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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 4828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4828 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2444/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.c. 2444/2021
promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RO ZZ.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. Vincenzo Cesaro.
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 05.06.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 11 I.1. Con decreto n. 1412/2014, il Tribunale di Benevento ingiungeva a Parte_1
il pagamento in favore di della somma di € 340.583,31,
[...] Controparte_1
oltre interessi e spese di procedura, per il mancato pagamento delle fatture n.
87 del 31.12.2013 di €. 127.083,31; n. 19 del 26.3.2014 di €. 91.500,00; n. 25 del 28.4.2014 di €. 30.500,00; n. 33 del 30.5.2014 di €. 30.500,00; n. 44 del
30.6.2014 di €. 30.500,00 e n. 47 del 7.7.2014 di €. 30.500,00, IVA inclusa, emesse a fronte dell'utilizzo (nolo a freddo) della attrezzatura indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo e precisamente: “n. 1 impianto di miscelazione
Tecniwell TWM20, n. 1 impianto di pompaggio ad alta pressione Tec-niwell
TW20, n. 1 posizionatore PG 175 completo di braccio mt. 24 e Per_1
mandrino passante e n. 2 silos cemento completi di coclea”, ad un prezzo complessivo di €. 25.000,00, oltre IVA, mensili”.
I.2. Avverso detto decreto proponeva opposizione deducendo Parte_1
che non si era mai concluso il contratto di nolo posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo. Altresì, proponeva domanda riconvenzionale per tutti i danni conseguenti al comportamento illegittimo dell'opposta che, quale subappaltatrice, non aveva eseguito nei tempi pattuiti le lavorazioni ed opere ad essa commissionate impedendole di portare a termine il contratto di appalto.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento, con la condanna alle spese di lite ed agli onorari.
Nel giudizio di opposizione si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda riconvenzionale, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte.
I.3. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1703/2020, pubblicata in data 25 novembre 2020, a seguito della valutazione delle prove, ritenendo più attendibili pagina 2 di 11 le allegazioni della parte opposta, ed alla stregua della documentazione prodotta dalla creditrice, confermava il decreto ingiuntivo n. 1412/2014, emesso nel procedimento recante n. R.G. 4711/2014, rigettava per carenza di allegazione e prova la domanda riconvenzionale e condannava Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di che liquidava in Controparte_1
€ 12.000,00, oltre € 634,00 per spese non imponibili, oltre I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, oltre spese di CTU che venivano ugualmente poste a carico della Controparte_2
1. Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento proponeva appello la con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte. Parte_1
Con esso la società appellante censurava la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di quattro motivi di doglianza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censurava la sentenza di primo grado lamentando, a suo dire, una violazione dell'art.112 c.p.c. nella parte della sentenza in cui il Tribunale, pur riconoscendo che le parti non avevano concluso il contratto posto a base della domanda, riteneva di poter considerare a base della decisione l'esistenza di un altro contratto, concluso per fatti concludenti.
Con il secondo motivo di appello, strettamente connesso al primo, l'appellante censurava la sentenza di primo grado, deducendo l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto concluso il contratto per fatti concludenti e, conseguentemente, perfezionato lo stesso in via tacita.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censurava la pronuncia del giudice di prime cure per non avere quest'ultimo tenuto in adeguata considerazione, ai fini della decisione, la carenza di prova circa l'effettiva esecuzione del contratto e la concreta utilizzazione delle attrezzature da parte di Parte_1
Con il quarto motivo di appello, concernente il rigetto della domanda riconvenzionale, l'appellante censurava la statuizione con la quale il Tribunale aveva ritenuto insussistente la prova degli asseriti inadempimenti della pagina 3 di 11 subappaltatrice nonché dei danni che la stessa assumeva di Controparte_1
aver subito in conseguenza di detto inadempimento.
Pertanto, l'appellante concludeva per la riforma integrale della Parte_1
sentenza impugnata e per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nell'atto di appello, chiedendo in primo luogo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto di ogni contraria richiesta della società appellata. Inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale e previo, se del caso, rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, domandava che la società Controparte_1
fosse condannata al risarcimento di tutti i danni patiti per le causali esposte nell'atto di citazione, con conseguente condanna al pagamento delle somme indicate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al saldo effettivo. Da ultimo, l'appellante chiedeva la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio, comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio.
II.2. Si costituiva la società contestando integralmente le Controparte_1
deduzioni di controparte e replicando puntualmente ai motivi di appello, reiterando e argomentando la propria ricostruzione dei fatti anche alla luce della documentazione contrattuale e contabile acquisita nel giudizio di primo grado.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e quindi della sentenza di primo grado;
in via subordinata, chiedeva la condanna dell'appellante al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che eventualmente fosse riconosciuta dovuta per la messa a disposizione delle attrezzature in oggetto, con condanna dell'appellante anche alla refusione delle spese di lite.
II.3. Nel corso del procedimento, in data 5 maggio 2022, il Tribunale di Napoli
Nord dichiarava il fallimento della società Pertanto, in data 3 Controparte_1
novembre 2022, la Corte d'Appello dichiarava l'interruzione del giudizio d'appello.
pagina 4 di 11 II.4. Con ricorso depositato il 9 novembre 2022, la riassumeva il Parte_1
procedimento nei confronti del Fallimento e la Corte d'Appello fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio al 2 marzo 2023.
II.5. Il si costituiva in giudizio ribadendo quanto Controparte_1
già in precedenza sostenuto dalla società allora “in bonis”, come trascritto nella comparsa di costituzione, insistendo per il rigetto dell'appello, ritenendolo inammissibile ed infondato.
II.6. All'udienza del 5 giugno 2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione di termini abbreviati di 60 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 e
348 bis c.p.c. dell'atto di appello sollevate dall'appellato.
Ed invero, dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, con sentenza n.
27199 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pagina 5 di 11 pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, come avvenuto nel caso di specie, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi senz'altro il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Con riferimento alla eccepita declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo evidentemente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
§ § § §
Passando al merito della causa, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Ritiene il Collegio che quanto sostenuto con logica, sintetica, ma esaustiva e chiara motivazione, nella sentenza impugnata debba essere condiviso alla stregua degli elementi probatori acquisiti all'esito del giudizio di primo grado, adeguatamente valutati dal Tribunale.
pagina 6 di 11 Il Giudice di prime cure ha invero bene evidenziato la caratura ed idoneità degli elementi posti alla sua attenzione, valutandone gli esiti e l'attendibilità in modo condivisibile e corretto.
La puntuale ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado e le conseguenti valutazioni dallo stesso espresse, sia in punto di fatto che di diritto, si rivelano immuni da censure, essendo stati, nella motivazione della sentenza, adeguatamente valutati i plurimi, gravi, precisi e concordanti elementi di prova emersi dall'istruttoria, al fine di ritenere provato il rapporto tra le parti ed il diritto di credito azionato in giudizio.
I primi tre motivi di gravame, stante la loro stretta connessione logico- giuridica, possono essere esaminati unitariamente. Essi hanno ad oggetto la ritenuta esistenza, da parte del Giudice di prime cure, di un contratto di noleggio concluso per facta concludentia e la lamentata carenza di elementi probatori circa l'effettiva esecuzione del contratto stesso e la concreta utilizzazione delle attrezzature da parte di Parte_1
Sul punto, occorre preliminarmente osservare che, nel caso di specie, risulta documentalmente provato che abbia avuto nella propria Parte_1
disponibilità le attrezzature noleggiate per un periodo di circa due anni, ossia dall'agosto 2013 al marzo 2015, a prescindere dal loro effettivo utilizzo per l'esecuzione dei lavori ad essa commissionati. È infatti pacifico che l'obbligazione del conduttore/noleggiatore al pagamento del corrispettivo sorge dalla mera messa a disposizione del bene da parte del locatore, indipendentemente dal suo concreto godimento, giacché la prestazione caratterizzante il contratto di noleggio consiste proprio nel consentire la disponibilità del bene.
