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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3051 / 2022
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 15.11.2024, comunicato in pari data, l'udienza del 29.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3051 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 29.4.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. dall'Avv. Beniamino Di Bona
-opponente-
e
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Renata
Castellan e Sebastiano Angelo Scarpa
-opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 29.4.2025, tenuta in modalità
“cartolare”, le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 615/2022 emesso da questo
Tribunale con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di CP_1 della somma di euro 45.966,64, oltre gli interessi e spese, quale esposizione
[...] debitoria derivante dal contratto di prestito personale n. 2525889 concluso con oggetto di cessione in favore della Controparte_2 Controparte_3
2
[...] successivamente ceduto con contratto del 25.6.2021 alla oggi Controparte_4
Controparte_1
In particolare, l'opponente eccepiva il difetto di titolarità della pretesa creditoria azionata in sede monitoria per insufficienza probatoria degli avvisi di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contestava l'omessa prova dell'esistenza del credito e dell'inadempimento, l'inidoneità della copia fotostatica del contratto di finanziamento, di cui veniva disconosciuta la conformità all'originale ex art. 2719 c.c., quale prova del rapporto contrattuale intercorso tra l'opponente e la l'insufficienza probatoria della Controparte_2 documentazione allegata al ricorso monitorio.
Sulla base di tali deduzioni, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedendo il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 15.7.2025, visto l'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, veniva assegnato termine alle parti per presentare la domanda di mediazione che è stata regolarmente instaurata dalla parte opposta e si è definita con verbale negativo per mancata partecipazione dell'opponente come da verbale in atti.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza “cartolare” del 29.4.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, occorre evidenziare che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta
3 raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto - (cfr.
Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018).
2.1. Orbene, l'opposta ha agito in giudizio per la condanna di Parte_1 al pagamento della somma di euro 45.966.64, oltre interessi e spese,
[...] quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 2525889 concluso dal predetto con Controparte_2
Al fine di dimostrare tale credito l'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento, il relativo estratto conto, gli estratti della Gazzetta Ufficiale contenenti gli avvisi relativi alle cessioni di crediti intercorse tra CP_2
e e tra quest'ultima e
[...] Controparte_3 Controparte_4
A fronte di tale produzione, la parte opponente ha contestato la titolarità del credito in capo all'opposta.
Ciò posto, si evidenzia che il nucleo della questione proposta dall'opponente concerne il problema della prova giudiziale del credito ceduto nell'ambito delle operazioni di cessioni “in blocco” regolate dall'art. 58 TUB.
Per offrire una completa ricostruzione della questione occorre fare qualche breve considerazione in merito al regime probatorio della titolarità sostanziale del diritto azionato in giudizio.
Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda
(Sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale v. Cass., S.U.,
n. 2951/2016).
Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio
– o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio- appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Dal canto suo, il convenuto potrà negare l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare
4 una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite.
La difesa con la quale il convenuto si limita a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è, secondo la giurisprudenza di legittimità, una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dal giudice dagli atti di causa
(Cass., S.U., n. 2951/2016).
In tale prospettiva, è costante il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass., n. 3765 /2021).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., n. 25798/2020).
Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Al riguardo, occorre considerare che la prova della titolarità del diritto azionato dal cessionario non è una questione puramente formale se si considera l'interesse del debitore a compiere un efficace pagamento liberatorio e, quindi, la sua facoltà di indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca formale della cessione (Cass.
n. 28093/2021; Cass. n. 18016/2018; Cass. n. 13253/2006).
Deve, quindi, segnalarsi che la dimostrazione circa l'effettività della cessione del credito è necessaria non solo per la verifica della reale e attuale titolarità del credito, ma anche per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico debitore (Trib. Prato,
n. 70/2022).
5 Ecco allora che la questione della prova giudiziale dei singoli rapporti rientranti nella cessione “in blocco” ex art. 58 TUB e del valore probatorio ascrivibile all'avviso di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale va analizzata nella prospettiva dell'interesse del debitore al giusto pagamento.
Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal comma 2 dell'art. 58 TUB determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione.
Secondo l'attuale formulazione della norma, il cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia.
L'art. 58 TUB, quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica.
La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al “blocco” opponibile al debitore,
a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.
La “ratio” di tale disciplina viene individuata dalla dottrina nell'esigenza di agevolare la circolazione dei crediti “in blocco”, posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto.
