Art. 2.
Le modificazioni da introdursi nello statuto di detta Societa' sono le seguenti:
A) Il primo periodo dell'articolo 6, che termina colle parole «dieci milioni ciascuna,» e' soppresso, e vi e' sostituito il periodo seguente:
«Il capitale sociale e' di dieci milioni di lire; ma potra' essere aumentato fino a cinquanta milioni rappresentati da 5 serie di azioni.
Ogni serie e' di dieci milioni di lire.»
B) All'articolo 15 e' sostituito il seguente:
«Articolo 15. La proprieta' delle azioni si trasmette colla semplice tradizione del titolo. La proprieta' dei certificati provvisori si trasmette colla girata del titolo, salvo il disposto degli articoli 150, 152 e 153 del Codice di commercio.»
C) In fine dell'articolo 16 sono aggiunte le parole: salvo il disposto dell'articolo 110 del Codice di commercio.»
D) All'articolo 25 e' sostituito il seguente:
«Articolo 25. Il Consiglio di amministrazione, sulla proposta del Presidente, ha facolta' di delegare con speciali mandati uno o piu' dei suoi Membri od altre persone per affari determinati.»
E) In fine dell'articolo 33 sono soppresse le parole sei giorni innanzi quello della riunione,» e vi sono sostituite le seguenti: «e pubblicato ai termini dell'articolo 145 del Codice di commercio.
Le modificazioni da introdursi nello statuto di detta Societa' sono le seguenti:
A) Il primo periodo dell'articolo 6, che termina colle parole «dieci milioni ciascuna,» e' soppresso, e vi e' sostituito il periodo seguente:
«Il capitale sociale e' di dieci milioni di lire; ma potra' essere aumentato fino a cinquanta milioni rappresentati da 5 serie di azioni.
Ogni serie e' di dieci milioni di lire.»
B) All'articolo 15 e' sostituito il seguente:
«Articolo 15. La proprieta' delle azioni si trasmette colla semplice tradizione del titolo. La proprieta' dei certificati provvisori si trasmette colla girata del titolo, salvo il disposto degli articoli 150, 152 e 153 del Codice di commercio.»
C) In fine dell'articolo 16 sono aggiunte le parole: salvo il disposto dell'articolo 110 del Codice di commercio.»
D) All'articolo 25 e' sostituito il seguente:
«Articolo 25. Il Consiglio di amministrazione, sulla proposta del Presidente, ha facolta' di delegare con speciali mandati uno o piu' dei suoi Membri od altre persone per affari determinati.»
E) In fine dell'articolo 33 sono soppresse le parole sei giorni innanzi quello della riunione,» e vi sono sostituite le seguenti: «e pubblicato ai termini dell'articolo 145 del Codice di commercio.