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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/08/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1798/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CALTANISSETTA.
, in persona del Parte_2
Ministro pro tempore (C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI P.IVA_2
CALTANISSETTA
-attori opponenti-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. LO VERSO FABIO Controparte_1 P.IVA_3
-convenuta opposta-
*
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' e il Parte_3
hanno citato in giudizio la società Parte_2 [...]
(da ora “la società”), per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 501/2018, emesso dal Tribunale di Enna il 22 novembre 2018 nel procedimento monitorio iscritto al n.
R.G. 1273/2018.
Con il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 49.570,06, oltre ad interessi moratori dalla scadenza sino al soddisfo, in forza delle fatture emesse a titolo di corrispettivo per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra
Sant'Onofrio di facente parte dell'Istituto comprensivo, in forza di contratto di appalto stipulato in Pt_3 data 1.03.2018 con la Società Controparte_1
In particolare, parte opponente ha eccepito: i) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Enna in favore del Tribunale di Caltanissetta sede dell'Avvocatura dello Stato;
ii) l'infondatezza della pretesa creditoria;
(iii) l'avvenuto pagamento della sorte capitale.
Gli opponenti hanno quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo: i) il rigetto di tutte le domande ed eccezioni formulate da parte opponente in quanto infondate;
ii) la cessazione della materia del contendere con riferimento al pagamento dell'importo ingiunto a titolo di capitale successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo;
iii) la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate con il decreto ingiuntivo opposto e delle spese del presente giudizio.
Con ordinanza del 20.12.2021, il Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. alla quale solamente parte opposta ha aderito.
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e sono stati concessi alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma solamente dall'opposta, la causa viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
*
2. Sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
Gli opponenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito affermando la competenza del Tribunale di Caltanissetta in quanto ai sensi dell'art 25 c.p.c.
2 Parte opposta ha contestato l'indicazione del giudice competente sostenendo che il foro di è il foro Pt_3 stabilito dalle parti nel contratto di appalto ed il foro in cui hanno sede la P.A. convenuta e la tesoreria che ha curato i pagamenti.
L'eccezione di parte opponente non merita accoglimento, in quanto infondata per i medesimi motivi già enucleati nell'ordinanza del 20.12.2021, di seguito riportati.
In particolare, giova rammentare che, in ordine all'eccezione di carenza di incompetenza territoriale, la
Corte di Cassazione ha costantemente affermato il principio che “in tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del “forum destinatae solutionis” spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento.
Ed ancora in tema di competenza il Tribunale di Roma ha precisato che nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la competenza territoriale deve sì essere individuata secondo il forum destinatae solutionis, ma che le norme sulla contabilità pubblica non rendono il predetto foro esclusivo, essendo questo concorrente, con il forum contractus; con la conseguenza che nel formulare l'eccezione di incompetenza territoriale, “l'Ente Pubblico non può limitarsi ad invocare il foro della tesoreria, ma ha l'onere di contestare specificatamente gli altri momenti di collegamento idonei a radicare la competenza del giudice adito.” (cfr. Tribunale di Roma, Ord. 7.06.2019)
Ciò posto, nel caso di specie, ricorrono entrambi i criteri richiamati dalla giurisprudenza citata. Invero all'art. 23 del contratto di appalto dell'1.03.2018 le parti hanno convenuto che per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Pt_3
Inoltre, il foro di oltre ad essere il foro stabilito ex art. 28 c.p.c dalle parti, costituisce altresì il foro Pt_3 in cui ha sede la pubblica amministrazione convenuta e dove ha sede la tesoreria che ha curato i pagamenti.
*
3 3. Sulla pretesa creditoria.
Parte opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria e l'avvenuto pagamento della sorte capitale.
Parte opposta ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento all'importo capitale pagato di cui al decreto ingiuntivo n. 501/2018, emesso dal Tribunale di
Enna il 22.11.2018 e notificato il 5.12.2018, chiedendo però la condanna degli opponenti al pagamento delle spese processuali liquidate con il decreto ingiuntivo opposto e delle spese del presente giudizio.
Nel caso di specie, avendo l' corrisposto alla società opposta Parte_1
l'importo capitale di cui al predetto decreto ingiuntivo, va accolta la richiesta dichiarazione della cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e a contraddire delle parti relativamente al suddetto credito, residuando unicamente un contrasto sulle spese processuali liquidate col decreto ingiuntivo pari ad € 1.466,24 e sulle spese di lite del presente giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio tra le parti deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, come richiesto da parte opposta.
