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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/10/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1700 /2022 R.G.A.C.C. oggetto: Responsabilita professionale vertente tra
nato ad [...] il [...], C.F.: rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Filippo Amato giusta procura in atti, attore
Nei confronti di
nato il [...] a [...] C.F.: , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difeso in virtù di procura alle liti in atti dall'Avv. Giacomo D'Amico con procura in atti,
convenuto
E di con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_2
AEU00000228-LB e n. AEAW0066380-LB e DY052433-LB (codice fiscale ), in persona P.IVA_1
della Dott.ssa nata a [...] il [...], non in proprio ma in qualità di Controparte_3
Rappresentante Generale per l'Italia, ex procura del 01 marzo 2023, Repertorio n. 53.952, dott.
Notaio in Milano, con sede in Milano, c.so Garibaldi 86, (C.F. ), Persona_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Batini giusta procura in atti, terza chiamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del dì 8.7.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice ha concluso nel merito “come in atti di causa e quindi in atto di citazione e memoria di cui all'art. 183 comma Vi . 1 cpc se depositata … chied(endo) l'assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc”; parte convenuta ha precisato le conclusioni “come da comparsa di costituzione e memoria di cui all'art 183 comma VI n.1 cpc”, la terza chiamata ha concluso “come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate il 17.9.2024”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art 702 bis cpc ha chiesto “condannare Parte_1
l'avv. come sopra generalizzato, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma Controparte_1
di euro 47.892,94; condannare lo stesso resistente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, oltre oneri di legge”.
Premetteva a dette domande di essere stato assistito dall' avv. nel procedimento CP_1
iscritto al n 61/2028 RG di questo Tribunale;
di aver promosso detto giudizio nei confronti di per non avere la banca “provveduto a verificare l'attendibilità dei titoli (ndr: Controparte_4
assegni bancari) anche con riferimento alla sottoscrizione del Sig. apposta nello “specimen” Pt_1
depositato presso l'Istituto bancario”; di avere pertanto chiesto la condanna della “per la somma CP_5
di euro 43.294,23”; che la domanda era stata rigettata.
Ritenendo sulla base della motivazione della sentenza che quel processo ha definito
(sentenza n. 463 del 19.6.2021) che la soccombenza fosse imputabile alla condotta professionale dell'avv. il quale avrebbe omesso non solo di depositare le copie degli assegni bancari CP_1
contestati pure “consegnatigli dal consulente di parte Dott. ma anche (ed in ogni Persona_2
caso) di richiedere “l'esibizione degli assegni contestati nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 210
c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l'avv. il quale contestava quanto dedotto ed eccepito dal CP_1
ricorrente; evidenziava che le copie degli assegni non gli erano mai state consegnate e che la parte non risultava aver chiesto alla Banca -prima di iniziare il giudizio- copia dei titoli de quibus con la conseguenza che secondo la giurisprudenza del giudice adito che pure richiamava, l'istanza istruttoria indicata dal ricorrente, ove formulata sarebbe stata comunque rigettata.
Allegando la titolarità di apposita copertura assicurativa per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, formulava istanza per essere autorizzato a chiamare in garanzia la compagnia di assicurazioni. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni “FISSARE ai sensi dell'art. 106 e 269 c.p.c. altra udienza per consentire la chiamata in causa in garanzia della in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano in Corso Garibaldi 86, C.F.: , e della P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Controparte_6
Milano nella Via Donizetti 3, P.I. , nel rispetto dei termini di legge per la notifica della P.IVA_2
citazione e per la costituzione in giudizio della Società chiamata;
Nel merito B) ACCERTARE e
DICHIARARE che l'Avv. non è responsabile dell'esito negativo del giudizio n.61/2018 RG - Controparte_1
Tribunale di Marsala, per le argomentazioni e i motivi in narrativa spiegati, nonchè per la liberatoria sottoscritta in data 12.10.2021 dal in suo favore, e conseguentemente nulla è dallo stesso Parte_1
dovuto al Sig. C) RIGETTARE integralmente la domanda attorea perché infondata in Parte_1
fatto ed in diritto per le motivazioni innanzi espresse e per la liberatoria sottoscritta dal Sig. Pt_1
in data 12.10.2021 in favore dell'Avv. Con vittoria di spese e competenze da
[...] Controparte_1
distrarsi in favore dello scrivente procuratore”.
Autorizzata la chiesta chiamata in causa, si costituiva con plurime comparse la società chiamata la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva della Controparte_7
per non essere “la compagnia di assicurazione che ha assunto il rischio di cui alla polizza”
[...]
indicata” ma “soltanto la società di sottoscrizione per mezzo della quale è stata emessa la suddetta polizza”, la mancanza di copertura con riferimento alle polizze n. AEU00000228-LB e n. DY052433-LB,
l'infondatezza della domanda e comunque nel merito si associava a quanto dedotto dal proprio assicurato.
Con la comparsa di costituzione depositata il 17.7.2023 (l'ultima in ordine di tempo ma alla quale appare opportuno fare riferimento in quanto comprensiva di tutte le su riferite allegazioni difensive) chiedeva “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni Controparte_8
espresse in parte motiva e per sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'inoperatività delle polizze n. AEU00000228-LB e n. DY052433-LB per le ragioni espresse in parte motiva e per l'effetto estromettere con riferimento al rischio di cui al certificato n. Controparte_2
AEU00000228-LB e n. DY052433-LB dal presente giudizio con integrale rifusione delle spese di lite;
in via principale, nel merito: rigettare integralmente le domande svolte dal Sig. nei confronti del Parte_1
convenuto Avv. in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, rigettare Controparte_1
anche le domande svolte da questo nei confronti di con riferimento al rischio Controparte_2
di cui al contratto n. AEU00000228-LB, n. AEAW0066380-LB e n. DY052433-LB ; in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. e di mancato accoglimento della richiesta di estromissione dal Controparte_1
presente giudizio, accertare e dichiarare che la polizza di cui al contratto n. AEU00000228-LB e n.
DY052433-LB non è operativa per i motivi esposti in narrativa e/o che nulla comunque è indennizzabile ai sensi di predetta polizza da parte della terza chiamata per le ragioni espresse in parte motiva;
in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. e di ritenuta operatività della polizza Controparte_1
n. AEU00000228-LB o della polizza n. AEAW0066380-LB o della polizza n. DY052433-LB, contenere
l'obbligazione di manleva di con riferimento al rischio assunto con il Controparte_2
contratto ritenuto applicabile: i) esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. (ii) in ragione del massimale, dedotta la franchigia, e delle limitazioni di Controparte_1
Polizza applicabile, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”.
Instaurato il contraddittorio il Tribunale nella persona di altro magistrato “ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria” fissava ai sensi dell'art 702 ter cpc al tempo vigente, l'udienza di cui all'art 183 cpc.
Assegnati quindi i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, ratione temporis applicabile, il giudizio è stato istruito con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti, l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore e l'escussione del teste indicato dal convenuto.
Assunta la causa in decisione, il Giudice del tempo riteneva necessario restituire la causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare “la compatibilità della sottoscrizione apposta sugli assegni prodotti dall'attore con quella di cui allo specimen, anch'esso prodotto dalla parte attrice, e comunque, la riferibilità al della firma presente sugli assegni Pt_1
suddetti, anche ed eventualmente servendosi il c.t.u. di apposito saggio grafico ovvero avvalendosi di ulteriori mezzi di comparazione - che il consulente avrà cura di indicare - tra cui la firma apposta dall'attore in calce al mandato difensivo dallo stesso conferito per l'odierno giudizio”.
Depositata detta consulenza la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc ridotti.
Ciò posto in rito, nel merito si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice della Legittimità, dal quale non sussistono valide ragioni per discostarsi, in materia di azione di responsabilità dei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista e cioè della sua difettosa prestazione professionale.
In particolare trattandosi dell'attività del difensore l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendosi viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato.
Ebbene così individuato in applicazione della richiamata giurisprudenza di legittimità il thema probandum in relazione al thema decidendum del caso specifico, con riferimento alla fattispecie in esame si formulano le seguenti osservazioni.
Il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio ha individuato la responsabilità del professionista nel non aver depositato le copie degli assegni (delle quali secondo la prospettazione dello stesso attore era in possesso) e/o comunque nel non avere richiesto al Tribunale di ordinarne la esibizione a controparte ai sensi dell'art 210 cpc e ciò quanto “la palese difformità della sottoscrizione apposta sugli assegni da quella del Sig. (apposta nello specimen) avrebbe certamente Pt_1 indotto il Tribunale a valutare le domande di parte attrice in modo diametralmente opposto, riconoscendo la palese responsabilità della banca” (cfr. ricorso introduttivo del presente giudizio).
Il tribunale ritiene di poter decidere la controversia dando applicazione al principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., il quale consente l'esame delle censure verificandone l'impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. 6 L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058 e più di recente
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 - 01).
Nel caso in esame tale ragione è costituita dall'avvenuto accertamento della autografia delle sottoscrizioni degli assegni indicati da parte attrice.
Il consulente nominato dal Tribunale ha accertato che “le undici firme sottoposte ad accertamento siano state tutte rilasciate dalla mano del sig. e che pertanto si debbano Parte_1
ritenere tutte autografe”.
Tale conclusione in quanto frutto di un ragionamento privo di vizi logico giuridici oltre che metodologico-scientifici è pienamente condivisibile anche alla luce -come si vedrà più avanti- dei chiarimenti resi dall'ausiliare del giudice in seguito alle osservazioni alla relazione formulate dal consulente di parte attrice.
Il Consulente esaminati i documenti in atti, ricevuti dalle parti gli originali di quelli indicati dal GI nell'ordinanza resa all'udienza del dì 11.02.2025 (rectius 18.3.2025) ed acquisiti i necessari saggi grafici applicando un complesso iter procedimentale articolato in 5 fasi costituite da “
1. esami tecnici, fase in cui i documenti in verifica sono sottoposti a diverse ispezioni strumentali e tecniche
d'illuminazione al fine di identificare eventuali contraffazioni e alterazioni artificiose;
2. osservazione ordinata, completa e obiettiva dei tracciati;
3. analisi attraverso il rilievo delle caratteristiche generali e particolari dello scritto in verifica e delle scritture in comparazione;
4. confronto quantitativo e qualitativo dei caratteri rilevanti;
5. parere conclusivo sulla base della quantità e della qualità degli elementi rilevati nell'indagine e nei confronti” dopo aver analizzate le scritture oggetto di verificazione e descritte le loro specifiche caratteristiche, ha dapprima individuato gli “elementi particolari di notevole pregnanza per l'identità di mano e singolarità di persona” e poi “tenendo conto del suo movimento, del ritmo, dell'impostazione, della dimensione, della direzione, dell'inclinazione, della continuità, della pressione esercitata sulla carta, della velocità e di tutti i connotati generali e particolari che la contraddistinguono” ha concluso la propria relazione affermando che “l'analisi longitudinale delle scritture conferma che
l'impronta grafica personale del sig. si è mantenuta nel tempo coerente a se stessa, pur Controparte_9
nella sua variabilità grafica, ovvero ha mantenuto una costanza che mostra, con l'andare degli anni, la stessa modalità esecutiva e produttiva della firma”.
Riscontro positivo ha avuto anche la verifica delle sigle in atti in relazione alle quali il consulente ha rilevato che “l'analisi grafologica ha confermato che le sigle sottoposte a verifica indicate con V7 e V11 mostrano evidenti similitudini morfologiche e delle soluzioni di disegno, dimensionali, ritmiche, dell'inclinazione degli assi, dinamiche grafiche e identiche morfostrutture, comprendenti anche tratti e segni secondari, acritici e di gesto-tipo”.
Tali conclusioni vanno maggiormente condivise anche alla luce degli analitici chiarimenti resi dal consulente alle osservazioni di parte attrice.
L'ausiliare del giudice confutate efficacemente dette osservazioni ha confermato che “dal confronto dei fenomeni grafici è possibile valutare la concordanza gestuale delle scritture sottoposte a confronto, essendo i segni grafici in esame afferenti ad un medesimo cliché stilistico molto personalizzato”.
Accertata quindi la autografia delle sottoscrizioni apposte in calce agli assegni de quibus, diventa irrilevante la condotta del convenuto nel giudizio iscritto al n. 61/2018 RG atteso che quand'anche il legale fosse stato in possesso della copie dei ripetuti assegni (circostanza comunque specificamente contestata dallo e rimasta nel corso del presente giudizio del tutto priva dei CP_1
necessari riscontri probatori) e ne avesse curato il deposito in quel giudizio, anche in quella sede ne sarebbe stata accertata la riconducibilità al con il consequenziale rigetto della domanda Pt_1
risarcitoria da quest'ultimo proposta e la insussistenza di qualsivoglia addebito nei confronti del professionista.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa dichiarato nell'atto introduttivo del presente giudizio (€ euro 47.892,94 applicati i parametri previsti dal DM 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, e tenuto conto dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche trattate, della completezza della espletata istruttoria, in complessivi Euro 7.616,00 (di cui € 1.701 per la fase di studio;
€ 1204 per la fase introduttiva;
€ 1806 per la fase di trattazione ed istruttoria;
€ 2905 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario (cfr. memoria di costituzione)
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1700/2022 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento in favore del convenuto , delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 7.616,00 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate con separato decreto in atti;
- compensa le spese tra convenuto e terza chiamata.
Così deciso in Marsala, il 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1700 /2022 R.G.A.C.C. oggetto: Responsabilita professionale vertente tra
nato ad [...] il [...], C.F.: rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Filippo Amato giusta procura in atti, attore
Nei confronti di
nato il [...] a [...] C.F.: , rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difeso in virtù di procura alle liti in atti dall'Avv. Giacomo D'Amico con procura in atti,
convenuto
E di con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_2
AEU00000228-LB e n. AEAW0066380-LB e DY052433-LB (codice fiscale ), in persona P.IVA_1
della Dott.ssa nata a [...] il [...], non in proprio ma in qualità di Controparte_3
Rappresentante Generale per l'Italia, ex procura del 01 marzo 2023, Repertorio n. 53.952, dott.
Notaio in Milano, con sede in Milano, c.so Garibaldi 86, (C.F. ), Persona_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Batini giusta procura in atti, terza chiamata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del dì 8.7.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice ha concluso nel merito “come in atti di causa e quindi in atto di citazione e memoria di cui all'art. 183 comma Vi . 1 cpc se depositata … chied(endo) l'assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc”; parte convenuta ha precisato le conclusioni “come da comparsa di costituzione e memoria di cui all'art 183 comma VI n.1 cpc”, la terza chiamata ha concluso “come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate il 17.9.2024”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art 702 bis cpc ha chiesto “condannare Parte_1
l'avv. come sopra generalizzato, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma Controparte_1
di euro 47.892,94; condannare lo stesso resistente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, oltre oneri di legge”.
Premetteva a dette domande di essere stato assistito dall' avv. nel procedimento CP_1
iscritto al n 61/2028 RG di questo Tribunale;
di aver promosso detto giudizio nei confronti di per non avere la banca “provveduto a verificare l'attendibilità dei titoli (ndr: Controparte_4
assegni bancari) anche con riferimento alla sottoscrizione del Sig. apposta nello “specimen” Pt_1
depositato presso l'Istituto bancario”; di avere pertanto chiesto la condanna della “per la somma CP_5
di euro 43.294,23”; che la domanda era stata rigettata.
