Art. 5.
Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, per l'avanzamento al grado di capitano, si prescinde dal requisito del periodo minimo di comando previsto dalla tabella n. 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873 .
Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985, per l'avanzamento al grado di capitano, si prescinde dal requisito del periodo minimo di comando previsto dalla tabella n. 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873 .