse di e gravino su Per_1 Parte_4
per il 50 %. Parte_1
3. – La domanda riconvenzionale di affidamento super-esclusivo o, in subordine, esclusivo è infondata.
L'art. 337 ter c.c. stabilisce, al comma 2, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (...)”.
La Corte di cassazione ha affermato a più riprese che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli” – espressione del principio di bigenitorialità – “può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale” (v., ex multis, Cass., n. 16593/2008).
In altre parole, nell'individuazione del regime di affidamento, occorre che la conflittualità incida sull'interesse dei minori, ponendosi come elemento di pregiudizio per i medesimi o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi.
Nel caso di specie – evidente un certo livore tra le parti (cfr., e.g., il tenore dei messaggi WhatsApp scambiati) – emerge che ha sì Controparte_1 dedotto (e provato) il pregresso inadempimento degli obblighi di mantenimento nel
5 2022 (v. sul punto anche le dichiarazioni rese dinnanzi al Tribunale per i Minorenni nel procedimento n. 50/2023 R.G.V.G.), ma non ha mai affermato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa del padre, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per i minori.
Vero è che ha effettuato pagamenti parziali, si noti, in Parte_1 pendenza dei procedimenti giudiziali che lo hanno coinvolto (v., da ultimo, con riferimento a questa causa il versamento di tre mensilità indicato nell'ultimo verbale di udienza), nondimeno tale condotta non si è tradotta, nei limiti di quanto è stato dimostrato dall'attrice riconvenzionale (che, invero, non ha articolato prove orali) in un completo disinteresse tale da nuocere tout court ai figli.
Sotto questo profilo, infatti, risultano documentati dal ricorrente contatti telefonici con la figlia che, ascoltata in udienza in ragione dell'età superiore Per_1 alla soglia indicata dalla legge, li ha confermati, lamentandone tuttavia la sporadicità
e manifestando l'auspicio che gli stessi si intensifichino (“AD Papà è venuto il 22 o il
23 per le vacanze. AD L'ultima volta che è venuto mio papà a Capo d'Orlando è stato maggio dell'anno scorso. Non lo vedevo di persona dal 2019. AD Dal 2019 ci siamo sentiti con le video-chiamate poche volte, mi chiamava poche volte. AD Io lo chiamavo, ma certe volte non rispondeva o era occupato. E per questo gli dicevo, se vuoi chiamami tu quando vuoi... AD Sono andata a dicembre a Bergamo per trovare mio zio fratello della mamma che abita Persona_5 lì. In quell'occasione ho visto sia che e ho visto pure papà. AD Sento papà Per_6 Pt_5 poco, lo vorrei sentire di più AD quando ci vediamo mi fa regali, ma vorrei sentirlo di più.
AD Io faccio”).
Invero, la resistente non ha propriamente sostenuto che il abbia Pt_1 ostacolato l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, creando nocumento concreto per i minori (mediante, e.g., il diniego di consenso per attività utili alla loro crescita o salute), ma ha giustificato la sua richiesta come una forma di reazione rispetto al comportamento inerte dell'ex marito (cfr. la comparsa di costituzione, ove si legge “[è] appena il caso di sottolineare che la richiesta di affidamento super esclusivo e/o esclusivo da parte della signora lungi dal voler incidere sulla genitorialità del signor CP_1
6 , è conseguenza dei comportamenti di quest'ultimo che, reiterando gli atteggiamenti di cui Pt_1 sopra, ha fatto mancare ai figli i mezzi minimi per soddisfare i loro bisogni”).
Eppure nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un “ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli minori.
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, in cui il ricorrente sta da ultimo versando, seppure tardivamente e in parte, l'assegno di mantenimento e ha manifestato la sua opposizione alla modifica del regime di affidamento condiviso, l'accoglimento della richiesta di parte resistente avrebbe come esito quello di estromettere il padre dalla vita dei minori (malgrado il desiderio della figlia maggiore di intensificare i contatti)
e di allontanarlo in maniera definitiva e, paradossalmente, con una giustificazione.
La domanda riconvenzionale va, pertanto e allo stato, respinta.
Beninteso, il Collegio non ignora il rischio che la condotta apparentemente osservante di possa essere strumentale ai fini della decisione Parte_1 della causa e, tuttavia, ritiene, in forza del principio di proporzionalità e dell'assetto delineatosi in pendenza della lite, che al fine di tutelare i minori debba essere affidato ai Servizi Sociali del loro Comune di residenza un mandato di vigilanza e supporto al fine di verificare se e in che misura il padre adempia agli obblighi discendenti dalla responsabilità genitoriale e riferire, in caso contrario, al Pubblico
Ministero minorile per consentire a quest'ultimo di richiedere al Tribunale per i
Minorenni misure de responsabilitate limitative o finanche ablative ovvero al Pubblico
Ministero presso il Tribunale per consentire un ricorso ex art. 473 bis.13 c.p.c. in modifica delle condizioni di affidamento.
