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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/10/2024, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1072/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1072/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORTUGALLI Parte_1 C.F._1
ARCANGELA EMANUELA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1) dichiarare la separazione dei coniugi e matrimonio contratto Parte_1 CP_1
in India, in data 14.8.2015, iscritto nei registri dello Stato Civile del Punjab in data 28.8.2015 numero documento 717.
pagina 1 di 7 2) affidare il figlio minore in modo esclusivo alla madre con collocamento abitativo presso quest'ultima nella sua residenza a Casalpusterlengo, via Gramsci n. 30 per le causali descritte in narrativa.
3) disporre che nel caso il padre voglia vedere il bambino questo sarà deciso anticipatamente con la madre in un massimo di due giorni al mese e in uno “spazio neutro” con l'ausilio di uno psicologo. 4) Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento per il figlio CP_2 dell'importo di €. 300,00 mensili per 12 mensilità da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario oltre gli eventuali assegni familiari spettanti al minore oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
5) Autorizzare il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio e del passaporto del figlio minore alla sig.ra Persona_1 Parte_1
6) Condannare parte resistente alle spese del processo”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 29.5.2024 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando la separazione personale da nonché la regolamentazione in ordine CP_1 al figlio . Nello specifico, parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo del figlio Per_1
minore con collocamento presso di sé e regolamentazione delle visite paterne in spazio Per_1
neutro, nonché la condanna del padre a contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di € 300,00 al mese.
benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto deve esserne dichiarata CP_1
la contumacia.
2. e si sono sposati in India in data 14.8.2015 (matrimonio Parte_1 CP_1
registrato in India il 26.8.2015 al n. 717 ma non trascritto in Italia;
doc. 2 parte ricorrente) e dalla loro unione è nato il figlio il 10.12.2018 (doc. 3 parte ricorrente). Per_1
3. Osserva preliminarmente il Collegio che nel caso in esame sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
pagina 2 di 7 La giurisdizione italiana, infatti, deve essere affermata in forza del regolamento CE n. 2201/2003 del 27.11.2003 “relativo alla competenza , al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale”, che trova applicazione anche a prescindere dalla cittadinanza europea e purché i cittadini ( anche non comunitari) abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno stato membro in virtù appunto dei criteri di competenza previsti dal Regolamento stesso, ed indipendentemente dalle norme previste dal diritto nazionale. Nella fattispecie la giurisdizione italiana va appunto affermata a norma dell'art. 3 comma 1 lett. a) del citato Regolamento, il quale fissa il criterio generale della residenza, ed in particolare tra le varie ipotesi individua la competenza dell'autorità giurisdizionale dello stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi” ove uno di essi vi risieda ancora;
circostanza che nella fattispecie risulta documentalmente provata.
3.1 Ciò premesso, si osserva poi, quanto alla legge sostanziale applicabile, che il Regolamento
CE n. 1259/2010 all'art. 5 ha previsto, con una normativa di “universale applicazione”, che le parti possano liberamente scegliere, nel rispetto di alcune formalità processuali (art. 5 comma 2 reg. 1259 cit), la legge applicabile. In mancanza, ai sensi dell'art. 8 lett. a) del medesimo regolamento 1259/2010, deve applicarsi la legge dello Stato in cui i coniugi sono abitualmente residenti al momento della domanda e comunque dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
E tale, come già precisato, risulta essere la fattispecie qui all'esame.
4. Venendo al merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta, in ossequio alla legge italiana.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale (interrotta sin dal 2022 quando la ricorrente si è allontanata dalla casa coniugale sita in Ospedaletto Lodigiano a causa delle condotte aggressive del resistente), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da parte ricorrente, in conformità al parere del PM.
pagina 3 di 7 5. Quanto all'affido del minore, deve essere disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre per le ragioni di seguito evidenziate.
5.1 La ricorrente, in particolare, ha domandato l'affido esclusivo del minore in considerazione del fatto che il padre dal 2023 si è reso del tutto irreperibile.
La stessa, poi, sentita dal Giudice istruttore all'udienza del 27.9.2024, ha dichiarato: “non ho un nuovo compagno;
l'ultima volta che ho visto mio marito è stata a marzo 2023; a maggio so che è andato in India, non mi ha mai più risposto al telefono;
essendo irreperibile nostro figlio anche nel permesso di soggiorno è stato messo solo a mio carico” (cfr. verbale udienza 27.9.2024).
