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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/09/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2783/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2783/2023 tra
Parte_1 ATTORE e
Parte_2 Parte_3
CONVENUTI
Oggi 19 settembre 2025 innanzi al Giudice dott.ssa Alice Croci, sono comparsi:
Avv. SALVIA ANDREA per Parte_1
Avv. BARTOLINI FABRIZIO per Parte_3 Nessuno per Parte_2
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. L'Avv. Bartolini chiede dichiararsi l'inammissibilità del preverbale depositato da parte attrice in data 18/09/2025 e della documentazione allegata. L'Avv. Salvia si rimette alla decisione sul punto del Giudice.
Il Giudice
Rilevato che sono ormai decorsi i termini preclusivi per le produzioni documentali e che l'odierna udienza si svolge in presenza, risultando del tutto irrituale e, quindi, inammissibile il deposito di preverbali ad opera delle parti, Dichiara l'inammissibilità di detti depositi e pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Alice Croci
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2783/2023 promossa da:
(C.F. ) quale titolare della omonima ditta individuale Parte_1 P.IVA_1 (p. IVA ), nonché legale rappresentante pro tempore della P.IVA_1 Controparte_1
(p. IVA ) unitamente alla sorella (C.F.
[...] P.IVA_2 Parte_4
, con il patrocinio dell'Avv. BERTUCCELLI ILARIA e dell'Avv. C.F._1 SALVIA ANDREA, presso il cui studio hanno eletto domicilio a Viareggio (LU), Galleria D'Azeglio n. 61, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_3 C.F._2 BARTOLINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato a Viareggio (LU), via Matteotti n. 47, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
(C.F. ); Parte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 22/11/2024 tramite rimando a quelle precisate in atti, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
quale titolare della omonima ditta individuale e legale rappresentante di Parte_1 insieme alla sorella hanno esperito azione revocatoria Controparte_1 Parte_4
pagina 2 di 11 ordinaria ex art. 2901 c.c. citando in giudizio – loro debitore - e Parte_2
– nipote di questo - per sentir dichiarare l'inefficacia, nei propri Parte_3 confronti, dell'atto di compravendita intercorso tra questi ultimi il 28.11.2022 e determinante l'acquisto, da parte di di un immobile sito a Massarosa Parte_3
(LU), fraz. Stiava, via di Montramito n. 10, costituente l'unico bene atto a garantire la soddisfazione del credito vantato.
In particolare, parte attrice ha dedotto che: con ricorso ex art. 700 cpc del 17.02.2020 ha adito questo Tribunale per ottenere l'emissione di un Parte_1 provvedimento di urgenza nei riguardi di tutti i condomini/proprietari delle unità immobiliari facenti parte del complesso di Via Di Montramito 24 a Massarosa
( , Parte_2 CP_2 Controparte_3 Persona_1 CP_4
e ) ove le aziende proprie e della sorella esercitavano la loro attività al
[...] CP_5 piano terreno, nel fondo locatogli da , affinché provvedessero ad Parte_2 eliminare i vizi e i difetti che interessavano l'intero condominio (proc. n. 863/2020 R.G.); il procedimento si è concluso il 10.08.2021 con una pronuncia di cessata materia del contendere, stante la non emendabilità dei danni, dovuta al fatto che tutto il fabbricato era a rischio crollo;
tuttavia, nella sostanza, il Tribunale ha ritenuto la prospettazione iniziale fondata, condannando tutti i resistenti in solido alla refusione delle spese di lite;
difatti, già il 27.11.2020 era stata emanata una ordinanza preventiva di chiusura del fondo commerciale;
in seguito, essi hanno avanzato contro tutti i condomini-proprietari una richiesta di risarcimento per i danni già subiti e subendi, essendo stati costretti a chiudere le loro aziende avviate da svariati anni, ma i tentativi di giungere ad una composizione bonaria della lite sono andati falliti;
pertanto, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - regolarmente notificato a tutte le parti entro l'ottobre 2022 - essi hanno instaurato una causa risarcitoria (proc. n. R.G. 3288/2022 di questo Tribunale), in cui tuttavia non si sono costituiti né gli eredi di né il locatore i quali sono CP_2 Parte_2 stati dichiarati contumaci;
il 28.11.2022, – il quale aveva ricevuto Parte_2 la notifica del ricorso il 03.10.2022 – ha venduto l'immobile di sua proprietà al nipote al prezzo di € 37.500,00; parimenti, anche quest'ultimo era al Parte_3 corrente del contenzioso in essere tra lo zio e gli attori, dato che vi era coinvolto anche il pagina 3 di 11 fratello ed avendo altresì addirittura ritirato e firmato presso lo studio del loro CP_3 legale la lettera del 16.12.2019 ove si denunciavano chiaramente le problematiche riguardanti il compendio immobiliare di Via di Montramito;
inoltre, il ricorso ex art. 702 bis cpc era stato ritualmente notificato agli fra i quali vi è proprio Parte_5
, rimasto contumace;
al termine del giudizio, con ordinanza del Parte_3
14.07.2023 è stato condannato al pagamento di € 25.000,00, oltre Parte_2 interessi al soddisfo e spese del giudizio;
il 02.08.2023, essi hanno notificato un atto di precetto a per la complessiva somma di € 33.060,54, oltre interessi Parte_2 legali, spese registrazione titolo e successive occorrende, che non è stato opposto;
in ogni caso veniva deciso in seguito di non intraprendere esecuzione, vista l'incapienza del debitore, pensionato di 92 anni che vive in affitto;
difatti, con la Parte_2 cosciente partecipazione del nipote, ha posto in essere una mirata e fraudolenta sottrazione dell'unico cespite del suo patrimonio atto a garantire il soddisfacimento del credito.