Ritenendo sulla base della motivazione della sentenza che quel processo ha definito
(sentenza n. 463 del 19.6.2021) che la soccombenza fosse imputabile alla condotta professionale dell'avv. il quale avrebbe omesso non solo di depositare le copie degli assegni bancari CP_1
contestati pure “consegnatigli dal consulente di parte Dott. ma anche (ed in ogni Persona_2
caso) di richiedere “l'esibizione degli assegni contestati nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 210
c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio l'avv. il quale contestava quanto dedotto ed eccepito dal CP_1
ricorrente; evidenziava che le copie degli assegni non gli erano mai state consegnate e che la parte non risultava aver chiesto alla Banca -prima di iniziare il giudizio- copia dei titoli de quibus con la conseguenza che secondo la giurisprudenza del giudice adito che pure richiamava, l'istanza istruttoria indicata dal ricorrente, ove formulata sarebbe stata comunque rigettata.
Allegando la titolarità di apposita copertura assicurativa per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, formulava istanza per essere autorizzato a chiamare in garanzia la compagnia di assicurazioni. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni “FISSARE ai sensi dell'art. 106 e 269 c.p.c. altra udienza per consentire la chiamata in causa in garanzia della in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede a Milano in Corso Garibaldi 86, C.F.: , e della P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Controparte_6
Milano nella Via Donizetti 3, P.I. , nel rispetto dei termini di legge per la notifica della P.IVA_2
citazione e per la costituzione in giudizio della Società chiamata;
Nel merito B) ACCERTARE e
DICHIARARE che l'Avv. non è responsabile dell'esito negativo del giudizio n.61/2018 RG - Controparte_1
Tribunale di Marsala, per le argomentazioni e i motivi in narrativa spiegati, nonchè per la liberatoria sottoscritta in data 12.10.2021 dal in suo favore, e conseguentemente nulla è dallo stesso Parte_1
dovuto al Sig. C) RIGETTARE integralmente la domanda attorea perché infondata in Parte_1
fatto ed in diritto per le motivazioni innanzi espresse e per la liberatoria sottoscritta dal Sig. Pt_1
in data 12.10.2021 in favore dell'Avv. Con vittoria di spese e competenze da
[...] Controparte_1
distrarsi in favore dello scrivente procuratore”.
Autorizzata la chiesta chiamata in causa, si costituiva con plurime comparse la società chiamata la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva della Controparte_7
per non essere “la compagnia di assicurazione che ha assunto il rischio di cui alla polizza”
[...]
indicata” ma “soltanto la società di sottoscrizione per mezzo della quale è stata emessa la suddetta polizza”, la mancanza di copertura con riferimento alle polizze n. AEU00000228-LB e n. DY052433-LB,
l'infondatezza della domanda e comunque nel merito si associava a quanto dedotto dal proprio assicurato.
Con la comparsa di costituzione depositata il 17.7.2023 (l'ultima in ordine di tempo ma alla quale appare opportuno fare riferimento in quanto comprensiva di tutte le su riferite allegazioni difensive) chiedeva “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le opportune pronunce e declaratorie: in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
in persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni Controparte_8
espresse in parte motiva e per sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'inoperatività delle polizze n. AEU00000228-LB e n. DY052433-LB per le ragioni espresse in parte motiva e per l'effetto estromettere con riferimento al rischio di cui al certificato n. Controparte_2
AEU00000228-LB e n. DY052433-LB dal presente giudizio con integrale rifusione delle spese di lite;
in via principale, nel merito: rigettare integralmente le domande svolte dal Sig. nei confronti del Parte_1
convenuto Avv. in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, rigettare Controparte_1
anche le domande svolte da questo nei confronti di con riferimento al rischio Controparte_2
di cui al contratto n. AEU00000228-LB, n. AEAW0066380-LB e n. DY052433-LB ; in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. e di mancato accoglimento della richiesta di estromissione dal Controparte_1
presente giudizio, accertare e dichiarare che la polizza di cui al contratto n. AEU00000228-LB e n.
