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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 41217/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 26.2.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'opponente, in sostituzione dell'Avvocato Massimo Romiti, l'Avvocata Cinzia Pucci la quale si riporta agli atti di parte.
Per l'opposta è presente l'Avvocato Maziar Olia si riporta alle note conclusive, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,58.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 41217/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
41217/2021, tra il Sig. (Avvocato Massimo Romiti ed Avvocata Cristina Romiti); Parte_1
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Maziar Controparte_1
Olia ed Avvocato Marco Fumelli);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 26.2.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Con riferimento all'eccezione di tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, si rileva che quest'ultimo, depositato il 5.11.2020, è stato notificato il 6.5.2021 (cfr. doc.11 del fascicolo dell'opposta in sede di opposizione) e, quindi, ben oltre il termine di cui all'art.644 c.p.c., ai sensi del quale, dunque, il provvedimento monitorio deve essere dichiarato inefficace.
1a. Ciò posto, va sottolineato che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di cui all'art.644 c.p.c. – con conseguente rimozione dell'intimazione di pagamento con esso espressa, a seguito dell'inefficacia del provvedimento monitorio, ed impedimento del verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla – non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ove, pertanto, su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. Cass. civ., 16.1.2013, n.951).
Nel caso in esame, quindi, occorre procedere alla verifica della fondatezza della pretesa sostanziale dell'opposta, ancorché il decreto ingiuntivo non sia stato, precedentemente, dichiarato inefficace.
2. In ordine al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, va premessa l'applicabilità della normativa del d. lgs. n.206/2005 in ragione della qualità di consumatore e di professionista in capo,
rispettivamente, all'opponente ed all'opposta.
3. Con riferimento all'eccezione di nullità (di protezione) della clausola di tacito rinnovo dell'efficacia del contratto, occorre precisare che l'art.33, lettera i), del predetto d. lgs. n.206/2005
prevede la vessatorietà della clausola che stabilisca un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione.
Nel caso in esame, è opinione di questo giudicante che – avendo il rapporto una durata semestrale,
tacitamente rinnovabile, salva disdetta – la previsione di un termine di trenta giorni prima della scadenza contrattuale per la comunicazione della disdetta medesima non costituisca un eccessivo anticipo ai fini dello scioglimento del rapporto.
La clausola, pertanto, è perfettamente valida ed efficace.
4. In relazione alla eccezione di vessatorietà di altre clausole, parte opponente non illustra minimamente in cosa consista l'eventuale squilibrio di tali condizioni contrattuali a svantaggio del consumatore.
L'eccezione, pertanto, non può essere neppure esaminata.
5. Quanto all'asserita esistenza di una cessione del natante – che comporterebbe la carenza di legittimazione (rectius: titolarità) passiva nell'obbligazione dedotta – attesa la contestazione dell'opposta, l'opponente non dimostra in alcun modo la sussistenza di un trasferimento dell'imbarcazione.
6. Vertendo, dunque, la presente controversia in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va,
anzitutto, richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento, secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ., 15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
6a. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, l'opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di ormeggio e/o rimessaggio – non contestato dall'opponente – in forza del quale è sorta l'obbligazione a carico dell'opponente (doc.2 del fascicolo dell'opposta in sede di opposizione). 7. A fronte dei rilievi del Sig. , l'opposta ha dimostrato la presenza del natante presso il Pt_1
luogo di rimessaggio.
Ed infatti, il teste Sig. , escusso all'udienza del 18.1.2024, ha confermato tale Testimone_1
presenza dal 2008 al giorno della deposizione.
Anche il teste Sig. sentito alla medesima udienza, ha dichiarato di aver sempre Testimone_2
visto l'imbarcazione sin dal 2010.
8. Sotto il profilo dell'adempimento del Sig. , quest'ultimo non ha in alcun modo dimostrato Pt_1
di aver adempiuto la propria obbligazione di pagamento ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempienza.
9. Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente ai sensi dell'art.2948 c.c.,
la ha prodotto due missive che – in tesi – avrebbero interrotto il periodo Controparte_1
necessario all'estinzione (parziale) del diritto (doc.3 del fascicolo dell'opposta in sede di opposizione).
Va osservato, peraltro, che tali comunicazioni non sono state ricevute dall'opponente e, pertanto,
risultano inidonee a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.
10. Deve, quindi, riconoscersi, in favore dell'opponente, il diritto al pagamento di una somma pari ai canoni maturati dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino ai cinque anni antecedenti a tale giorno.
10a. Stante il permanere della validità e dell'efficacia del contratto nonché la non provata rimozione del natante dal luogo di rimessaggio, Sig. , inoltre, dovrà essere condannato al versamento Pt_1
degli ulteriori canoni maturati dalla suddetta data di notifica del provvedimento monitorio.
11. Attesa la parziale soccombenza della sul quantum debeatur, si ritiene Controparte_1
equo compensare le spese di lite – da distrarsi in favore dei difensori dell'opposta – in ragione della metà.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n.17325/2020 reso dal Tribunale di Roma in data 3 –
5.11.2020;
- condanna il Sig. al pagamento, in favore della in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle somme indicate in motivazione;
- compensando le spese del giudizio di opposizione in ragione della metà, condanna, infine, il
Sig. al pagamento, in favore dei difensori della Parte_1 Controparte_1
Avvocato Maziar Olia ed Avvocato Marco Fumelli – dichiaratisi antistatari, con il vincolo della solidarietà attiva tra gli stessi – delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro
2.600,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 26 febbraio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 26.2.2025, aperto il verbale alle ore 10,30, è presente per l'opponente, in sostituzione dell'Avvocato Massimo Romiti, l'Avvocata Cinzia Pucci la quale si riporta agli atti di parte.
