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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2179/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17766/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 166507-16831 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2184/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 166507/16831 del 26.6.2025, notificatogli in data 2.9.2025 in materia di Tari anno 2023, per l'importo di euro 966,00.
2. Deduceva a fondamento delle sue doglianze:
-l'illegittimità dell'avviso di accertamento per assoluta incertezza in ordine all'ente che lo ha emesso;
-l'illegittimità dell'atto impositivo per difetto di potere impositivo in capo alle società Municipia spa e Napoli
Obiettivo Valore quale concessionarie per il Comune di Napoli in ordine al servizio di riscossione;
-la mancanza del presupposto impositivo in quanto a Tari anno 2023 risulta regolarmente versata;
-la mancanza di motivazione dell'atto, anche in punto di calcolo degli interessi e oneri di riscossione;
-la prescrizione della pretesa tributaria;
-la mancata notifica di atti presupposti;
-la mancanza del visto di esecutorietà;
-la nullità dell'atto in quanto non sottoscritto con omessa indicazione del provvedimento dirigenziale.
Seguivano memorie illustrative del 22.1.2026 in cui parte ricorrente sostanzialmente ribadiva i motivi sottesi al ricorso introduttivo del presente giudizio.
3.Si costituiva Napoli Obiettivo Resistente_1, domandando il rigetto del ricorso.
4.Restava contumace Municipia Spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2. Invero, risulta dagli atti il regolare pagamento della Tari anno 2023.
3. In ogni caso, poi, anche a voler prescindere dalla circostanza sopra evidenziata, motivo del tutto assorbente è costituito dalla mancata notifica degli atti prodromici all'avviso di accertamento 'de quo', sopra menzionato (come, ad es., un avviso di pagamento nell'ottica del buon andamento e dell'imparzialità della P.A e della buona fede in senso oggettivo nei rapporti tra Fisco e contribuente ex artt. 97 Cost e 10 L. n. 212/00).
4. Occorre, infatti, richiamare, sul punto, la concettualizzazione della giurisprudenza della Suprema Corte, che questa Corte condivide, la quale è nel senso che l'atto impositivo è nullo se non è preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico;
infatti, in materia tributaria “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a far valere la detta nullità, può essere esperita indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione –senza litisconsorzio necessario tra i due-, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo” (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412/2007; confor.: Cass.,, Sent. n. 1532/2012); mancata notifica che rende inesorabilmente nullo l'atto impositivo in oggetto, ove, appunto, non preceduto dalla previa notifica degli atti prodromici suddetti, costituendo il procedimento tributario una sequenza di atti tale per cui ogni atto trova la sua legittimazione in quello che lo precede, verificandosi la nullità dell'atto presupponente ove manchi la notifica dell'atto prodromico presupposto (cfr., ancora, sul punto
Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412 del 25.07.2007; confor.: Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 10672/2009; Cass.
Civ., Sent. n. 27385/2008; n. 21045/2007; n. 24975/2006; n. 19542/05; cfr., sul punto, anche Cass., Sez.
Un., Sent. n. 10012/2021).
5.Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti della parte ricorrente, che liquida in euro 232,00 oltre Iva, Cpa e rimborso fortettario nella misura del 15% come per legge e UT .
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17766/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 166507-16831 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2184/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, in atti generalizzato, instava nel presente procedimento per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 166507/16831 del 26.6.2025, notificatogli in data 2.9.2025 in materia di Tari anno 2023, per l'importo di euro 966,00.
2. Deduceva a fondamento delle sue doglianze:
-l'illegittimità dell'avviso di accertamento per assoluta incertezza in ordine all'ente che lo ha emesso;
-l'illegittimità dell'atto impositivo per difetto di potere impositivo in capo alle società Municipia spa e Napoli
Obiettivo Valore quale concessionarie per il Comune di Napoli in ordine al servizio di riscossione;
-la mancanza del presupposto impositivo in quanto a Tari anno 2023 risulta regolarmente versata;
-la mancanza di motivazione dell'atto, anche in punto di calcolo degli interessi e oneri di riscossione;
-la prescrizione della pretesa tributaria;
-la mancata notifica di atti presupposti;
-la mancanza del visto di esecutorietà;
-la nullità dell'atto in quanto non sottoscritto con omessa indicazione del provvedimento dirigenziale.
Seguivano memorie illustrative del 22.1.2026 in cui parte ricorrente sostanzialmente ribadiva i motivi sottesi al ricorso introduttivo del presente giudizio.
3.Si costituiva Napoli Obiettivo Resistente_1, domandando il rigetto del ricorso.
4.Restava contumace Municipia Spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2. Invero, risulta dagli atti il regolare pagamento della Tari anno 2023.
3. In ogni caso, poi, anche a voler prescindere dalla circostanza sopra evidenziata, motivo del tutto assorbente è costituito dalla mancata notifica degli atti prodromici all'avviso di accertamento 'de quo', sopra menzionato (come, ad es., un avviso di pagamento nell'ottica del buon andamento e dell'imparzialità della P.A e della buona fede in senso oggettivo nei rapporti tra Fisco e contribuente ex artt. 97 Cost e 10 L. n. 212/00).
4. Occorre, infatti, richiamare, sul punto, la concettualizzazione della giurisprudenza della Suprema Corte, che questa Corte condivide, la quale è nel senso che l'atto impositivo è nullo se non è preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico;
infatti, in materia tributaria “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a far valere la detta nullità, può essere esperita indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione –senza litisconsorzio necessario tra i due-, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo” (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412/2007; confor.: Cass.,, Sent. n. 1532/2012); mancata notifica che rende inesorabilmente nullo l'atto impositivo in oggetto, ove, appunto, non preceduto dalla previa notifica degli atti prodromici suddetti, costituendo il procedimento tributario una sequenza di atti tale per cui ogni atto trova la sua legittimazione in quello che lo precede, verificandosi la nullità dell'atto presupponente ove manchi la notifica dell'atto prodromico presupposto (cfr., ancora, sul punto
Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412 del 25.07.2007; confor.: Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 10672/2009; Cass.
Civ., Sent. n. 27385/2008; n. 21045/2007; n. 24975/2006; n. 19542/05; cfr., sul punto, anche Cass., Sez.
Un., Sent. n. 10012/2021).
5.Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti della parte ricorrente, che liquida in euro 232,00 oltre Iva, Cpa e rimborso fortettario nella misura del 15% come per legge e UT .