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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/10/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] ed Parte_1 ivi residente in [...], C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Sant'Agata MI (ME), C.da Cavarretta n.88, presso lo studio ed in persona dell'Avv. Mariella Nocifora
Tiranno, (Cod. Fisc. – P.IVA – PEC – C.F._2 P.IVA_1 Email_1
Tel. 0941.1950856) che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza del 21.10.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n. 2636/2021 depositato in Cancelleria in data 21.07.2021 parte ricorrente proponeva CP_ opposizione avverso la nota in data 01.12.2020 mediante racc.ta a/r n. 68977181471-0 del 10.11.2020, con la quale le veniva comunicato che, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, venivano stati pagati
Euro 2.874,73 in più sulla pensione CAT. IO n. 15040743 per i seguenti motivi: “sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta”.
- Ritenendo il provvedimento illegittimo, la ricorrente provvedeva ad inoltrare ricorso amministrativo all' in data 22.02.2021, versato in atti, con cui impugnava il provvedimento adottato dall' CP_2 [...]
. CP_3
- Trascorsi i termini di legge, e, non avendo ricevuto alcun riscontro, la Sig.ra si Parte_2 vede costretta ad adire le vie legali per la tutela dei suoi diritti contro l'illegittimità del provvedimento CP_ adottato dall'
Costituitosi l in persona del legale rappresentante pro-tempore, solo al fine di dedurre che CP_2
l'indebito contestato è in stato “estinto per abbandono” dal 14.09.2021.
Le eccezioni dell risultano pienamente fondate ai sensi della lege n. 412/91 art. 13 essendo un CP_2 indebito inserito centralmente con natura reddituale notificato oltre il termine previsto dalla legge. Di conseguenza, va annullata la nota impugnata.
Compensate integralmente le spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
CP_ 1) annulla la nota datata 01.12.2020 mediante racc.ta a/r n. 68977181471-0 del 10.11.2020, così come in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 21.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: nata a [...] il [...] ed Parte_1 ivi residente in [...], C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._1
Sant'Agata MI (ME), C.da Cavarretta n.88, presso lo studio ed in persona dell'Avv. Mariella Nocifora
Tiranno, (Cod. Fisc. – P.IVA – PEC – C.F._2 P.IVA_1 Email_1
Tel. 0941.1950856) che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza del 21.10.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n. 2636/2021 depositato in Cancelleria in data 21.07.2021 parte ricorrente proponeva CP_ opposizione avverso la nota in data 01.12.2020 mediante racc.ta a/r n. 68977181471-0 del 10.11.2020, con la quale le veniva comunicato che, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, venivano stati pagati
Euro 2.874,73 in più sulla pensione CAT. IO n. 15040743 per i seguenti motivi: “sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta”.
- Ritenendo il provvedimento illegittimo, la ricorrente provvedeva ad inoltrare ricorso amministrativo all' in data 22.02.2021, versato in atti, con cui impugnava il provvedimento adottato dall' CP_2 [...]
. CP_3
- Trascorsi i termini di legge, e, non avendo ricevuto alcun riscontro, la Sig.ra si Parte_2 vede costretta ad adire le vie legali per la tutela dei suoi diritti contro l'illegittimità del provvedimento CP_ adottato dall'
Costituitosi l in persona del legale rappresentante pro-tempore, solo al fine di dedurre che CP_2
l'indebito contestato è in stato “estinto per abbandono” dal 14.09.2021.
Le eccezioni dell risultano pienamente fondate ai sensi della lege n. 412/91 art. 13 essendo un CP_2 indebito inserito centralmente con natura reddituale notificato oltre il termine previsto dalla legge. Di conseguenza, va annullata la nota impugnata.
Compensate integralmente le spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
CP_ 1) annulla la nota datata 01.12.2020 mediante racc.ta a/r n. 68977181471-0 del 10.11.2020, così come in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena