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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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- 1. Facebook: non è diffamazione accusare in un post il proprio legale di non onorare gli appuntamentiAccesso limitatoSara Turchetti · https://www.altalex.com/ · 12 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2025, n. 35416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35416 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AD PA ZA TO IH nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 35416 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 11/09/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 gennaio 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena in data 3 marzo 2023 con la quale RI De ND AI OU AN era stata condannata alla pena di 600,00 euro di multa in quanto riconosciuta colpevole, con le attenuanti generiche, del delitto di cui all’art. 595 cod. pen., commesso a Soliera (MO) il 28 maggio 2019, per avere offenso la reputazione di RI AR LI pubblicando, sulla pagina Facebook https://facebook.com/stefanoprampolini, i seguenti commenti: «cri ric ti conosco benissimo, sei quella che prenoti le cose poi non ti presenti! ma chi non ti conosce a Modena, sei una gran frequentatrice di festini! prima di parlare della mia dignità! penserai 2 volte!» e «...ti consiglio di trovare altri polli da spennare cercando di abusare della tua professione nei miei confronti! discriminazione anche questo è reato, penale tra l’altro». 2. RI De ND AI OU AN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, avv. Andrea Mattioli, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 603 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello respinto, senza adeguata motivazione, la richiesta di assumere prove decisive consistenti nell’escussione della teste ER UR e della persona offesa. In questo modo il diritto di difesa dell’imputata sarebbe stato violato, essendo la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale soggetta al solo limite della manifesta superfluità o irrilevanza. In realtà, l’effettiva datazione della querela avrebbe prodotto effetti sul piano procedurale, con dichiarazione della sua tardività e conseguente dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale. E la testimonianza della persona offesa, avrebbe cristallizzato l’immediatezza della ricezione delle offese e avrebbe confermato l’integrazione del depenalizzato reato di ingiuria. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla tardività della querela, già prospettata con il primo motivo di appello, Infatti, la persona offesa avrebbe dichiarato che la diffamazione era stata commessa durante un “confronto social” avvenuto, il 27 aprile 2019, sulla pagina facebook del candidato alla carica di sindaco, Stefano Prampolini. Tuttavia, la persona offesa, rendendosi conto che la querela sarebbe stata tardiva, con atto di integrazione avrebbe affermato che i fatti erano avvenuti il 28 maggio 2019. Per tale ragione, la difesa aveva chiesto l’esame della teste ER UR e della 3 stessa persona offesa. Tuttavia, la Corte avrebbe affermato che non sarebbe stato possibile ritenere che la frase offensiva fosse stata rivolta alla LI prima del 28 maggio 2019, senza però addurre elementi a sostegno. Invero, che lo scambio di commenti fosse avvenuto in un unico momento sarebbe provato dalla sequenza di post prodotti e, in particolare, con l’allegazione del “messaggio di posta privata” tra la De ND e la UR, avvenuto nell’immediatezza dei fatti, di cui si chiedeva l’acquisizione nel giudizio d’appello unitamente all’esame della UR. E che quella chat fosse intercorsa il 5 maggio 2019 si ricaverebbe dalla data visibile negli screenshot depositati in allegato alla querela, sicché il diverbio poteva essere avvenuto solo quel giorno o eventualmente prima. Secondo il Giudice di appello se è vero che la comunicazione tra l’imputata e la UR avvenne il 5 maggio 2019, non sarebbe possibile affermare che la frase offensiva fosse stata rivolta prima del 28 maggio 2019. L’assunto sarebbe illogico posto che l’imputata non potrebbe aver allegato le offese prima che fossero rivolte alla LI. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio della motivazione in relazione all’errata qualificazione giuridica dei fatti oggetto del processo. Il diverbio tra l’imputata e la LI sarebbe avvenuto nel post del candidato a sindaco, con uno scambio quasi immediato tra le due. Per tale ragione, avrebbe dovuto essere integrata la depenalizzata fattispecie di ingiuria e non quella di diffamazione, che ricorre quando non vi è contestualità tra la comunicazione dell’offesa e il recepimento della stessa da parte del destinatario. Sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità riterrebbe che quando non vi è immediatezza tra l’offesa e il recepimento di essa, e l’offeso resti estraneo alla comunicazione tra più persone senza poter confutare le frasi diffamatorie, allora risulterebbe integrato il reato di diffamazione, mentre quando vi è immediatezza e contezza sarebbe integrata l’ingiuria. La Corte felsinea si sarebbe limitata a sostenere che non v’era prova che la LI avesse ricevuto le offese nell’immediatezza, ma ciò sarebbe smentito dalle dichiarazioni della persona offesa e contraddirebbe quanto affermato dalla giurisprudenza secondo cui è integrata la fattispecie di ingiuria e non quella di diffamazione ove vi sia la presenza on line della vittima e ove vi sia la possibilità per la stessa di ricevere, quasi nell’immediatezza, l’asserito contenuto offensivo. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131- bis cod. pen., motivata dalla Corte territoriale con il fatto che la condotta era «grave», circostanza smentita dall’applicazione della sola pena pecuniaria. In ogni caso, l’esclusione della punibilità non potrebbe essere fondata sulla sola gravità dei fatti, dovendo tenersi conto anche della condotta dell’imputata susseguente ad 4 essi, nella specie pienamente rispettosa delle regole sociali, essendo l’imputata una persona incensurata. 3. In data 15 luglio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Va premesso che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in materia di diffamazione la Corte di cassazione può conoscere e valutare la natura offensiva delle espressioni che si assumono lesive dell’altrui reputazione. Infatti, è compito del Giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a verificare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, la reale portata lesiva delle frasi di contenuto asseritamente diffamatorio. Pertanto, in caso di esclusione di un’effettiva connotazione offensiva delle espressioni utilizzate, la Corte deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto di reato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 - 01; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749 - 01). 3. Tanto osservato, ritiene il Collegio che lo scrutinio del suddetto profilo non consenta di confermare la sussistenza del reato contestato. Invero, le frasi riportate nel capo di imputazione sono molteplici e riconducibili, sostanzialmente, a due gruppi distinti. Il primo di essi contiene due riferimenti ipoteticamente offensivi, costituiti dall’accusa rivolta alla querelante di prenotare «le cose» e di non presentarsi, nonché di essere una «gran frequentatrice di festini!». In realtà, la stessa sentenza impugnata si sofferma esclusivamente sulle espressioni contenute nella seconda frase, di cui appresso si dirà, riconoscendo, in tal modo, in carattere sostanzialmente inoffensivo delle proposizioni utilizzate nella prima di esse. Ciò è evidente per il riferimento alla «frequentazione di festini», espressione che, nella sua genericità, non può certo ritenersi evocativa di situazioni equivoche o finanche sconvenienti. Ma altrettanto è a dirsi per il richiamo alla prenotazione di non meglio indicate prestazioni e al fatto che la persona offesa non si presentasse per la loro somministrazione;
