Sentenza 17 aprile 1998
Massime • 1
In tema di I.V.A., il contribuente che, avendo regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui un credito d'imposta e operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale, puo' computare l'imposta detraibile, risultante dalle liquidazioni periodiche, nella dichiarazione dell'anno successivo, atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di competenza che in sede di dichiarazione annuale. (Conforme a Cass. 20/1/97, n. 544).
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- 1. Circolare del 06/08/2012 n. 34 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 6 agosto 2012
INDICE Premessa 1. Detraibilit\à del credito IVA maturato nell\'anno in cui la dichiarazione risulta omessa 2. Trattamento della fattispecie in sede contenziosa 3. Trattamento della fattispecie in sede mediazione o conciliazione giudiziale 4. Riconoscimento dell\'eccedenza a credito IRPEF, IRES o IRAP maturata nell\'anno in cui la relativa dichiarazione risulta omessa Premessa Nell\'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivit\à di accertamento e liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione, nonch\é di gestione del contenzioso, \è emersa la problematica relativa al riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualit\à per …
Leggi di più… - 2. Risoluzione del 08/05/2001 n. 60 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale AccertamentoAgenzia delle Entrate · 8 maggio 2001
Con la nota sopradistinta, codesta Direzione Regionale, perrispondere ad analogo quesito posto dall\'Ufficio IVA di ...., chiede diconoscere quali provvedimenti debbano essere adottati in ordine alla ipotesiin cui un contribuente, a seguito della presentazione del modello VR, abbiaottenuto dal concessionario un rimborso di lire X milioni di IVA, a frontedi una dichiarazione annuale da considerare omessa, in quanto presentata conritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine previsto dalla legge. Ritiene codesta Direzione che, nella fattispecie, l\'ufficio debba procedere al recupero dell\'imposta indebitamente corrisposta dal concessionario e, previo accertamento della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/04/1998, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1998 |
Testo completo
* CONFORME A CASSAZIONE ASN:9700544 RV:501867 S