5.2 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
5.3 Orbene, nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'affido condiviso in ragione dell'incapacità mostrata dal padre a sostenere adeguatamente l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il resistente, infatti, a seguito dell'uscita di casa della moglie e del figlio, si è del tutto disinteressato alle esigenze – morali e materiali – del minore, rendendosi addirittura irreperibile da maggio 2023.
L'allontanamento del padre dal figlio non trova giustificazione alcuna, integrando di contro una completa inidoneità dello stesso al ruolo genitoriale.
Risulta quindi provata quella manifesta carenza o inidoneità genitoriale del padre che renderebbe in concreto pregiudizievole per il minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
il totale inadempimento all'obbligo di mantenimento del figlio unitamente al totale disinteresse pagina 4 di 7 manifestato negli ultimi anni sono indici di inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico del genitore non collocatario (Cass. civ. 26587/09).
Occorre di contro evidenziare – in positivo – la responsabilità costantemente esercitata dalla madre nei confronti del figlio, avendo provveduto da sola negli ultimi anni alla educazione, crescita, oltre che al mantenimento dello stesso.
Conseguentemente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse del minore è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste il figlio quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Quest'ultima pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
5.4 All'affido alla madre segue la collocazione del minore presso la stessa.
5.5 Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non pare allo stato opportuno dettare un calendario attesa l'irreperibilità del resistente.
Il padre, in ogni caso, potrà vedere il figlio – qualora faccia ritorno in Italia e formuli richiesta in tal senso – per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
6. Per quanto riguarda il mantenimento del minore, si osserva quanto segue. all'udienza del 27.9.2024 ha dichiarato: “attualmente lavoro nel magazzino di Parte_1
H&M come operaia, guadagno a partire da € 1.200,00 al mese, varia a seconda degli straordinari che faccio;
io inizio sempre alle 7 poi le ore cambiano a seconda dei giorni;
ho contratto a tempo indeterminato;
con mio figlio mi aiuta la baby sitter, lo porta lei a scuola;
quando esce di solito riesco io;
prendo circa € 200,00 di assegno unico;
non so dire se è la quota intera;
vivo in affitto, pago € 350,00 al mese” (cfr. verbale udienza 27.9.2024).
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che ha dichiarato un Parte_1 reddito complessivo pari a € 14.710,52 in relazione all'anno 2023 (doc. 14 parte ricorrente) ed €
2.376,41 in relazione all'anno 2022 (doc. 13 parte ricorrente). Dagli atti inoltre risulta che la ricorrente vive – insieme al figlio – in un appartamento preso in locazione, per il quale paga un canone annuo di € 3.600,00 (doc. 5 parte ricorrente).
pagina 5 di 7 Quanto a la ricorrente in sede di ricorso ha dato atto che lo stesso – prima di CP_1
rendersi irreperibile – lavorava come operaio in Chignolo Po presso il magazzino Carrefour percependo uno stipendio mensile di € 1.500,00.
6.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto che attualmente i compiti domestici e di cura del minore
(art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della madre e considerata l'età del minore (prossimo al compimento di 6 anni), deve essere disposto a carico del padre un contributo mensile di € 400,00 omnicomprensivo, atteso il disinteresse sinora mostrato dal resistente e risultando improbabile, allo stato, che il padre contribuisca alle spese straordinarie a semplice richiesta, attesa la sua attuale irreperibilità.
6.2 Quanto all'assegno unico, si osserva che per legge lo stesso spetta per intero al genitore affidatario nel caso di affido super esclusivo, previa domanda all'Ente erogante.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di CP_1
2) pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1
si sono sposati in India in data 14.8.2015 (matrimonio registrato in India il 26.8.2015 al n.
717 ma non trascritto in Italia;
doc. 2 parte ricorrente);
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalpusterlengo (Comune di residenza della ricorrente) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
4) affida il minore in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la Per_1
stessa e con delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda i minori in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
5) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti la regolamentazione delle visite paterne, qualora torni in Italia e ne faccia richiesta;
CP_1
pagina 6 di 7 6) dichiara tenuto e condanna a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 400,00, omnicomprensiva, a far data dalla domanda;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
7) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di che CP_1 Parte_1 si liquidano in € 125,00 per spese ed € 4.358,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2024
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1072/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORTUGALLI Parte_1 C.F._1
ARCANGELA EMANUELA
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1) dichiarare la separazione dei coniugi e matrimonio contratto Parte_1 CP_1
in India, in data 14.8.2015, iscritto nei registri dello Stato Civile del Punjab in data 28.8.2015 numero documento 717.
pagina 1 di 7 2) affidare il figlio minore in modo esclusivo alla madre con collocamento abitativo presso quest'ultima nella sua residenza a Casalpusterlengo, via Gramsci n. 30 per le causali descritte in narrativa.