riferimento che rappresenta un comportamento certamente 5 non positivo, ma senza integrare, attesa la sua estrema vaghezza, alcun effettivo vulnus della reputazione della destinataria del riferimento in parola. Venendo, quindi, alle frasi che la sentenza impugnata ha ritenuto diffamatorie, l’imputata ha rivolto alla persona offesa l’invito a «trovare altri polli da spennare cercando di abusare della tua professione nei [suoi] confronti!». Tale riferimento è stato interpretato dalle sentenze di merito nei termini di un’accusa di esercitare abitualmente la professione forense in maniera scorretta, utilizzando il proprio ruolo per lucrare indebiti vantaggi di natura economica. E tuttavia tale ricostruzione del significato da attribuire alla frase de qua appare senz’altro arbitraria. Infatti, innanzitutto non emerge affatto, dal piano contenuto delle espressioni utilizzate, il riferimento a una sorta di diuturna strumentalizzazione del ruolo professionale da parte della persona offesa, che non viene accusata, quantomeno attraverso le espressioni indicate, di essere solita di avvalersi delle proprie competenze tecniche per avvantaggiarsi indebitamente, sul piano economico, ai danni dei propri clienti o di terzi soggetti. Al contrario, il tenore delle frasi contestate rimanda alla specifica situazione che vi aveva dato causa, riferibile esclusivamente al rapporto tra l’imputata e la destinataria delle stesse, non essendovi alcun elemento che autorizzi a ipotizzare la descritta estensione. In secondo luogo, l’espressione utilizzata, pur non particolarmente felice, è certamente interpretabile nel senso di un invito, ancorché ruvidamente espresso, ad astenersi dal coltivare iniziative giudiziarie volte procurare vantaggi di natura economica che l’imputata evidentemente riteneva indebiti, tanto da rifiutare categoricamente di potervi soggiacere, invitando la persona offesa a rivolgersi, eventualmente, non a lei quanto ad altre persone non determinate (indicate con la cruda espressione di «polli da spennare»). Dunque, anche tali espressioni non configurano alcuna lesione della reputazione della persona offesa, suonando semplicemente come una diffida a non vedersi rivolgere accuse o iniziative giudiziarie ritenute del tutto prive di fondamento. Ne consegue, pertanto, che le frasi attribuite all’imputata non possono ritenersi di natura diffamatoria, sicché il reato contestato deve essere escluso sin nella sua dimensione oggettiva, con conseguente insussistenza del fatto. 4. Dalla ritenuta esclusione del reato contestato deriva l’assorbimento degli ulteriori profili di doglianza, prevalendo la declaratoria di insussistenza del fatto sull’eventuale pronuncia di non doversi procedere per tardività della querela ovvero sull’eventuale applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. (la quale presuppone, ovviamente, l’esistenza del reato). 6 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in data 11 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA EN RO ZZ
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 35416 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 11/09/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14 gennaio 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena in data 3 marzo 2023 con la quale RI De ND AI OU AN era stata condannata alla pena di 600,00 euro di multa in quanto riconosciuta colpevole, con le attenuanti generiche, del delitto di cui all’art. 595 cod. pen., commesso a Soliera (MO) il 28 maggio 2019, per avere offenso la reputazione di RI AR LI pubblicando, sulla pagina Facebook https://facebook.com/stefanoprampolini, i seguenti commenti: «cri ric ti conosco benissimo, sei quella che prenoti le cose poi non ti presenti! ma chi non ti conosce a Modena, sei una gran frequentatrice di festini! prima di parlare della mia dignità! penserai 2 volte!» e «...ti consiglio di trovare altri polli da spennare cercando di abusare della tua professione nei miei confronti! discriminazione anche questo è reato, penale tra l’altro». 2. RI De ND AI OU AN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, avv. Andrea Mattioli, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 603 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello respinto, senza adeguata motivazione, la richiesta di assumere prove decisive consistenti nell’escussione della teste ER UR e della persona offesa. In questo modo il diritto di difesa dell’imputata sarebbe stato violato, essendo la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale soggetta al solo limite della manifesta superfluità o irrilevanza. In realtà, l’effettiva datazione della querela avrebbe prodotto effetti sul piano procedurale, con dichiarazione della sua tardività e conseguente dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale. E la testimonianza della persona offesa, avrebbe cristallizzato l’immediatezza della ricezione delle offese e avrebbe confermato l’integrazione del depenalizzato reato di ingiuria. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla tardività della querela, già prospettata con il primo motivo di appello, Infatti, la persona offesa avrebbe dichiarato che la diffamazione era stata commessa durante un “confronto social” avvenuto, il 27 aprile 2019, sulla pagina facebook del candidato alla carica di sindaco, Stefano Prampolini. Tuttavia, la persona offesa, rendendosi conto che la querela sarebbe stata tardiva, con atto di integrazione avrebbe affermato che i fatti erano avvenuti il 28 maggio 2019. Per tale ragione, la difesa aveva chiesto l’esame della teste ER UR e della 3 stessa persona offesa. Tuttavia, la Corte avrebbe affermato che non sarebbe stato possibile ritenere che la frase offensiva fosse stata rivolta alla LI prima del 28 maggio 2019, senza però addurre elementi a sostegno. Invero, che lo scambio di commenti fosse avvenuto in un unico momento sarebbe provato dalla sequenza di post prodotti e, in particolare, con l’allegazione del “messaggio di posta privata” tra la De ND e la UR, avvenuto nell’immediatezza dei fatti, di cui si chiedeva l’acquisizione nel giudizio d’appello unitamente all’esame della UR. E che quella chat fosse intercorsa il 5 maggio 2019 si ricaverebbe dalla data visibile negli screenshot depositati in allegato alla querela, sicché il diverbio poteva essere avvenuto solo quel giorno o eventualmente prima. Secondo il Giudice di appello se è vero che la comunicazione tra l’imputata e la UR avvenne il 5 maggio 2019, non sarebbe possibile affermare che la frase offensiva fosse stata rivolta prima del 28 maggio 2019. L’assunto sarebbe illogico posto che l’imputata non potrebbe aver allegato le offese prima che fossero rivolte alla LI. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio della motivazione in relazione all’errata qualificazione giuridica dei fatti oggetto del processo. Il diverbio tra l’imputata e la LI sarebbe avvenuto nel post del candidato a sindaco, con uno scambio quasi immediato tra le due. Per tale ragione, avrebbe dovuto essere integrata la depenalizzata fattispecie di ingiuria e non quella di diffamazione, che ricorre quando non vi è contestualità tra la comunicazione dell’offesa e il recepimento della stessa da parte del destinatario. Sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità riterrebbe che quando non vi è immediatezza tra l’offesa e il recepimento di essa, e l’offeso resti estraneo alla comunicazione tra più persone senza poter confutare le frasi diffamatorie, allora risulterebbe integrato il reato di diffamazione, mentre quando vi è immediatezza e contezza sarebbe integrata l’ingiuria. La Corte felsinea si sarebbe limitata a sostenere che non v’era prova che la LI avesse ricevuto le offese nell’immediatezza, ma ciò sarebbe smentito dalle dichiarazioni della persona offesa e contraddirebbe quanto affermato dalla giurisprudenza secondo cui è integrata la fattispecie di ingiuria e non quella di diffamazione ove vi sia la presenza on line della vittima e ove vi sia la possibilità per la stessa di ricevere, quasi nell’immediatezza, l’asserito contenuto offensivo. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131- bis cod. pen., motivata dalla Corte territoriale con il fatto che la condotta era «grave», circostanza smentita dall’applicazione della sola pena pecuniaria. In ogni caso, l’esclusione della punibilità non potrebbe essere fondata sulla sola gravità dei fatti, dovendo tenersi conto anche della condotta dell’imputata susseguente ad 4 essi, nella specie pienamente rispettosa delle regole sociali, essendo l’imputata una persona incensurata. 3. In data 15 luglio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Va premesso che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in materia di diffamazione la Corte di cassazione può conoscere e valutare la natura offensiva delle espressioni che si assumono lesive dell’altrui reputazione. Infatti, è compito del Giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a verificare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, la reale portata lesiva delle frasi di contenuto asseritamente diffamatorio. Pertanto, in caso di esclusione di un’effettiva connotazione offensiva delle espressioni utilizzate, la Corte deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto di reato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145 - 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706 - 01; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749 - 01). 