si è costituito in giudizio, esponendo che: egli non è mai venuto a Parte_3 conoscenza né del procedimento cautelare, né dell'esistenza del procedimento instaurato con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., in quanto l'atto introduttivo venne notificato non allo stesso personalmente, ma agli eredi della madre collettivamente ed CP_2 impersonalmente in via Montramito n. 30 a Massarosa, presso la residenza della stessa, la quale peraltro da anni non vi abitava più, data l'inagibilità dell'immobile, oggetto di ordinanza di interdizione di accesso da parte del Comune del 01.12.2020; difatti, non essendo possibile entrare nell'immobile, la cartolina di notifica è tornata al mittente per compiuta giacenza;
inoltre, egli non può essere ritenuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento per il solo fatto che in questo si era costituito il fratello difatti, il CP_3 rogito del 30.11.2022 dinanzi al Notaio è stato il frutto di una operazione volta ad Per_2 unificare la proprietà dell'immobile di via Montramito 10 in capo a sé e al fratello EA, inglobando due vendite, una da parte di , e che Persona_1 CP_6 Controparte_7 hanno venduto il primo piano del predetto immobile a e l'altra da Persona_3 parte di , il quale ha venduto la restante parte dell'unità immobiliare Parte_2
a ; tutto venne deciso a seguito della morte della madre dello stesso, Parte_3 sig.ra avvenuta il 5 marzo 2022, al solo fine di unificare le proprietà; difatti, ai CP_2
pagina 4 di 11 comproprietari non parve vero che vi fosse questo interessamento da parte dei fratelli visto che altrimenti avrebbero dovuto vendere a terzi, cosa praticamente Parte_2 impossibile;
per quanto riguarda la lettera del 16 dicembre 2019 citata dagli attori, non si può certamente dedurre, proprio dal contenuto della stessa, avente ad oggetto delle lamentele riguardanti infiltrazioni di acqua, che il potesse supporre Parte_3 che tre anni dopo la consegna della lettera suddetta si sarebbe instaurato un contenzioso.
Più in particolare, quanto all'eventus damni, parte convenuta ha esposto che: quello oggetto della compravendita è una porzione di immobile non commercialmente appetibile singolarmente, ma solo nella sua unità col primo piano, trattandosi comunque di un rudere che deve essere completamente demolito e ricostruito, tanto che ad oggi l'immobile è in vendita non vi è stata alcuna offerta da parte di alcun compratore;
difatti, nessuno avrebbe acquistato all'asta una parte di un rudere da demolire ben sapendo che tale demolizione doveva riguardare anche la parte superiore non di sua proprietà dovendo, tra l'altro, trovare un accordo con i proprietari del piano superiore che magari non avrebbero voluto o potuto spendere per effettuare tale operazione di ricostruzione;
quanto all'elemento soggettivo, non vi è stato consilium fraudis, considerata sia l'età molto avanzata del debitore sia il motivo del rogito, occorso pochi mesi dopo la morte della madre del medesimo
: a seguito di tale evento e visto lo stato in cui si trovava l'immobile, Parte_3
l'intenzione di tutti i comproprietari ( , , Parte_2 Persona_1 CP_5
) fu quella di vendere le loro quote e ciò vide l'interesse suo e del fratello Controparte_4
EA, i quali intendevano valutare la possibilità di una ricostruzione, operazione che poi
è risultata troppo dispendiosa;
pertanto, ad oggi gli stessi hanno deciso di vendere l'intero immobile, pur non avendo trovato, ad oggi, alcun acquirente;
parimenti, è insussistente la participatio fraudis, fermo restando che la semplice conoscenza della pendenza processuale dello zio non sarebbe sufficiente a provare che il terzo abbia agito in malafede, preordinando l'atto al pregiudizio delle ragioni del debitore.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in Parte_2 giudizio ed è stato dichiarato contumace.
pagina 5 di 11 All'udienza del 25.03.2024 il Giudice, tentata la conciliazione senza successo, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
***
È preliminarmente utile effettuare una breve premessa in diritto, al fine di inquadrare i fatti nella corretta cornice giuridica.
L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., si configura come uno strumento di salvaguardia della garanzia patrimoniale del credito, nella misura in cui, laddove efficacemente esperita, consente al creditore di sentir pronunciare l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di disposizione con il quale il debitore abbia diminuito o disperso le proprie risorse patrimoniali, così pregiudicando il soddisfacimento del credito.
A tal fine, grava sul creditore l'onere di provare la sussistenza dei requisiti posti a fondamento dell'azione, i quali, laddove l'atto dispositivo sia a titolo oneroso e anteriore al sorgere del credito, consistono nella sussistenza del rapporto obbligatorio tra le parti, nell'eventus damni (vale a dire il pregiudizio concretamente arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni creditorie, in termini di compromissione della garanzia patrimoniale) nel consilium fraudis (ossia la dolosa preordinazione dell'atto in danno delle ragioni creditorie)
e la partecipatio fraudis (che consiste nella partecipazione del terzo alla predetta dolosa preordinazione).