Nella fattispecie, nel lasciare pacificamente le attrezzature Controparte_1
nella disponibilità della presso il cantiere della medesima, come Pt_1
correttamente rilevato dal primo giudice ha tacitamente accettato il noleggio “a pagina 7 di 11 freddo” delle attrezzature da parte di dando così esecuzione al Parte_1
contratto per fatti concludenti: difatti fino al deposito del ricorso monitorio ed al ritiro consensuale delle attrezzature avvenuto nel marzo 2015, non vi è alcuna documentazione attestante una contrarietà o un dissenso della ex subappaltatrice ( ) all'utilizzo delle attrezzature in contestazione da CP_1
parte della che le ha pacificamente detenute sino a tale concordata Pt_1
restituzione. D'altra parte, la stessa , ove avesse inteso opporsi alla Pt_1
protratta disponibilità dei beni e dunque al perfezionamento “de facto” del contratto di nolo, avrebbe potuto e dovuto inviare formale diffida alla CP_1
mettendo a disposizione di quest'ultima le attrezzature presenti sul CP_1
cantiere e dunque allo stato rientranti nella sua disponibilità ed invitandola all'immediato ritiro delle attrezzature, procedendo eventualmente, in caso di inerzia, ad una offerta reale delle stesse con conseguente “mora credendi”.
Invece l'inerzia serbata conferma che la disponibilità del bene è rimasta consapevolmente in capo alla per l'intero periodo considerato. Pt_1
Né può ritenersi che sia intervenuta una rinuncia tacita al noleggio “a freddo” da parte della , atteso che agli atti non vi è alcuna manifestazione, Pt_1
espressa o implicita, in tal senso.
La ricostruzione operata dal Giudice di primo grado, che ha correttamente valorizzato la disponibilità del bene in capo alla quale elemento Pt_1
sufficiente a fondare il diritto al corrispettivo, appare dunque corretta sul piano giuridico, risultando a quel punto del tutto irrilevante ai fini della decisione la circostanza ulteriore se detti beni fossero poi stati effettivamente e materialmente utilizzati dalla noleggiatrice, essendo determinante, si ripete,
l'elemento della disponibilità delle attrezzature e dunque della loro utilizzabilità da parte della . Pt_1
Pertanto, i primi tre motivi di appello, come innanzi dettagliati, risultano manifestamente infondati e devono essere rigettati.
pagina 8 di 11 Anche il quarto motivo di gravame, avente ad oggetto la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da non merita Parte_1
accoglimento.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, e come riscontrato dagli esiti dell'istruttoria e dal contenuto della documentazione acquisita agli atti, non è possibile ravvisare alcun profilo di responsabilità in capo alla società per negligenza o inadempimento con riferimento ai ritardi Controparte_1
lamentati da controparte nella esecuzione dell'appalto e dunque in merito alla pretesa incidenza che su tale esecuzione avrebbero avuto presunte condotte colpevoli inadempienti della subappaltatrice . CP_1
In particolare, con riferimento al contratto n. 22, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che l'appaltatrice ha ultimato i lavori addirittura in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale del 30 ottobre 2012, avendoli conclusi l'11 ottobre dello stesso anno.
I ritardi nell'avvio delle operazioni di scavo sono risultati, invece, strettamente collegati alla necessità di eseguire indagini integrative e trattamenti di consolidamento del terreno, imposti con ordini di servizio e richieste della
Direzione Lavori, sicché nessun addebito può essere mosso sul punto a
[...]
CP_1
Analogamente, con riferimento all'altro contratto n. 45, la stessa CTU, nonché
l'esame dei registri contabili, hanno evidenziato che lo slittamento dei termini di ultimazione non dipese da inefficienze dell'appaltatrice, bensì da incrementi di opere richiesti dalla Stazione Appaltante.
Pertanto, le richieste risarcitorie avanzate da non trovano Parte_1
riscontro negli atti e documenti di causa, così come evidenziato dal CTU nelle conclusioni peritali, e risultano pertando infondate e da disattendere. Ne consegue la conferma della pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale già resa dal primo giudice.
pagina 9 di 11 Per tutte le ragioni di cui sopra l'appello va dunque rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, compresa la statuizione sulle spese processuali.
Le spese processuali del grado di appello sostenute dall'appellato
[...]
devono seguire la soccombenza dell'appellante Controparte_1 Parte_1
e si liquidano a carico di quest'ultima società, ed in favore del primo, come
[...]
da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00), ed applicato per ciascuna fase di giudizio cui le parti hanno effettivamente partecipato (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha l'obbligo di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1703/2020, pubblicata il 25/11/2020, emessa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio che si liquidano in € 14.239,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
pagina 10 di 11 3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 02/10/2025
Il Consigliere relatore estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.c. 2444/2021
promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RO ZZ.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'avv. Vincenzo Cesaro.