Per l'opposta è presente l'Avvocato Maziar Olia si riporta alle note conclusive, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,58.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 41217/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
41217/2021, tra il Sig. (Avvocato Massimo Romiti ed Avvocata Cristina Romiti); Parte_1
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Maziar Controparte_1
Olia ed Avvocato Marco Fumelli);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 26.2.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Con riferimento all'eccezione di tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, si rileva che quest'ultimo, depositato il 5.11.2020, è stato notificato il 6.5.2021 (cfr. doc.11 del fascicolo dell'opposta in sede di opposizione) e, quindi, ben oltre il termine di cui all'art.644 c.p.c., ai sensi del quale, dunque, il provvedimento monitorio deve essere dichiarato inefficace.
1a. Ciò posto, va sottolineato che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di cui all'art.644 c.p.c. – con conseguente rimozione dell'intimazione di pagamento con esso espressa, a seguito dell'inefficacia del provvedimento monitorio, ed impedimento del verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla – non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ove, pertanto, su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. Cass. civ., 16.1.2013, n.951).
Nel caso in esame, quindi, occorre procedere alla verifica della fondatezza della pretesa sostanziale dell'opposta, ancorché il decreto ingiuntivo non sia stato, precedentemente, dichiarato inefficace.
2. In ordine al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, va premessa l'applicabilità della normativa del d. lgs. n.206/2005 in ragione della qualità di consumatore e di professionista in capo,
rispettivamente, all'opponente ed all'opposta.
3. Con riferimento all'eccezione di nullità (di protezione) della clausola di tacito rinnovo dell'efficacia del contratto, occorre precisare che l'art.33, lettera i), del predetto d. lgs. n.206/2005
prevede la vessatorietà della clausola che stabilisca un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione.
Nel caso in esame, è opinione di questo giudicante che – avendo il rapporto una durata semestrale,
tacitamente rinnovabile, salva disdetta – la previsione di un termine di trenta giorni prima della scadenza contrattuale per la comunicazione della disdetta medesima non costituisca un eccessivo anticipo ai fini dello scioglimento del rapporto.
La clausola, pertanto, è perfettamente valida ed efficace.
4. In relazione alla eccezione di vessatorietà di altre clausole, parte opponente non illustra minimamente in cosa consista l'eventuale squilibrio di tali condizioni contrattuali a svantaggio del consumatore.
L'eccezione, pertanto, non può essere neppure esaminata.
5. Quanto all'asserita esistenza di una cessione del natante – che comporterebbe la carenza di legittimazione (rectius: titolarità) passiva nell'obbligazione dedotta – attesa la contestazione dell'opposta, l'opponente non dimostra in alcun modo la sussistenza di un trasferimento dell'imbarcazione.
6. Vertendo, dunque, la presente controversia in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va,
anzitutto, richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento, secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ., 15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
6a. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, l'opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di ormeggio e/o rimessaggio – non contestato dall'opponente – in forza del quale è sorta l'obbligazione a carico dell'opponente (doc.2 del fascicolo dell'opposta in sede di opposizione). 7. A fronte dei rilievi del Sig. , l'opposta ha dimostrato la presenza del natante presso il Pt_1
luogo di rimessaggio.
Ed infatti, il teste Sig. , escusso all'udienza del 18.1.2024, ha confermato tale Testimone_1
presenza dal 2008 al giorno della deposizione.
Anche il teste Sig. sentito alla medesima udienza, ha dichiarato di aver sempre Testimone_2
visto l'imbarcazione sin dal 2010.
8. Sotto il profilo dell'adempimento del Sig. , quest'ultimo non ha in alcun modo dimostrato Pt_1
di aver adempiuto la propria obbligazione di pagamento ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempienza.
9. Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente ai sensi dell'art.2948 c.c.,
la ha prodotto due missive che – in tesi – avrebbero interrotto il periodo Controparte_1
necessario all'estinzione (parziale) del diritto (doc.3 del fascicolo dell'opposta in sede di opposizione).
Va osservato, peraltro, che tali comunicazioni non sono state ricevute dall'opponente e, pertanto,
risultano inidonee a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.
10. Deve, quindi, riconoscersi, in favore dell'opponente, il diritto al pagamento di una somma pari ai canoni maturati dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino ai cinque anni antecedenti a tale giorno.
10a. Stante il permanere della validità e dell'efficacia del contratto nonché la non provata rimozione del natante dal luogo di rimessaggio, Sig. , inoltre, dovrà essere condannato al versamento Pt_1
degli ulteriori canoni maturati dalla suddetta data di notifica del provvedimento monitorio.
11. Attesa la parziale soccombenza della sul quantum debeatur, si ritiene Controparte_1
equo compensare le spese di lite – da distrarsi in favore dei difensori dell'opposta – in ragione della metà.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n.17325/2020 reso dal Tribunale di Roma in data 3 –
5.11.2020;
- condanna il Sig. al pagamento, in favore della in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, delle somme indicate in motivazione;
- compensando le spese del giudizio di opposizione in ragione della metà, condanna, infine, il
Sig. al pagamento, in favore dei difensori della Parte_1 Controparte_1
Avvocato Maziar Olia ed Avvocato Marco Fumelli – dichiaratisi antistatari, con il vincolo della solidarietà attiva tra gli stessi – delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro
2.600,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 26 febbraio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò