Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 4732/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4732/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 26.2.2025, e vertente
TRA
, già , c.f. e P.IVA , con Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
sede legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Pt_1
legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti Annalisa Intorcia, c.f. e CodiceFiscale_1
Francesco Lembo, c.f. , i quali dichiarano che, ai CodiceFiscale_2
sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.lgs. n.
546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC
e Email_1
ed al numero di fax 081 Email_2
2544528 - tutti elettivamente domiciliati in alla via Comunale del Pt_1
Parte Principe 13/a, presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura in atti.
APPELLANTE
E
c.f. e P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, dott. P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della società CP_2
in alla Via Diocleziano 212, rappresentata e difesa in virtù di mandato Pt_1
in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy, c.f.
, con studio in al Viale Gramsci 10, fax CodiceFiscale_3 Pt_1
081/7613381, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in persona del legale rapp.te Parte_1
pro- tempore, riportandosi alla documentazione versata in atti nonché a tutte le difese formulate nel corso del giudizio di primo grado e a quelle formulate nel presente giudizio, nonché concludendo per l'accoglimento del proposto appello e la conseguente revoca della sentenza appellata, con vittoria di spese diritti ed onorario. 3
Per l'appellato in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro- tempore, riportandosi agli atti e documenti prodotti ed opponendosi a tutte le avverse eccezioni e deduzioni e documentazione;
concludendo quindi per il rigetto dell'appello parziale, in quanto del tutto destituito di fondamento, e la conferma della sentenza di primo grado nella sua interezza, con vittoria di spese anche per il giudizio di secondo grado ed attribuzione all'avvocato antistatario, tenendo conto del costante orientamento giurisprudenziale in materia di interessi ex D.lgs.
231/02.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 22.12.2020 la , in persona Parte_1
del legale rapp.te pro- tempore proponeva impugnazione avverso la sentenza
del Tribunale di Napoli n. 4115/2020, resa in data 16.6.2020, con la quale -
previo accoglimento dell'opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 6867/16 del 29.9.2016 emesso dal G.U. presso il Tribunale di
Napoli, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €
135.317,68, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo delle prestazioni sanitarie rese dal per Controparte_1
l'anno 2010 come da fatture indicate - essa era stata condannata al pagamento della minor somma di € 104.265,96, oltre interessi di cui al D. Lgs. n. 231/02
dal giorno successivo alle scadenze al soddisfo, nonché della somma di euro
21.905,22 quali interessi di mora sugli acconti corrisposti in ritardo, oltre al pagamento delle spese delle spese di lite, dichiarate compensate tra le parti nella sola misura di 1\4.
La , in persona del legale rapp.te pro- tempore Parte_1 4
conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello il
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore Controparte_1
chiedendo, in riforma della gravata decisione e per le ragioni meglio ivi indicate, di revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata
Parte sentenza, accogliendo l'opposizione proposta dall'appellante a decreto ingiuntivo n. 2088/2016, nella parte in cui era stata contestata l'applicazione alla fattispecie di causa degli interessi di cui al Dlgs 231/02, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 5.5.2021 si costituiva il in persona del legale rapp.te Controparte_1
pro – tempore, il quale, nel ribadire le proprie originarie difese e sostenere la correttezza della gravata decisione, per le ragioni ivi meglio indicate, chiedeva respingersi l'appello, in quanto del tutto destituito di fondamento, e confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche per il giudizio di secondo grado, nonché attribuzione agli avvocati antistatari.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, per le motivazioni che di seguito di espongono. 5
L' , censura la gravata decisione nella sola parte Parte_1
in cui ha ritenuto applicabile al rapporto in esame la disciplina del tasso di interessi di cui al D.lgs 231/2002; si tratta quindi nella specie di stabilire se il
Part rapporto giuridico intercorrente tra i centri accreditati e la possa essere ricondotto all'istituto della transazione commerciale e, conseguentemente, se ai crediti derivanti da detta tipologia di rapporti possa essere applicato il menzionato regime speciale, quanto al saggio degli interessi moratori.