DY052433-LB non è operativa per i motivi esposti in narrativa e/o che nulla comunque è indennizzabile ai sensi di predetta polizza da parte della terza chiamata per le ragioni espresse in parte motiva;
in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'Avv. e di ritenuta operatività della polizza Controparte_1
n. AEU00000228-LB o della polizza n. AEAW0066380-LB o della polizza n. DY052433-LB, contenere
l'obbligazione di manleva di con riferimento al rischio assunto con il Controparte_2
contratto ritenuto applicabile: i) esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. (ii) in ragione del massimale, dedotta la franchigia, e delle limitazioni di Controparte_1
Polizza applicabile, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1915, comma 2, c.c., anche in via di equità e giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”.
Instaurato il contraddittorio il Tribunale nella persona di altro magistrato “ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria” fissava ai sensi dell'art 702 ter cpc al tempo vigente, l'udienza di cui all'art 183 cpc.
Assegnati quindi i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc, ratione temporis applicabile, il giudizio è stato istruito con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti, l'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore e l'escussione del teste indicato dal convenuto.
Assunta la causa in decisione, il Giudice del tempo riteneva necessario restituire la causa sul ruolo istruttorio per l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare “la compatibilità della sottoscrizione apposta sugli assegni prodotti dall'attore con quella di cui allo specimen, anch'esso prodotto dalla parte attrice, e comunque, la riferibilità al della firma presente sugli assegni Pt_1
suddetti, anche ed eventualmente servendosi il c.t.u. di apposito saggio grafico ovvero avvalendosi di ulteriori mezzi di comparazione - che il consulente avrà cura di indicare - tra cui la firma apposta dall'attore in calce al mandato difensivo dallo stesso conferito per l'odierno giudizio”.
Depositata detta consulenza la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc ridotti.
Ciò posto in rito, nel merito si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice della Legittimità, dal quale non sussistono valide ragioni per discostarsi, in materia di azione di responsabilità dei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista e cioè della sua difettosa prestazione professionale.
In particolare trattandosi dell'attività del difensore l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendosi viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato.
Ebbene così individuato in applicazione della richiamata giurisprudenza di legittimità il thema probandum in relazione al thema decidendum del caso specifico, con riferimento alla fattispecie in esame si formulano le seguenti osservazioni.
Il ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio ha individuato la responsabilità del professionista nel non aver depositato le copie degli assegni (delle quali secondo la prospettazione dello stesso attore era in possesso) e/o comunque nel non avere richiesto al Tribunale di ordinarne la esibizione a controparte ai sensi dell'art 210 cpc e ciò quanto “la palese difformità della sottoscrizione apposta sugli assegni da quella del Sig. (apposta nello specimen) avrebbe certamente Pt_1 indotto il Tribunale a valutare le domande di parte attrice in modo diametralmente opposto, riconoscendo la palese responsabilità della banca” (cfr. ricorso introduttivo del presente giudizio).
Il tribunale ritiene di poter decidere la controversia dando applicazione al principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., il quale consente l'esame delle censure verificandone l'impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. 6 L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058 e più di recente
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 - 01).
Nel caso in esame tale ragione è costituita dall'avvenuto accertamento della autografia delle sottoscrizioni degli assegni indicati da parte attrice.
Il consulente nominato dal Tribunale ha accertato che “le undici firme sottoposte ad accertamento siano state tutte rilasciate dalla mano del sig. e che pertanto si debbano Parte_1
ritenere tutte autografe”.
Tale conclusione in quanto frutto di un ragionamento privo di vizi logico giuridici oltre che metodologico-scientifici è pienamente condivisibile anche alla luce -come si vedrà più avanti- dei chiarimenti resi dall'ausiliare del giudice in seguito alle osservazioni alla relazione formulate dal consulente di parte attrice.