3. Tanto osservato, ritiene il Collegio che lo scrutinio del suddetto profilo non consenta di confermare la sussistenza del reato contestato. Invero, le frasi riportate nel capo di imputazione sono molteplici e riconducibili, sostanzialmente, a due gruppi distinti. Il primo di essi contiene due riferimenti ipoteticamente offensivi, costituiti dall’accusa rivolta alla querelante di prenotare «le cose» e di non presentarsi, nonché di essere una «gran frequentatrice di festini!». In realtà, la stessa sentenza impugnata si sofferma esclusivamente sulle espressioni contenute nella seconda frase, di cui appresso si dirà, riconoscendo, in tal modo, in carattere sostanzialmente inoffensivo delle proposizioni utilizzate nella prima di esse. Ciò è evidente per il riferimento alla «frequentazione di festini», espressione che, nella sua genericità, non può certo ritenersi evocativa di situazioni equivoche o finanche sconvenienti. Ma altrettanto è a dirsi per il richiamo alla prenotazione di non meglio indicate prestazioni e al fatto che la persona offesa non si presentasse per la loro somministrazione;
riferimento che rappresenta un comportamento certamente 5 non positivo, ma senza integrare, attesa la sua estrema vaghezza, alcun effettivo vulnus della reputazione della destinataria del riferimento in parola. Venendo, quindi, alle frasi che la sentenza impugnata ha ritenuto diffamatorie, l’imputata ha rivolto alla persona offesa l’invito a «trovare altri polli da spennare cercando di abusare della tua professione nei [suoi] confronti!». Tale riferimento è stato interpretato dalle sentenze di merito nei termini di un’accusa di esercitare abitualmente la professione forense in maniera scorretta, utilizzando il proprio ruolo per lucrare indebiti vantaggi di natura economica. E tuttavia tale ricostruzione del significato da attribuire alla frase de qua appare senz’altro arbitraria. Infatti, innanzitutto non emerge affatto, dal piano contenuto delle espressioni utilizzate, il riferimento a una sorta di diuturna strumentalizzazione del ruolo professionale da parte della persona offesa, che non viene accusata, quantomeno attraverso le espressioni indicate, di essere solita di avvalersi delle proprie competenze tecniche per avvantaggiarsi indebitamente, sul piano economico, ai danni dei propri clienti o di terzi soggetti. Al contrario, il tenore delle frasi contestate rimanda alla specifica situazione che vi aveva dato causa, riferibile esclusivamente al rapporto tra l’imputata e la destinataria delle stesse, non essendovi alcun elemento che autorizzi a ipotizzare la descritta estensione. In secondo luogo, l’espressione utilizzata, pur non particolarmente felice, è certamente interpretabile nel senso di un invito, ancorché ruvidamente espresso, ad astenersi dal coltivare iniziative giudiziarie volte procurare vantaggi di natura economica che l’imputata evidentemente riteneva indebiti, tanto da rifiutare categoricamente di potervi soggiacere, invitando la persona offesa a rivolgersi, eventualmente, non a lei quanto ad altre persone non determinate (indicate con la cruda espressione di «polli da spennare»). Dunque, anche tali espressioni non configurano alcuna lesione della reputazione della persona offesa, suonando semplicemente come una diffida a non vedersi rivolgere accuse o iniziative giudiziarie ritenute del tutto prive di fondamento. Ne consegue, pertanto, che le frasi attribuite all’imputata non possono ritenersi di natura diffamatoria, sicché il reato contestato deve essere escluso sin nella sua dimensione oggettiva, con conseguente insussistenza del fatto. 4. Dalla ritenuta esclusione del reato contestato deriva l’assorbimento degli ulteriori profili di doglianza, prevalendo la declaratoria di insussistenza del fatto sull’eventuale pronuncia di non doversi procedere per tardività della querela ovvero sull’eventuale applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. (la quale presuppone, ovviamente, l’esistenza del reato). 6 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in data 11 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA EN RO ZZ