Art. 3.
L' articolo 505 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 505. - (Giudizio direttissimo davanti al pretore). - Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore, citando su ordine anche orale di questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia o, in mancanza, quello d'ufficio.
Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro le quarantotto ore dall'arresto.
Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto.
Se l'arresto e' convalidato e il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in liberta', si procede immediatamente al giudizio secondo le forme del giudizio direttissimo.
Su istanza dell'imputato il pretore puo' concedere un rinvio di non piu' di cinque giorni per provvedere alla difesa.
Se l'arresto non e' convalidato perche' non si deve promuovere l'azione penale, il pretore provvede a norma dell'articolo 74. Se l'arresto non e' convalidato per motivo diverso, il pretore puo' procedere a giudizio direttissimo se l'imputato vi consente.
Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore puo' procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel primo o nell'ultimo capoverso dell'articolo 502.
Il potere esercita i poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice, ai sensi degli articoli precedenti".
L' articolo 505 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 505. - (Giudizio direttissimo davanti al pretore). - Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore, citando su ordine anche orale di questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia o, in mancanza, quello d'ufficio.
Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro le quarantotto ore dall'arresto.
Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto.
Se l'arresto e' convalidato e il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in liberta', si procede immediatamente al giudizio secondo le forme del giudizio direttissimo.
Su istanza dell'imputato il pretore puo' concedere un rinvio di non piu' di cinque giorni per provvedere alla difesa.
Se l'arresto non e' convalidato perche' non si deve promuovere l'azione penale, il pretore provvede a norma dell'articolo 74. Se l'arresto non e' convalidato per motivo diverso, il pretore puo' procedere a giudizio direttissimo se l'imputato vi consente.
Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore puo' procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel primo o nell'ultimo capoverso dell'articolo 502.
Il potere esercita i poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice, ai sensi degli articoli precedenti".