Il Consulente esaminati i documenti in atti, ricevuti dalle parti gli originali di quelli indicati dal GI nell'ordinanza resa all'udienza del dì 11.02.2025 (rectius 18.3.2025) ed acquisiti i necessari saggi grafici applicando un complesso iter procedimentale articolato in 5 fasi costituite da “
1. esami tecnici, fase in cui i documenti in verifica sono sottoposti a diverse ispezioni strumentali e tecniche
d'illuminazione al fine di identificare eventuali contraffazioni e alterazioni artificiose;
2. osservazione ordinata, completa e obiettiva dei tracciati;
3. analisi attraverso il rilievo delle caratteristiche generali e particolari dello scritto in verifica e delle scritture in comparazione;
4. confronto quantitativo e qualitativo dei caratteri rilevanti;
5. parere conclusivo sulla base della quantità e della qualità degli elementi rilevati nell'indagine e nei confronti” dopo aver analizzate le scritture oggetto di verificazione e descritte le loro specifiche caratteristiche, ha dapprima individuato gli “elementi particolari di notevole pregnanza per l'identità di mano e singolarità di persona” e poi “tenendo conto del suo movimento, del ritmo, dell'impostazione, della dimensione, della direzione, dell'inclinazione, della continuità, della pressione esercitata sulla carta, della velocità e di tutti i connotati generali e particolari che la contraddistinguono” ha concluso la propria relazione affermando che “l'analisi longitudinale delle scritture conferma che
l'impronta grafica personale del sig. si è mantenuta nel tempo coerente a se stessa, pur Controparte_9
nella sua variabilità grafica, ovvero ha mantenuto una costanza che mostra, con l'andare degli anni, la stessa modalità esecutiva e produttiva della firma”.
Riscontro positivo ha avuto anche la verifica delle sigle in atti in relazione alle quali il consulente ha rilevato che “l'analisi grafologica ha confermato che le sigle sottoposte a verifica indicate con V7 e V11 mostrano evidenti similitudini morfologiche e delle soluzioni di disegno, dimensionali, ritmiche, dell'inclinazione degli assi, dinamiche grafiche e identiche morfostrutture, comprendenti anche tratti e segni secondari, acritici e di gesto-tipo”.
Tali conclusioni vanno maggiormente condivise anche alla luce degli analitici chiarimenti resi dal consulente alle osservazioni di parte attrice.
L'ausiliare del giudice confutate efficacemente dette osservazioni ha confermato che “dal confronto dei fenomeni grafici è possibile valutare la concordanza gestuale delle scritture sottoposte a confronto, essendo i segni grafici in esame afferenti ad un medesimo cliché stilistico molto personalizzato”.
Accertata quindi la autografia delle sottoscrizioni apposte in calce agli assegni de quibus, diventa irrilevante la condotta del convenuto nel giudizio iscritto al n. 61/2018 RG atteso che quand'anche il legale fosse stato in possesso della copie dei ripetuti assegni (circostanza comunque specificamente contestata dallo e rimasta nel corso del presente giudizio del tutto priva dei CP_1
necessari riscontri probatori) e ne avesse curato il deposito in quel giudizio, anche in quella sede ne sarebbe stata accertata la riconducibilità al con il consequenziale rigetto della domanda Pt_1
risarcitoria da quest'ultimo proposta e la insussistenza di qualsivoglia addebito nei confronti del professionista.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa dichiarato nell'atto introduttivo del presente giudizio (€ euro 47.892,94 applicati i parametri previsti dal DM 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, e tenuto conto dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche trattate, della completezza della espletata istruttoria, in complessivi Euro 7.616,00 (di cui € 1.701 per la fase di studio;
€ 1204 per la fase introduttiva;
€ 1806 per la fase di trattazione ed istruttoria;
€ 2905 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario (cfr. memoria di costituzione)
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1700/2022 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento in favore del convenuto , delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 7.616,00 oltre rimborso spese generali cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti per compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate con separato decreto in atti;
- compensa le spese tra convenuto e terza chiamata.
Così deciso in Marsala, il 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo