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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MONDAINI PIETRO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 143/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920259001434324000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920259001434324000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920259001434324000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920259001434324000 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: per l'accoglimento del ricorso
Resistente: per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15 settembre 2025 e iscritto al R.G.R. 143/2025, Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 09920259001434324000 emessa da Agenzia delle Entrate–IS
(AdeR) e notificata il 17 giugno 2025 per l'importo complessivo di € 11.839,23; l'atto fa seguito all'avviso di accertamento esecutivo n. T6U015700129/2015, notificato il 05 marzo 2015, emesso da Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di RO per l'anno 2012 (IRPEF, addizionali, IRAP, IVA, sanzioni e interessi).
Il ricorrente chiede, in via principale, di dichiarare la nullità dell'avviso per irregolarità della notifica
(asseritamente eseguita ex art. 143 c.p.c. in luogo dell'art. 140 c.p.c.) e l'invalidità dell'intimazione consequenziale;
in subordine, deduce la prescrizione del credito (decennale) e, ulteriormente in subordine, la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi)
Si sono costituite Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di RO e Agenzia delle Entrate–
IS, eccependo l'inammissibilità delle censure rivolte al titolo presupposto (avviso di accertamento) in sede di impugnazione dell'intimazione, che sarebbe sindacabile solo per vizi propri;
hanno sostenuto la validità della notifica dell'avviso ex art. 143 c.p.c. ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, richiamando: l'avviso postale 02/01/2015 ritornato con dicitura “irreperibilità del destinatario – trasferito”, la relata del messo recante “sopralluoghi … risulta irreperibile”, e l'annotazione INA–SAIA di irreperibilità del contribuente dal 17/12/2015 al 13/03/2025; hanno inoltre opposto l'interruzione della prescrizione per effetto della proposta di compensazione ex art. 28 ter D.P.R. 602/1973 notificata il 30/04/2025, nonché la sospensione dei termini connessa alla normativa COVID 19 (artt. 67 e 68 D.L. 18/2020, in combinato disposto con art. 12 D.Lgs. 159/2015). Per le sanzioni e gli interessi, hanno invocato l'indirizzo sull'unitarietà del termine prescrizionale con quello del tributo principale
Il ricorrente, con memoria, ha ribadito l'invalidità della notifica ex art. 143 c.p.c., stigmatizzando la genericità della relata e l'assenza di attività di ricerca specifiche;
ha contestato l'impugnabilità e l'efficacia interruttiva della proposta ex art. 28 ter, e l'applicabilità della sospensione COVID oltre l'85° giorno, richiamando pronunce che negano la cumulabilità delle proroghe;
ha insistito sulla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento è atto della riscossione che non integra un nuovo atto impositivo;
essa è impugnabile solo per vizi propri (salva l'ipotesi di prima conoscenza della pretesa), mentre i vizi dell'atto presupposto (avviso di accertamento) non possono essere normalmente fatti valere in questa sede. Nel caso concreto, risulta documentata la notifica dell'avviso di accertamento in data 05/03/2015 e, comunque, la conoscenza della pretesa impositiva in epoca antecedente l'intimazione del 2025; pertanto, i motivi rivolti direttamente contro l'avviso devono ritenersi, in linea di principio, preclusi, restando esaminabili i vizi propri dell'intimazione e le questioni di prescrizione/riscossione)
La notifica dell'avviso del 05/03/2015 è stata eseguita dal messo notificatore ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973 (irreperibilità assoluta): l'Ufficio aveva già registrato, a gennaio 2015, la resa al mittente dell'invito a produrre documenti con annotazione “irreperibilità – trasferito”; la relata attesta “sopralluoghi … risulta irreperibile”; la scheda INA–SAIA del Comune indica il ricorrente come irreperibile dal 17/12/2015 e fino al 13/03/2025. Tali elementi – unitamente all'onere del contribuente di mantenere aggiornato il domicilio fiscale e all'impostazione della disciplina speciale delle notifiche tributarie – inducono a ritenere legittimo il ricorso al rito degli irreperibili e, quindi, valida la notifica ex art. 143 c.p.c., con perfezionamento all'ottavo giorno dall'affissione in albo della casa comunale (art. 60, lett. e). L'assenza della raccomandata informativa (CAD) non è richiesta nelle ipotesi di irreperibilità assoluta.
Il motivo sulla nullità della notifica va dunque respinto.)
(Nel fascicolo d'ufficio risultano i documenti ivi richiamati: relata del messo, avviso di ricevimento con dicitura
“trasferito/irreperibile”, scheda anagrafica INA–SAIA; cfr. controdeduzioni AE, pp. 4–9))
Sulla prescrizione del credito principale
Il credito erariale derivante da accertamento divenuto definitivo è soggetto a prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), non quinquennale (non essendo “prestazione periodica” ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.).
L'indirizzo – ribadito dalla giurisprudenza di legittimità – è richiamato dalle controparti e va qui confermato.
Nel caso concreto, la sequenza degli atti successivi all'avviso del 05/03/2015 comprende la proposta di compensazione ex art. 28 ter D.P.R. 602/1973 notificata il 30/04/2025: tale atto, pur non rientrando nel catalogo tipico degli atti impositivi autonomamente impugnabili, è idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. se contiene un'esplicita richiesta o intimazione di adempimento e manifesta l'inequivoca volontà del creditore di far valere il proprio diritto;
la proposta in atti reca la chiara avvertenza che, in mancanza di riscontro, “l'azione di recupero sarà immediatamente ripresa”, integrando la costituzione in mora. Pertanto, al 30/04/2025 la prescrizione decennale non era maturata: ciò sia in ragione dell'atto interruttivo sia considerando la sospensione dei termini connessa alla normativa COVID 19 (artt. 67 e 68
D.L. 18/2020, in correlazione con art. 12 D.Lgs. 159/2015), che ha determinato uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la medesima durata della sospensione. La censura di prescrizione del capitale va quindi rigettata).
(V. controdeduzioni AE e AdeR sulla natura interruttiva dell'atto ex art. 28 ter e sull'applicazione della sospensione COVID ai termini di prescrizione/decadenza dell'attività degli uffici e degli agenti della riscossione)
Sulla prescrizione di sanzioni e interessi
Diverso è il regime degli accessori. Il ricorrente deduce la prescrizione quinquennale delle sanzioni (art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997) e degli interessi (art. 2948, n. 4, c.c.), invocando giurisprudenza consolidata e pronunciamenti recenti;
le resistenti replicano con l'indirizzo sull'unitarietà del termine prescrizionale tra obbligazione principale e accessori. Il Collegio ritiene che, nel caso concreto, debba trovare applicazione il termine quinquennale per sanzioni e interessi, non risultando notificati atti interruttivi specifici entro il quinquennio dalla notifica dell'avviso del 05/03/2015 e fino all'intimazione del 17/06/2025; l'atto ex art. 28 ter del 30/04/2025, pur idoneo a interrompere la prescrizione del capitale, non elide l'intervenuta maturazione del quinquennio sugli accessori. Alla luce del contrasto giurisprudenziale e della diversa base normativa
(speciale per le sanzioni), la tesi del quinquennio per sanzioni e interessi appare, allo stato, preferibile e più aderente ai principi di legalità e tipicità dell'illecito tributario accessorio. Ne consegue l'accoglimento del ricorso nei limiti della declaratoria di prescrizione di sanzioni e interessi indicati nell'intimazione)
(Nel ricorso sono puntualmente quantificati gli importi a titolo di sanzioni – € 4.509,00 – e interessi complessivi
€ 1.193,01 oltre oneri, riferiti ai vari tributi accertati;
tali poste vanno espunte per intervenuta prescrizione quinquennale).
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie parzialmente il ricorso di Ricorrente_1, dichiarando prescritte le sanzioni e gli interessi indicati nell'intimazione di pagamento n. 09920259001434324000 notificata il 17/06/2025, e per l'effetto annulla l'intimazione nei limiti delle somme pretese a tali titoli;
2. Rigetta nel resto il ricorso, confermando la debenza dei tributi principali (IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP, IVA) di cui all'avviso di accertamento n. T6U015700129/2015;.pdf) 3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
MONDAINI PIETRO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 143/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920259001434324000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920259001434324000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920259001434324000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920259001434324000 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: per l'accoglimento del ricorso
Resistente: per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15 settembre 2025 e iscritto al R.G.R. 143/2025, Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 09920259001434324000 emessa da Agenzia delle Entrate–IS
(AdeR) e notificata il 17 giugno 2025 per l'importo complessivo di € 11.839,23; l'atto fa seguito all'avviso di accertamento esecutivo n. T6U015700129/2015, notificato il 05 marzo 2015, emesso da Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di RO per l'anno 2012 (IRPEF, addizionali, IRAP, IVA, sanzioni e interessi).
Il ricorrente chiede, in via principale, di dichiarare la nullità dell'avviso per irregolarità della notifica
(asseritamente eseguita ex art. 143 c.p.c. in luogo dell'art. 140 c.p.c.) e l'invalidità dell'intimazione consequenziale;
in subordine, deduce la prescrizione del credito (decennale) e, ulteriormente in subordine, la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi)
Si sono costituite Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di RO e Agenzia delle Entrate–
IS, eccependo l'inammissibilità delle censure rivolte al titolo presupposto (avviso di accertamento) in sede di impugnazione dell'intimazione, che sarebbe sindacabile solo per vizi propri;
hanno sostenuto la validità della notifica dell'avviso ex art. 143 c.p.c. ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, richiamando: l'avviso postale 02/01/2015 ritornato con dicitura “irreperibilità del destinatario – trasferito”, la relata del messo recante “sopralluoghi … risulta irreperibile”, e l'annotazione INA–SAIA di irreperibilità del contribuente dal 17/12/2015 al 13/03/2025; hanno inoltre opposto l'interruzione della prescrizione per effetto della proposta di compensazione ex art. 28 ter D.P.R. 602/1973 notificata il 30/04/2025, nonché la sospensione dei termini connessa alla normativa COVID 19 (artt. 67 e 68 D.L. 18/2020, in combinato disposto con art. 12 D.Lgs. 159/2015). Per le sanzioni e gli interessi, hanno invocato l'indirizzo sull'unitarietà del termine prescrizionale con quello del tributo principale
Il ricorrente, con memoria, ha ribadito l'invalidità della notifica ex art. 143 c.p.c., stigmatizzando la genericità della relata e l'assenza di attività di ricerca specifiche;
ha contestato l'impugnabilità e l'efficacia interruttiva della proposta ex art. 28 ter, e l'applicabilità della sospensione COVID oltre l'85° giorno, richiamando pronunce che negano la cumulabilità delle proroghe;
ha insistito sulla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione di pagamento è atto della riscossione che non integra un nuovo atto impositivo;
essa è impugnabile solo per vizi propri (salva l'ipotesi di prima conoscenza della pretesa), mentre i vizi dell'atto presupposto (avviso di accertamento) non possono essere normalmente fatti valere in questa sede. Nel caso concreto, risulta documentata la notifica dell'avviso di accertamento in data 05/03/2015 e, comunque, la conoscenza della pretesa impositiva in epoca antecedente l'intimazione del 2025; pertanto, i motivi rivolti direttamente contro l'avviso devono ritenersi, in linea di principio, preclusi, restando esaminabili i vizi propri dell'intimazione e le questioni di prescrizione/riscossione)
La notifica dell'avviso del 05/03/2015 è stata eseguita dal messo notificatore ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973 (irreperibilità assoluta): l'Ufficio aveva già registrato, a gennaio 2015, la resa al mittente dell'invito a produrre documenti con annotazione “irreperibilità – trasferito”; la relata attesta “sopralluoghi … risulta irreperibile”; la scheda INA–SAIA del Comune indica il ricorrente come irreperibile dal 17/12/2015 e fino al 13/03/2025. Tali elementi – unitamente all'onere del contribuente di mantenere aggiornato il domicilio fiscale e all'impostazione della disciplina speciale delle notifiche tributarie – inducono a ritenere legittimo il ricorso al rito degli irreperibili e, quindi, valida la notifica ex art. 143 c.p.c., con perfezionamento all'ottavo giorno dall'affissione in albo della casa comunale (art. 60, lett. e). L'assenza della raccomandata informativa (CAD) non è richiesta nelle ipotesi di irreperibilità assoluta.