4. – Le spese di lite vanno integralmente compensate avuto riguardo alla rinuncia da parte dell'attore alla domanda di prestazione di consenso all'espatrio che equivale, pacificamente, a un rigetto nel merito (v., e.g., Cass., n. 18255/2004), all'omessa
7 contestazione da parte della convenuta in ordine alla modifica in negativo della situazione patrimoniale del ricorrente, al rigetto della domanda riconvenzionale e, da ultimo, alla condotta di entrambe le parti che, nonostante quanto riferito al giudice delegato in udienza, non sono state in grado di accordarsi nell'interesse dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 1136/2024
R.G., così decide:
1) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 548/2015 resa da questo
Tribunale il 30 dicembre 2015, dispone che versi a Parte_1 [...] entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento dei CP_1 figli e la somma Persona_3 Parte_4 complessiva di € 500,00 oltre rivalutazione ISTAT e che sia Parte_1 obbligato a contribuire per il 50 % alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
2) prende atto della rinuncia dell'attore alla domanda di prestazione di consenso all'espatrio;
3) rigetta le domande riconvenzionali avanzate da Controparte_1
4) affida al un mandato di vigilanza e Controparte_4 supporto ai minori e per Persona_3 Parte_4 le finalità di cui in parte motiva;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
US PU IO PE
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. IO PE Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. US PU Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1136/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Guido Figà,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dalla C.F._2 [...]
e per essa dall'avv. Decimo Lo Presti, presso il cui Controparte_2 studio professionale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M. avente per Oggetto: modifica condizioni di mantenimento – affidamento esclusivo
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ricorso del 28 ottobre 2024 , premesso che con sentenza n. Parte_1
548/2015 R. Sent. questo Tribunale aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con il 16 luglio 2011, chiedeva la Controparte_1
1 riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli della coppia Per_1 nata il [...], e , nato il [...], nonché la Persona_2 paritaria distribuzione dell'onere di sostenere le spese straordinarie in ragione del peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Costituitasi con comparsa del 10 febbraio 2025, resisteva, Controparte_1 spiegando domanda riconvenzionale con cui richiedeva l'affido super-esclusivo o, in subordine, esclusivo a causa del disinteresse di controparte nei confronti dei figli.
Depositate memorie istruttorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del 13 marzo
2025 la causa veniva assunta in riserva, a scioglimento di cui veniva richiesto alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti e Bergamo degli atti relativi ai procedimenti penali a carico del ricorrente, alle parti di depositare ulteriore documentazione reddituale e la causa era rinviata all'udienza del 24 aprile 2025 per l'ascolto della minore al fine di verificare l'intensità della Persona_3 frequentazione e del legame non il padre e con assegnazione alle parti di termine per la formulazione di eventuali temi di approfondimento.
Espletato l'ascolto, all'udienza del 27 giugno 2025 le parti comparivano personalmente e “dopo lunghe interlocuzioni con il Tribunale si impegnano a depositare al fascicolo telematico entro la data della prossima udienza un accordo in merito al mantenimento dei figli minori, alla distribuzione delle spese straordinarie e al diritto del sig. di sentire in Pt_1 chiamata/videochiamata i figli, nonché vederli in base agli impegni dei rispettivi genitori e dei minori stessi. Il sig. dichiara di rinunciare in questo giudizio alla Parte_1 domanda di rilascio del consenso all'espatrio”.
All'udienza del 10 luglio 2025 i difensori chiedevano un rinvio per il perfezionamento dell'accordo.
All'udienza del 25 settembre 2025, preso atto dell'impossibilità di raggiungere una intesa, i difensori chiedevano di precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa che veniva dunque assunta in decisione ex art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al P.M.
2 2. – In premessa occorre prendere atto della rinuncia alla domanda di prestazione di consenso all'espatrio formulata da personalmente all'udienza del 27 Parte_1 giugno 2025.
Nel merito della domanda principale si osserva quanto segue.
L'art. 473 bis 29 c.p.c. dispone che “[q]ualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Il procedimento diretto alla modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non ha natura di revisio prioris istantiae bensì di novum iudicium, in quanto è finalizzato ad adeguare la regolamentazione del rapporto al mutamento della situazione di fatto.
È necessario, dunque, l'insorgere di nuove circostanze rispetto a quelle già considerate, tali da rendere le condizioni originarie inadeguate alla nuova realtà. Le sentenze di divorzio, pertanto, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, soltanto in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. Cass., n. 2339/2006; Cass., n. 17320/2005).
Nella specie è pacifico e documentato che la condizione economica del ricorrente si
è modificata in pejus rispetto al passato, come risulta tra l'altro a) dalla sentenza n. 141/2022 dell'15 novembre 2022 con cui il Tribunale di
Bergamo – seconda sezione civile ha dichiarato il fallimento dell'
[...]
attestando una Parte_2 esposizione debitoria complessiva di € 425.000 (ivi inclusi i debiti nei confronti di
CP_3
b) dalla più recente documentazione reddituale versata in atti;
c) dall'omessa compiuta contestazione da parte della resistente, che ha altresì documentato la presentazione di una istanza di insinuazione al passivo del fallimento, confermando così la situazione di insolvenza a carico dell'ex marito;
3 d) dalla necessità di versare un assegno di mantenimento di € 500,00 per il figlio
, nato dall'unione con la nuova moglie (v. decreto di Persona_4 Parte_3 omologa della separazione consensuale del 10 febbraio 2022 versato in atti).
La domanda principale va dunque accolta (v. Cass., n. 32466/2023, alla cui stregua
“[i]n tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età”).
Osserva il Collegio che, sebbene percepisca introiti mensili Controparte_1 maggiori rispetto a quelli della controparte, nella quantificazione del nuovo mantenimento a carico del padre non possano trascurarsi né il tempo di permanenza dei minori presso la madre (praticamente esclusivo, in ragione della distanza geografica rispetto al padre residente a [...]e delle sue rare visite in presenza) e la correlata valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti nei loro confronti né la circostanza che e Per_1 Parte_4 sono una adolescente e un pre-adolescente e, pertanto, hanno esigenze economiche incrementate in ragione alla crescita e che non abbisognano di specifica dimostrazione (Cass., n. 17055/2007; Cass., n. 13664/2022) specie in ragione del notorio aumento del costo della vita.
Al contempo, da un lato, non è stato dimostrato né che il ricorrente non sia idoneo a cercare una ulteriore occupazione che gli consenta di mantenere i figli né abbia rinunciato alla sua quota di assegno in favore dei minori e, dall'altro, poiché CP_3 il diritto al mantenimento sorge con la nascita della prole (Cass., n. 5652/2012), la venuta al mondo di un nuovo figlio non può operare in danno di quelli più grandi, non potendosi certo ammettere sperequazioni tra gli stessi ed essendo sempre possibile al padre agire anche per la riduzione del mantenimento nei confronti
4 dell'ultimogenito. Del resto, in sede di audizione la figlia ha Per_1 dichiarato che “adesso quando è sceso l'ultima volta” il padre le ha regalato un cellulare I-
Phone 16 (v. verbale dell'udienza del 24 aprile 2025); circostanza sicuramente espressiva di capacità economica.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni va disposto, da un lato, che l'importo del mantenimento nei confronti dei figli minori sia riquantificato nella minor somma di € 500,00 (€ 250,00 ciascuno) oltre rivalutazione ISTAT da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e, dall'altro, che le spese straordinarie documentate nell'interesse di e gravino su Per_1 Parte_4
per il 50 %. Parte_1
3. – La domanda riconvenzionale di affidamento super-esclusivo o, in subordine, esclusivo è infondata.
L'art. 337 ter c.c. stabilisce, al comma 2, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (...)”.
La Corte di cassazione ha affermato a più riprese che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli” – espressione del principio di bigenitorialità – “può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale” (v., ex multis, Cass., n. 16593/2008).
In altre parole, nell'individuazione del regime di affidamento, occorre che la conflittualità incida sull'interesse dei minori, ponendosi come elemento di pregiudizio per i medesimi o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi.
Nel caso di specie – evidente un certo livore tra le parti (cfr., e.g., il tenore dei messaggi WhatsApp scambiati) – emerge che ha sì Controparte_1 dedotto (e provato) il pregresso inadempimento degli obblighi di mantenimento nel
5 2022 (v. sul punto anche le dichiarazioni rese dinnanzi al Tribunale per i Minorenni nel procedimento n. 50/2023 R.G.V.G.), ma non ha mai affermato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa del padre, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per i minori.
Vero è che ha effettuato pagamenti parziali, si noti, in Parte_1 pendenza dei procedimenti giudiziali che lo hanno coinvolto (v., da ultimo, con riferimento a questa causa il versamento di tre mensilità indicato nell'ultimo verbale di udienza), nondimeno tale condotta non si è tradotta, nei limiti di quanto è stato dimostrato dall'attrice riconvenzionale (che, invero, non ha articolato prove orali) in un completo disinteresse tale da nuocere tout court ai figli.
Sotto questo profilo, infatti, risultano documentati dal ricorrente contatti telefonici con la figlia che, ascoltata in udienza in ragione dell'età superiore Per_1 alla soglia indicata dalla legge, li ha confermati, lamentandone tuttavia la sporadicità
e manifestando l'auspicio che gli stessi si intensifichino (“AD Papà è venuto il 22 o il
23 per le vacanze. AD L'ultima volta che è venuto mio papà a Capo d'Orlando è stato maggio dell'anno scorso. Non lo vedevo di persona dal 2019. AD Dal 2019 ci siamo sentiti con le video-chiamate poche volte, mi chiamava poche volte. AD Io lo chiamavo, ma certe volte non rispondeva o era occupato. E per questo gli dicevo, se vuoi chiamami tu quando vuoi... AD Sono andata a dicembre a Bergamo per trovare mio zio fratello della mamma che abita Persona_5 lì. In quell'occasione ho visto sia che e ho visto pure papà. AD Sento papà Per_6 Pt_5 poco, lo vorrei sentire di più AD quando ci vediamo mi fa regali, ma vorrei sentirlo di più.
AD Io faccio”).
Invero, la resistente non ha propriamente sostenuto che il abbia Pt_1 ostacolato l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, creando nocumento concreto per i minori (mediante, e.g., il diniego di consenso per attività utili alla loro crescita o salute), ma ha giustificato la sua richiesta come una forma di reazione rispetto al comportamento inerte dell'ex marito (cfr. la comparsa di costituzione, ove si legge “[è] appena il caso di sottolineare che la richiesta di affidamento super esclusivo e/o esclusivo da parte della signora lungi dal voler incidere sulla genitorialità del signor CP_1
6 , è conseguenza dei comportamenti di quest'ultimo che, reiterando gli atteggiamenti di cui Pt_1 sopra, ha fatto mancare ai figli i mezzi minimi per soddisfare i loro bisogni”).
Eppure nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un “ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli minori.
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, in cui il ricorrente sta da ultimo versando, seppure tardivamente e in parte, l'assegno di mantenimento e ha manifestato la sua opposizione alla modifica del regime di affidamento condiviso, l'accoglimento della richiesta di parte resistente avrebbe come esito quello di estromettere il padre dalla vita dei minori (malgrado il desiderio della figlia maggiore di intensificare i contatti)
e di allontanarlo in maniera definitiva e, paradossalmente, con una giustificazione.
La domanda riconvenzionale va, pertanto e allo stato, respinta.
Beninteso, il Collegio non ignora il rischio che la condotta apparentemente osservante di possa essere strumentale ai fini della decisione Parte_1 della causa e, tuttavia, ritiene, in forza del principio di proporzionalità e dell'assetto delineatosi in pendenza della lite, che al fine di tutelare i minori debba essere affidato ai Servizi Sociali del loro Comune di residenza un mandato di vigilanza e supporto al fine di verificare se e in che misura il padre adempia agli obblighi discendenti dalla responsabilità genitoriale e riferire, in caso contrario, al Pubblico
Ministero minorile per consentire a quest'ultimo di richiedere al Tribunale per i
Minorenni misure de responsabilitate limitative o finanche ablative ovvero al Pubblico
Ministero presso il Tribunale per consentire un ricorso ex art. 473 bis.13 c.p.c. in modifica delle condizioni di affidamento.
4. – Le spese di lite vanno integralmente compensate avuto riguardo alla rinuncia da parte dell'attore alla domanda di prestazione di consenso all'espatrio che equivale, pacificamente, a un rigetto nel merito (v., e.g., Cass., n. 18255/2004), all'omessa
7 contestazione da parte della convenuta in ordine alla modifica in negativo della situazione patrimoniale del ricorrente, al rigetto della domanda riconvenzionale e, da ultimo, alla condotta di entrambe le parti che, nonostante quanto riferito al giudice delegato in udienza, non sono state in grado di accordarsi nell'interesse dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 1136/2024
R.G., così decide:
1) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, in parziale modifica delle condizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 548/2015 resa da questo
Tribunale il 30 dicembre 2015, dispone che versi a Parte_1 [...] entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento dei CP_1 figli e la somma Persona_3 Parte_4 complessiva di € 500,00 oltre rivalutazione ISTAT e che sia Parte_1 obbligato a contribuire per il 50 % alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
2) prende atto della rinuncia dell'attore alla domanda di prestazione di consenso all'espatrio;
3) rigetta le domande riconvenzionali avanzate da Controparte_1
4) affida al un mandato di vigilanza e Controparte_4 supporto ai minori e per Persona_3 Parte_4 le finalità di cui in parte motiva;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
US PU IO PE
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