Tuttavia, “una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., n. 2780/2019).
La pubblicazione dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale, invero, si pone sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., sicché essa “è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al sol fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente” (Cass., n. 22548/2018).
6 In tale prospettiva, la giurisprudenza più recente sembra ritenere che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non sia sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria.
Rilevante è la recente pronuncia di legittimità n. 5857/2022 che, ponendosi in linea di continuità con i principi affermati dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 24798/2020, ha ribadito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (v. anche Cass. n. 26127/2024; Cass., n. 24047/2021; Cass., n.
10200/2021; Cass., n. 5617/2020; Cass., n. 22151/2019; Cass., n.
22268/2018; Cass., n. 4453/2018; Cass., n. 4116/2016. Nella giurisprudenza di merito v. App. Catania, n. 49/2022; App. Ancona, n. 90/2022; Trib. Salerno, n.
729/2022 e n. 765/2022; Trib. Teramo, n. 162/2022; Trib. Parma, n. 278/2022;
Trib. Roma, n. 2728/2022; Trib. Rieti, n. 9/2022; Trib. Termini Merese, n.
119/2022).
Tanto premesso in punto di diritto, si evidenzia che l'opposta, al fine di superare la contestazione in ordine alla legittimazione sostanziale, ha prodotto l'estratto notarile del 25.6.2021 (rep. 48680 – Racc. 20444) attestante l'inclusione del credito dedotto in lite – identificato con il numero 82476500 - nella cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB conclusa tra e Controparte_3 CP_4 nell'ambito del Progetto Tutankhamun (all. n. 5 alla comparsa). La stessa
[...] ha altresì dedotto e dimostrato che tale numero di riferimento è il medesimo di quello indicato nella missiva a mezzo della quale in data 12.6.2018 l'avv. Barbaro, per conto di Fire s.p.a., a sua volta mandataria di comunicava Controparte_3
l'intervenuta cessione del credito da a Controparte_2 Controparte_3 intimandone il pagamento (all. n. 6 alla comparsa).
Tali elementi, valutati unitamente al possesso, da parte della cessionaria, del contratto di prestito personale da cui discende il credito ceduto, consentono di ritenere provata con tranquillizzante certezza la legittimazione sostanziale della cessionaria.
7 2.2. In relazione alla presunta insufficienza probatoria della documentazione allegata al ricorso monitorio, si osserva che, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di prestito, non è necessaria la produzione della documentazione richiesta dall'art. 50 T.U.B.
La ratio di tale norma, invero, che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) del contratto di conto corrente che la banca intende azionare.
Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto “aperto” su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale.
Alla luce di tali considerazioni, è ragionevole ritenere che, in relazione ai contratti di prestito, la produzione della documentazione prevista dall'art. 50 TUB non sia essenziale per l'emissione del decreto ingiuntivo, essendo desumibile la prova del credito dal regolamento contrattuale, nel caso di specie allegato al ricorso monitorio.
2.3. In relazione al disconoscimento della conformità all'originale ex art. 2719 c.c. della copia del contratto dedotto in lite, è importante evidenziare che costituisce principio generale quello per cui è privo di efficacia il generico disconoscimento della conformità tra l'originale e la copia fotostatica prodotta in giudizio (ex multis cfr. Cass. n. 16557/2019).
Tale disconoscimento, invero, presuppone l'indicazione in modo chiaro e preciso delle parti della copia materialmente contraffatta, delle parti mancanti o aggiunte, nonché l'introduzione di elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (v. anche Cass. n. 27633/2018;
Cass. n. 29993 /2017; Cass. n. 12730/2016; Cass. n. 7775/2014).
In sostanza, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve avvenire in maniera circostanziata, mediante la chiara indicazione degli aspetti di cui contesta la conformità all'originale.
8 Ciò posto, si evidenzia che l'opponente ha contestato la conformità all'originale del contratto dedotto in lite in modo generico, senza la segnalazione degli elementi da cui desumere la verosimiglianza della censura mossa.
È quindi evidente come non possa considerarsi attendibile un disconoscimento di tal fatta.
2.4. Quanto alla prova dell'entità del credito, l'opposta si è limitata ad allegare che l'opponente è titolare del credito di euro 45.966,64. Tale indicazione è estremamente generica in quanto non si comprende quale sia l'importo richiesto a titolo di rate scadute, di capitale residuo, di interessi di mora ante risoluzione del mutuo e di interessi post caducazione del mutuo.
