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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Causa n. 12/2024 RG Lav.
TRIBUNALE DI VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.Paolo Sartorello,
nell'udienza del giorno 31/01/2025, nella causa n. 12/2024 Ruolo Lav. vertente tra:
Parte_1
(Avv. LANDO GIAMPAOLO e CERESANI MARCO)
e
Controparte_1
(Avv. VIO GIANLUCA) ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente;
- accerta l'inefficacia della delibera di esclusione della ricorrente dalla società cooperativa convenuta;
- condanna la convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a corrisponderle un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
1 trattamento di fine rapporto (euro 1.590,19 mensili), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, con applicazione del tasso di cui all'art. 1284 c. 4 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale;
- condanna la convenuta al versamento, per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 7.500,00, oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni. Il giudice dott. Paolo Sartorello
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TRIBUNALE DI VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.Paolo Sartorello,
nell'udienza del giorno 31/01/2025, nella causa n. 12/2024 Ruolo Lav. vertente tra:
Parte_1
(Avv. LANDO GIAMPAOLO e CERESANI MARCO)
e
Controparte_1
(Avv. VIO GIANLUCA) ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente;
- accerta l'inefficacia della delibera di esclusione della ricorrente dalla società cooperativa convenuta;
- condanna la convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a corrisponderle un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
1 trattamento di fine rapporto (euro 1.590,19 mensili), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, con applicazione del tasso di cui all'art. 1284 c. 4 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale;
- condanna la convenuta al versamento, per il periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 7.500,00, oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni. Il giudice dott. Paolo Sartorello
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