CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 273/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
TI ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5841/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15004/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033145330000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033145330000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033145330000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033145330000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 05/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.6.2023 Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificatagli il 12.6.2023; deduceva di avere aderito alla definizione agevolata (c.d. Rottamazione delle cartelle), ma che, nonostante i pagamenti effettuati risultava ancora integralmente il credito oggetto di definizione agevolata. Il contribuente chiedeva di accertare che null'altro era dovuto.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedeva il rigetto del ricorso e, comunque, il difetto di giurisdizione per i contributi previdenziali.
La C.G.T. di primo grado di Roma, dopo avere osservato il difetto di giurisdizione per gli importi di natura non tributaria (contributi previdenziali) per il resto accoglieva parzialmente il ricorso.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'ADER chiedendone la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'impugnata sentenza ha errato nell'accogliere parzialmente il ricorso.
Invero, il Collegio rileva che avverso l'intimazione notificata il 12.5.2023, con cui si richiedeva il pagamento di numerose cartelle, in primo grado è stato accolto sia pure parzialmente.
Infatti, i primi giudici, non hanno considerato che con riguardo alle cartelle sottese all'intimazione vi erano stati pagamenti da parte del contribuente, ben consapevole che gli stessi erano dovuti, tanto da ricorrere al beneficio dell'ammissione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione cartelle) senza però poi provvedere ai relativi pagamenti, se non in misura parziale.
E' evidente, quindi, che la sentenza di primo grado va riformata per non essere minimamente dimostrato l'assolvimento dei debiti tributari ivi sanciti, salvo ovviamente, la necessaria detrazione dei parziali pagamenti effettuati.
Alla luce della ricostruzione sopra indicata, che comporta la riforma della sentenza impugnata, parte appellata nulla ha obiettato e, addirittura, non costituendosi in appello.
Le spese possono compensarsi considerata la peculiarità della vicenda. Tuttavia la contumacia di parte appellata impedisce la pronuncia sulle spese, conseguentemente non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 ottobre 2025, in riforma della gravata sentenza, accoglie l'appello. Nulla sulle spese di grado. Così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
TI ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5841/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15004/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033145330000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033145330000 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033145330000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239033145330000 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 05/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.6.2023 Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificatagli il 12.6.2023; deduceva di avere aderito alla definizione agevolata (c.d. Rottamazione delle cartelle), ma che, nonostante i pagamenti effettuati risultava ancora integralmente il credito oggetto di definizione agevolata. Il contribuente chiedeva di accertare che null'altro era dovuto.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedeva il rigetto del ricorso e, comunque, il difetto di giurisdizione per i contributi previdenziali.
La C.G.T. di primo grado di Roma, dopo avere osservato il difetto di giurisdizione per gli importi di natura non tributaria (contributi previdenziali) per il resto accoglieva parzialmente il ricorso.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'ADER chiedendone la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
L'impugnata sentenza ha errato nell'accogliere parzialmente il ricorso.
Invero, il Collegio rileva che avverso l'intimazione notificata il 12.5.2023, con cui si richiedeva il pagamento di numerose cartelle, in primo grado è stato accolto sia pure parzialmente.
Infatti, i primi giudici, non hanno considerato che con riguardo alle cartelle sottese all'intimazione vi erano stati pagamenti da parte del contribuente, ben consapevole che gli stessi erano dovuti, tanto da ricorrere al beneficio dell'ammissione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione cartelle) senza però poi provvedere ai relativi pagamenti, se non in misura parziale.
E' evidente, quindi, che la sentenza di primo grado va riformata per non essere minimamente dimostrato l'assolvimento dei debiti tributari ivi sanciti, salvo ovviamente, la necessaria detrazione dei parziali pagamenti effettuati.
Alla luce della ricostruzione sopra indicata, che comporta la riforma della sentenza impugnata, parte appellata nulla ha obiettato e, addirittura, non costituendosi in appello.
Le spese possono compensarsi considerata la peculiarità della vicenda. Tuttavia la contumacia di parte appellata impedisce la pronuncia sulle spese, conseguentemente non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 ottobre 2025, in riforma della gravata sentenza, accoglie l'appello. Nulla sulle spese di grado. Così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025