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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 07 febbraio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 294/2024 R.G. promossa da come rappresentata e difesa dall'Avv.to Valerio Giulio Musso, Parte_1
del Foro di Torino
E
come rappresentata e difesa dall'Avv.to Valerio Giulio Musso, Parte_2
del Foro di Torino
ATTRICI
CONTRO
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice, come da memoria integrativa depositata in data 14 giugno 2024 ed verbale d'udienza 07 febbraio 2025 richiamata a formarne parte integrante:
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo all'occorrenza differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 cpc, richiamate in via meramente subordinata le conclusioni di cui all'intimazione di sfratto per morosità,
Nel merito, accertato e dichiarato che la Sig.ra occupa senza titolo CP_1 alcuno l'unità immobiliare di proprietà delle esponenti sita in IN PA (AT), Via del Pozzo 11, condannare la occupante a rilasciare libero e sgombero da sé persone e cose il
pagina 1 di 4 citato immobile, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di e Parte_1
fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
Parte_2
In via istruttoria [Omissis];
Con vittoria di spese e competenze, anche della fase di convalida e di mediazione>>.
Per parte resistente contumace: nessuna.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e esponevano che: Parte_1 Parte_2
1) erano proprietarie dell'unità immobiliare sita in IN PA (AT), Via del
Pozzo, civico numero 11, identificata al N.C.E.U. del Comune medesimo al foglio 8, mappale
52, subalterno 1, categoria A/4, classe 2, vani 5,5;
2) tale unità immobiliare era stata promessa in vendita a con contratto CP_1
“rent to buy” in data 29 agosto 2018;
3) la promissaria acquirente, a fronte del godimento immediato dell'immobile, si era impegnata a pagare il corrispettivo di trasferimento (pari a complessivi € 50.600,00) in canoni periodici mensili consecutivi di € 420,00 ciascuno, con versamento della differenza residua
(pari ad € 5.000,00) al momento della stipula del contratto di vendita, ovverosia entro e non oltre il 31 agosto 2028;
4) la promissaria acquirente stessa, tuttavia, aveva omesso la corresponsione dei predetti canoni a far data dal dicembre 2019 sino all'attualità.
Sulla scorta di quanto precede, premesso che ai sensi dell'art. 23, D.L. n.° 133/2014, come integrato dal D.L. n.° 59/2016, <il contratto [di “rent to buy”: ndr] si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo>> e che <per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile>>, Parte_1
e erano pertanto a chiedere convalidarsi nei confronti di Parte_2 CP_1 sfratto per morosità relativamente all'immobile oggetto di causa.
All'udienza del 08 febbraio 2024, non comparendo parte intimata, atteso come il contratto azionato non fosse stato (trascritto e nemmeno) registrato presso la competente
Agenzia delle Entrate, il Giudice provvedeva a mutare il rito con assegnazione di termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.
pagina 2 di 4 Depositava nel così demandato termine propria memoria parte attorea.
All'udienza del 02 luglio 2024, rilevato come fosse stato disertato dalla parte invitata il tentativo di mediazione instaurato dalle attrici ai sensi del D.L.vo n.° 28/2010, nella perdurante contumacia della resistente venivano ammesse le prove per CP_1
interrogatorio formale e testi da parte attorea instate con la predetta memoria integrativa.
All'udienza del 24 ottobre 2024, dato atto della mancata comparizione della resistente contumace, debitamente notificata dell'ordinanza ammissiva del di ella interrogatorio formale, a rendere lo stesso e sentito il teste , che confermava la perdurante Tes_1 occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte della più volte citata convenuta, il processo veniva quindi aggiornato all'udienza del 07 febbraio 2025 per discussione e rassegnazione conclusioni, previa concessione di termine per il deposito di note difensive autorizzate.
Alla suddetta udienza, sempre nella perdurante contumacia della propria controparte, la difesa attorea rassegnava infine le proprie conclusioni come in epigrafe.
RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito
Tribunale di Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
La domanda attorea è fondata e deve pertanto essere accolta.
Il contratto azionato, difatti, è nullo ex art. 1, comma 346, L. n.° 311, ai cui sensi <i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento [da cui la sottoposizione alla regola anche dei contratti cd. “rent to buy”: ndr], di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati>>.
Dal che, la (in giudizio ampiamente provata) perdurante occupazione, all'attualità, da parte della resistente dell'unità immobiliare di proprietà delle attrici CP_1
e risulta essere priva di alcun valido titolo, con Parte_1 Parte_2 derivante obbligo, in capo all'occupante medesima, di immediata sua consegna, alle aventi diritto, libera da persone e/o cose.