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 05.06.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 11 I.1. Con decreto n. 1412/2014, il Tribunale di Benevento ingiungeva a Parte_1
il pagamento in favore di della somma di € 340.583,31,
[...] Controparte_1
oltre interessi e spese di procedura, per il mancato pagamento delle fatture n.
87 del 31.12.2013 di €. 127.083,31; n. 19 del 26.3.2014 di €. 91.500,00; n. 25 del 28.4.2014 di €. 30.500,00; n. 33 del 30.5.2014 di €. 30.500,00; n. 44 del
30.6.2014 di €. 30.500,00 e n. 47 del 7.7.2014 di €. 30.500,00, IVA inclusa, emesse a fronte dell'utilizzo (nolo a freddo) della attrezzatura indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo e precisamente: “n. 1 impianto di miscelazione
Tecniwell TWM20, n. 1 impianto di pompaggio ad alta pressione Tec-niwell
TW20, n. 1 posizionatore PG 175 completo di braccio mt. 24 e Per_1
mandrino passante e n. 2 silos cemento completi di coclea”, ad un prezzo complessivo di €. 25.000,00, oltre IVA, mensili”.
I.2. Avverso detto decreto proponeva opposizione deducendo Parte_1
che non si era mai concluso il contratto di nolo posto a base del ricorso per decreto ingiuntivo. Altresì, proponeva domanda riconvenzionale per tutti i danni conseguenti al comportamento illegittimo dell'opposta che, quale subappaltatrice, non aveva eseguito nei tempi pattuiti le lavorazioni ed opere ad essa commissionate impedendole di portare a termine il contratto di appalto.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento, con la condanna alle spese di lite ed agli onorari.
Nel giudizio di opposizione si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda riconvenzionale, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte.
I.3. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1703/2020, pubblicata in data 25 novembre 2020, a seguito della valutazione delle prove, ritenendo più attendibili pagina 2 di 11 le allegazioni della parte opposta, ed alla stregua della documentazione prodotta dalla creditrice, confermava il decreto ingiuntivo n. 1412/2014, emesso nel procedimento recante n. R.G. 4711/2014, rigettava per carenza di allegazione e prova la domanda riconvenzionale e condannava Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di che liquidava in Controparte_1
€ 12.000,00, oltre € 634,00 per spese non imponibili, oltre I.v.a., spese generali e C.p.a. come per legge, oltre spese di CTU che venivano ugualmente poste a carico della Controparte_2
1. Avverso la sentenza del Tribunale di Benevento proponeva appello la con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte. Parte_1
Con esso la società appellante censurava la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di quattro motivi di doglianza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censurava la sentenza di primo grado lamentando, a suo dire, una violazione dell'art.112 c.p.c. nella parte della sentenza in cui il Tribunale, pur riconoscendo che le parti non avevano concluso il contratto posto a base della domanda, riteneva di poter considerare a base della decisione l'esistenza di un altro contratto, concluso per fatti concludenti.
Con il secondo motivo di appello, strettamente connesso al primo, l'appellante censurava la sentenza di primo grado, deducendo l'errore del Tribunale nell'aver ritenuto concluso il contratto per fatti concludenti e, conseguentemente, perfezionato lo stesso in via tacita.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censurava la pronuncia del giudice di prime cure per non avere quest'ultimo tenuto in adeguata considerazione, ai fini della decisione, la carenza di prova circa l'effettiva esecuzione del contratto e la concreta utilizzazione delle attrezzature da parte di Parte_1
Con il quarto motivo di appello, concernente il rigetto della domanda riconvenzionale, l'appellante censurava la statuizione con la quale il Tribunale aveva ritenuto insussistente la prova degli asseriti inadempimenti della pagina 3 di 11 subappaltatrice nonché dei danni che la stessa assumeva di Controparte_1
aver subito in conseguenza di detto inadempimento.
Pertanto, l'appellante concludeva per la riforma integrale della Parte_1
sentenza impugnata e per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nell'atto di appello, chiedendo in primo luogo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto di ogni contraria richiesta della società appellata. Inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale e previo, se del caso, rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, domandava che la società Controparte_1
fosse condannata al risarcimento di tutti i danni patiti per le causali esposte nell'atto di citazione, con conseguente condanna al pagamento delle somme indicate nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al saldo effettivo. Da ultimo, l'appellante chiedeva la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio, comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio.
