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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6970/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 286/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 2 e pubblicata il 25/03/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 RADIODIFFUSIONI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170003900521000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170003900521000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170003900521000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170003900521000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170005183416000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170005183416000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170009153001000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170009153102000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170010369273000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180000137842000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180000137842000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180000137842000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180005758880000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180006300005000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190000756372000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190002263174000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190002263174000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190002263174000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190003810618000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190006638121000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190006638222000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190007485532000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190008546843000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190008546843000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190009517073000 /
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220200000605838000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220200002375565000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220200003796647000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220210000470260000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220210000470260000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220210001208907000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220210001209008000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220210005468913000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220210005468913000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220210005468913000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220220001399536000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220220001399536000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220220001399536000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220220001399637000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220220003130952000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7493/2025 depositato il 09/12/2025
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di AG delle NT IS (ER); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria illustrativa depositata dalla difesa appellante in data 21 novembre 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso intimazione di pagamento cumulativa fondata su una pluralità di titoli (26 cartelle di pagamento e n. 9 avvisi di debito);
-che in particolare la sentenza appellata, dopo un esame puntuale e specifico di tutti gli atti depositati dalla intimata ER a dimostrazione della validità della notifica degli atti presupposti o precedenti irretrattabili, ha ritenuto: “ L'omessa impugnazione delle cartelle e degli atti successivi che le presupponevano rende inammissibili i motivi di gravame pertinenti il merito delle pretese tributarie. ” ;
-che ha proposto appello il contribuente lamentando: a) la contraddittorietà della pronuncia laddove << dapprima afferma: “Dalla documentazione versata in atti dall ' AG delle entrate IS risulta che: -la cartella n. 01220170003900521000 non risulta notificata” e nonostante l'appurata omessa notifica del titolo, non ha fatto seguire alcun effetto, tendendo la pretesa valida e le somme esigibili, rigettando integralmente il ricorso, nonostante il principio da loro stessi richiamato sulla formazione della pretesa tributaria … >> ; b) l'errore della pronunzia in quanto << si contestano le prove depositate in tema di notifiche, sia per la forma (copia semplice, sia per il mancato perfezionamento dell'iter notificatorio che per la presunta irreperibilità del destinatario, in quanto come attestato dal Certificato di residenza il sig. Ricorrente_1 effettivamente risiedeva alla Via Corbo 43 in Solofra e pertanto occorrevano per la corretta notifica degli atti presupposti, una serie di adempimenti e procedure tese a perfezionare l'iter e garantire la conoscibilità della pretesa da parte del destinatario, sicchè sarebbero nulle tutte le notifiche per irreperibilità assoluta o senza CAD >> ; e per le notifiche prodotte, avvenute a mezzo PEC, si contesta la procedura, richiamando recente pronuncia sul tema … in quanto occorre la prova di conformità del file trasmesso, e comunque la notifica via PEC degli atti della riscossione è inesistente se l'indirizzo del mittente non è presente nei pubblici registri. c) infine, perchè il Giudice di prime cure << non ha svolto alcun controllo sui termini di prescrizione e decadenza di ciascuna pretesa, semplificando ogni passaggio e verifica tanto da depositare una sentenza che contiene solo cartelle e atti, senza alcun richiamo normativo o giurisprudenziale attinente o coerente con il quadro probatorio offerto dall'Ufficio e con le eccezioni sollevate dal contribuente. >> ;
-che l'ER si è costituita per resistere riproponendo la validità delle notifiche e la intervenuta irretrattabilità delle pretese;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada rigettato;
-che il primo motivo e' infondato, in quanto, se e'n vero che per la cartella n. 01220170003900521000 non vi e' prova in atti di notificazione, e' pur anche vero che la stessa risulta -come rilevato puntualmente dalla sentenza appellata- ripresa ed intimata con atto di intimazione n. 01220229000391991000, notificata a mezzo PEC il 3 marzo 2022 all' indirizzo Email_3, rimasta inoppugnata;
-che pertanto il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione nel deciso del principio della irretrattabilità discendente dalla notifica della intimazione che la incorporava, anche riguardo a tale cartella: nessuna contraddittorietà o infodatezza è evincibile;
-che riguardo agli altri motivi, gli stessi sono genericamente opposti, in parte eccentrici ed in parte infondati;
-che sono genericamente proposti in quanto non riferiti a singoli atti, alle singole pretese e ai singoli punti, come specificamente, per ciascuno, accertati e decisi dal Giudice di primo grado;
-che sono genericamente riferiti, quanto alla opposizione di eccezioni di decadenza e prescrizione, a tutte le pretese senza specificarle per ogni singola pretesa, sicché non si rimette al Giudice una doglianza specifica ma un onere investigativo, contrario al principio dispositivo e al divieto di cognizione officiosa del Giudice;
-che in parte sono eccentrici, poiché nessuna notificazione -come accertato dal Giudice di prime cure, che ha rilevato invece alcune notifiche ex art. 140 cpc, cioè per irreperibilità relativa- -risulta avvenuta per irreperibilità assoluta;
-che quanto alle notifiche ex art. 140 cpc, il Giudice di primo grado ha accertato, per ciascuna notifica, la esecuzione di tutte le formalità e della presenza dell'avviso di ricevimento della CAD, e nessuna specifica statuizione risulta specificamente contestata in appello, sicchè la doglianza di appello è generica da un lato ed infondata dall'altro;
-che quanto alle notifiche amezzo pec le doglianze generiche sono non correlate al deciso di primo grado, ma in astratto neppure fondate in diritto in quanto non è necessario che il file allegato, specie per gli atti notificati (cartelle ed intimazioni) sia sottoscritto digitalmente ovvero sia in copia conforme digitale, ed è escluso, trattandosi di notificazione di atti amministrativi per i quali trova applicazione il CAD, che sia necessario l'inoltro da indirizzo mittente iscritto in pubblici registri, essendo necessario solo la iscrizione in pubblico registro dell'indirizzo ricevente (nel caso specificamente individuato dalla sentenza appellata in quello Email_3di consegna , neppure contestato come non riferibile al contribuente o non iscritto a pubblico registro) ;
-che dunque l'appello va complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante a rifondere ad ER le spese del grado che liquida in euro 7.000,00.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente VERRUSIO MARIO, Relatore DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6970/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IS - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 286/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez. 2 e pubblicata il 25/03/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 RADIODIFFUSIONI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0122023 90028216 05
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170003900521000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170003900521000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170003900521000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170003900521000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170005183416000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170005183416000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170009153001000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170009153102000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220170010369273000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180000137842000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180000137842000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180000137842000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180005758880000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220180006300005000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190000756372000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190002263174000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190002263174000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190002263174000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190003810618000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190006638121000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190006638222000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190007485532000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190008546843000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190008546843000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220190009517073000 /
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220200000605838000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220200002375565000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220200003796647000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220210000470260000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220210000470260000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220210001208907000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220210001209008000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220210005468913000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220210005468913000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220210005468913000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220220001399536000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220220001399536000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220220001399536000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220220001399637000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220220003130952000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7493/2025 depositato il 09/12/2025
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di;
letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di AG delle NT IS (ER); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresa la memoria illustrativa depositata dalla difesa appellante in data 21 novembre 2025; Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso contribuente avverso intimazione di pagamento cumulativa fondata su una pluralità di titoli (26 cartelle di pagamento e n. 9 avvisi di debito);
-che in particolare la sentenza appellata, dopo un esame puntuale e specifico di tutti gli atti depositati dalla intimata ER a dimostrazione della validità della notifica degli atti presupposti o precedenti irretrattabili, ha ritenuto: “ L'omessa impugnazione delle cartelle e degli atti successivi che le presupponevano rende inammissibili i motivi di gravame pertinenti il merito delle pretese tributarie. ” ;
-che ha proposto appello il contribuente lamentando: a) la contraddittorietà della pronuncia laddove << dapprima afferma: “Dalla documentazione versata in atti dall ' AG delle entrate IS risulta che: -la cartella n. 01220170003900521000 non risulta notificata” e nonostante l'appurata omessa notifica del titolo, non ha fatto seguire alcun effetto, tendendo la pretesa valida e le somme esigibili, rigettando integralmente il ricorso, nonostante il principio da loro stessi richiamato sulla formazione della pretesa tributaria … >> ; b) l'errore della pronunzia in quanto << si contestano le prove depositate in tema di notifiche, sia per la forma (copia semplice, sia per il mancato perfezionamento dell'iter notificatorio che per la presunta irreperibilità del destinatario, in quanto come attestato dal Certificato di residenza il sig. Ricorrente_1 effettivamente risiedeva alla Via Corbo 43 in Solofra e pertanto occorrevano per la corretta notifica degli atti presupposti, una serie di adempimenti e procedure tese a perfezionare l'iter e garantire la conoscibilità della pretesa da parte del destinatario, sicchè sarebbero nulle tutte le notifiche per irreperibilità assoluta o senza CAD >> ; e per le notifiche prodotte, avvenute a mezzo PEC, si contesta la procedura, richiamando recente pronuncia sul tema … in quanto occorre la prova di conformità del file trasmesso, e comunque la notifica via PEC degli atti della riscossione è inesistente se l'indirizzo del mittente non è presente nei pubblici registri. c) infine, perchè il Giudice di prime cure << non ha svolto alcun controllo sui termini di prescrizione e decadenza di ciascuna pretesa, semplificando ogni passaggio e verifica tanto da depositare una sentenza che contiene solo cartelle e atti, senza alcun richiamo normativo o giurisprudenziale attinente o coerente con il quadro probatorio offerto dall'Ufficio e con le eccezioni sollevate dal contribuente. >> ;
-che l'ER si è costituita per resistere riproponendo la validità delle notifiche e la intervenuta irretrattabilità delle pretese;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- vada rigettato;
-che il primo motivo e' infondato, in quanto, se e'n vero che per la cartella n. 01220170003900521000 non vi e' prova in atti di notificazione, e' pur anche vero che la stessa risulta -come rilevato puntualmente dalla sentenza appellata- ripresa ed intimata con atto di intimazione n. 01220229000391991000, notificata a mezzo PEC il 3 marzo 2022 all' indirizzo Email_3, rimasta inoppugnata;
-che pertanto il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione nel deciso del principio della irretrattabilità discendente dalla notifica della intimazione che la incorporava, anche riguardo a tale cartella: nessuna contraddittorietà o infodatezza è evincibile;
-che riguardo agli altri motivi, gli stessi sono genericamente opposti, in parte eccentrici ed in parte infondati;
-che sono genericamente proposti in quanto non riferiti a singoli atti, alle singole pretese e ai singoli punti, come specificamente, per ciascuno, accertati e decisi dal Giudice di primo grado;
-che sono genericamente riferiti, quanto alla opposizione di eccezioni di decadenza e prescrizione, a tutte le pretese senza specificarle per ogni singola pretesa, sicché non si rimette al Giudice una doglianza specifica ma un onere investigativo, contrario al principio dispositivo e al divieto di cognizione officiosa del Giudice;
-che in parte sono eccentrici, poiché nessuna notificazione -come accertato dal Giudice di prime cure, che ha rilevato invece alcune notifiche ex art. 140 cpc, cioè per irreperibilità relativa- -risulta avvenuta per irreperibilità assoluta;
-che quanto alle notifiche ex art. 140 cpc, il Giudice di primo grado ha accertato, per ciascuna notifica, la esecuzione di tutte le formalità e della presenza dell'avviso di ricevimento della CAD, e nessuna specifica statuizione risulta specificamente contestata in appello, sicchè la doglianza di appello è generica da un lato ed infondata dall'altro;
-che quanto alle notifiche amezzo pec le doglianze generiche sono non correlate al deciso di primo grado, ma in astratto neppure fondate in diritto in quanto non è necessario che il file allegato, specie per gli atti notificati (cartelle ed intimazioni) sia sottoscritto digitalmente ovvero sia in copia conforme digitale, ed è escluso, trattandosi di notificazione di atti amministrativi per i quali trova applicazione il CAD, che sia necessario l'inoltro da indirizzo mittente iscritto in pubblici registri, essendo necessario solo la iscrizione in pubblico registro dell'indirizzo ricevente (nel caso specificamente individuato dalla sentenza appellata in quello Email_3di consegna , neppure contestato come non riferibile al contribuente o non iscritto a pubblico registro) ;
-che dunque l'appello va complessivamente rigettato;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante a rifondere ad ER le spese del grado che liquida in euro 7.000,00.