3) disporre che nel caso il padre voglia vedere il bambino questo sarà deciso anticipatamente con la madre in un massimo di due giorni al mese e in uno “spazio neutro” con l'ausilio di uno psicologo. 4) Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento per il figlio CP_2 dell'importo di €. 300,00 mensili per 12 mensilità da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario oltre gli eventuali assegni familiari spettanti al minore oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
5) Autorizzare il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio e del passaporto del figlio minore alla sig.ra Persona_1 Parte_1
6) Condannare parte resistente alle spese del processo”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 29.5.2024 ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando la separazione personale da nonché la regolamentazione in ordine CP_1 al figlio . Nello specifico, parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo del figlio Per_1
minore con collocamento presso di sé e regolamentazione delle visite paterne in spazio Per_1
neutro, nonché la condanna del padre a contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di € 300,00 al mese.
benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto deve esserne dichiarata CP_1
la contumacia.
2. e si sono sposati in India in data 14.8.2015 (matrimonio Parte_1 CP_1
registrato in India il 26.8.2015 al n. 717 ma non trascritto in Italia;
doc. 2 parte ricorrente) e dalla loro unione è nato il figlio il 10.12.2018 (doc. 3 parte ricorrente). Per_1
3. Osserva preliminarmente il Collegio che nel caso in esame sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
pagina 2 di 7 La giurisdizione italiana, infatti, deve essere affermata in forza del regolamento CE n. 2201/2003 del 27.11.2003 “relativo alla competenza , al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale”, che trova applicazione anche a prescindere dalla cittadinanza europea e purché i cittadini ( anche non comunitari) abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno stato membro in virtù appunto dei criteri di competenza previsti dal Regolamento stesso, ed indipendentemente dalle norme previste dal diritto nazionale. Nella fattispecie la giurisdizione italiana va appunto affermata a norma dell'art. 3 comma 1 lett. a) del citato Regolamento, il quale fissa il criterio generale della residenza, ed in particolare tra le varie ipotesi individua la competenza dell'autorità giurisdizionale dello stato membro nel cui territorio si trova “l'ultima residenza abituale dei coniugi” ove uno di essi vi risieda ancora;
circostanza che nella fattispecie risulta documentalmente provata.
3.1 Ciò premesso, si osserva poi, quanto alla legge sostanziale applicabile, che il Regolamento
CE n. 1259/2010 all'art. 5 ha previsto, con una normativa di “universale applicazione”, che le parti possano liberamente scegliere, nel rispetto di alcune formalità processuali (art. 5 comma 2 reg. 1259 cit), la legge applicabile. In mancanza, ai sensi dell'art. 8 lett. a) del medesimo regolamento 1259/2010, deve applicarsi la legge dello Stato in cui i coniugi sono abitualmente residenti al momento della domanda e comunque dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
E tale, come già precisato, risulta essere la fattispecie qui all'esame.
4. Venendo al merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione va accolta, in ossequio alla legge italiana.
Dal contenuto degli atti difensivi e dalle conclusioni rassegnate è da ritenersi accertato senza ombra di dubbio che la convivenza tra i coniugi sia divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c.
In particolare, depone in tal senso il fatto che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale (interrotta sin dal 2022 quando la ricorrente si è allontanata dalla casa coniugale sita in Ospedaletto Lodigiano a causa delle condotte aggressive del resistente), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va dunque pronunciata la separazione personale come richiesta da parte ricorrente, in conformità al parere del PM.
pagina 3 di 7 5. Quanto all'affido del minore, deve essere disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre per le ragioni di seguito evidenziate.
5.1 La ricorrente, in particolare, ha domandato l'affido esclusivo del minore in considerazione del fatto che il padre dal 2023 si è reso del tutto irreperibile.
La stessa, poi, sentita dal Giudice istruttore all'udienza del 27.9.2024, ha dichiarato: “non ho un nuovo compagno;
l'ultima volta che ho visto mio marito è stata a marzo 2023; a maggio so che è andato in India, non mi ha mai più risposto al telefono;
essendo irreperibile nostro figlio anche nel permesso di soggiorno è stato messo solo a mio carico” (cfr. verbale udienza 27.9.2024).
5.2 Come noto, in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
5.3 Orbene, nel caso in esame non sussistono i presupposti per l'affido condiviso in ragione dell'incapacità mostrata dal padre a sostenere adeguatamente l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il resistente, infatti, a seguito dell'uscita di casa della moglie e del figlio, si è del tutto disinteressato alle esigenze – morali e materiali – del minore, rendendosi addirittura irreperibile da maggio 2023.
L'allontanamento del padre dal figlio non trova giustificazione alcuna, integrando di contro una completa inidoneità dello stesso al ruolo genitoriale.
Risulta quindi provata quella manifesta carenza o inidoneità genitoriale del padre che renderebbe in concreto pregiudizievole per il minore il suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
il totale inadempimento all'obbligo di mantenimento del figlio unitamente al totale disinteresse pagina 4 di 7 manifestato negli ultimi anni sono indici di inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico del genitore non collocatario (Cass. civ. 26587/09).
Occorre di contro evidenziare – in positivo – la responsabilità costantemente esercitata dalla madre nei confronti del figlio, avendo provveduto da sola negli ultimi anni alla educazione, crescita, oltre che al mantenimento dello stesso.
Conseguentemente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse del minore è quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già assiste il figlio quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Quest'ultima pertanto potrà assumere, da sola, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
5.4 All'affido alla madre segue la collocazione del minore presso la stessa.
5.5 Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, non pare allo stato opportuno dettare un calendario attesa l'irreperibilità del resistente.
Il padre, in ogni caso, potrà vedere il figlio – qualora faccia ritorno in Italia e formuli richiesta in tal senso – per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
6. Per quanto riguarda il mantenimento del minore, si osserva quanto segue. all'udienza del 27.9.2024 ha dichiarato: “attualmente lavoro nel magazzino di Parte_1
H&M come operaia, guadagno a partire da € 1.200,00 al mese, varia a seconda degli straordinari che faccio;
io inizio sempre alle 7 poi le ore cambiano a seconda dei giorni;
ho contratto a tempo indeterminato;
con mio figlio mi aiuta la baby sitter, lo porta lei a scuola;
quando esce di solito riesco io;
prendo circa € 200,00 di assegno unico;
non so dire se è la quota intera;
vivo in affitto, pago € 350,00 al mese” (cfr. verbale udienza 27.9.2024).
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che ha dichiarato un Parte_1 reddito complessivo pari a € 14.710,52 in relazione all'anno 2023 (doc. 14 parte ricorrente) ed €
2.376,41 in relazione all'anno 2022 (doc. 13 parte ricorrente). Dagli atti inoltre risulta che la ricorrente vive – insieme al figlio – in un appartamento preso in locazione, per il quale paga un canone annuo di € 3.600,00 (doc. 5 parte ricorrente).
pagina 5 di 7 Quanto a la ricorrente in sede di ricorso ha dato atto che lo stesso – prima di CP_1
rendersi irreperibile – lavorava come operaio in Chignolo Po presso il magazzino Carrefour percependo uno stipendio mensile di € 1.500,00.
6.1 Tutto ciò considerato, tenuto conto che attualmente i compiti domestici e di cura del minore
(art. 337 ter co. 4 nn. 3 e 5 c.c.) sono esclusivamente a carico della madre e considerata l'età del minore (prossimo al compimento di 6 anni), deve essere disposto a carico del padre un contributo mensile di € 400,00 omnicomprensivo, atteso il disinteresse sinora mostrato dal resistente e risultando improbabile, allo stato, che il padre contribuisca alle spese straordinarie a semplice richiesta, attesa la sua attuale irreperibilità.
6.2 Quanto all'assegno unico, si osserva che per legge lo stesso spetta per intero al genitore affidatario nel caso di affido super esclusivo, previa domanda all'Ente erogante.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di CP_1
2) pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1
si sono sposati in India in data 14.8.2015 (matrimonio registrato in India il 26.8.2015 al n.
717 ma non trascritto in Italia;
doc. 2 parte ricorrente);
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casalpusterlengo (Comune di residenza della ricorrente) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
4) affida il minore in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la Per_1
stessa e con delega esclusiva a quest'ultima di adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda i minori in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
5) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti la regolamentazione delle visite paterne, qualora torni in Italia e ne faccia richiesta;
CP_1
pagina 6 di 7 6) dichiara tenuto e condanna a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 400,00, omnicomprensiva, a far data dalla domanda;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
7) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di che CP_1 Parte_1 si liquidano in € 125,00 per spese ed € 4.358,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2024
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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