II.2. Si costituiva la società contestando integralmente le Controparte_1
deduzioni di controparte e replicando puntualmente ai motivi di appello, reiterando e argomentando la propria ricostruzione dei fatti anche alla luce della documentazione contrattuale e contabile acquisita nel giudizio di primo grado.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e quindi della sentenza di primo grado;
in via subordinata, chiedeva la condanna dell'appellante al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che eventualmente fosse riconosciuta dovuta per la messa a disposizione delle attrezzature in oggetto, con condanna dell'appellante anche alla refusione delle spese di lite.
II.3. Nel corso del procedimento, in data 5 maggio 2022, il Tribunale di Napoli
Nord dichiarava il fallimento della società Pertanto, in data 3 Controparte_1
novembre 2022, la Corte d'Appello dichiarava l'interruzione del giudizio d'appello.
pagina 4 di 11 II.4. Con ricorso depositato il 9 novembre 2022, la riassumeva il Parte_1
procedimento nei confronti del Fallimento e la Corte d'Appello fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio al 2 marzo 2023.
II.5. Il si costituiva in giudizio ribadendo quanto Controparte_1
già in precedenza sostenuto dalla società allora “in bonis”, come trascritto nella comparsa di costituzione, insistendo per il rigetto dell'appello, ritenendolo inammissibile ed infondato.
II.6. All'udienza del 5 giugno 2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione di termini abbreviati di 60 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 e
348 bis c.p.c. dell'atto di appello sollevate dall'appellato.
Ed invero, dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, con sentenza n.
27199 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pagina 5 di 11 pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, come avvenuto nel caso di specie, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi senz'altro il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Con riferimento alla eccepita declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo evidentemente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
§ § § §
Passando al merito della causa, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Ritiene il Collegio che quanto sostenuto con logica, sintetica, ma esaustiva e chiara motivazione, nella sentenza impugnata debba essere condiviso alla stregua degli elementi probatori acquisiti all'esito del giudizio di primo grado, adeguatamente valutati dal Tribunale.
pagina 6 di 11 Il Giudice di prime cure ha invero bene evidenziato la caratura ed idoneità degli elementi posti alla sua attenzione, valutandone gli esiti e l'attendibilità in modo condivisibile e corretto.
La puntuale ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado e le conseguenti valutazioni dallo stesso espresse, sia in punto di fatto che di diritto, si rivelano immuni da censure, essendo stati, nella motivazione della sentenza, adeguatamente valutati i plurimi, gravi, precisi e concordanti elementi di prova emersi dall'istruttoria, al fine di ritenere provato il rapporto tra le parti ed il diritto di credito azionato in giudizio.
I primi tre motivi di gravame, stante la loro stretta connessione logico- giuridica, possono essere esaminati unitariamente. Essi hanno ad oggetto la ritenuta esistenza, da parte del Giudice di prime cure, di un contratto di noleggio concluso per facta concludentia e la lamentata carenza di elementi probatori circa l'effettiva esecuzione del contratto stesso e la concreta utilizzazione delle attrezzature da parte di Parte_1
Sul punto, occorre preliminarmente osservare che, nel caso di specie, risulta documentalmente provato che abbia avuto nella propria Parte_1
disponibilità le attrezzature noleggiate per un periodo di circa due anni, ossia dall'agosto 2013 al marzo 2015, a prescindere dal loro effettivo utilizzo per l'esecuzione dei lavori ad essa commissionati. È infatti pacifico che l'obbligazione del conduttore/noleggiatore al pagamento del corrispettivo sorge dalla mera messa a disposizione del bene da parte del locatore, indipendentemente dal suo concreto godimento, giacché la prestazione caratterizzante il contratto di noleggio consiste proprio nel consentire la disponibilità del bene.
Nella fattispecie, nel lasciare pacificamente le attrezzature Controparte_1
nella disponibilità della presso il cantiere della medesima, come Pt_1
correttamente rilevato dal primo giudice ha tacitamente accettato il noleggio “a pagina 7 di 11 freddo” delle attrezzature da parte di dando così esecuzione al Parte_1
contratto per fatti concludenti: difatti fino al deposito del ricorso monitorio ed al ritiro consensuale delle attrezzature avvenuto nel marzo 2015, non vi è alcuna documentazione attestante una contrarietà o un dissenso della ex subappaltatrice ( ) all'utilizzo delle attrezzature in contestazione da CP_1
parte della che le ha pacificamente detenute sino a tale concordata Pt_1
restituzione. D'altra parte, la stessa , ove avesse inteso opporsi alla Pt_1
protratta disponibilità dei beni e dunque al perfezionamento “de facto” del contratto di nolo, avrebbe potuto e dovuto inviare formale diffida alla CP_1
mettendo a disposizione di quest'ultima le attrezzature presenti sul CP_1
cantiere e dunque allo stato rientranti nella sua disponibilità ed invitandola all'immediato ritiro delle attrezzature, procedendo eventualmente, in caso di inerzia, ad una offerta reale delle stesse con conseguente “mora credendi”.
Invece l'inerzia serbata conferma che la disponibilità del bene è rimasta consapevolmente in capo alla per l'intero periodo considerato. Pt_1
Né può ritenersi che sia intervenuta una rinuncia tacita al noleggio “a freddo” da parte della , atteso che agli atti non vi è alcuna manifestazione, Pt_1
espressa o implicita, in tal senso.
La ricostruzione operata dal Giudice di primo grado, che ha correttamente valorizzato la disponibilità del bene in capo alla quale elemento Pt_1
sufficiente a fondare il diritto al corrispettivo, appare dunque corretta sul piano giuridico, risultando a quel punto del tutto irrilevante ai fini della decisione la circostanza ulteriore se detti beni fossero poi stati effettivamente e materialmente utilizzati dalla noleggiatrice, essendo determinante, si ripete,
l'elemento della disponibilità delle attrezzature e dunque della loro utilizzabilità da parte della . Pt_1
Pertanto, i primi tre motivi di appello, come innanzi dettagliati, risultano manifestamente infondati e devono essere rigettati.
pagina 8 di 11 Anche il quarto motivo di gravame, avente ad oggetto la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da non merita Parte_1
accoglimento.
Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, e come riscontrato dagli esiti dell'istruttoria e dal contenuto della documentazione acquisita agli atti, non è possibile ravvisare alcun profilo di responsabilità in capo alla società per negligenza o inadempimento con riferimento ai ritardi Controparte_1
lamentati da controparte nella esecuzione dell'appalto e dunque in merito alla pretesa incidenza che su tale esecuzione avrebbero avuto presunte condotte colpevoli inadempienti della subappaltatrice . CP_1
In particolare, con riferimento al contratto n. 22, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che l'appaltatrice ha ultimato i lavori addirittura in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale del 30 ottobre 2012, avendoli conclusi l'11 ottobre dello stesso anno.
I ritardi nell'avvio delle operazioni di scavo sono risultati, invece, strettamente collegati alla necessità di eseguire indagini integrative e trattamenti di consolidamento del terreno, imposti con ordini di servizio e richieste della
Direzione Lavori, sicché nessun addebito può essere mosso sul punto a
[...]
CP_1
Analogamente, con riferimento all'altro contratto n. 45, la stessa CTU, nonché
l'esame dei registri contabili, hanno evidenziato che lo slittamento dei termini di ultimazione non dipese da inefficienze dell'appaltatrice, bensì da incrementi di opere richiesti dalla Stazione Appaltante.
Pertanto, le richieste risarcitorie avanzate da non trovano Parte_1
riscontro negli atti e documenti di causa, così come evidenziato dal CTU nelle conclusioni peritali, e risultano pertando infondate e da disattendere. Ne consegue la conferma della pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale già resa dal primo giudice.
pagina 9 di 11 Per tutte le ragioni di cui sopra l'appello va dunque rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, compresa la statuizione sulle spese processuali.
Le spese processuali del grado di appello sostenute dall'appellato
[...]
devono seguire la soccombenza dell'appellante Controparte_1 Parte_1
e si liquidano a carico di quest'ultima società, ed in favore del primo, come
[...]
da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00), ed applicato per ciascuna fase di giudizio cui le parti hanno effettivamente partecipato (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha l'obbligo di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1703/2020, pubblicata il 25/11/2020, emessa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio che si liquidano in € 14.239,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
pagina 10 di 11 3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 02/10/2025
Il Consigliere relatore estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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