Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 86
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa sottoscrizione della cartella

    L'eccezione è inammissibile in quanto sollevata per la prima volta in sede di appello. Inoltre, la cartella indica i presupposti e le ragioni della pretesa, consentendo agli originari ricorrenti di conoscere le ragioni e articolare le proprie difese.

  • Rigettato
    Responsabilità del professionista per visto infedele

    L'art. 39, c. 1, lett. a) del D.lgs. n. 241/1997 prevede che il professionista sia tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione in caso di visto infedele. L'intermediario ha l'onere di corrispondere la somma iscritta a ruolo in sostituzione dell'originario debitore.

  • Rigettato
    Competenza dell'Ente impositore

    La competenza dell'Ente impositore è individuata dall'art. 31, c. 2 Dpr n. 600/73 nell'ufficio nella cui circoscrizione ricade il domicilio fiscale del contribuente. Il controllo formale è stato eseguito dall'Agenzia territorialmente competente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 86
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 86
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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