Infatti, nel caso in cui venga pronunciata la cessazione della materia del contendere e la controversia continui solo in funzione della decisione da assumere in ordine alla ripartizione delle spese processuali, il Giudice - previa sintetica valutazione di fondatezza della originaria domanda - decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, pronuncia direttamente in ordine alle spese dell'intero processo
(Cass., sentenza n. 17334/2005; Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 25478/2021).
Con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la Cassazione più recente suole ritenere che, non essendo un tale giudizio limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la "cessazione della materia del contendere" verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (cfr.:
Cass. Sez. I, n. 13085/2008).
La Cassazione ha anche affermato che se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso, l'opposizione va accolta per "cessazione della materia del contendere" e il decreto va revocato, mentre l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso
4 e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. (cfr.: Cass. civile, sez. II, n.
5336/1997).
Tanto osservato, ritiene il Tribunale che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale,
l'opposizione sarebbe stata rigettata per i motivi di seguito esposti.
Come sopra riportato, con il decreto ingiuntivo n. 501/2018 il Tribunale di Enna ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 49.570,06, oltre ad interessi moratori dalla scadenza sino al soddisfo, in forza delle fatture emesse a titolo di corrispettivo per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra Sant'Onofrio di facente parte dell' Pt_3 Parte_1
” di Parte_1 Pt_3
Al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione va rammentato che, in tema di onere della prova,
l'opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto emesso nella fase monitoria, bensì l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Nel caso di specie dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta dall'opposta nel fascicolo monitorio risulta che:
i) in data 01.03.2018 l' di e la società Parte_1 Pt_3 Controparte_1 hanno stipulato un contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria della palestra di
Sant'Onofrio di facente parte della struttura scolastica appaltante per un importo di € Pt_3
213.688,67 + IVA (cfr. doc. b) fascicolo monitorio);
ii) in data 18.06.2018 l'impresa ha presentato il secondo stato di avanzamento dei lavori eseguiti sino alla data del 18.06.2018 che contabilizzava i lavori in € 102.543,45 (cfr. doc. c) fascicolo monitorio)
e ha emesso le seguenti fatture: fattura n. PA5-18 del 27.06.2018 di euro 54.721,97 (oltre IVA); fattura n. PA6-18 del 27.06.2018 di euro 4.697,48 (oltre IVA); fattura n. PA7-18 del 27.06.2018 di euro
25.778,00 (oltre IVA); fattura n. PA8-18 del 28.06.2018 di euro 16.833,00 (oltre IVA), per un totale di euro 102.030,45 (cfr. doc. a) fascicolo monitorio);
iii) in data 19.07.2018 l'opponente appaltante ha pagato solo un acconto di euro 52.460,39 imputato a parziale pagamento della fattura PA5-18; iv) l'opposta è rimasta creditrice, in forza delle fatture emesse della somma di euro 49.570,06 (oltre IVA);
v) con lettera del 10.09.2018 inoltrata a mezzo pec la società opposta ha sollecitato il pagamento dell'importo dovuto (cfr. doc. d) fascicolo monitorio); vi) parte opponente ha effettuato il pagamento della sorte capitale solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 501/2018.
5 In ragione della specifica documentazione prodotta attestante l'esistenza del credito di parte opposta e tenuto conto dell'avvenuto pagamento dell'importo ingiunto a titolo di sorte capitale, si ritiene che l'opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stata rigettata, atteso che parte opposta ha fornito prova del suo diritto di credito.
Per i motivi esposti, va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, parte opponente va condannata alla rifusione delle spese del procedimento monitorio.
In conformità al principio della soccombenza virtuale gli opponenti vanno inoltre condannati a rifondere alla società con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, anche Controparte_2 le spese processuali del presente giudizio di opposizione, liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore e della natura documentale della controversia.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 501/2018, emesso dal Tribunale di Enna il 22 novembre 2018 nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1273/2018;
2) condanna l' e il Parte_3 Parte_2
in solido tra loro al rimborso in favore della società delle
[...] Controparte_1 spese processuali della procedura monitoria, liquidate in € 286,00 per spese, € 800,00 per compenso avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, con distrazione delle spese a favore dell'avv. Fabio Lo Verso dichiaratosi antistatario;
3) condanna l' e il Parte_3 Parte_2
in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore società Parte_2 [...]
che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario Controparte_1 spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, con distrazione delle spese a favore dell'avv. Fabio Lo Verso dichiaratosi antistatario.
Enna, 28/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CALTANISSETTA.
, in persona del Parte_2
Ministro pro tempore (C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI P.IVA_2
CALTANISSETTA
-attori opponenti-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. LO VERSO FABIO Controparte_1 P.IVA_3
-convenuta opposta-
*
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' e il Parte_3
hanno citato in giudizio la società Parte_2 [...]
(da ora “la società”), per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 501/2018, emesso dal Tribunale di Enna il 22 novembre 2018 nel procedimento monitorio iscritto al n.
R.G. 1273/2018.
Con il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 49.570,06, oltre ad interessi moratori dalla scadenza sino al soddisfo, in forza delle fatture emesse a titolo di corrispettivo per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra
Sant'Onofrio di facente parte dell'Istituto comprensivo, in forza di contratto di appalto stipulato in Pt_3 data 1.03.2018 con la Società Controparte_1
In particolare, parte opponente ha eccepito: i) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Enna in favore del Tribunale di Caltanissetta sede dell'Avvocatura dello Stato;
ii) l'infondatezza della pretesa creditoria;
(iii) l'avvenuto pagamento della sorte capitale.
Gli opponenti hanno quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo: i) il rigetto di tutte le domande ed eccezioni formulate da parte opponente in quanto infondate;
ii) la cessazione della materia del contendere con riferimento al pagamento dell'importo ingiunto a titolo di capitale successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo;
iii) la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate con il decreto ingiuntivo opposto e delle spese del presente giudizio.
Con ordinanza del 20.12.2021, il Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale, ha formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. alla quale solamente parte opposta ha aderito.
Indi, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e sono stati concessi alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma solamente dall'opposta, la causa viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
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2. Sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
Gli opponenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito affermando la competenza del Tribunale di Caltanissetta in quanto ai sensi dell'art 25 c.p.c.
2 Parte opposta ha contestato l'indicazione del giudice competente sostenendo che il foro di è il foro Pt_3 stabilito dalle parti nel contratto di appalto ed il foro in cui hanno sede la P.A. convenuta e la tesoreria che ha curato i pagamenti.
L'eccezione di parte opponente non merita accoglimento, in quanto infondata per i medesimi motivi già enucleati nell'ordinanza del 20.12.2021, di seguito riportati.
In particolare, giova rammentare che, in ordine all'eccezione di carenza di incompetenza territoriale, la
Corte di Cassazione ha costantemente affermato il principio che “in tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del “forum destinatae solutionis” spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento.
Ed ancora in tema di competenza il Tribunale di Roma ha precisato che nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la competenza territoriale deve sì essere individuata secondo il forum destinatae solutionis, ma che le norme sulla contabilità pubblica non rendono il predetto foro esclusivo, essendo questo concorrente, con il forum contractus; con la conseguenza che nel formulare l'eccezione di incompetenza territoriale, “l'Ente Pubblico non può limitarsi ad invocare il foro della tesoreria, ma ha l'onere di contestare specificatamente gli altri momenti di collegamento idonei a radicare la competenza del giudice adito.” (cfr. Tribunale di Roma, Ord. 7.06.2019)
Ciò posto, nel caso di specie, ricorrono entrambi i criteri richiamati dalla giurisprudenza citata. Invero all'art. 23 del contratto di appalto dell'1.03.2018 le parti hanno convenuto che per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Pt_3
Inoltre, il foro di oltre ad essere il foro stabilito ex art. 28 c.p.c dalle parti, costituisce altresì il foro Pt_3 in cui ha sede la pubblica amministrazione convenuta e dove ha sede la tesoreria che ha curato i pagamenti.
*
3 3. Sulla pretesa creditoria.
Parte opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria e l'avvenuto pagamento della sorte capitale.
Parte opposta ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento all'importo capitale pagato di cui al decreto ingiuntivo n. 501/2018, emesso dal Tribunale di
Enna il 22.11.2018 e notificato il 5.12.2018, chiedendo però la condanna degli opponenti al pagamento delle spese processuali liquidate con il decreto ingiuntivo opposto e delle spese del presente giudizio.
Nel caso di specie, avendo l' corrisposto alla società opposta Parte_1
l'importo capitale di cui al predetto decreto ingiuntivo, va accolta la richiesta dichiarazione della cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e a contraddire delle parti relativamente al suddetto credito, residuando unicamente un contrasto sulle spese processuali liquidate col decreto ingiuntivo pari ad € 1.466,24 e sulle spese di lite del presente giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio tra le parti deve farsi applicazione del principio della soccombenza virtuale, come richiesto da parte opposta.
Infatti, nel caso in cui venga pronunciata la cessazione della materia del contendere e la controversia continui solo in funzione della decisione da assumere in ordine alla ripartizione delle spese processuali, il Giudice - previa sintetica valutazione di fondatezza della originaria domanda - decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, pronuncia direttamente in ordine alle spese dell'intero processo
(Cass., sentenza n. 17334/2005; Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 25478/2021).
Con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la Cassazione più recente suole ritenere che, non essendo un tale giudizio limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la "cessazione della materia del contendere" verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (cfr.:
Cass. Sez. I, n. 13085/2008).
La Cassazione ha anche affermato che se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso, l'opposizione va accolta per "cessazione della materia del contendere" e il decreto va revocato, mentre l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso
4 e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. (cfr.: Cass. civile, sez. II, n.
5336/1997).
Tanto osservato, ritiene il Tribunale che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale,
l'opposizione sarebbe stata rigettata per i motivi di seguito esposti.
Come sopra riportato, con il decreto ingiuntivo n. 501/2018 il Tribunale di Enna ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 49.570,06, oltre ad interessi moratori dalla scadenza sino al soddisfo, in forza delle fatture emesse a titolo di corrispettivo per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra Sant'Onofrio di facente parte dell' Pt_3 Parte_1
” di Parte_1 Pt_3
Al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione va rammentato che, in tema di onere della prova,
l'opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto emesso nella fase monitoria, bensì l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Nel caso di specie dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta dall'opposta nel fascicolo monitorio risulta che:
i) in data 01.03.2018 l' di e la società Parte_1 Pt_3 Controparte_1 hanno stipulato un contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria della palestra di
Sant'Onofrio di facente parte della struttura scolastica appaltante per un importo di € Pt_3
213.688,67 + IVA (cfr. doc. b) fascicolo monitorio);
ii) in data 18.06.2018 l'impresa ha presentato il secondo stato di avanzamento dei lavori eseguiti sino alla data del 18.06.2018 che contabilizzava i lavori in € 102.543,45 (cfr. doc. c) fascicolo monitorio)
e ha emesso le seguenti fatture: fattura n. PA5-18 del 27.06.2018 di euro 54.721,97 (oltre IVA); fattura n. PA6-18 del 27.06.2018 di euro 4.697,48 (oltre IVA); fattura n. PA7-18 del 27.06.2018 di euro
25.778,00 (oltre IVA); fattura n. PA8-18 del 28.06.2018 di euro 16.833,00 (oltre IVA), per un totale di euro 102.030,45 (cfr. doc. a) fascicolo monitorio);
iii) in data 19.07.2018 l'opponente appaltante ha pagato solo un acconto di euro 52.460,39 imputato a parziale pagamento della fattura PA5-18; iv) l'opposta è rimasta creditrice, in forza delle fatture emesse della somma di euro 49.570,06 (oltre IVA);
v) con lettera del 10.09.2018 inoltrata a mezzo pec la società opposta ha sollecitato il pagamento dell'importo dovuto (cfr. doc. d) fascicolo monitorio); vi) parte opponente ha effettuato il pagamento della sorte capitale solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 501/2018.
5 In ragione della specifica documentazione prodotta attestante l'esistenza del credito di parte opposta e tenuto conto dell'avvenuto pagamento dell'importo ingiunto a titolo di sorte capitale, si ritiene che l'opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stata rigettata, atteso che parte opposta ha fornito prova del suo diritto di credito.
Per i motivi esposti, va dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, parte opponente va condannata alla rifusione delle spese del procedimento monitorio.
In conformità al principio della soccombenza virtuale gli opponenti vanno inoltre condannati a rifondere alla società con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, anche Controparte_2 le spese processuali del presente giudizio di opposizione, liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore e della natura documentale della controversia.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo n. 501/2018, emesso dal Tribunale di Enna il 22 novembre 2018 nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1273/2018;
2) condanna l' e il Parte_3 Parte_2
in solido tra loro al rimborso in favore della società delle
[...] Controparte_1 spese processuali della procedura monitoria, liquidate in € 286,00 per spese, € 800,00 per compenso avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, con distrazione delle spese a favore dell'avv. Fabio Lo Verso dichiaratosi antistatario;
3) condanna l' e il Parte_3 Parte_2
in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore società Parte_2 [...]
che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario Controparte_1 spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, con distrazione delle spese a favore dell'avv. Fabio Lo Verso dichiaratosi antistatario.
Enna, 28/08/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
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