Il motivo sulla nullità della notifica va dunque respinto.)
(Nel fascicolo d'ufficio risultano i documenti ivi richiamati: relata del messo, avviso di ricevimento con dicitura
“trasferito/irreperibile”, scheda anagrafica INA–SAIA; cfr. controdeduzioni AE, pp. 4–9))
Sulla prescrizione del credito principale
Il credito erariale derivante da accertamento divenuto definitivo è soggetto a prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), non quinquennale (non essendo “prestazione periodica” ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.).
L'indirizzo – ribadito dalla giurisprudenza di legittimità – è richiamato dalle controparti e va qui confermato.
Nel caso concreto, la sequenza degli atti successivi all'avviso del 05/03/2015 comprende la proposta di compensazione ex art. 28 ter D.P.R. 602/1973 notificata il 30/04/2025: tale atto, pur non rientrando nel catalogo tipico degli atti impositivi autonomamente impugnabili, è idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. se contiene un'esplicita richiesta o intimazione di adempimento e manifesta l'inequivoca volontà del creditore di far valere il proprio diritto;
la proposta in atti reca la chiara avvertenza che, in mancanza di riscontro, “l'azione di recupero sarà immediatamente ripresa”, integrando la costituzione in mora. Pertanto, al 30/04/2025 la prescrizione decennale non era maturata: ciò sia in ragione dell'atto interruttivo sia considerando la sospensione dei termini connessa alla normativa COVID 19 (artt. 67 e 68
D.L. 18/2020, in correlazione con art. 12 D.Lgs. 159/2015), che ha determinato uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la medesima durata della sospensione. La censura di prescrizione del capitale va quindi rigettata).
(V. controdeduzioni AE e AdeR sulla natura interruttiva dell'atto ex art. 28 ter e sull'applicazione della sospensione COVID ai termini di prescrizione/decadenza dell'attività degli uffici e degli agenti della riscossione)
Sulla prescrizione di sanzioni e interessi
Diverso è il regime degli accessori. Il ricorrente deduce la prescrizione quinquennale delle sanzioni (art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997) e degli interessi (art. 2948, n. 4, c.c.), invocando giurisprudenza consolidata e pronunciamenti recenti;
le resistenti replicano con l'indirizzo sull'unitarietà del termine prescrizionale tra obbligazione principale e accessori. Il Collegio ritiene che, nel caso concreto, debba trovare applicazione il termine quinquennale per sanzioni e interessi, non risultando notificati atti interruttivi specifici entro il quinquennio dalla notifica dell'avviso del 05/03/2015 e fino all'intimazione del 17/06/2025; l'atto ex art. 28 ter del 30/04/2025, pur idoneo a interrompere la prescrizione del capitale, non elide l'intervenuta maturazione del quinquennio sugli accessori. Alla luce del contrasto giurisprudenziale e della diversa base normativa
(speciale per le sanzioni), la tesi del quinquennio per sanzioni e interessi appare, allo stato, preferibile e più aderente ai principi di legalità e tipicità dell'illecito tributario accessorio. Ne consegue l'accoglimento del ricorso nei limiti della declaratoria di prescrizione di sanzioni e interessi indicati nell'intimazione)
(Nel ricorso sono puntualmente quantificati gli importi a titolo di sanzioni – € 4.509,00 – e interessi complessivi
€ 1.193,01 oltre oneri, riferiti ai vari tributi accertati;
tali poste vanno espunte per intervenuta prescrizione quinquennale).
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie parzialmente il ricorso di Ricorrente_1, dichiarando prescritte le sanzioni e gli interessi indicati nell'intimazione di pagamento n. 09920259001434324000 notificata il 17/06/2025, e per l'effetto annulla l'intimazione nei limiti delle somme pretese a tali titoli;
2. Rigetta nel resto il ricorso, confermando la debenza dei tributi principali (IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP, IVA) di cui all'avviso di accertamento n. T6U015700129/2015;.pdf) 3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.