Secondo l'appellante, quanto sostenuto dal Giudice di primo grado,
Part che ha ritenuto esistente tra il centro ricorrente e la n contratto di fornitura commerciale avente ad oggetto le prestazioni sanitarie erogate a favore degli assistiti, sarebbe errato ed in contrasto con il principio affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione con gli arresti 5042 del 28.02.17 e 9991 del
10.04.2019 secondo i quali: “il tasso di interesse di cui all'art.5 del d.lgs.
n.231/2002 non è applicabile ai crediti derivanti dall'erogazione
Part dell'assistenza farmaceutica per conto dell' dal momento che l'attività di
dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici svolta dal farmacista in
esecuzione del rapporto concessorio con l'azienda sanitaria locale essendo
intesa a realizzare, quale segmento del Servizio Sanitario Nazionale,
l'interesse pubblico della tutela della collettività, ha natura pubblicistica e
pertanto non può essere inquadrata nel paradigma della transazione
commerciale di cui all'art.2 co 1 lett. a) del citato decreto legislativo”.
Parte appellata sostiene invece la correttezza della decisione assunta dal primo giudice, posto che la giurisprudenza citata da parte appellante risultava riferita al diverso rapporto tra il SSR ed i farmacisti, rapporto regolato da altre norme rispetto a quello in questione ma, soprattutto, 6
disciplinato per la parte riguardante i pagamenti da un Accordo Collettivo
stipulato a latere della stessa norma di legge.
D'altra parte, non a caso in tutti i contratti degli ultimi anni, essendo ormai stato recepito come giusto ed equo principio da applicare anche ai
Parte rapporti tra ed erogatore privato, il riconoscimento degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 era stato espressamente previsto in una clausola.
Orbene, come già ripetutamente precisato da questo giudicante in analoghe controversie, la Suprema Corte (v. Cass. Civ., S.U. n. 35092 del
14.12.2023), ha sul punto, con orientamento ormai consolidato, riconosciuto
“il diritto della … struttura privata a vedersi corrispondere dal soggetto
pubblico gli interessi di mora nella misura prevista dal D.lgs. n. 231 del 2002,
… qualora tra l'Ente pubblico competente e la struttura sia stato concluso un
contratto, avente forma scritta a pena di nullità, in data successiva all'8
agosto 2002, con il quale l'Ente assume l'obbligo nei confronti della struttura
privata di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate
prestazioni di cura da essa erogate” (così anche Cass. 20391/2016 ed anche
Cass. 14349/2016; cfr. anche Cass. 17591/2018 e Cass. n. 17665/2019). Il
contratto sottoscritto dalle parti per l'anno 2010 - in atti allegato - prevede espressamente all'art. 7 i tempi e le modalità dei pagamenti delle prestazioni erogate.
Né ovviamente tale orientamento, come correttamente osserva parte appellata, può ritenersi in contrasto con i precedenti citati da parte appellata,
in quanto riferiti alla diversa ipotesi dell'assistenza farmaceutica.
Sulla base delle considerazioni che precedono, stante l'infondatezza 7
della censura di parte appellante, va quindi rigettata la proposta impugnazione,
con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono quindi la soccombenza dell'appellante , in persona del legale rapp.te pro Parte_1
tempore, e vanno liquidate in favore del Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro- tempore, come da dispositivo che
[...]
segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia, riguardante il solo riconoscimento degli interessi da (€ 5.201,00 ad € 26.000,00), nonché
considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate. Nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa svolta.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione di spese e competenze e ad entrambi i gradi di giudizio in favore dell'Avv.to Patrizia
Kivel Mazuy, dichiaratisi anticipataria.
Stante il rigetto della proposta impugnazione, devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento da parte dell'appellante , in Parte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto 8
dalla , in persona del legale rapp.te pro -tempore, con Parte_1
citazione del 22.12.2020, nei confronti del Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro- tempore, nonché avverso
[...]
la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4115/2020, resa in data 16.6.2020,
così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna la , in persona del legale rapp.te pro Parte_1
- tempore, al pagamento in favore del Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro- tempore, delle
[...]
spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi;
3) Dispone la distrazione di spese e competenze di cui al capo che precede in favore dell'Avv.to Patrizia Kivel Mazuy, dichiaratisi anticipataria;
4) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
, in persona del legale rapp.te pro tempore, di un ulteriore
[...]
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE 9
Fulvio Dacomo