Per quanto concerne il requisito dell'eventus damni, questo “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (da ultimo,
Cass. Sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318-01). Difatti, “l'accertamento dell'«eventus damni» non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della
pagina 6 di 11 pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2021, n.
26310, Rv. 662500-03)” (Cass., ord. n. 30486/2023). Inoltre. “in presenza di un credito addirittura certo, non solo nell'esistenza ma anche nel suo ammontare (essendo passata in giudicato la sentenza) … la sussistenza di residualità patrimoniali idonee a consentire il soddisfacimento di quel credito per intero, ovvero di un fatto impeditivo della pretesa azionata ex art. 2901 cod. civ. doveva essere necessariamente provato dai convenuti…È, dunque, non già l'esistenza, ma la “conservazione” – nel patrimonio del soggetto autore dell'atto dispositivo sul quale si appunti l'azione revocatoria – di caratteristiche quantitative e qualitative che lo mantengano idoneo a soddisfare la garanzia ex art. 2740 cod. civ. anche nel tempo successivo al compimento dell'atto dispositivo, ciò che forma oggetto della prova da fornirsi da parte del convenuto in revocatoria” (Cass., ord. n.
30486/2023 già citata).
Con particolare riferimento all'elemento soggettivo richiesto dall'azione revocatoria nell'ipotesi in cui questa abbia ad oggetto un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, si è recentemente espressa chiarendo che “In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dall'art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd dolo generico), ma è necessario che l'atto sia posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificatamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro ”
(Cass. SS.UU., sent. n. 1898/2025). Tale prova “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. ord. n. 1286/2019; Cass., ord. n.
30486/2023 già citata).
pagina 7 di 11 Applicando i suddetti principi al caso di specie, la domanda risulta fondata e merita di essere accolta, avendo parte attrice adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Innanzitutto, deve essere ritenuta pacifica la sussistenza del rapporto obbligatorio, essendo incontestata la sussistenza del credito in capo a parte attrice, come pronunciata da questo
Tribunale con ordinanza del 14.07.2023 (doc. 13 allegato all'atto di citazione).
Parimenti sussistente risulta il requisito oggettivo dell'eventus damni, avendo l'atto dispositivo in questione determinato la compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, spogliatosi dell'unico bene che avrebbe potuto consentire la soddisfazione delle ragioni creditorie. Sul punto, non convince la difesa spiegata dal convenuto
[...]
fondata sulla scarsa appetibilità commerciale della singola unità immobiliare, Parte_3 in quanto rudere da demolire previo necessario accordo con i proprietari del piano superiore, scontrandosi tale argomento con il prezzo di € 37.500,00 dallo stesso pagato per la compravendita (superiore al credito vantato da parte attrice), nonché con l'intenzione, dichiarata dal medesimo, di unificare la proprietà del fabbricato in capo a sé e al fratello
EA, i quali, infatti, successivamente lo hanno posto in vendita per l'intero, evidentemente consapevoli della particolare natura dell'immobile (con destinazione sia abitativa, per il piano superiore acquistato dal fratello EA, che commerciale, per l'unità posta al piano terra acquistata dal convenuto), anche in virtù della sua collocazione in una zona a forte vocazione commerciale e residenziale, come dedotto da parte attrice. E, in ogni caso, tali difese non incidono sulla sussistenza del requisito di cui si discute, essendo indubbia la diminuzione del patrimonio del debitore.
Passando all'esame del requisito soggettivo del consilium fraudis, posto che il debitore non costituendosi in giudizio, ha rinunciato ad eccepire alcunché Parte_2 rispetto alla prospettazione attorea, esso risulta provato, emergendo sia dalla circostanza per cui l'atto dispositivo è stato posto in essere il 28.11.2022 (doc. 14 allegato all'atto di citazione), dunque nel corso della causa risarcitoria instaurata con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., al predetto notificato il 03.10.2022 (doc. 11), quando egli poteva prospettarsi con elevata probabilità la sua soccombenza e la conseguente insorgenza di un debito a suo carico ed in favore degli odierni attori, alla luce delle risultanze della c.t.u. svolta nel pagina 8 di 11 giudizio cautelare, di fatto conclusosi con la sua condanna, in solido con gli altri resistenti, al pagamento delle spese del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Infine, anche la prova circa la sussistenza dell'elemento della partecipatio fraudis, da valutare secondo i principi di diritto sopra richiamati, deve considerarsi raggiunta.
Infatti, alla luce dei plurimi elementi emersi nel corso del giudizio, non può ritenersi credibile la prospettazione del convenuto, che fonda le proprie difese sull'asserita ignoranza circa la sussistenza dell'annoso contenzioso civile tra lo zio e gli attori.
Occorre innanzitutto considerare lo stretto rapporto di parentela sussistente tra e Pt_2
(rispettivamente zio e nipote), tale da poter ragionevolmente Parte_3 escludere che il secondo non fosse al corrente delle vicende giudiziarie del primo, nelle quali peraltro erano coinvolti anche il fratello e la madre Controparte_3 CP_2
– deceduta il 05.03.2022 - che lo stesso convenuto, liberamente interrogato dal
[...]
Giudice, ha dichiarato di essere andato a trovare “una volta al mese”, avendo appreso dei problemi di infiltrazione proprio parlando con gli attori in quanto in occasioni di Pt_1 tali visite acquistava le sigarette presso la loro rivendita di tabacchi (cfr. verbale di udienza del 25.03.2024). Alla luce dei rapporti e delle frequentazioni sopra evidenziati, nonché posta l'irrilevanza della frequenza dei contatti tra zio e nipote, i quali comunque devono necessariamente averne contatti per gli incombenti relativi all'atto di compravendita, non è realistico pensare che la conoscenza della vicenda da parte del convenuto si limitasse alla problematica delle infiltrazioni d'acqua, senza alcuna estensione al profilo giudiziale, non risultando credibile sia quanto dallo stesso dichiarato in merito al non aver parlato alla madre della lettera del 16.12.2019 recante la richiesta di eliminazione delle infiltrazioni con ammonimento dallo stesso ritirata per ricevuta, tanto più in quanto è stato il medesimo a dichiarare che “secondo me avevano sbagliato destinatario, perché l'avevano inviata alla persona sbagliata, dato che io non ero il proprietario e lo erano mia madre e mio fratello”, sia quanto dallo stesso del tutto genericamente affermato in ordine all'asserita completa assenza di contatti con il fratello a far data dal 2011, a causa di “altri problemi” CP_3 non meglio precisati (cfr. verbale di udienza del 25.03.2024), essendo non solo inverosimile che durante oltre 10 anni non vi sia stato alcun contatto tra di loro, quantomeno per la pagina 9 di 11 gestione degli aspetti successori relativi alla morte della madre, ma soprattutto trattandosi di circostanza non oggetto delle richieste di prova testimoniale.
Peraltro, a quest'ultimo proposito, un ulteriore elemento da considerare è il fatto per cui la madre del convenuto è deceduta il 05.03.2022, ma l'atto di disposizione al quale quest'ultimo ricollega l'intento di unificare la proprietà del fabbricato di Via di Montramito
n. 10 in capo a sé e al fratello EA è intervenuto solamente il 28.11.2022, a poca Per_ distanza dalla notifica del ricorso introduttivo della causa risarcitoria alle sorelle (parti venditrici nella compravendita intercorsa con a Persona_3 CP_3
all'odierno convenuto e agli eredi di a
[...] Parte_2 CP_2 nulla rilevando, evidentemente, che la causa civile si sia conclusa pochi mesi dopo l'acquisto.
In particolare, con riguardo all'argomento spiegato da secondo cui Parte_3 egli non sarebbe venuto a conoscenza della causa, non avendo mai ritirato la notifica, effettuata in modo errato non al medesimo personalmente ma agli eredi della madre collettivamente ed impersonalmente, esso è privo di pregio. Ciò in quanto CP_2 egli non ha mai provveduto a contestare la contumacia pronunciata dal Tribunale chiedendone anzi la conferma (cfr. atto di costituzione del 05.02.2024 nella causa di appello avverso l'ordinanza del 14.07.2023 di questo Tribunale, doc. 25 di parte attrice), ed inoltre poiché, contrariamente a quanto dallo stesso dedotto, l'accesso all'area esterna non risultava interdetto, avendo l'ufficiale giudiziario notificante fatto accesso all'esterno del fabbricato ed affisso l'avviso di deposito presso la casa comunale alla porta dell'abitazione, come risulta dalla relazione di notifica (doc. 11 allegato all'atto di citazione).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, sussistendo tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda in esame, deve dichiararsi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901
c.c., nei confronti di parte attrice, dell'atto di compravendita del 28.11.22 agli atti del
Notaio – Repertorio n. 17581, Raccolta n. 8791 - intercorso tra Persona_4 [...]
e avente ad oggetto l'alienazione a quest'ultimo della Parte_2 Parte_3 piena proprietà della porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di
Massarosa (LU), Fraz. Stiava, Via di Montramito n. 10, con effetto dal momento della trascrizione della domanda giudiziale.
pagina 10 di 11 Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, sono poste integralmente a carico dei convenuti in via solidale e sono liquidate in € 5.261,00 per compensi professionali
(considerati, all'interno dello scaglione di riferimento, valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per l'istruttoria e la decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata), oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa come per legge ed oltre ad € 570,40 per spese di iscrizione a ruolo e di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Dichiara l'inefficacia nei confronti di parte attrice, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del 28.11.22 agli atti del Notaio - Persona_4
Repertorio n. 17581, Raccolta n. 8791 - intercorso tra e Parte_2
avente ad oggetto l'alienazione a quest'ultimo della piena Parte_3 proprietà della porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di
Massarosa (LU), Fraz. Stiava, Via di Montramito n. 10, con effetto dal momento della trascrizione della domanda giudiziale;
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare le spese processuali in favore degli attori, liquidate in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre ad € 570,40 per esborsi, al 15% per spese generali, all'iva e al c.p.a. come per legge.
Lucca, 19.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2783/2023 tra
Parte_1 ATTORE e
Parte_2 Parte_3
CONVENUTI
Oggi 19 settembre 2025 innanzi al Giudice dott.ssa Alice Croci, sono comparsi:
Avv. SALVIA ANDREA per Parte_1
Avv. BARTOLINI FABRIZIO per Parte_3 Nessuno per Parte_2
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. L'Avv. Bartolini chiede dichiararsi l'inammissibilità del preverbale depositato da parte attrice in data 18/09/2025 e della documentazione allegata. L'Avv. Salvia si rimette alla decisione sul punto del Giudice.
Il Giudice
Rilevato che sono ormai decorsi i termini preclusivi per le produzioni documentali e che l'odierna udienza si svolge in presenza, risultando del tutto irrituale e, quindi, inammissibile il deposito di preverbali ad opera delle parti, Dichiara l'inammissibilità di detti depositi e pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Alice Croci
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2783/2023 promossa da:
(C.F. ) quale titolare della omonima ditta individuale Parte_1 P.IVA_1 (p. IVA ), nonché legale rappresentante pro tempore della P.IVA_1 Controparte_1
(p. IVA ) unitamente alla sorella (C.F.
[...] P.IVA_2 Parte_4
, con il patrocinio dell'Avv. BERTUCCELLI ILARIA e dell'Avv. C.F._1 SALVIA ANDREA, presso il cui studio hanno eletto domicilio a Viareggio (LU), Galleria D'Azeglio n. 61, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_3 C.F._2 BARTOLINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato a Viareggio (LU), via Matteotti n. 47, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
(C.F. ); Parte_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 22/11/2024 tramite rimando a quelle precisate in atti, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
quale titolare della omonima ditta individuale e legale rappresentante di Parte_1 insieme alla sorella hanno esperito azione revocatoria Controparte_1 Parte_4
pagina 2 di 11 ordinaria ex art. 2901 c.c. citando in giudizio – loro debitore - e Parte_2
– nipote di questo - per sentir dichiarare l'inefficacia, nei propri Parte_3 confronti, dell'atto di compravendita intercorso tra questi ultimi il 28.11.2022 e determinante l'acquisto, da parte di di un immobile sito a Massarosa Parte_3
(LU), fraz. Stiava, via di Montramito n. 10, costituente l'unico bene atto a garantire la soddisfazione del credito vantato.
In particolare, parte attrice ha dedotto che: con ricorso ex art. 700 cpc del 17.02.2020 ha adito questo Tribunale per ottenere l'emissione di un Parte_1 provvedimento di urgenza nei riguardi di tutti i condomini/proprietari delle unità immobiliari facenti parte del complesso di Via Di Montramito 24 a Massarosa
( , Parte_2 CP_2 Controparte_3 Persona_1 CP_4
e ) ove le aziende proprie e della sorella esercitavano la loro attività al
[...] CP_5 piano terreno, nel fondo locatogli da , affinché provvedessero ad Parte_2 eliminare i vizi e i difetti che interessavano l'intero condominio (proc. n. 863/2020 R.G.); il procedimento si è concluso il 10.08.2021 con una pronuncia di cessata materia del contendere, stante la non emendabilità dei danni, dovuta al fatto che tutto il fabbricato era a rischio crollo;
tuttavia, nella sostanza, il Tribunale ha ritenuto la prospettazione iniziale fondata, condannando tutti i resistenti in solido alla refusione delle spese di lite;
difatti, già il 27.11.2020 era stata emanata una ordinanza preventiva di chiusura del fondo commerciale;
in seguito, essi hanno avanzato contro tutti i condomini-proprietari una richiesta di risarcimento per i danni già subiti e subendi, essendo stati costretti a chiudere le loro aziende avviate da svariati anni, ma i tentativi di giungere ad una composizione bonaria della lite sono andati falliti;
pertanto, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - regolarmente notificato a tutte le parti entro l'ottobre 2022 - essi hanno instaurato una causa risarcitoria (proc. n. R.G. 3288/2022 di questo Tribunale), in cui tuttavia non si sono costituiti né gli eredi di né il locatore i quali sono CP_2 Parte_2 stati dichiarati contumaci;
il 28.11.2022, – il quale aveva ricevuto Parte_2 la notifica del ricorso il 03.10.2022 – ha venduto l'immobile di sua proprietà al nipote al prezzo di € 37.500,00; parimenti, anche quest'ultimo era al Parte_3 corrente del contenzioso in essere tra lo zio e gli attori, dato che vi era coinvolto anche il pagina 3 di 11 fratello ed avendo altresì addirittura ritirato e firmato presso lo studio del loro CP_3 legale la lettera del 16.12.2019 ove si denunciavano chiaramente le problematiche riguardanti il compendio immobiliare di Via di Montramito;
inoltre, il ricorso ex art. 702 bis cpc era stato ritualmente notificato agli fra i quali vi è proprio Parte_5
, rimasto contumace;
al termine del giudizio, con ordinanza del Parte_3
14.07.2023 è stato condannato al pagamento di € 25.000,00, oltre Parte_2 interessi al soddisfo e spese del giudizio;
il 02.08.2023, essi hanno notificato un atto di precetto a per la complessiva somma di € 33.060,54, oltre interessi Parte_2 legali, spese registrazione titolo e successive occorrende, che non è stato opposto;
in ogni caso veniva deciso in seguito di non intraprendere esecuzione, vista l'incapienza del debitore, pensionato di 92 anni che vive in affitto;
difatti, con la Parte_2 cosciente partecipazione del nipote, ha posto in essere una mirata e fraudolenta sottrazione dell'unico cespite del suo patrimonio atto a garantire il soddisfacimento del credito.
si è costituito in giudizio, esponendo che: egli non è mai venuto a Parte_3 conoscenza né del procedimento cautelare, né dell'esistenza del procedimento instaurato con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., in quanto l'atto introduttivo venne notificato non allo stesso personalmente, ma agli eredi della madre collettivamente ed CP_2 impersonalmente in via Montramito n. 30 a Massarosa, presso la residenza della stessa, la quale peraltro da anni non vi abitava più, data l'inagibilità dell'immobile, oggetto di ordinanza di interdizione di accesso da parte del Comune del 01.12.2020; difatti, non essendo possibile entrare nell'immobile, la cartolina di notifica è tornata al mittente per compiuta giacenza;
inoltre, egli non può essere ritenuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento per il solo fatto che in questo si era costituito il fratello difatti, il CP_3 rogito del 30.11.2022 dinanzi al Notaio è stato il frutto di una operazione volta ad Per_2 unificare la proprietà dell'immobile di via Montramito 10 in capo a sé e al fratello EA, inglobando due vendite, una da parte di , e che Persona_1 CP_6 Controparte_7 hanno venduto il primo piano del predetto immobile a e l'altra da Persona_3 parte di , il quale ha venduto la restante parte dell'unità immobiliare Parte_2
a ; tutto venne deciso a seguito della morte della madre dello stesso, Parte_3 sig.ra avvenuta il 5 marzo 2022, al solo fine di unificare le proprietà; difatti, ai CP_2
pagina 4 di 11 comproprietari non parve vero che vi fosse questo interessamento da parte dei fratelli visto che altrimenti avrebbero dovuto vendere a terzi, cosa praticamente Parte_2 impossibile;
per quanto riguarda la lettera del 16 dicembre 2019 citata dagli attori, non si può certamente dedurre, proprio dal contenuto della stessa, avente ad oggetto delle lamentele riguardanti infiltrazioni di acqua, che il potesse supporre Parte_3 che tre anni dopo la consegna della lettera suddetta si sarebbe instaurato un contenzioso.
Più in particolare, quanto all'eventus damni, parte convenuta ha esposto che: quello oggetto della compravendita è una porzione di immobile non commercialmente appetibile singolarmente, ma solo nella sua unità col primo piano, trattandosi comunque di un rudere che deve essere completamente demolito e ricostruito, tanto che ad oggi l'immobile è in vendita non vi è stata alcuna offerta da parte di alcun compratore;
difatti, nessuno avrebbe acquistato all'asta una parte di un rudere da demolire ben sapendo che tale demolizione doveva riguardare anche la parte superiore non di sua proprietà dovendo, tra l'altro, trovare un accordo con i proprietari del piano superiore che magari non avrebbero voluto o potuto spendere per effettuare tale operazione di ricostruzione;
quanto all'elemento soggettivo, non vi è stato consilium fraudis, considerata sia l'età molto avanzata del debitore sia il motivo del rogito, occorso pochi mesi dopo la morte della madre del medesimo
: a seguito di tale evento e visto lo stato in cui si trovava l'immobile, Parte_3
l'intenzione di tutti i comproprietari ( , , Parte_2 Persona_1 CP_5
) fu quella di vendere le loro quote e ciò vide l'interesse suo e del fratello Controparte_4
EA, i quali intendevano valutare la possibilità di una ricostruzione, operazione che poi
è risultata troppo dispendiosa;
pertanto, ad oggi gli stessi hanno deciso di vendere l'intero immobile, pur non avendo trovato, ad oggi, alcun acquirente;
parimenti, è insussistente la participatio fraudis, fermo restando che la semplice conoscenza della pendenza processuale dello zio non sarebbe sufficiente a provare che il terzo abbia agito in malafede, preordinando l'atto al pregiudizio delle ragioni del debitore.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in Parte_2 giudizio ed è stato dichiarato contumace.
pagina 5 di 11 All'udienza del 25.03.2024 il Giudice, tentata la conciliazione senza successo, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
***
È preliminarmente utile effettuare una breve premessa in diritto, al fine di inquadrare i fatti nella corretta cornice giuridica.
L'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall'art. 2901 c.c., si configura come uno strumento di salvaguardia della garanzia patrimoniale del credito, nella misura in cui, laddove efficacemente esperita, consente al creditore di sentir pronunciare l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di disposizione con il quale il debitore abbia diminuito o disperso le proprie risorse patrimoniali, così pregiudicando il soddisfacimento del credito.
A tal fine, grava sul creditore l'onere di provare la sussistenza dei requisiti posti a fondamento dell'azione, i quali, laddove l'atto dispositivo sia a titolo oneroso e anteriore al sorgere del credito, consistono nella sussistenza del rapporto obbligatorio tra le parti, nell'eventus damni (vale a dire il pregiudizio concretamente arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni creditorie, in termini di compromissione della garanzia patrimoniale) nel consilium fraudis (ossia la dolosa preordinazione dell'atto in danno delle ragioni creditorie)
e la partecipatio fraudis (che consiste nella partecipazione del terzo alla predetta dolosa preordinazione).
Per quanto concerne il requisito dell'eventus damni, questo “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (da ultimo,
Cass. Sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318-01). Difatti, “l'accertamento dell'«eventus damni» non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della
pagina 6 di 11 pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2021, n.
26310, Rv. 662500-03)” (Cass., ord. n. 30486/2023). Inoltre. “in presenza di un credito addirittura certo, non solo nell'esistenza ma anche nel suo ammontare (essendo passata in giudicato la sentenza) … la sussistenza di residualità patrimoniali idonee a consentire il soddisfacimento di quel credito per intero, ovvero di un fatto impeditivo della pretesa azionata ex art. 2901 cod. civ. doveva essere necessariamente provato dai convenuti…È, dunque, non già l'esistenza, ma la “conservazione” – nel patrimonio del soggetto autore dell'atto dispositivo sul quale si appunti l'azione revocatoria – di caratteristiche quantitative e qualitative che lo mantengano idoneo a soddisfare la garanzia ex art. 2740 cod. civ. anche nel tempo successivo al compimento dell'atto dispositivo, ciò che forma oggetto della prova da fornirsi da parte del convenuto in revocatoria” (Cass., ord. n.
30486/2023 già citata).
Con particolare riferimento all'elemento soggettivo richiesto dall'azione revocatoria nell'ipotesi in cui questa abbia ad oggetto un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, si è recentemente espressa chiarendo che “In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dall'art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd dolo generico), ma è necessario che l'atto sia posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificatamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro ”
(Cass. SS.UU., sent. n. 1898/2025). Tale prova “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. ord. n. 1286/2019; Cass., ord. n.
30486/2023 già citata).
pagina 7 di 11 Applicando i suddetti principi al caso di specie, la domanda risulta fondata e merita di essere accolta, avendo parte attrice adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Innanzitutto, deve essere ritenuta pacifica la sussistenza del rapporto obbligatorio, essendo incontestata la sussistenza del credito in capo a parte attrice, come pronunciata da questo
Tribunale con ordinanza del 14.07.2023 (doc. 13 allegato all'atto di citazione).
Parimenti sussistente risulta il requisito oggettivo dell'eventus damni, avendo l'atto dispositivo in questione determinato la compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, spogliatosi dell'unico bene che avrebbe potuto consentire la soddisfazione delle ragioni creditorie. Sul punto, non convince la difesa spiegata dal convenuto
[...]
fondata sulla scarsa appetibilità commerciale della singola unità immobiliare, Parte_3 in quanto rudere da demolire previo necessario accordo con i proprietari del piano superiore, scontrandosi tale argomento con il prezzo di € 37.500,00 dallo stesso pagato per la compravendita (superiore al credito vantato da parte attrice), nonché con l'intenzione, dichiarata dal medesimo, di unificare la proprietà del fabbricato in capo a sé e al fratello
EA, i quali, infatti, successivamente lo hanno posto in vendita per l'intero, evidentemente consapevoli della particolare natura dell'immobile (con destinazione sia abitativa, per il piano superiore acquistato dal fratello EA, che commerciale, per l'unità posta al piano terra acquistata dal convenuto), anche in virtù della sua collocazione in una zona a forte vocazione commerciale e residenziale, come dedotto da parte attrice. E, in ogni caso, tali difese non incidono sulla sussistenza del requisito di cui si discute, essendo indubbia la diminuzione del patrimonio del debitore.
Passando all'esame del requisito soggettivo del consilium fraudis, posto che il debitore non costituendosi in giudizio, ha rinunciato ad eccepire alcunché Parte_2 rispetto alla prospettazione attorea, esso risulta provato, emergendo sia dalla circostanza per cui l'atto dispositivo è stato posto in essere il 28.11.2022 (doc. 14 allegato all'atto di citazione), dunque nel corso della causa risarcitoria instaurata con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., al predetto notificato il 03.10.2022 (doc. 11), quando egli poteva prospettarsi con elevata probabilità la sua soccombenza e la conseguente insorgenza di un debito a suo carico ed in favore degli odierni attori, alla luce delle risultanze della c.t.u. svolta nel pagina 8 di 11 giudizio cautelare, di fatto conclusosi con la sua condanna, in solido con gli altri resistenti, al pagamento delle spese del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Infine, anche la prova circa la sussistenza dell'elemento della partecipatio fraudis, da valutare secondo i principi di diritto sopra richiamati, deve considerarsi raggiunta.
Infatti, alla luce dei plurimi elementi emersi nel corso del giudizio, non può ritenersi credibile la prospettazione del convenuto, che fonda le proprie difese sull'asserita ignoranza circa la sussistenza dell'annoso contenzioso civile tra lo zio e gli attori.
Occorre innanzitutto considerare lo stretto rapporto di parentela sussistente tra e Pt_2
(rispettivamente zio e nipote), tale da poter ragionevolmente Parte_3 escludere che il secondo non fosse al corrente delle vicende giudiziarie del primo, nelle quali peraltro erano coinvolti anche il fratello e la madre Controparte_3 CP_2
– deceduta il 05.03.2022 - che lo stesso convenuto, liberamente interrogato dal
[...]
Giudice, ha dichiarato di essere andato a trovare “una volta al mese”, avendo appreso dei problemi di infiltrazione proprio parlando con gli attori in quanto in occasioni di Pt_1 tali visite acquistava le sigarette presso la loro rivendita di tabacchi (cfr. verbale di udienza del 25.03.2024). Alla luce dei rapporti e delle frequentazioni sopra evidenziati, nonché posta l'irrilevanza della frequenza dei contatti tra zio e nipote, i quali comunque devono necessariamente averne contatti per gli incombenti relativi all'atto di compravendita, non è realistico pensare che la conoscenza della vicenda da parte del convenuto si limitasse alla problematica delle infiltrazioni d'acqua, senza alcuna estensione al profilo giudiziale, non risultando credibile sia quanto dallo stesso dichiarato in merito al non aver parlato alla madre della lettera del 16.12.2019 recante la richiesta di eliminazione delle infiltrazioni con ammonimento dallo stesso ritirata per ricevuta, tanto più in quanto è stato il medesimo a dichiarare che “secondo me avevano sbagliato destinatario, perché l'avevano inviata alla persona sbagliata, dato che io non ero il proprietario e lo erano mia madre e mio fratello”, sia quanto dallo stesso del tutto genericamente affermato in ordine all'asserita completa assenza di contatti con il fratello a far data dal 2011, a causa di “altri problemi” CP_3 non meglio precisati (cfr. verbale di udienza del 25.03.2024), essendo non solo inverosimile che durante oltre 10 anni non vi sia stato alcun contatto tra di loro, quantomeno per la pagina 9 di 11 gestione degli aspetti successori relativi alla morte della madre, ma soprattutto trattandosi di circostanza non oggetto delle richieste di prova testimoniale.
Peraltro, a quest'ultimo proposito, un ulteriore elemento da considerare è il fatto per cui la madre del convenuto è deceduta il 05.03.2022, ma l'atto di disposizione al quale quest'ultimo ricollega l'intento di unificare la proprietà del fabbricato di Via di Montramito
n. 10 in capo a sé e al fratello EA è intervenuto solamente il 28.11.2022, a poca Per_ distanza dalla notifica del ricorso introduttivo della causa risarcitoria alle sorelle (parti venditrici nella compravendita intercorsa con a Persona_3 CP_3
all'odierno convenuto e agli eredi di a
[...] Parte_2 CP_2 nulla rilevando, evidentemente, che la causa civile si sia conclusa pochi mesi dopo l'acquisto.
In particolare, con riguardo all'argomento spiegato da secondo cui Parte_3 egli non sarebbe venuto a conoscenza della causa, non avendo mai ritirato la notifica, effettuata in modo errato non al medesimo personalmente ma agli eredi della madre collettivamente ed impersonalmente, esso è privo di pregio. Ciò in quanto CP_2 egli non ha mai provveduto a contestare la contumacia pronunciata dal Tribunale chiedendone anzi la conferma (cfr. atto di costituzione del 05.02.2024 nella causa di appello avverso l'ordinanza del 14.07.2023 di questo Tribunale, doc. 25 di parte attrice), ed inoltre poiché, contrariamente a quanto dallo stesso dedotto, l'accesso all'area esterna non risultava interdetto, avendo l'ufficiale giudiziario notificante fatto accesso all'esterno del fabbricato ed affisso l'avviso di deposito presso la casa comunale alla porta dell'abitazione, come risulta dalla relazione di notifica (doc. 11 allegato all'atto di citazione).
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, sussistendo tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda in esame, deve dichiararsi l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901
c.c., nei confronti di parte attrice, dell'atto di compravendita del 28.11.22 agli atti del
Notaio – Repertorio n. 17581, Raccolta n. 8791 - intercorso tra Persona_4 [...]
e avente ad oggetto l'alienazione a quest'ultimo della Parte_2 Parte_3 piena proprietà della porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di
Massarosa (LU), Fraz. Stiava, Via di Montramito n. 10, con effetto dal momento della trascrizione della domanda giudiziale.
pagina 10 di 11 Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, sono poste integralmente a carico dei convenuti in via solidale e sono liquidate in € 5.261,00 per compensi professionali
(considerati, all'interno dello scaglione di riferimento, valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per l'istruttoria e la decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata), oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa come per legge ed oltre ad € 570,40 per spese di iscrizione a ruolo e di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Dichiara l'inefficacia nei confronti di parte attrice, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del 28.11.22 agli atti del Notaio - Persona_4
Repertorio n. 17581, Raccolta n. 8791 - intercorso tra e Parte_2
avente ad oggetto l'alienazione a quest'ultimo della piena Parte_3 proprietà della porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di
Massarosa (LU), Fraz. Stiava, Via di Montramito n. 10, con effetto dal momento della trascrizione della domanda giudiziale;
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare le spese processuali in favore degli attori, liquidate in € 5.261,00 per compensi professionali, oltre ad € 570,40 per esborsi, al 15% per spese generali, all'iva e al c.p.a. come per legge.
Lucca, 19.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
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