Neppure è possibile accertare le voci di credito chieste in pagamento attraverso l'estratto conto depositato dall'opposta per la dimostrazione del credito, dal momento che lo stesso non contiene nessuna indicazione in ordine ai conteggi eseguiti, ma solo l'ammontare finale del credito (all. n. 8 al ricorso monitorio). Né elementi utili possono desumersi dalla richiesta di pagamento del 12.6.2018 (all.
n. 6).
Tale deficit assertorio e probatorio non consente di verificare né le voci di credito sottese alla pretesa creditoria per cui è causa né di quantificare il capitale dato in prestito e non restituito.
Neppure può neppure attribuirsi valore al contegno dell'opponente, dal momento che il principio di non contestazione opera solo in relazione ai fatti specificamente allegati dalla controparte, mentre nel caso in esame la deduzione in ordine al quantum è estremamente generica e non supportata dalla documentazione in atti
(Cass. n. 8900/2025).
Occorre altresì rilevare che, sebbene la carenza di allegazione in ordine al quantum sia stata evidenziata dal giudice nel momento in cui è stata esaminata l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (cfr. ordinanza del 15.7.2023),
l'opposta non ha provveduto a precisare la domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,00 – 52.000,00) e
9 dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, seguono la soccombenza.
3.1. Considerata la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, dell'opponente al procedimento di mediazione esperito dall'opposta, si dà atto della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 8, comma 4 bis, d.lgs n.
28/2010, nella versione ratione temporis vigente, per porre a carico della parte opponente il versamento all'entrata del bilancio della Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 615/2022;
2) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'opponente, che liquida in euro 286,00 per spese vive e in euro
5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Beniamino Di Bona, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 8, comma 4 bis, d.lgs n. 28/2010 per porre a carico della parte opponente del versamento all'entrata del bilancio della Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Cassino, 29 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
10
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 15.11.2024, comunicato in pari data, l'udienza del 29.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3051 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 29.4.2025 e vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. dall'Avv. Beniamino Di Bona
-opponente-
e
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Renata
Castellan e Sebastiano Angelo Scarpa
-opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 29.4.2025, tenuta in modalità
“cartolare”, le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 615/2022 emesso da questo
Tribunale con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di CP_1 della somma di euro 45.966,64, oltre gli interessi e spese, quale esposizione
[...] debitoria derivante dal contratto di prestito personale n. 2525889 concluso con oggetto di cessione in favore della Controparte_2 Controparte_3
2
[...] successivamente ceduto con contratto del 25.6.2021 alla oggi Controparte_4
Controparte_1
In particolare, l'opponente eccepiva il difetto di titolarità della pretesa creditoria azionata in sede monitoria per insufficienza probatoria degli avvisi di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e contestava l'omessa prova dell'esistenza del credito e dell'inadempimento, l'inidoneità della copia fotostatica del contratto di finanziamento, di cui veniva disconosciuta la conformità all'originale ex art. 2719 c.c., quale prova del rapporto contrattuale intercorso tra l'opponente e la l'insufficienza probatoria della Controparte_2 documentazione allegata al ricorso monitorio.
Sulla base di tali deduzioni, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedendo il rigetto della opposizione.
Con ordinanza del 15.7.2025, visto l'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, veniva assegnato termine alle parti per presentare la domanda di mediazione che è stata regolarmente instaurata dalla parte opposta e si è definita con verbale negativo per mancata partecipazione dell'opponente come da verbale in atti.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza “cartolare” del 29.4.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, occorre evidenziare che costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n.
13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta
3 raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto - (cfr.
Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018).
2.1. Orbene, l'opposta ha agito in giudizio per la condanna di Parte_1 al pagamento della somma di euro 45.966.64, oltre interessi e spese,
[...] quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 2525889 concluso dal predetto con Controparte_2
Al fine di dimostrare tale credito l'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento, il relativo estratto conto, gli estratti della Gazzetta Ufficiale contenenti gli avvisi relativi alle cessioni di crediti intercorse tra CP_2
e e tra quest'ultima e
[...] Controparte_3 Controparte_4
A fronte di tale produzione, la parte opponente ha contestato la titolarità del credito in capo all'opposta.
Ciò posto, si evidenzia che il nucleo della questione proposta dall'opponente concerne il problema della prova giudiziale del credito ceduto nell'ambito delle operazioni di cessioni “in blocco” regolate dall'art. 58 TUB.
Per offrire una completa ricostruzione della questione occorre fare qualche breve considerazione in merito al regime probatorio della titolarità sostanziale del diritto azionato in giudizio.
Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda
(Sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale v. Cass., S.U.,
n. 2951/2016).
Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio
– o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio- appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Dal canto suo, il convenuto potrà negare l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare
4 una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite.
La difesa con la quale il convenuto si limita a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è, secondo la giurisprudenza di legittimità, una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dal giudice dagli atti di causa
(Cass., S.U., n. 2951/2016).
In tale prospettiva, è costante il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass., n. 3765 /2021).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., n. 25798/2020).
Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Al riguardo, occorre considerare che la prova della titolarità del diritto azionato dal cessionario non è una questione puramente formale se si considera l'interesse del debitore a compiere un efficace pagamento liberatorio e, quindi, la sua facoltà di indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca formale della cessione (Cass.
n. 28093/2021; Cass. n. 18016/2018; Cass. n. 13253/2006).
Deve, quindi, segnalarsi che la dimostrazione circa l'effettività della cessione del credito è necessaria non solo per la verifica della reale e attuale titolarità del credito, ma anche per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico debitore (Trib. Prato,
n. 70/2022).
5 Ecco allora che la questione della prova giudiziale dei singoli rapporti rientranti nella cessione “in blocco” ex art. 58 TUB e del valore probatorio ascrivibile all'avviso di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale va analizzata nella prospettiva dell'interesse del debitore al giusto pagamento.
Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal comma 2 dell'art. 58 TUB determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione.
Secondo l'attuale formulazione della norma, il cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia.
L'art. 58 TUB, quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica.
La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al “blocco” opponibile al debitore,
a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.
La “ratio” di tale disciplina viene individuata dalla dottrina nell'esigenza di agevolare la circolazione dei crediti “in blocco”, posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto.
Tuttavia, “una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., n. 2780/2019).
La pubblicazione dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale, invero, si pone sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., sicché essa “è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al sol fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente” (Cass., n. 22548/2018).
6 In tale prospettiva, la giurisprudenza più recente sembra ritenere che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non sia sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria.
Rilevante è la recente pronuncia di legittimità n. 5857/2022 che, ponendosi in linea di continuità con i principi affermati dalla sentenza della Corte di
Cassazione n. 24798/2020, ha ribadito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (v. anche Cass. n. 26127/2024; Cass., n. 24047/2021; Cass., n.
10200/2021; Cass., n. 5617/2020; Cass., n. 22151/2019; Cass., n.
22268/2018; Cass., n. 4453/2018; Cass., n. 4116/2016. Nella giurisprudenza di merito v. App. Catania, n. 49/2022; App. Ancona, n. 90/2022; Trib. Salerno, n.
729/2022 e n. 765/2022; Trib. Teramo, n. 162/2022; Trib. Parma, n. 278/2022;
Trib. Roma, n. 2728/2022; Trib. Rieti, n. 9/2022; Trib. Termini Merese, n.
119/2022).
Tanto premesso in punto di diritto, si evidenzia che l'opposta, al fine di superare la contestazione in ordine alla legittimazione sostanziale, ha prodotto l'estratto notarile del 25.6.2021 (rep. 48680 – Racc. 20444) attestante l'inclusione del credito dedotto in lite – identificato con il numero 82476500 - nella cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB conclusa tra e Controparte_3 CP_4 nell'ambito del Progetto Tutankhamun (all. n. 5 alla comparsa). La stessa
[...] ha altresì dedotto e dimostrato che tale numero di riferimento è il medesimo di quello indicato nella missiva a mezzo della quale in data 12.6.2018 l'avv. Barbaro, per conto di Fire s.p.a., a sua volta mandataria di comunicava Controparte_3
l'intervenuta cessione del credito da a Controparte_2 Controparte_3 intimandone il pagamento (all. n. 6 alla comparsa).
Tali elementi, valutati unitamente al possesso, da parte della cessionaria, del contratto di prestito personale da cui discende il credito ceduto, consentono di ritenere provata con tranquillizzante certezza la legittimazione sostanziale della cessionaria.
7 2.2. In relazione alla presunta insufficienza probatoria della documentazione allegata al ricorso monitorio, si osserva che, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo in relazione a rapporti di prestito, non è necessaria la produzione della documentazione richiesta dall'art. 50 T.U.B.
La ratio di tale norma, invero, che richiede la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo (peraltro introducendo un regime di favore rispetto a quello generale), è quella di prescrivere la produzione di un documento da cui possa trarsi prova del saldo (negativo per il correntista) del contratto di conto corrente che la banca intende azionare.
Tale documentazione si rende necessaria poiché, diversamente, non vi sarebbe modo di ritenere provato l'effettivo saldo dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di conto corrente bancario costituisce un rapporto “aperto” su cui possono innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali i cui esiti economici sono idonei ad incidere in vario modo sul saldo finale.
Alla luce di tali considerazioni, è ragionevole ritenere che, in relazione ai contratti di prestito, la produzione della documentazione prevista dall'art. 50 TUB non sia essenziale per l'emissione del decreto ingiuntivo, essendo desumibile la prova del credito dal regolamento contrattuale, nel caso di specie allegato al ricorso monitorio.
2.3. In relazione al disconoscimento della conformità all'originale ex art. 2719 c.c. della copia del contratto dedotto in lite, è importante evidenziare che costituisce principio generale quello per cui è privo di efficacia il generico disconoscimento della conformità tra l'originale e la copia fotostatica prodotta in giudizio (ex multis cfr. Cass. n. 16557/2019).
Tale disconoscimento, invero, presuppone l'indicazione in modo chiaro e preciso delle parti della copia materialmente contraffatta, delle parti mancanti o aggiunte, nonché l'introduzione di elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (v. anche Cass. n. 27633/2018;
Cass. n. 29993 /2017; Cass. n. 12730/2016; Cass. n. 7775/2014).
In sostanza, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve avvenire in maniera circostanziata, mediante la chiara indicazione degli aspetti di cui contesta la conformità all'originale.
8 Ciò posto, si evidenzia che l'opponente ha contestato la conformità all'originale del contratto dedotto in lite in modo generico, senza la segnalazione degli elementi da cui desumere la verosimiglianza della censura mossa.
È quindi evidente come non possa considerarsi attendibile un disconoscimento di tal fatta.
2.4. Quanto alla prova dell'entità del credito, l'opposta si è limitata ad allegare che l'opponente è titolare del credito di euro 45.966,64. Tale indicazione è estremamente generica in quanto non si comprende quale sia l'importo richiesto a titolo di rate scadute, di capitale residuo, di interessi di mora ante risoluzione del mutuo e di interessi post caducazione del mutuo.
Neppure è possibile accertare le voci di credito chieste in pagamento attraverso l'estratto conto depositato dall'opposta per la dimostrazione del credito, dal momento che lo stesso non contiene nessuna indicazione in ordine ai conteggi eseguiti, ma solo l'ammontare finale del credito (all. n. 8 al ricorso monitorio). Né elementi utili possono desumersi dalla richiesta di pagamento del 12.6.2018 (all.
n. 6).
Tale deficit assertorio e probatorio non consente di verificare né le voci di credito sottese alla pretesa creditoria per cui è causa né di quantificare il capitale dato in prestito e non restituito.
Neppure può neppure attribuirsi valore al contegno dell'opponente, dal momento che il principio di non contestazione opera solo in relazione ai fatti specificamente allegati dalla controparte, mentre nel caso in esame la deduzione in ordine al quantum è estremamente generica e non supportata dalla documentazione in atti
(Cass. n. 8900/2025).
Occorre altresì rilevare che, sebbene la carenza di allegazione in ordine al quantum sia stata evidenziata dal giudice nel momento in cui è stata esaminata l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (cfr. ordinanza del 15.7.2023),
l'opposta non ha provveduto a precisare la domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,00 – 52.000,00) e
9 dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, seguono la soccombenza.
3.1. Considerata la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, dell'opponente al procedimento di mediazione esperito dall'opposta, si dà atto della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 8, comma 4 bis, d.lgs n.
28/2010, nella versione ratione temporis vigente, per porre a carico della parte opponente il versamento all'entrata del bilancio della Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 615/2022;
2) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'opponente, che liquida in euro 286,00 per spese vive e in euro
5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. Beniamino Di Bona, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 8, comma 4 bis, d.lgs n. 28/2010 per porre a carico della parte opponente del versamento all'entrata del bilancio della Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Cassino, 29 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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