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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/11/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
3126/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di CE -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3126/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Lucrezia Boggian ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data in data 09 novembre 1991 a Saletto (PD), atto trascritto al n. 11, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1991 del Comune di Borgo Veneto (PD);
• ordinare all'Ufficiale di Stato di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 29.9.2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la
[...] Parte_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Saletto (PD) il 9.11.1991 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo Veneto (PD) al n. 11, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1991), e deducevano che:
1 - dall'unione era nata la figlia il 20.5.1994; Per_1
- con decreto n. 3582/2006, depositato in data 20.3.2006, il Tribunale di Padova aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 31.1.2006;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di professione operaio-ceramista, aveva percepito nell'anno Parte_1
d'imposta 2023 un reddito pari a 20.874,00 euro netti, mentre , Parte_2 lavoratrice dipendente, nell'anno d'imposta 2023 aveva dichiarato un reddito pari a 19.023,00 euro lordi.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 12.11.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Padova con decreto 3582/2006, depositato in data 20.3.2006, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 31.1.2006 (cfr. doc. 3), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
In assenza di altre domande, non deve farsi luogo ad altre pronunce.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3126/ 2025 R.G. promossa da Pt_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
2 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e a Saletto (PD) il 9.11.1991 (trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo Veneto (PD) al n. 11, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1991);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 12 novembre 2025
il Presidente estensore
PA Di CE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di CE -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3126/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Lucrezia Boggian ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data in data 09 novembre 1991 a Saletto (PD), atto trascritto al n. 11, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1991 del Comune di Borgo Veneto (PD);
• ordinare all'Ufficiale di Stato di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 29.9.2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la
[...] Parte_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Saletto (PD) il 9.11.1991 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo Veneto (PD) al n. 11, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1991), e deducevano che:
1 - dall'unione era nata la figlia il 20.5.1994; Per_1
- con decreto n. 3582/2006, depositato in data 20.3.2006, il Tribunale di Padova aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 31.1.2006;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di professione operaio-ceramista, aveva percepito nell'anno Parte_1
d'imposta 2023 un reddito pari a 20.874,00 euro netti, mentre , Parte_2 lavoratrice dipendente, nell'anno d'imposta 2023 aveva dichiarato un reddito pari a 19.023,00 euro lordi.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 12.11.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Padova con decreto 3582/2006, depositato in data 20.3.2006, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 31.1.2006 (cfr. doc. 3), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
In assenza di altre domande, non deve farsi luogo ad altre pronunce.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3126/ 2025 R.G. promossa da Pt_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
2 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e a Saletto (PD) il 9.11.1991 (trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo Veneto (PD) al n. 11, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1991);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 12 novembre 2025
il Presidente estensore
PA Di CE
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