Articolo 106 del Codice di giustizia contabile
Articolo 105Articolo 107
Versione
7 ottobre 2016
>
Versione
31 ottobre 2019

Art. 106

(( (Sospensione del processo) ))


1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia ((...)) pendente davanti a se' o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.


2. La sospensione puo' essere altresi' disposta, su istanza concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi.
L'ordinanza, in questo caso fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio ed e' comunicata alle parti a cura della segreteria della sezione.


3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 e' ammesso il regolamento di competenza di cui all'articolo 119.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente