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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2337 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 05.02.2025, promossa da
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Morolo alla via Cerquotti n. 6, presso lo studio legale dell'Avv. Marta
Pietropaoli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
-parte ricorrente-
CONTRO
, CP_1 elettivamente domiciliato in Frosinone alla via Casilina Nord n. 44 presso lo studio legale dell'Avv.
Claudia Fiorini, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria difensiva
-parte resistente -
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.05.2025 le parti hanno discusso la causa come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato per relationem e trascritto. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 04.11.2024 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il sig. a Morolo il giorno 02.09.2006 (trascritto nel Registro degli CP_1
Per_ atti dello stato civile del Comune di Morolo al n. 2 parte I Anno 2006), dal quale è nata una figlia,
nata a [...] il [...] (quasi 18 anni) e di essersene separata consensualmente nell'anno
[...]
2008 alle condizioni omologate dal Tribunale di Frosinone con decreto del 30.12.2008 e di non essersi mai più riconciliata, avendo i coniugi sempre vissuto separati;
ha esposto che la figlia vive con la madre come da condizioni di separazione e successivamente ad essa il sig. è divenuto padre di un'altra CP_1 ragazza di nome nata il [...] e che oggi ha 12 anni (quasi 13); che la ricorrente abita a Per_2
Morolo alla via dell'Ospedale n. 47 in immobile di proprietà e insieme al nuovo compagno;
che fino al mese di settembre 2022 la ricorrente ha lavorato come operaia alle dipendenze della società Quickly
Group Srl ma è stata poi licenziata a cagione di difficoltà aziendali, sicchè per due anni e fino a settembre 2024 ella ha percepito la e attualmente è in cerca di nuova occupazione. Ella ha CP_2 dichiarato di percepire integralmente l'assegno unico per la figlia pari a € 199,40. La Per_1 ricorrente ha allegato che in passato il sig. svolgeva attività di camionista e ne ritraeva uno CP_1 stipendio che gli consentiva di mantenere la famiglia, ma nessuna informazione ha in merito alla sua attuale situazione occupativa e reddituale, avendo ella sentito che questi svolge occupazioni solo saltuarie. Ella ha dunque chiesto che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio stabilendo l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre;
regolamenti la frequentazione del padre con la figlia come da ricorso;
stabilire che il padre possa contattare la figlia telefonicamente liberamente e comunque dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e lo stesso potrà fare la ragazza;
stabilire a carico del sig. un contributo mensile per il mantenimento della CP_1 figlia di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
stabilire che ciascun coniuge Per_1 provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
vinte le spese di lite a distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitosi tardivamente in giudizio con comparsa depositata il 04.02.2025, il Sig. CP_1
premesso di non aver mai ricevuto richieste da parte della Sig.ra di depositare
[...] Parte_1 divorzio congiunto, ha aderito a tutte le domande della ricorrente quanto a affidamento congiunto della figlia alla regolamentazione del diritto di visita come proposto dalla madre, alla integrale Per_1 percezione dell'assegno unico da parte della ricorrente e alla domanda di divorzio, ma quanto al mantenimento della figlia minore egli ha dedotto che, lavorando solo saltuariamente in quanto negli
Pag. 2 di 5 ultimi anni ha lavorato solo dal 21.02.2024 al 30.04.2024 per la società CH trasporti con mansione di autista e dal 29.08.2024 al 28.02.2025 con la società MC service s.r.l. , la quale gli ha già comunicato che dal mese di marzo 2025 non potrà rinnovargli il contratto ha chiesto di poter contenere l'importo mensile a titolo di mantenimento per in euro 200,00. aderendo alla richiesta di Per_1 rimborso delle spese straordinarie al 50%, espressamente concordate secondo quanto stabilito all'interno del “Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione e divorzio” in uso presso il Tribunale di Frosinone”. Ha quindi chiesto: A)Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il 02.09.2006 tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
B)Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Morolo di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza;
C)Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
D)Stabilire che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia possa essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di Per_1 comune accordo le decisioni di maggior interesse, relativamente all'istruzione, alla salute e all'educazione
, tenuto conto dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; E)Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia secondo quanto stabilito al punto n.2 delle condizioni previste e concordate all'interno del ricorso di separazione consensuale sottoscritto in data 10 ottobre 2008, ovvero, il sabato e la domenica senza pernotto dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di sabato e dalle ore 10.00 alle ore 14.00 della domenica, e ciò, compatibilmente con gli impegni della minore, siano essi scolastici, extrascolastici, sportivi e/o sociali.
Stabilire altresì che la ragazza-relativamente a ciò che attiene le feste cc.dd. comandate trascorrerà ad anni alternativamente il Natale, la Pasqua, le rispettive Vigilie, i genetliaci e le altre importanti feste di famiglia, un anno con la madre e un anno con il padre. Nel periodo estivo invece, la minore trascorrerà con il padre 7 (sette) giorni consecutivi da comunicare alla madre entro e non oltre la fine del mese di maggio. Il resistente dovrà rendere note tutte le informazioni relative alla località scelta: indirizzo e contatti telefonici. F)Stabilire, vista l'attuale situazione economica del resistente, che il padre corrisponderà quale mantenimento in favore della figlia l'importo mensile di euro 200,00
(duecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT
G)stabilire che la figlia sia collocata presso l'abitazione di proprietà dell'odierna ricorrente, Per_1 ove abitualmente vive, ovvero in Morolo, Via Dell'Ospedale 47, H)stabilire che entrambi i genitori parteciperanno alle spese straordinarie, espressamente concordate, nella misura del 50% e che, al fine di
Pag. 3 di 5 evitare inutili discussioni, dovranno seguire quanto stabilito all'interno del “Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione e divorzio” in uso presso il Tribunale di Frosinone”.
Sentite le parti all'udienza del 02.05.2025, emessi i provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza in pari data, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda parziale di status.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di scioglimento del matrimonio, in quanto costituisce fatto dimostrato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa essere ricostituita. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) l. n. 898/70, in quanto la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di
Frosinone del 30.12.2008 cron n. 3490/08 depositato il 05.01.2009 ed è ampiamente decorso il termine minimo richiesto dalla norma, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (02.12.2008). Le parti non hanno mai più ripreso la convivenza né si sono riconciliate e il deterioramento dell'affectio coniugalis emerge anche dal tenore degli scritti difensivi e dal fatto che le parti hanno entrambe intrapreso altre stabili relazioni sentimentali, essendo il sig. divenuto nuovamente padre da altra compagna, ed è stata invocata fin CP_1 dall'udienza di comparizione delle parti la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio va pertanto accolta.
3. La causa proseguirà innanzi al G.R. per la risoluzione delle rimanenti questioni, ivi compreso il riparto delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone non definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , avente ad oggetto scioglimento del matrimonio iscritta
[...] CP_1 al n. 2337/2024 r.g., così decide:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 02/09/2006 in MOROLO tra CP_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il
[...] Parte_1
11/07/1981, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MOROLO (Atto N. 2
Parte 1 Serie / Anno 2006);
- MANDA al Cancelliere di trasmettere ex art. 10 legge 898/70 copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MOROLO- Atto N. 2 Parte 1
Serie / Anno 2006- per le annotazioni di cui all'art. 69 d.P.R.
3.11.2000 n. 396;
Pag. 4 di 5 - RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- SPESE al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 05.02.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott. Francesco Mancini dott.ssa Simona Di Nicola
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2337 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 05.02.2025, promossa da
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Morolo alla via Cerquotti n. 6, presso lo studio legale dell'Avv. Marta
Pietropaoli, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
-parte ricorrente-
CONTRO
, CP_1 elettivamente domiciliato in Frosinone alla via Casilina Nord n. 44 presso lo studio legale dell'Avv.
Claudia Fiorini, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla memoria difensiva
-parte resistente -
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.05.2025 le parti hanno discusso la causa come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato per relationem e trascritto. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 04.11.2024 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il sig. a Morolo il giorno 02.09.2006 (trascritto nel Registro degli CP_1
Per_ atti dello stato civile del Comune di Morolo al n. 2 parte I Anno 2006), dal quale è nata una figlia,
nata a [...] il [...] (quasi 18 anni) e di essersene separata consensualmente nell'anno
[...]
2008 alle condizioni omologate dal Tribunale di Frosinone con decreto del 30.12.2008 e di non essersi mai più riconciliata, avendo i coniugi sempre vissuto separati;
ha esposto che la figlia vive con la madre come da condizioni di separazione e successivamente ad essa il sig. è divenuto padre di un'altra CP_1 ragazza di nome nata il [...] e che oggi ha 12 anni (quasi 13); che la ricorrente abita a Per_2
Morolo alla via dell'Ospedale n. 47 in immobile di proprietà e insieme al nuovo compagno;
che fino al mese di settembre 2022 la ricorrente ha lavorato come operaia alle dipendenze della società Quickly
Group Srl ma è stata poi licenziata a cagione di difficoltà aziendali, sicchè per due anni e fino a settembre 2024 ella ha percepito la e attualmente è in cerca di nuova occupazione. Ella ha CP_2 dichiarato di percepire integralmente l'assegno unico per la figlia pari a € 199,40. La Per_1 ricorrente ha allegato che in passato il sig. svolgeva attività di camionista e ne ritraeva uno CP_1 stipendio che gli consentiva di mantenere la famiglia, ma nessuna informazione ha in merito alla sua attuale situazione occupativa e reddituale, avendo ella sentito che questi svolge occupazioni solo saltuarie. Ella ha dunque chiesto che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio stabilendo l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre;
regolamenti la frequentazione del padre con la figlia come da ricorso;
stabilire che il padre possa contattare la figlia telefonicamente liberamente e comunque dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e lo stesso potrà fare la ragazza;
stabilire a carico del sig. un contributo mensile per il mantenimento della CP_1 figlia di € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
stabilire che ciascun coniuge Per_1 provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
vinte le spese di lite a distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitosi tardivamente in giudizio con comparsa depositata il 04.02.2025, il Sig. CP_1
premesso di non aver mai ricevuto richieste da parte della Sig.ra di depositare
[...] Parte_1 divorzio congiunto, ha aderito a tutte le domande della ricorrente quanto a affidamento congiunto della figlia alla regolamentazione del diritto di visita come proposto dalla madre, alla integrale Per_1 percezione dell'assegno unico da parte della ricorrente e alla domanda di divorzio, ma quanto al mantenimento della figlia minore egli ha dedotto che, lavorando solo saltuariamente in quanto negli
Pag. 2 di 5 ultimi anni ha lavorato solo dal 21.02.2024 al 30.04.2024 per la società CH trasporti con mansione di autista e dal 29.08.2024 al 28.02.2025 con la società MC service s.r.l. , la quale gli ha già comunicato che dal mese di marzo 2025 non potrà rinnovargli il contratto ha chiesto di poter contenere l'importo mensile a titolo di mantenimento per in euro 200,00. aderendo alla richiesta di Per_1 rimborso delle spese straordinarie al 50%, espressamente concordate secondo quanto stabilito all'interno del “Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione e divorzio” in uso presso il Tribunale di Frosinone”. Ha quindi chiesto: A)Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile il 02.09.2006 tra la Sig.ra ed il Sig. Parte_1 CP_1
B)Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Morolo di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza;
C)Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
D)Stabilire che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia possa essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di Per_1 comune accordo le decisioni di maggior interesse, relativamente all'istruzione, alla salute e all'educazione
, tenuto conto dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; E)Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia secondo quanto stabilito al punto n.2 delle condizioni previste e concordate all'interno del ricorso di separazione consensuale sottoscritto in data 10 ottobre 2008, ovvero, il sabato e la domenica senza pernotto dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di sabato e dalle ore 10.00 alle ore 14.00 della domenica, e ciò, compatibilmente con gli impegni della minore, siano essi scolastici, extrascolastici, sportivi e/o sociali.
Stabilire altresì che la ragazza-relativamente a ciò che attiene le feste cc.dd. comandate trascorrerà ad anni alternativamente il Natale, la Pasqua, le rispettive Vigilie, i genetliaci e le altre importanti feste di famiglia, un anno con la madre e un anno con il padre. Nel periodo estivo invece, la minore trascorrerà con il padre 7 (sette) giorni consecutivi da comunicare alla madre entro e non oltre la fine del mese di maggio. Il resistente dovrà rendere note tutte le informazioni relative alla località scelta: indirizzo e contatti telefonici. F)Stabilire, vista l'attuale situazione economica del resistente, che il padre corrisponderà quale mantenimento in favore della figlia l'importo mensile di euro 200,00
(duecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT
G)stabilire che la figlia sia collocata presso l'abitazione di proprietà dell'odierna ricorrente, Per_1 ove abitualmente vive, ovvero in Morolo, Via Dell'Ospedale 47, H)stabilire che entrambi i genitori parteciperanno alle spese straordinarie, espressamente concordate, nella misura del 50% e che, al fine di
Pag. 3 di 5 evitare inutili discussioni, dovranno seguire quanto stabilito all'interno del “Protocollo sulle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione e divorzio” in uso presso il Tribunale di Frosinone”.
Sentite le parti all'udienza del 02.05.2025, emessi i provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza in pari data, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda parziale di status.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di scioglimento del matrimonio, in quanto costituisce fatto dimostrato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa essere ricostituita. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) l. n. 898/70, in quanto la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di
Frosinone del 30.12.2008 cron n. 3490/08 depositato il 05.01.2009 ed è ampiamente decorso il termine minimo richiesto dalla norma, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (02.12.2008). Le parti non hanno mai più ripreso la convivenza né si sono riconciliate e il deterioramento dell'affectio coniugalis emerge anche dal tenore degli scritti difensivi e dal fatto che le parti hanno entrambe intrapreso altre stabili relazioni sentimentali, essendo il sig. divenuto nuovamente padre da altra compagna, ed è stata invocata fin CP_1 dall'udienza di comparizione delle parti la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio va pertanto accolta.
3. La causa proseguirà innanzi al G.R. per la risoluzione delle rimanenti questioni, ivi compreso il riparto delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone non definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , avente ad oggetto scioglimento del matrimonio iscritta
[...] CP_1 al n. 2337/2024 r.g., così decide:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 02/09/2006 in MOROLO tra CP_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il
[...] Parte_1
11/07/1981, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MOROLO (Atto N. 2
Parte 1 Serie / Anno 2006);
- MANDA al Cancelliere di trasmettere ex art. 10 legge 898/70 copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MOROLO- Atto N. 2 Parte 1
Serie / Anno 2006- per le annotazioni di cui all'art. 69 d.P.R.
3.11.2000 n. 396;
Pag. 4 di 5 - RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- SPESE al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 05.02.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott. Francesco Mancini dott.ssa Simona Di Nicola
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