Sotto diverso profilo di indagine, poi, diversamente dalla nullità di cui all'art. 13, L. n.°
431/1998, quella di cui alla norma di legge sopra citata non consiste in una cd. “nullità di protezione”, essendo di conseguenza suscettibile anche di rilievo officioso da parte del
Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1421 c.c.
pagina 3 di 4 Con derivante superamento, pertanto, di qualsivoglia eventuale questione afferente profili di mutatio libelli in relazione alla domanda proposta da parte attorea in memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. rispetto quella in precedenza formulata in sede di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida.
Altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che conformemente pronunciare condanna di all'immediato rilascio, in favore di CP_1 Parte_1
e dell'unità immobiliare sita in IN PA (AT), Via del
[...] Parte_2
Pozzo, civico numero 11, identificata al N.C.E.U. del Comune medesimo al foglio 8, mappale
52, subalterno 1, categoria A/4, classe 2, vani 5,5, libera da persone e/o cose.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (nel valore prossimo alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), seguono, ex art. 91, comma 1, c.p.c., la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis , 645, 653 c.p.c.; definitivamente pronunciando;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
- accertato che occupa l'unità immobiliare di proprietà di CP_1 Parte_1
e sita in IN PA (AT), Via del Pozzo, civico numero
[...] Parte_2
11, identificata al N.C.E.U. del Comune medesimo al foglio 8, mappale 52, subalterno 1, categoria A/4, classe 2, vani 5,5, senza valido titolo alcuno;
- condanna a rilasciare immediatamente, in favore di CP_1 Parte_1
e libera da persone e/o cose, l'unità immobiliare stessa sita in
[...] Parte_2
IN PA (AT), Via del Pozzo, civico numero 11, identificata al N.C.E.U. del
Comune medesimo al foglio 8, mappale 52, subalterno 1, categoria A/4, classe 2, vani 5,5;
- condanna al pagamento della spese processuali da CP_1 Parte_1
e nel presente giudizio affrontate che in favore delle stesse si liquidano Parte_2
in complessivi € 4.049,00 (quattromilaquarantanove/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed IVA, se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre €
507,25 (cinquecentosette/25) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 07 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 07 febbraio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 294/2024 R.G. promossa da come rappresentata e difesa dall'Avv.to Valerio Giulio Musso, Parte_1
del Foro di Torino
E
come rappresentata e difesa dall'Avv.to Valerio Giulio Musso, Parte_2
del Foro di Torino
ATTRICI
CONTRO
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice, come da memoria integrativa depositata in data 14 giugno 2024 ed verbale d'udienza 07 febbraio 2025 richiamata a formarne parte integrante:
<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo all'occorrenza differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418 cpc, richiamate in via meramente subordinata le conclusioni di cui all'intimazione di sfratto per morosità,
Nel merito, accertato e dichiarato che la Sig.ra occupa senza titolo CP_1 alcuno l'unità immobiliare di proprietà delle esponenti sita in IN PA (AT), Via del Pozzo 11, condannare la occupante a rilasciare libero e sgombero da sé persone e cose il
pagina 1 di 4 citato immobile, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso di e Parte_1
fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
Parte_2
In via istruttoria [Omissis];
Con vittoria di spese e competenze, anche della fase di convalida e di mediazione>>.
Per parte resistente contumace: nessuna.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e esponevano che: Parte_1 Parte_2
1) erano proprietarie dell'unità immobiliare sita in IN PA (AT), Via del
Pozzo, civico numero 11, identificata al N.C.E.U. del Comune medesimo al foglio 8, mappale
52, subalterno 1, categoria A/4, classe 2, vani 5,5;
2) tale unità immobiliare era stata promessa in vendita a con contratto CP_1
“rent to buy” in data 29 agosto 2018;
3) la promissaria acquirente, a fronte del godimento immediato dell'immobile, si era impegnata a pagare il corrispettivo di trasferimento (pari a complessivi € 50.600,00) in canoni periodici mensili consecutivi di € 420,00 ciascuno, con versamento della differenza residua
(pari ad € 5.000,00) al momento della stipula del contratto di vendita, ovverosia entro e non oltre il 31 agosto 2028;
4) la promissaria acquirente stessa, tuttavia, aveva omesso la corresponsione dei predetti canoni a far data dal dicembre 2019 sino all'attualità.
Sulla scorta di quanto precede, premesso che ai sensi dell'art. 23, D.L. n.° 133/2014, come integrato dal D.L. n.° 59/2016, <il contratto [di “rent to buy”: ndr] si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo>> e che <per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile>>, Parte_1
e erano pertanto a chiedere convalidarsi nei confronti di Parte_2 CP_1 sfratto per morosità relativamente all'immobile oggetto di causa.
All'udienza del 08 febbraio 2024, non comparendo parte intimata, atteso come il contratto azionato non fosse stato (trascritto e nemmeno) registrato presso la competente
Agenzia delle Entrate, il Giudice provvedeva a mutare il rito con assegnazione di termine per il deposito di memorie integrative ex art. 426 c.p.c.
pagina 2 di 4 Depositava nel così demandato termine propria memoria parte attorea.
All'udienza del 02 luglio 2024, rilevato come fosse stato disertato dalla parte invitata il tentativo di mediazione instaurato dalle attrici ai sensi del D.L.vo n.° 28/2010, nella perdurante contumacia della resistente venivano ammesse le prove per CP_1
interrogatorio formale e testi da parte attorea instate con la predetta memoria integrativa.
All'udienza del 24 ottobre 2024, dato atto della mancata comparizione della resistente contumace, debitamente notificata dell'ordinanza ammissiva del di ella interrogatorio formale, a rendere lo stesso e sentito il teste , che confermava la perdurante Tes_1 occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte della più volte citata convenuta, il processo veniva quindi aggiornato all'udienza del 07 febbraio 2025 per discussione e rassegnazione conclusioni, previa concessione di termine per il deposito di note difensive autorizzate.
Alla suddetta udienza, sempre nella perdurante contumacia della propria controparte, la difesa attorea rassegnava infine le proprie conclusioni come in epigrafe.
RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito
Tribunale di Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
La domanda attorea è fondata e deve pertanto essere accolta.
Il contratto azionato, difatti, è nullo ex art. 1, comma 346, L. n.° 311, ai cui sensi <i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento [da cui la sottoposizione alla regola anche dei contratti cd. “rent to buy”: ndr], di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati>>.
Dal che, la (in giudizio ampiamente provata) perdurante occupazione, all'attualità, da parte della resistente dell'unità immobiliare di proprietà delle attrici CP_1
e risulta essere priva di alcun valido titolo, con Parte_1 Parte_2 derivante obbligo, in capo all'occupante medesima, di immediata sua consegna, alle aventi diritto, libera da persone e/o cose.
Sotto diverso profilo di indagine, poi, diversamente dalla nullità di cui all'art. 13, L. n.°
431/1998, quella di cui alla norma di legge sopra citata non consiste in una cd. “nullità di protezione”, essendo di conseguenza suscettibile anche di rilievo officioso da parte del
Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1421 c.c.
pagina 3 di 4 Con derivante superamento, pertanto, di qualsivoglia eventuale questione afferente profili di mutatio libelli in relazione alla domanda proposta da parte attorea in memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. rispetto quella in precedenza formulata in sede di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida.
Altro dovere per gli effetti al procedente Ufficio non residua che conformemente pronunciare condanna di all'immediato rilascio, in favore di CP_1 Parte_1
e dell'unità immobiliare sita in IN PA (AT), Via del
[...] Parte_2
Pozzo, civico numero 11, identificata al N.C.E.U. del Comune medesimo al foglio 8, mappale
52, subalterno 1, categoria A/4, classe 2, vani 5,5, libera da persone e/o cose.
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, sulla scorta dei parametri di cui al
DM n.° 147/2022 (nel valore prossimo alle medie tariffarie per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), seguono, ex art. 91, comma 1, c.p.c., la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis , 645, 653 c.p.c.; definitivamente pronunciando;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
- accertato che occupa l'unità immobiliare di proprietà di CP_1 Parte_1
e sita in IN PA (AT), Via del Pozzo, civico numero
[...] Parte_2
11, identificata al N.C.E.U. del Comune medesimo al foglio 8, mappale 52, subalterno 1, categoria A/4, classe 2, vani 5,5, senza valido titolo alcuno;
- condanna a rilasciare immediatamente, in favore di CP_1 Parte_1
e libera da persone e/o cose, l'unità immobiliare stessa sita in
[...] Parte_2
IN PA (AT), Via del Pozzo, civico numero 11, identificata al N.C.E.U. del
Comune medesimo al foglio 8, mappale 52, subalterno 1, categoria A/4, classe 2, vani 5,5;
- condanna al pagamento della spese processuali da CP_1 Parte_1
e nel presente giudizio affrontate che in favore delle stesse si liquidano Parte_2
in complessivi € 4.049,00 (quattromilaquarantanove/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed IVA, se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre €
507,25 (cinquecentosette/25) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 07 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
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