Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2179
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Altro
    Mancanza di motivazione dell'atto

    Non specificato nella sentenza.

  • Altro
    Prescrizione della pretesa tributaria

    Non specificato nella sentenza.

  • Accolto
    Mancata notifica di atti presupposti

    Motivo assorbente è costituito dalla mancata notifica degli atti prodromici all'avviso di accertamento, come un avviso di pagamento, in applicazione degli artt. 97 Cost. e 10 L. n. 212/00. L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo.

  • Altro
    Mancanza del visto di esecutorietà

    Non specificato nella sentenza.

  • Altro
    Nullità per omessa sottoscrizione e indicazione provvedimento dirigenziale

    Non specificato nella sentenza.

  • Altro
    Illegittimità per assoluta incertezza sull'ente emittente

    Non specificato nella sentenza.

  • Altro
    Illegittimità per difetto di potere impositivo dei concessionari

    Non specificato nella sentenza.

  • Accolto
    Mancanza del presupposto impositivo per regolare versamento

    Il ricorso è fondato in quanto risulta dagli atti il regolare pagamento della Tari anno 2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2179
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2179
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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